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Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, in data 1 ottobre, il documento “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, curato dalla Commissione “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali”.
In attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre 2024, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli Iscritti all'Albo uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento e nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro.
L'informativa del CNDCEC specifica che si è tenuto conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023. Il documento sarà in ogni caso aggiornato alla luce dell’evoluzione normativa.
Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il documento, a supporto dei commercialisti, è composto da 29 pagine ed è cosi suddiviso:
- Nozione di titolare Effettivo,
- Modalità di individuazione,
- Casistica.
Relativamente alla casistica, il documento ne riporta alcune elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all’individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.
Per le società di persone, il documento evidenzia che la norma non ha definito un criterio specifico per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare, nei limiti della compatibilità, il criterio individuato in caso di società di capitali.
In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della società, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili.
In relazione a ciò, si ritiene essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari.
Saranno da identificarsi come titolari effettivi i soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (nel caso di amministrazione anche con modalità disgiuntive, congiuntive o miste).
In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che:
- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto, oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%;
- hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
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Roghi Sicilia e Sardegna 2023: elenco viaggiatori ammessi al rimborso
Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi ai viaggiatori vittime di maggiori costi a causa dei roghi 2023 in Sardegna e Sicilia.
In particolare, con Decreto Ministeriale del 1 ottobre, si prevede che seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Direzione Controllo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto interministeriale Prot. n. 32560/23 del 5 dicembre 2023, sono approvati:
- l’Allegato A – “Elenco delle domande ammesse e importi assegnati”,
- l’Allegato B – “Elenco delle domande non ammesse”
- l’Allegato C “Elenco delle domande soggette a integrazione documentale”
In dettaglio, si ammettono n. 21 domande e si dispone il pagamento dell’importo di € 90.964,58 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, destinato ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 hanno colpito il territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in favore dei beneficiari titolari di IBAN di cui all’allegato A
Scarica qui l'elenco allegato al Decreto
Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023: cosa copre
In particolare, la norma precisa che tali risorse saranno impiegate per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali:
- le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole,
- la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati,
- l’acquisto di servizi non previsti
- e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023: i beneficiari
La norma indica quali beneficiari:
- sia i viaggiatori
- che gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi:
- le agenzie di viaggio e i tour operator,
- le strutture extra-alberghiere,
- gli stabilimenti termali e balneari,
- i parchi tematici,
- i parchi di divertimento,
- gli agriturismi,
- gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente,
- i locali da ballo, i porti turistici,
- i campeggi.
Consulta il Decreto Direttoriale n 560/2023 con la tabella dei CODICI ATECO ammessi al contributo.
Fondo viaggiatori e operatori turistici danni roghi estivi 2023: domande dal 19.01
Dal 19 gennaio al 16 febbraio via alle domande per il Fondo Roghi Estivi 2023.
Chi ha subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, come roghi e incendi, che hanno colpito il territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 può presentare domanda al Fondo, previsto dall’articolo 4 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 presso il ministero del Turismo.
Il Decreto Direttoriale n 560 del 5 dicembre 2023 prevede che l’istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata (piattaforma) mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, di cui al seguente link:
- https://istanze.ministeroturismo.gov.it/
- il servizio consente ai beneficiari di:
- a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE o, per i viaggiatori provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, registrarsi tramite la creazione di ID e password, allegando la copia del documento di riconoscimento valido per l’espatrio o comunque valido entro i confini dell’Unione europea;
- b) allegare la documentazione attestante i costi sostenuti oggetto della richiesta di rimborso; c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta con firma digitale o, se con firma autografa, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità ed inoltrare la domanda.
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Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis
Con la Risposta a interpello n 189/2024 l'ADE chiarisce quando si può presentare un'asseverazione per sismabonus omessa, approfittando della remissione in bonis.
La società istante specifica nella sua domanda che, a differenza da quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 25 febbraio 2017, non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” né sono stati presentati:
- il modello B1 da parte del direttore dei lavori,
- il modello B2 da parte del collaudatore statico.
I chiarimenti ADE su come rimediare.
Sismabonus e omessa asseverazione: regole per la remissione in bonis
La risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, sinteticamente, chiarisce che il contribuente può recuperare il beneficio fiscale del Sismabonus tramite la remissione in bonis, qualora non abbia depositato l'asseverazione nei termini previsti, a condizione che sani la situazione:
- prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione
- o prima di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Come si legge nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, «[…] per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.
Ciononostante, attraverso l'articolo 2ter, comma 1, lett. c) del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 […] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali (…)
La società istante intende regolarizzare la propria posizione e beneficiare del Sismabonus nel modello Redditi 2024.
L'Agenzia conferma che è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare l'omissione, purché non siano già iniziati controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Più in dettaglio il contribuente può sanare l'omessa asseverazione per il sismabonus
«[…] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[…]»
laddove:
- «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione» vedi supra, ndr];
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista»
Omessa asseverazione Sismabonus: come sanare
La remissione in bonis della omessa asseverazione per Sismabonus viene perfezionata con il versamento della sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda i modelli B1 e B2 anch'essi omessi dal contribuente, l’Agenzia precisa che non sono soggetti a un termine perentorio fiscalmente rilevante e possono essere depositati senza necessità di ricorrere alla remissione in bonis, purché risultino presentati entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Allegati: -
Credito d’imposta quotazione PMI del 2024: domande fino al 31 marzo 2025
Il MIMIT ha pubblicato le istruzioni operative per l'invio della domanda di richiesta del credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI avvenute nel 2024.
Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
Ricordiamo che le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro (commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018).
Con il “DL Proroghe n. 218/2023”, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024, in relazione ai costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024, ed è possibile chiedere il credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.
