• Enti no-profit

    ETS e Fondo progetti interesse generale: domande entro il 24 ottobre

    Il Ministero del lavoro con avviso n 2/2024 disciplina le regole per accedere al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per gli enti del terzo settore.

    Lart. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il  Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative lo svolgimento di attività di interesse generale ex articolo 5 del codice, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
    Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 122 del 29 luglio 2024,sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili, pari a complessivi € 22.770.000,00, di cui:

    • € 19.950.000,00 afferenti al fondo ex articolo 72 del D. Lgs. n. 117 del 2017
    • € 2.820.000,00 afferenti all’ articolo 73 del D. Lgs. n. 117 del 2017, da destinare alle ODV, APS e alle fondazioni
       del Terzo Settore.

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

    Come previsto dal DM n 122/2024 le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni ai fini della presente tipologia le province autonome di Trento e Bolzano). 

    Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considera la rilevanza nazionale dei progetti e l'oportunità di conseguire sinergie tra gli enti proponenti, non potrà essere inferiore a 250.000 euro nè superare l'importo di 600.000 euro.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: istruzioni

    I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, Modello-A-Domanda di ammissione al finanziamento.
    In caso di partenariato, l’istanza di ammissione al finanziamento deve essere compilata solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1_Dichiarazione di partecipazione al partenariato, attestante la volontà di partecipare al partenariato.
    Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite  econdo il Modello-A3-Dichiarazione di collaborazione.
    Nel caso di Reti, l’Ente proponente dovrà indicare gli associati/affiliati che partecipano alla realizzazione del progetto o iniziativa, compilando il Modello A2_Reti-associati-affiliati.
    La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello-B-Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 4452000 in caso di presenza di partner, contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., attestanti:

    • che il progetto/iniziativa presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
    • l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità;
    • l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
    • che l’Ente nel triennio 2021-2023 abbia maturato un’esperienza analoga, ovvero sia stato beneficiario di contributi per l’attuazione di interventi nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale come riportati nel Modello F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione, Foglio A1_Ente Capofila e Partner o Associazioni/affiliati nel quale saranno inserite le esperienze dell’Ente proponente/capofila e quelle, eventualmente, degli Enti Partner ed Enti Associati/affiliati.

    Tutti gli enti partecipanti dovranno, pena l’esclusione, produrre, se non presenti nel RUNTS, copia dello statuto aggiornato e dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito internet, fornendo l’URL di riferimento di entrambi.

    Per ogni proposta progettuale o iniziativa dovrà essere presentata, pena l’esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte, dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello-C-Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.

    Inoltre, l’Ente proponente dovrà compilare il Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione inserendo anche i dati dei Partner e/o associati laddove richiesti.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: domande dal 23 settembre

    Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica:

    • Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
    • Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
    • Modello A2 (Dichiarazione Rete sugli associati-affiliati);
    • Modello A3 (Dichiarazione di collaborazione);
    • Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
    • Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
    • Modello D (Scheda della proposta);
    • Modello E (Piano finanziario);
    • Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione.

    Tutta la documentazone è scaricabile qui

    La documentazione suindicata dovrà essere caricata, pena l’esclusione, sulla piattaforma accessibile al seguente indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/ a partire dal 23 settembre 2024 e sarà possibile accedervi esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID

    Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l’istanza disponibile sulla Piattaforma. 

    Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso al finanziamento pubblico, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. 

    La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12.00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20.00 del 22 ottobre 2024 utilizzando la Piattaforma.

    ATTENZIONE al fatto che il termine in scadenza il 22 ottobre è prorogato alle ore 20.00 del giorno 24 ottobre con Decreto n 253 del dipartimento delle politiche sociale del 17 ottobre. 

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Codici tributo per il ravvedimento del CPB

    Pubblicata la Risoluzione n 50 del 17 ottobre con i codici tributo da utilizzare in F24 per pagare le somme derivanti dal ravvedimento speciale previsto per il CPB.

    Attenzione al fatto che manca però ancora il provvedimento ADE attuativo per l'opzione di ravvedimento.

    Leggi anche Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale

    Codici tributo per il ravvedimento del CPB

    I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, effettuano il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai successivi commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024, utilizzando i seguenti codici tributo: 

    • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”; 
    • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”; 
    • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”. 

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: ultilizzo in F24 del credito da eccedenza

    ll quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
    La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale
    effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate:

    • ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2023. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024, se riferiti al 2023 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2024
    • ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
    • imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
    • imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2024 per il saldo.

    In merito all'imposta sostitutiva, in data 9 ottobre le Entrate hanno pubblicato un chiarimento con FAQ in risposta a chi domandava, quali siano le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E). 

    Si domandava anche se sia necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello 770 da cui emerge il credito, vediamo la replica ADE.

