• Contenzioso Tributario

    Impugnative ordinanze cautelari I grado: istruzioni MEF per deposito online

    Il MEF con un avviso del 1 febbraio informa di nuove funzionalità online del Processo Telematico.

    In dettaglionel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

    L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D. Lgs. n. 220/2023.

    Processo telematico: il MEF annuncia nuove funzionalità online

    In particolare, è previsto che:

    • l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, 
    • mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

    Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.
    Attenzione al fatto che, tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

    Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO -ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

    • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
    • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

    Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare.

    Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.
    Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

  • Legge di Bilancio

    Prezzo sigarette e tabacco 2024: gli importi in vigore dal 2 febbraio

    L'agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri.

    Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2024 in base alla quale con decorrenza 2024 sono stati aggiornati i prezzi di vendita al pubblico.

    Di seguito tutti i prezzi in vigore dal 2 febbraio come riportati sul sito di ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane:

    1. Sigarette – pdf 
    2. Sigari – pdf
    3. Sigaretti – pdf
    4. Fiuto e mastico – pdf
    5. Trinciati per sigaretta – pdf
    6. Altri tabacchi da fumo – pdf
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati – pdf 

    Prezzo delle sigaretta: da cosa è composto

    La legge di bilancio 2024 ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. 

    I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa e sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

    1. Sigarette,
    2. Sigari,
    3. Sigaretti,
    4. Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette,
    5. Tabacco da fiuto e da mastico,
    6. Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base
       di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè),
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione
       senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina).

    Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è determinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei prezzi richiesti dai produttori o importatori, e sempre con provvedimento i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia: Accisa, IVA, Aggio, Quota al fornitore.

    Tutte le categorie sono assoggettate all’IVA, nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa, all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.

    Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.

    L’accisa varia in relazione alla categoria di prodotto, come di seguito specificato.

    Prezzo delle sigaretta: novità 2024

    Come evidenziato dalla Dogane, vediamo le modalità di calcolo dell'accisa.

    Per le Sigarette, l’accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA + accisa), che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

    Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,50% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima pari a euro 35,00 per chilogrammo convenzionale (200 sigari).

    Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È prevista, altresì, un’accisa minima pari a euro 37,00 per chilogrammo convenzionale (400 sigaretti).

    Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 147,50 per chilogrammo.

    Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.

    Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.

    In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (anche detti tabacchi riscaldati o heated tobacco products o heat not burn products) e ai prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina, ad essi assimilati, l’accisa è pari, dal 1° gennaio 2024, al 38,00% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Il calcolo, fondato su apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.

    Si evidenzia che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti a pagare anche il relativo dazio.

    Per conoscere le componenti del prezzo dei prodotti, fissate, per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione.

    Allegati:
  • Scritture Contabili

    Bonifici a cavallo d’anno: chiarimenti ADE sulla rilevanza fiscale

    L’agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti presentate nel corso di Telefisco 2024 del 1 febbraio replica a dubbi sulla deduzione dei costi secondo il principio di cassa dando rilievo all'ordine di pagamento del bonifico.

    Relativamente alla non coincidenza tra il pagamento effettuato con bonifico e il relativo addebito (successivo) dello stesso sul conto corrente viene sinteticamente evidenziato che nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.

    Deduzione costi per cassa: chiarimenti ADE su bonifico a cavallo d'anno

    Un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.

    L’agenzia ha replicato ritenendo di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.

    Nel documento di prassi è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca.

    Il momento successivo in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca, secondo il chiarimento delle Entrate riguarda un rapporto interno che coinvolge delegante e delegato irrilevante ai fini fiscali.

    La risposta è interessante poiché applicabile in modo trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa, ad esempio:

    • all’impresa in contabilità semplificata, 
    • alla deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi per un privato,
    • alle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.
  • Crisi d'impresa

    Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02

    Con Provvedimento n 21447 del 29 gennaio le Entrate pubblicano le regole per gli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito di quanto previsto dal DL Anticipi.

    Crisi d'impresa: regole ADE dal 1.02 per transazioni per ristrutturazioni debiti

    In dettaglio, con il provvedimento in oggetto si prevede che:

    • per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII),
    • l’adesione alla proposta, nei casi disciplinati dal successivo punto 2, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

    La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono:

    • una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

    Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come attuate dal presente provvedimento, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 1° febbraio 2024. 

