• Amministrazione e Controllo

    Sindaci vincolati a comunicare a Consob tutte le irregolarità: nessun poter discrezionale

    Con sentenza n 25336/2023 la Cassazione sancisce che i sindaci sono vincolati a comunicare alla Consob tutte le irregolarità riscontrate.

    In particolare, gli stessi vengono privati del potere discrezionale sulla rilevanza delle irregolarità riconosciuto in Corte di appello.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Il presidente e due sindaci erano stati sanzionati dalla CONSOB per non aver segnalato un possibile conflitto di interessi relativo alla sottoscrizione da parte dell'amministratore delegato di una spa di alcune obbligazioni senza che fosse segnalato nella relazione informativa trimestrale.

    I soggetti in questione proponevano ricorso in Corte di appello venendo accolti in quanto la corte riteneva che non vi fosse alcuna "omissione rilevante" poichè l'amministratore aveva comunicato il suo interesse all'acquisto nella prima riunione utile del consiglio e quindi erano state attivate le relative procedure interne.

    La CONSOB ha proposto ricorso in Cassazione che è stato accolto.

    Sentenza cassazione n 25336/2023: le violazioni secondo la CONSOB

    Con il primo motivo la CONSOB lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art 150 del TUF, in combinato disposto con l'art 149 , comma 3, TUF in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte sovrapposto l'informazione che gli amministratori devono rendere ai sindaci ai sensi dell'art 150 TUF, relativamente alle «operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi», con l'informazione relativa alla situazione diversa e successiva (l'acquisita titolarità del 100% del capitale sociale della società lussemburghese): l'omissione della prima comunicazione concerneva la mancata informativa sulla situazione di conflitto di interesse, laddove la comunicazione nella riunione del 17 marzo 2015 concerneva l'intervenuta assunzione della qualità di parte correlata; questa sovrapposizione sarebbe stata determinata da un'erronea interpretazione dell'art 150 comma 1, TUF come correlato ai doveri dei sindaci ex art. 149 comma 3.
    Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art 149 comma 3, TUF, in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna incompletezza dell'informazione né condotta sanzionabile perché l'omessa comunicazione della qualità dell'amministratore al più avrebbe potuto integrare una «mera irregolarità».

    Secondo la Cassazione entrambi i motivi sono fondati.
    L'art 149 del D.Lgs. n. 58 del 1998 prevede, per quel che qui rileva, che il Collegio sindacale vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza; l'inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell'art. 193 dello stesso Testo unico.
    L'art 149 TUF rappresenta soltanto una specificazione dei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art 2403 comma I c.c., per il cui esercizio e adempimento l'art 2403 bis c.c., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (comma II).
    Secondo quanto riportato in sentenza, è stato contestato che il Collegio non ha comunicato a CONSOB che l'Amministratore delegato aveva proceduto, inforza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica.
    La Corte d'appello ha escluso la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione affermando che fosse «di fatto irrilevante» la «mancata esplicitazione», rispetto alla conclusione dell'operazione di sottoscrizione del prestito da parte dell'Amministratore delegato, della posizione rivestita da un componente del consiglio di amministrazione nella società emittente, perché lo stesso componente aveva, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015, fissata per la discussione dell'operazione, rappresentato di essere divenuto socio unico della emittente e, in conseguenza, «nessun interesse poteva essere riconducibile a un amministratore non esecutivo di una società che non gli fosse anche ascrivibile per il fatto di essere titolare al 100% delle azioni stesse e nessuna procedura ulteriore avrebbe dovuto essere attivata».

    La motivazione è erronea e fuorviante per più considerazioni.

    Sentenza cassazione n 25336/2023: i motivi della Cassazione

    Nella fattispecie secondo la Cassazione non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazione del Collegio sindacale alla CONSOB.
    Secondo l'art 150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
    Nel caso di specie la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall'Amministratore delegato, ma l'informazione non era stata evidentemente accurata e completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all'operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell'emittente.
    Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell'operazione, rilevante ex art 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOB ex art 149 comma 3, TUF.
    La Corte d'appello non ha osservato questo principio laddove ha ritenuto di poter escludere l'antigiuridicità dell'omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell'A.d., dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.
    Il ricorso è perciò accolto.

  • Successioni

    Chiamati all’eredità non residenti: istruzioni per la Successione

    Con Risposta a interpello n 407  del 31 luglio le Entrate hanno specificato le regole per la dichiarazione di successione in caso di chiamati alla eredità non residenti.

    L'Istante, cittadino siriano residente all'estero, fa presente che:

    • in data 21 aprile 2021 si è aperta la successione, regolata dalla legge italiana, del fratello, cittadino italiano residente in Italia;
    • il de cuius non ha discendenti diretti e i chiamati all'eredità sono la madre, due fratelli (fra cui l'Istante) e due nipoti, figli di un terzo fratello premorto;
    • nessuno dei chiamati all'eredità è cittadino italiano, né ha mai avuto la residenza o il domicilio in Italia e un codice fiscale italiano, ad esclusione dell'Istante.

