• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessione crediti edilizi Partecipate regionali: la Puglia approva la sua legge

    Approvata il 16 ottobre la legge regionaledella Puglia che replica il modello lanciato dalla Basilicata sulla cessione crediti edilizi alle partecipate e sblocca crediti incagliati. 

    È stato votato a maggioranza un testo che riprende le linee di quanto hanno già fatto Basilicata, Lazio e Piemonte. 

    Secondo la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, potrebbe essere "una boccata di ossigeno per le imprese. Anche in questo caso però il tempo è nemico-amico, a seconda di come si riesce a metterla in piedi".

    La Regione Puglia coinvolge le sue società partecipate fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, quali Aeroporti di Puglia e Acquedotto pugliese.

    Si prevede che la Regione si impegni "per promuovere la circolazione dei crediti fiscali tramite l’acquisizione, da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione", non inclusi negli elenchi Istat. 

    Ricordiamo che già il Lazio aveva aperto agli acquisti dei crediti edilizi dalle partecipate con il via libera del Consiglio regionale.

    Nel dettaglio lo scorso 27 settembre anche la Regione Lazio ha approvato in Consiglio una proposta di legge che va esattamente nella stessa direzione della Basilicata.

    Si vuole creare uno strumento compatibile con il divieto di cessione alla PA, con l’obiettivo di coinvolgere soggetti che non siano compresi nel perimetro della pubblica amministrazione.

    La Regione Lazio nella sua nuova legge stabilisce che gli enti pubblici economici regionali «aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate», non compresi nell’elenco della PA, «assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali». 

    Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: via libera del Governo

    Durante il Cdm n. 50 tenutosi il 18 settembre, il Governo non avevava impugnato, tra le altre, la Legge regionale della Basilicata aprendo la possibilità alle cessioni dei crediti da bonus edilizi alle partecipare regionali.

    Ricordiamo che si tratta della Legge Regionale n 20 del 16 luglio 2023 rubricata Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

    La decisione del Governo era molto attesa visti i crediti incagliati e vista la possibilità di sblocco con leggi regionali preannunciata con la legge in oggetto.

    Ricordiamo infatti che, in agosto una nota dell’Ufficio legislativo delle Finanze aveva sottolineato di non avere osservazioni sul piano della legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata. 

    Inoltre, il presidente della regione Vito Bardi spiegava che, visto il parere positivo del MEF, era necessario "attivare una convenzione con le entrate" per procedere in fretta.

    Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: la Legge della Basilicata

    La legge della Basilicata fissa un principio, compatibile con il divieto di cessione introdotto dal decreto n 11/2023, a soggetti che rientrano nel perimetro della PA.

    Con il comma 2 dell'art 1 prevede che "Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio"

    La Regione, ai sensi del successivo comma c dell'art 2 "promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria."

    Alla luce di quanto detto, si dovrebbe verosimilmente prevedere, dopo la non impugnazione della legge da parte del Governo, che in Basilicata andrà avanti il lavoro per rendere operativa la misura.

    Visto infine il "nulla osta" del Governo, si presume che nelle altre Regioni questo modello potrebbe essere replicato, attraverso proposte simili. 

    La prima a muoversi in questa direzione è stata la Ragione Puglia e oltre alla Basilicata, si apprende che si stanno aggiungendo anche altre regioni quali: la Campania e il Lazio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi alle Scuole: domande di agevolazioni dal 16.10 per acquisto riviste

    Con un avviso il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024 le istituzioni scolastiche possono presentare domanda, per l’anno 2023, per:

    • un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado;
    • un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più  abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

    Contributi Scuole abbonamenti riveste e periodici: la domanda

    La domanda può essere presentata accedendo al SIDI secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico alle Istituzioni scolastiche con nota 4323 del 16 ottobre che integra la precedente nota 2382 del 21 luglio 2023 e con lo specifico manuale.

    Attenzione al fatto che, costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

    La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del merito. 