    Credito derivante da eccedenze di acconto della sostitutiva su rivalutazione TFR

    Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. 

    Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

    In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

    In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS.

  • Contenzioso Tributario

    Impugnazione dell’estratto di ruolo ancora più difficile

    L’articolo 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, come modificato dall’articolo 3-bis del DL 146/2021, prevede dei ben definiti limiti alla possibilità di impugnare l’estratto di ruolo da parte del contribuente.

    L’estratto di ruolo non costituisce documento formale, ma è uno strumento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’iscrizione di carichi a suo nome: quelli considerati non legittimi potrebbero essere impugnati davanti al giudice, portando appunto l’estratto di ruolo a dimostrazione dell’iscrizione del ruolo contestato.

    Tale situazione fino a qualche anno fa era piuttosto comune, ma con la nuova versione del comma 4-bis dell’articolo 12 del DPR 602/1973 l’estratto di ruolo diviene impugnabile solo nei casi in cui il contribuente che agisce in giudizio possa dimostrare che dall’iscrizione a ruolo di un debito illegittimo a suo carico possa derivargli pregiudizio:

    • per la partecipazione a una procedura d’appalto;
    • per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
    • per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione.

    Quindi il legislatore identifica tre specifiche situazioni in cui il contribuente può impugnare un debito iscritto a ruolo portando dinanzi al giudice il solo estratto di ruolo, sempre che da queste situazioni gli possa derivare un pregiudizio.

    Tale norma, limitando i casi di contestazione, costituisce chiaramente una contrazione del diritto di difesa del contribuente, contrazione dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 190/2023 e 81/2024.

    L’ordinanza 17606/2024 della Corte di Cassazione

    Recentemente è stata pubblicata l’ordinanza numero 17606 del 26 giugno 2024 con la quale la Corte di Cassazione delinea una ulteriore contrazione del diritto di difesa del contribuente, rispetto all’interpretazione fin qui assunta della norma.

    L’interpretazione finora effettuata, infatti, considerava un ruolo contestabile, attraverso l’estratto di ruolo, in tutti i casi in cui al contribuente potesse derivare un pregiudizio per una procedura d’appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nel confronti della pubblica amministrazione, come già detto.

    Tuttavia il pregiudizio si riteneva dovesse essere solo potenziale: in questo modo il contribuente che avesse avuto un interesse da difendere, in una delle situazioni prima indicate, avrebbe potuto contestare l’estratto di ruolo per tempo, evitando che tale pregiudizio divenisse concreto.

    Con l’ordinanza 17606/2024, invece, la Corte di Cassazione dichiara il seguente principio di diritto: “ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione dell’estratto ruolo ai sensi dell’articolo 3-bis del DL 146/2021 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev’essere valutata al momento della pronuncia”.

    In questo modo, ai fini dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il pregiudizio per il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo, da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.

    Con questa interpretazione il contribuente quindi non potrà più agire anticipatamente per evitare di avere un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo di un debito illegittimo, contestando l’estratto di ruolo, ma dovrà attendere di aver subìto il pregiudizio, senza avere strumenti per evitarlo.

    Questa interpretazione costituisce a tutti gli effetti una ulteriore contrazione di un già molto limitato diritto alla difesa del contribuente, che ormai difficilmente potrà difendersi dall’iscrizione d’ufficio di un debito a ruolo, anche quando non dovuto.

  • Successioni

    Rimborso Irpef nella successione testamentaria: regole ADE

    Con una FAQ datata 9 ottobre, le Entrate replicano ad un contribuente che domanda quali documenti servano per riscuotere un rimborso irpef spettante al de cuius nella successione testamentaria.

    Prima dei dettagli ricordiamo che, il testamento è l’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.

    Le disposizioni testamentarie si distinguono in:

    • istituzione di erede, con cui colui che redige il testamento dispone dell'intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito;
    • legato, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati.

    Vediamo come richiedere il rimborso irpef per il contribuente deceduto che ha lasciato un erede con testamento.

    Rimborso Irpef nella successione testamentaria: regole ADE

    In linea generale, i rimborsi fiscali intestati a un contribuente deceduto possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa alla persona deceduta, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

    Quando l’eredità non è devoluta per legge, come nel caso illustrato nel quesito, tranttandosi di successione testamentaria, o nei casi in cui la dichiarazione di successione non sia stata presentata, per richiedere il pagamento del rimborso, gli eredi possono inviare all’ufficio territoriale competente per la lavorazione del rimborso i seguenti modelli:

    Il tutto può essere consegnato anche on line avvelendosi del servizio consegna documenti e istanze.

    Il servizio in oggetto, consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea

    È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

    Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno.

    Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES.

    Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello.

    Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo impianti di risalita: domande entro il 15 ottobre

    Il termine per inviare le domande per l'agevolazione a valere sul Fondo impianti di risalita riservata a determinati codici ateco è prorogata fino al 15 ottobre.

    Ricordiamo che l'avviso n 791 del 3 giugno  si intendeva sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. 

    Le risorse stanziate sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di snow-farming.

    L'Avviso prevede la concessione degli aiuti sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. 

    La domanda può essere trasmessa entro le ore 12 del giorno 15 ottobre (il termine inizialmente fissato al 27 settembre è stato prorogato con avviso del Turismo n 421 del 16.09) sull’apposita piattaforma informatica che sarà accessibile tramite SPID/CIE da questo link del sito istituzionale del Ministero del Turismo.

    Ricordiamo prima di ricapitolare le caratteristiche del fondo che il Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell’11 aprile 2023 recante il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Fondo impianti di risalita: i beneficiari

    Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le Imprese – e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili – impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale.

    Con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:

    • 49.39.01 » Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 93.11.30 » Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 93.11.90 » Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

    Si precisa che:

    • con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico;
    • con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

    Scarica qui l'avviso con tutte le regole 2024

    Fondo impianti di risalita: riepilogo delle norme

    Ricordiamo che la misura di cui si tratta è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con ll'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo di ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento, con una dotazione di:

    • 30 milioni di euro per l'anno 2023, 
    • 50 milioni per l'anno 2024,
    • 70 milioni per l'anno 2025 
    • 50 milioni per l'anno 2026, 

    da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
    In particolare si prevede che le risorse possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. 

    E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

    Che cos'è lo snow farming

    Si precisa che la pratica innovativa dello snow-farming consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago

    In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede:

    • la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, 
    • la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, 
    • il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

    Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

  • IMU e IVIE

    Ai fini IMU gli uffici non possono essere considerati abitazione principale

    Se ai fini del regime di esenzione dalle plusvalenze immobiliari, come visto di recente (a riguardo si veda l’articolo Ai fini fiscali anche gli uffici possono essere destinati ad abitazione principale), ciò che rileva per qualificazione di un immobile come abitazione principale è l’effettività dell’utilizzo, a prescindere dalla categoria catastale d’appartenenza dell’immobile, la stessa cosa non vale ai fini IMU.

    Di tale questione si occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 9496 del 9 aprile 2024. Ciò che differenzia le valutazioni ai fini IMU dalle medesime valutazioni ai fini delle plusvalenze imponibili è ovviamente la normativa di riferimento.

    Per quanto riguarda l’IMU, infatti, l’articolo 13 comma 2 del DL 201/2011 fissa il presupposto dell’IMU al possesso di un immobile ma esime dall’imposta le abitazioni (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) in cui il contribuente ha la dimora abituale e principale.

    Il comma 4 della stessa norma stabilisce che il calcolo dell’IMU deve avvenire attraverso l’applicazione di specifici moltiplicatori, diversificati a seconda della categoria catastale dell’immobile, da applicarsi alle rispettive rendite catastali.

    Come nota la Corte di Cassazione, ciò che caratterizza la normativa IMU, a differenza di altre situazioni fiscali similari, è il fatto che questa faccia esplicito riferimento alle categorie catastali, prevendo specifici moltiplicatori differenziati; per cui, per l’applicazione della disciplina, non si può prescindere dall’inquadrare catastalmente l’immobile.

    Non è infatti un caso che le norme del TUIR che disciplinano le plusvalenze immobiliari, a differenza della normativa IMU, non nominano affatto le categorie catastali, e che, per tale motivo, la rilevanza di queste ultime, ai fini dell’applicazione della disciplina, non è la medesima.

    Abitazione principale in immobile con categoria catastale A10

    Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9496/2024 il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale e principale in un immobile con categoria catastale A10, un ufficio.

    Come rileva la Corte, il punto centrale della questione è se per l’IMU, fermo restando l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di esenzione prevista per l’abitazione principale, rilevi o meno la categoria catastale dell’immobile.

    Secondo la Corte “rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile”, con la conseguenza “che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento”.

    Con maggiore profondità, la Corte di Cassazione rileva anche che “non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale”, in quanto “la detrazione d’imposta per l’abitazione principale presuppone il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta”, “non è un caso, infatti, […] che il metodo di determinazione della base imponibile è differente per gli immobili iscritti alla categoria A10, proprio in virtù della peculiare destinazione ”, “né si ritiene possa avere rilevanza che l’immobile sia comunque classificato all’interno della categoria A”.

    In definitiva quindi, secondo la Corte di Cassazione, ai fini IMU, un ufficio, come tale appartenente alla categoria catasta A10, non può usufruire dell’esonero dall’imposta previsto per l’abitazione principale del contribuente, previsto dalla normativa di riferimento solo per gli immobili catastalmente considerati ad uso abitativo.