    Il provvedimento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 – come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – secondo cui «nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento».

    Il provvedimento individua dunque: 

    • la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
    • la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata; 
    • la decorrenza delle nuove disposizioni

    come sopra dettagliate. 

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ecobonus e bonus casa: attivo il portale ENEA per invio dati 2024

    L'ENEA con avviso del 26 gennaio informa gli utenti che il portale:

    è stato adeguato per consentire la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori a partire dal 01/01/2024 che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa.

    Attenzione al fatto che, i 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 26.01.24, data di messa online.

    Con un successivo avviso del 29 gennaio, l'ENEA ha specificato che devono essere inviati:

    • attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%)
    • attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

    È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

    Infine, l'ENEA ha attivato da tempo l'assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti online sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per precedente dilazione decaduta

    L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione e devono saldare interamente il debito per non subire azioni esecutive da parte della Riscossione.

    Vediamo i dettagli.

    Rottamazione quater: decade chi l'ha richiesta per rateizzare una dilazione già decaduta

    Sono attualmente in corso i pagamenti della rottamazione quater per quei contribuenti che l'hanno richiesta lo scorso anno.

    Il 28 febbraio, con 5 eventuali giorni di tolleranza previsti per legge, scadrà il pagamento della terza rata della rottamazione quater.

    Per mantenere infatti i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

    L'agenzia delle Entrate, durante il convegno de IlSole24ore tenutosi ieri 1 febbraio ha però chiarito che:

    • in caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione, 
    • mentre in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, per una nuova rateazione sarà necessario pagare integralmente le rate scadute.

    L'agenzia chiarisce che la disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), diversamente dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria. 

    Questo significa che, qualora non si rispetti il piano dei pagamenti della rottamazione, al debitore resta la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rateazione, (ex articolo 19 del Dpr 602/1973).

    Tuttavia nel caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano precedentemente stati oggetto di un piano di rientro ordinario con l’agente della riscossione, a sua volta scaduto, il debitore, in caso di fuoriuscita dalla rottamazione quater non può presentare una nuova istanza di rateazione ordinaria.

    Tutto ciò non per la normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell’operare ordinario delle regole della dilazione.

    Le Entrate inoltre distinguono due ipotesi: a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 50/2022.

    In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere un piano di rientro, versando interamente tutte le rate scadute. 

    Se invece la domanda di rateazione è stata inoltrata a partire dal 16 luglio 2022, allora non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo. 

    Perciò in caso di decadenza dalla rottamazione il contribuente è soggetto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

  • Riforma fiscale

    Adempimento collaborativo: chiarimenti per il regime opzionale

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti durante il forum online dei commercialisti organizzato dalla Testata ItaliaOggi in data 29 gennaio.

    Tra gli altri chiarimenti ha risposto ad un quesito sull'adempimento collaborativo.

    Ricordiamo che l'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

    Per le novità 2024 leggi anche: Adempimento collaborativo: le novità 2024.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento ADE sul regime opzionale di misurazione del rischio fiscale introdotto per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo.

    Adempimento collaborativo: requisiti oggettivi

    Il quesito posto evidenzia che, per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo è possibile applicare un regime opzionale di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate. 

    Il dubbio riguarda la certificazione del professionista qualificato prevista per il regime ordinario.

    Si chiede se si conferma o si esclude l'obbligo della certificazione di cui all'art 4 comma 1-bis, del Dlgs n. 128 del 2015 da parte dei soggetti che aderiscono al regime opzionale previsto dall'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo.
    Le Entrate specificano che il nuovo art 7 bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto con l'art 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 introduce un Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    In particolare, la suddetta disposizione prevede che: «I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate».
    Il comma 1-bis del richiamato articolo 4 stabilisce che: «Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
    Pertanto, conclude l'agenzia l'espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, conferma che il sistema di controllo del rischio fiscale debba avere, anche per i soggetti che aderiscono al regime in via opzionale, tutte le caratteristiche ivi prescritte, inclusa la certificazione da parte di un professionista indipendente qualificato.