    Sono ammesse al contributo le spese per l’acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche,periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che sianoiscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all’articolo 1, comma 6, letteraa), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.

    Ricordiamo che con i decreti del Capo del Dipartimento in data 14 luglio 2023 (bando 2023 comma 389, bando 2023 comma 390) sono stabiliti i requisiti di ammissione, i termini, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi.

    Sono ammesse ai contributi le spese sostenute e fatturate nell’anno di riferimento dei bandi; pertanto nella domanda possono essere esposte tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e fatturate entro il medesimo anno.

    Eventuali quesiti o richieste di chiarimento relative ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: [email protected]

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Centrali eoliche: come si determina la rendita catastale

    Con Circolare n 28 del 16 ottobre le Entrate superano i chiarimenti precedenti sulle centrali eoliche in ragione delle recenti sentenza della Cassazione sottolineando che la torre eolica va considerata come componente dell'impianto.

    In sintesi, il chiarimento specifica che la torre eolica di sostegno è da considerarsi una componente impiantistica della centrale, visto il rapporto strumentale con la stessa, e non rientra nella determinazione della base imponibile.

    Nel dettaglio, la circolare chiarisce che nella stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica non si deve comprendere l’incidenza sulla stessa apportata dalla presenza del palo di sostegno dell’aereogeneratore. 

    Si apporta una rimodulazione del concetto di costruzione, nei casi in cui esso è associato, in modo improprio, ai soli caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 2/E del 2016. 

    L’associazione del palo a una costruzione ha fatto sì che il suo valore concorresse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale. 

    L’orientamento della Suprema Corte, riportato nella circolare, risulta pertinente per superare il vecchio orientamento delle Entrate, laddove ha chiarito che la torre eolica assolve la funzione di componente essenziale ed attiva della macchina per generare l’energia elettrica. 

    Le prime decisioni della Suprema corte rinviavano l’accertamento di strumentalità o meno al giudice del merito, mentre le più recenti sentenze hanno previsto che fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito. 

    La Circolare sottolinea che devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.

    Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
    Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega

    Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

    In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente

    Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe

    Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva. 

    Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
    Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. 

    L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: due settimane alla scadenza

    Entro il 31 ottobre sarà necessario inviare il Modello 770/2023. 

    Il modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010),
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Leggi anche: Modello 770/2023: quando va presentato?

    Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre

    Al fine di provvedere all'invio, ricordiamo innanzitutto che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare: Scarica il Modello 770/2023 con le relative istruzioni.

    Inoltre, ricordiamo che il modello 770/2023 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Con il Provvedimento n 44911 del 16 febbraio sono state approvate anche le relative specifiche tecniche.

    Il Modello 770/2023 deve essere presentato entro il 31 ottobre in via telematica ed è composto:

    • dal frontespizio 
    • e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY

    L’articolo 4, comma 1, del decreto n. 322 del 1998 stabilisce l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

    Inoltre, i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

    Modello 770/2023: alcune novità

    Tra le novità di quest'anno vi è quella riguardante il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:

    • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
    • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

    Inoltre, nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.

    Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente.

    Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

    In particolare nel quadro ST, con i dati sulle ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, al punto 10 è stato eliminato il codice Q, per le ritenute versate in seguito alla ripresa della riscossione degli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

    Inoltre sono stati istituiti tre nuovi codici numerici per la gestione delle proroghe dei versamenti:

    • il codice 1 si utilizza se il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022;
    • il codice 2 si utilizza se il versamento si riferisce a ritenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana;
    • il codice 3 si utilizza quando il versamento riguarda ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

     

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

    Pubblicato il decreto 29 settembre 2023 del MIMIT attuativo del Registro dei Titolari Effettivi.

    Nel dettaglio, viene pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro e dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati al Registro delle imprese.

    Entro il giorno 11 dicembre occorre inviare i dati sul titolare effettivo al registro delle Imprese secondo le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento. In proposito leggi: Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre.

    Ricordiamo che, sul titolare effettivo il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n 1/2023 con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella sua individuazione e nel complesso sistema antiriciclaggio.

    Titolare effettivo: chi è

    Come ricorda lo stesso Studio dei Notai, per titolare effettivo, in base all’attuale normativa domestica antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettere pp) Decreto AR) si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo é istaurato, la prestazione professionale é resa o l'operazione é eseguita”.

    L'approfondimento fornito dai Notai ha voluto, per quanto possibile, produrre "una sintesi della complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. titolare effettivo", al fine di avere: 

    • prima una visione generale del tema,
    • poi una visione sempre più specifica delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, 
    • fino alla esemplificazione con casistica finale. 

    Lo studio ha approfondito i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso:

    • le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere
    • nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte; 

    Inoltre è stato analizzato il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.

    A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore e da quello europeo, della proprietà e del controllo e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente. (In proposito leggi anche Antiriciclaggio 2022 e Registro dei titolari effettivi)

    Il documento ha rivolto particolare attenzione alle persone giuridiche private, alle società di persone e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione. 

    Rimandando alla lettura del corposo documento di 69 pagine, è bene specificare che i Notai nella conclusioni della dettagliata analisi della normativa sul Titolare Effettivo specificano che è troppo veloce l’evoluzione, sia in sede nazionale che sovranazionale, di una normativa complessa ed articolata su tanti piani e talvolta priva di un indirizzo sufficientemente determinato, quale è quella in materia di antiriciclaggio ed in particolare quella relativa al titolare effettivo, perché si possa giungere a conclusioni definitive su ogni tematica affrontata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Reshoring: abbattimento imposte imprese che rientrano in Italia

    Il 16 ottobre il Cdm ha approvato tra le altre, nuove misure per le PMI.

    Come sinteticamente annunciato dal Ministro Urso, a margine della Conferenza stampa successiva alla approvazione dei vari provvedimenti riguardanti la Manovra fiscale 2024, per le imprese:

    “Nel Consiglio dei ministri del 16 ottobre sono state approvate una serie di misure rilevanti, a supporto diretto del sistema produttivo, di chi investe e chi produce in Italia, anche per favorire il reshoring”

    Si tratta in particolare dei provvedimenti contenuti nei decreti:

    • “Anticipazioni Finanziarie”,
    • “Fiscalità internazionale”.

    Reshoring: agevolazione per le PMI

    Il Cdm del 16 ottobre ha approvato disposizioni importanti sul tema del reshoring. 

    Nel dettaglio, si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste:

    • nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP 
    • del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. 

    L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione. 

    Si prevede il recupero del beneficio qualora l’attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell’agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione o entro dieci periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

    Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. 

    Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

    Manovra fiscale 2023: le agevolazione approvate per le PMI

    Inoltre con il comunicato del MIMIT datato 16 ottobre si rsintetizza che il consiglio dei ministri ha approato anche altre misure per PMI, vediamole.

    Nel dettaglio è rifinanziata per il 2023 la Nuova Sabatini con un credito alle imprese con un’unica tranche.

    Con 50 milioni di euro utilizzabili da subito per il 2023, viene rifinanziata la nuova legge Sabatini. 

    La novità più rilevante di questa misura è che il finanziamento sarà reso fruibile per le imprese richiedenti in un’unica tranche consentendo l’accorpamento delle rate. 

    La misura sostiene gli investimenti in beni strumentali effettuati da micro, piccole e medie imprese facilitando l’accesso al credito con tassi di interesse agevolati.

    Nella Legge di Bilancio sarà poi rifinanziata la legge Sabatini per il 2024.

    In merito al credito d’imposta “ricerca e sviluppo” si consente di allineare temporalmente il sistema di certificazione del credito d'imposta, approvato il 15 settembre scorso e operativo dal prossimo anno, con i termini per il possibile riversamento che vengono prorogati al 30 giugno 2024. 

    In questo modo l'Albo dei certificatori, appena istituto, potrà dare certezza su chi ne abbia davvero diritto.