Agevolazione concedibile
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza (di cui all’articolo 4 DM 23 aprile 2018) fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2024.
Come fare domanda: modello e istruzioni operative
Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono inoltrare in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certifica: [email protected] nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato.
Scarica Modello di domanda e istruzioni operative
L’istanza trasmessa via PEC ai sensi dell’articolo 6 del DM 23 aprile 2018 all'indirizzo [email protected] deve contenere:
- Il modulo di domanda nei seguenti formati:
- PDF firmato digitalmente;
- WORD editabile.
- Gli elementi descritti all’articolo 6, comma 2 (documenti a corredo).
Come specificato nelle istruzioni operative del MIMIT, l’istante dovrà trasmettere 4 distinti file (cartelle) contenenti i documenti di seguito esplicitati.
- CARTELLA “A” (elementi identificativi della qualità di PMI)
È necessario rendere una dichiarazione sostitutivaai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000 con il seguente contenuto:- dati identificativi dell’impresa
- tipo di impresa (“autonoma”, “associata” o “collegata”)
- parametri per il calcolo (“numero occupati ULA”, “fatturato attivo”, “bilancio”)
- categoria di riferimento (“micro”, “piccola” o “media” impresa)
- CARTELLA “B” (ammontare costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4).
L’attestazione dei costi ammissibili – rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – deve espressamente prevedere che i costi sono stati ritenuti conformi all’art. 4 DM 23 aprile 2018. - CARTELLA “C” (delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo)
Per certificare l’avvenuta quotazione può essere prodotto il “documento di delibera di avvenuta ammissione alla quotazione emesso dal soggetto gestore del mercato regolamentato” oppure l’“avviso di avvenuta quotazione” emesso dal medesimo soggetto gestore. - CARTELLA “D” (dichiarazioni antimafia)
La dichiarazione antimafia (“dichiarazione madre”) deve essere resa – nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. 445/2005, con allegata copia del documento di identità – dal legale rappresentante dell’impresa e deve specificare generalità, CF e ruolo dei seguenti soggetti:- componenti del consiglio di amministrazione
- componenti del collegio sindacale (titolari e supplenti)
- componenti dell’organo di vigilanza
- procuratori
Ognuno dei soggetti citati nella “dichiarazione madre” deve, a sua volta, rendere personalmente la dichiarazione sui familiari conviventi allegando copia del documento di identità.
- Il modulo di domanda nei seguenti formati:
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Codice della crisi d’impresa: la proposta alle Agenzie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Correttivo al Codice della Crisi di impresa (Dlgs n 13672024) con moltissime novità in arrivo.
Si evidenzia che le nuove disposizioni intendono superare alcune difficoltà interpretative e di coordinamento emerse alla data di entrata in vigore del Codice avvenuta nel 2022 e per rendere più chiare le disposizioni di riferimento rendendo maggiormente efficiente la gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.
Nuovo Codice della Crisi d’impresa: la proposta transattiva alle agenzie fiscali
L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d’impresa, sulla Composizione negoziata della crisi.
In particolare al comma 9 è prevista una soluzione significativa per consentire alla finanza pubblica di rientrare integralmente dei crediti vantati con l’imprenditore.
La disposizione prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione,) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L’accordo (che ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito e dei relativi accessori) ha natura privatistica e consensuale e consente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata tramite un intervento del tribunale ulteriore e invasivo.
La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta.
In caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o per grave inadempimento, tale accordo si risolve di diritto.
Inoltre si prevede che qualsiasi sia la soluzione individuata dalle parti e dai soggetti interessati, la stessa può intervenire nel corso delle trattative o anche quando la negoziazione si sia conclusa e la sottoscrizione dell’esperto che avvalora l’accordo, qualora prevista, può essere apposta successivamente.
Come segnalato dalla relazione al decreto le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l’accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.
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Contributo 2023 copie cartacee giornali e periodici: domande dal 1.10
Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole per le domande per il contributo previsto per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022.
In particolare, le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024.
Ricordiamo che il contributo è previsto dall’articolo 3, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. (Leggi anche: Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni).
Contributo 2023 per copie cartacee giornali: domande dall’1.10
Il Dipartimento da il via alle domande per il contributo sulle copie cartacee di giornali e periodici si possono presentare dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024 attaverso la procedura stabilita.
Viene precisato che, le domande devono:
- essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale con formato CAdES,
- presentate per via telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> menù "Servizi on line” –> “Contributo straordinario per le copie vendute 2023”,
- previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda.
In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Leggi anche Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni..
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Credito Transizione 5.0: procedura di accesso
Il MIMIT e il GSE soggetto gestore della misura Transizione 5.0 hanno pubblicato tutti i documenti esplicativi delle regole stabilite per il credito di imposta collegato.
In data 26 settembre il GSE ha pubblicato un serie di faq che sinteticamente replicano ai dubbi più frequenti per l'agevolazione.
Tra questi vediamo un ripilogo delle regole, passo dopo passo, per accedere al credito di imposta.
Credito Transizione 5.0: procedura di accesso
Il GSE, con una faq del 26 settembre ha chiarito cosa fare per accedere al credito di imposta transizione 5.0.
In particolare, l'impresa beneficiaria deve registrarsi all'Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d'imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:
- i.Prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
- a.il soggetto beneficiario;
- b.il progetto di innovazione;
- c.gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
- d.l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante;
- e.l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.Si precisa che è necessario allegare tra l'altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
- ii.Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo individuato dalla comunicazione preventiva.
- iii.Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
- iv.Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
- v.Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l'altro:
- a.dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
- b.dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all'articolo 17, DM “Transizione 5.0”.
- vi.Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall'invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
- i.Prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare: