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Bando Filiere produttive: domande entro il 13 ottobre
Dalle ore 12 del 28 luglio e fino al 13 ottobe le imprese interessate possono presentare domanda per agevolazione alle filiere produttive.
Nel dettaglio, con una dotazione di circa 392 ML di euro, è aperto uno sportello per la presentazione di domande per i Contratti di sviluppo dedicato a specifiche filiere produttive: le regole nel decreto 18 luglio MIMIT.
Contratti di sviluppo Filiere produttive: le risorse
Alla misura sono complessivamente destinati 391.817.627,41 di euro di cui:
- 200.000.000 di euro a valere sulle risorse dell’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 389, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”);
- 191.817.627,41 di euro quali economie derivanti dalle risorse programmate con la Direttiva del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 aprile 2020.
Il MIMIT precisa che la misura si pone in continuità con lo sportello “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, attivato nel 2022 con risorse PNRR, disciplinata con Decreto Direttoriale del 25 marzo 2022 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pur presentando differenze rispetto al precedente bando.
Contratti di sviluppo Filiere produttive: beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino programmi industriali comprendenti progetti di investimento produttivo ed, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo, con l’esclusione, quindi, dei programmi per la tutela ambientale.
Gli investimenti devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle classificate quali “zone a” nell’ambito della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente.
I programmi potranno essere attuati:
- da più imprese operanti nella filiera di riferimento;
- da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza.
Contratti di sviluppo Filiere produttive: cosa finanzia
I progetti dovranno riguardare le seguenti filiere produttive:
- aerospazio e aeronautica;
- design, moda e arredo;
- metallo ed elettromeccanica;
- chimico e farmaceutico;
- gomma e plastica;
- alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Rispetto al precedente sportello, la ridefinizione delle filiere oggetto di sostegno tiene conto di specifiche dotazioni finanziarie nel tempo assegnate o in via di assegnazione ai Contratti di sviluppo e destinate a specifici settori produttivi.
I programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi (estendibile di 18 mesi sulla base di motivata richiesta da parte del proponente) ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Soggetto Gestore – Invitalia.
Contratti di sviluppo Filiere produttive: agevolazioni concedibili
Le agevolazioni assumono la sola forma del contributo in conto impianti (per gli investimenti produttivi) e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo), con l’esclusione, quindi, del finanziamento agevolato.
Le agevolazioni dovranno essere concesse entro il termine finale di validità della sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (31 dicembre 2023).
Contratti di sviluppo Filiere produttive: come funziona
Le imprese devono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia raggiungibile al seguente indirizzo: internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2023.
Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.
E' il decreto direttoriale 18 luglio 2023 pubblicato sul sito del MIMIT ha definire termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Infine si sottoliea che per questo sportello è prevista la formazione di una graduatoria per la determinazione dell’ordine di avvio all’istruttoria, basata su specifici criteri di valutazione dei programmi, in ordine di importanza:- l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali coerenti con il piano Transizione 4.0, rispetto al totale degli investimenti previsti;
- l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.
Sui contratti di sviluppo ti consigliamo di leggere anche Investimento 5.2 e contratti di sviluppo 2022
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Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973;
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
- presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
- consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
- consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
- presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.
Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.
Procure web Commercialisti: chi può accedere
L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:
- A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
- A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.
Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.
Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1).
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
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Compensazione Crediti tracciabili: dal 5 ottobre possibile annullare l’opzione
Con Provvedimento n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili
Nel dettaglio, i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.
La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.
L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.
Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
Ricordiamo che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi, dal 5 ottobre è quindi possibile annullare la richiesta.
Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti. Leggi Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta per approfondire.
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Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11
Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.
Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.
Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.
L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.
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Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario
Gli operatori economici possono decidere di delegare intermediari abilitati al fine di utiizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi delle Entrate.
Fatturazione elettronica
Ricordiamo che Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta a:
- imprese,
- professionisti (soggetti titolari di partita IVA),
che offre servizi per:
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche,
- consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”),
- consultare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute (c.d. "esterometro") all'Agenzia delle Entrate,
- trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA,
- trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi,
- visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai Documenti IVA precompilati.
L'impresa o il professionista possono decidere appunto di delegare un soggetto terzo all'utilizzo di tali servizi, vediamo come.
Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario
Nel dettaglio è possibile conferire delega ad un intermediario:
- attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo (con relative istruzioni) in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale,
- consegnando il modulo, compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega:
- utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate,
- inviando una comunicazione predisposta in accordo specifiche tecniche – pdf,
- se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento /revoca della delega, in alternativa alla modalità descritta al punto a., i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:
- la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità del delegante
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con attestano di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione
Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario (vedi risoluzione 62/E del 2019).
Con le stesse modalità, a eccezione di quella indicata al punto b.ii, possono essere revocate deleghe già conferite.
Attenzione al fatto che la durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.
Fatturazione elettronica: quali servizi delegare
Le entrate specificano che, sono delegabili i seguenti servizi:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
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Bonus Mezzogiorno: corretta compilazione del Modello CIM23
Con una faq datata 28 settembre le Entrate replicano ad una impresa che intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni Modello CIM23:
- la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES, di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017;
- la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.
Nella situazione descritta, viene domandato come debba essere compilato il campo 10 (N. progressivo progetto), del rigo A2 del quadro A e visto che le comunicazioni si riferiscono a crediti d’imposta diversi, si domanda inoltre se sia corretto indicare il valore 1 in entrambe le comunicazioni.
Le Entrate chiariscono che, ciascun progetto d’investimento, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.
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Di seguito i dettagli della risposta delle Entrate sulla corretta compilazione del Modello CIM 23.
Modello CIM23: corretta compilazione in caso di invio di due modelli
Nel caso di specie prospettato, le entrate specificano che nel caso rappresentato dal contribuente, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato:
- nella prima comunicazione va indicato il valore 1
- nella seconda comunicazione va indicato il valore 2.
Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.
Credito d'imposta Mezzogiorno: il modello CIM23
Ricordiamo intanto che, il modello CIM23 può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).
Il modello va utilizzato anche dai soggetti che, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, intendono accedere:
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (di seguito, credito d’imposta ZES);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (di seguito, credito d’imposta ZLS).
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.
Per gli investimenti nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi DPCM istitutivi, rispettivamente, della zona economica speciale e della zona logistica semplificata ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai DPCM istitutivi per gli investimenti che ricadono nelle aree interessate dalle modifiche stesse.
L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità omeno del credito d’imposta.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione diversamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestantela fruibilità del credito d’imposta.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, an-che tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.
Credito d'imposta Mezzogiorno e il modello CIM23: presentazione
La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni dei beni agevolati, esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal beneficiario;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
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Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni
In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.
Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF
Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:
- degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
- e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.
Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:
- l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012)
- la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni
Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:
- a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.