    L'Istante osserva che «quale coerede, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e il diritto di presentarla tempestivamente onde non incorrere in aggravi di sanzioni, ha inoltre diritto di presentarla in quanto atto richiesto per la voltura delle quote immobiliari e dei conti correnti già di pertinenza del de cuius, dei quali l'erede ha titolo per entrare in possesso nei limiti della propria quota Ciò posto, l'Istante fa presente che «la dichiarazione di successione non può essere materialmente presentata dovendo indicare quali chiamati all'eredità soggetti non presenti in anagrafe tributaria, essendo ''errore bloccante'' la mancanza di un codice fiscale valido».
    L'istante chiede di conoscere come adempiere all'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, nella fattispecie in esame, in presenza di soggetti, chiamati all'eredità, privi di un codice fiscale italiano, richiamando a tal fine l'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

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    Chiamati all'eredità non residenti: istruzioni per la Successione

    Le entrate specificano che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato».
    L'Ufficio liquida l'imposta sulla successione sulla base della dichiarazione di successione che deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
    Ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo «Sono obbligati a presentare la dichiarazione:  i chiamati all'eredità e i legatari, […] Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 

    I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato […]. 

    Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa […]».

    La dichiarazione di successione deve contenere le «generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie […]»
    Per i soggetti tenuti residenti all'estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, la dichiarazione può essere eccezionalmente presentata nella forma cartacea come precisato nelle istruzioni alla Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
    In relazione alla presenza di chiamati all'eredità, residenti all'estero e non iscritti all'anagrafe tributaria italiana, alla luce delle norme sopra richiamate, si ritiene che, ai fini fiscali, ai fini:

    • della corretta devoluzione dell'eredità in questione, 
    • della determinazione della base imponibile, 
    • dell'aliquota applicabile
    •  e del riconoscimento dell'eventuale franchigia, 

    occorre indicare in dichiarazione tutti i chiamati all'eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.

    Con riferimento all'indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all'eredità privi del codice fiscale italiano, si osserva che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede al comma 2 che «Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

    Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte […]».

    Pertanto, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto «con la sola indicazione dei dati di cui al richiamato articolo 4», e, dunque, per le persone fisiche, del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero.
    Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante, in assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all'eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Social bonus erogazioni ETS: via alle domande

    Con avviso del Ministero del lavoro datato 28 agosto si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus.

    Nel dettglio è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.

    Viene precisato che gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

    L'avviso specifica che le scadenze per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate nel:

    • 15 gennaio, 
    • 15 maggio 
    • e 15 settembre di ciascun anno.

    Pertanto, il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare. La documentazione è presente nella sezione dedicata.

    Ricordiamo che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali veniva pubblicato il Decreto n. 118 del 7 luglio in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

    Con il decreto è adottata la la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti: SCARICA LA MODULISTICA "SOCIAL BONUS".

    Ricordiamo inoltre che in Gazzetta Ufficiale n 89 del 14 luglio 2022 veniva pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 23 febbraio 2022 con il regolamento e le modalità di attuazione del social bonus.

    Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.

    Social bonus: che cosa è?

    Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto

    • nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, 
    • nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,

    Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere 

    • il recupero degli immobili pubblici inutilizzati 
    • e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività

    che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

    Social bonus: individuazione dei progetti di recupero

    L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le  erogazioni  liberali  di  cui  all'articolo  3  avviene  con   un procedimento a sportello, diretto a  verificare  la  sussistenza  dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  Codice  e  dal presente regolamento. 

    Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15  maggio  e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:
    a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
    b) scheda  anagrafica  dell'ente  proponente  e  degli  eventuali partner;
    c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
    d) scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività  di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della  valutazione dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti  dalle  attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
    e) computo metrico – estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell'area interessata;
    f) cronoprogramma degli interventi;
    g) copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene;
    h) copia del documento di  identità del  legale  rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

    Con provvedimento del direttore generale  del  terzo  settore  e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore  generale dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della comunicazione da  pubblicare  nel   sito istituzionale  www.lavoro.gov.it è adottata la modulistica  relativa alla documentazione di cui al comma 1.

    Social bonus: a chi spetta?

    Possono usufruire del social bonus:

    • le persone fisiche,
    • gli enti che non svolgono attività commerciali 
    • e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

    Social bonus: per cosa spetta

    Sono ammesse al  credito  d'imposta  le  erogazioni  liberali destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero  delle  seguenti categorie di beni assegnati agli enti  del  Terzo  settore,  indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
    a) immobili pubblici inutilizzati;
    b)  beni  mobili  e   immobili   confiscati   alla   criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159.

    I beni oggetto degli interventi di recupero di cui  al  comma  1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in  via esclusiva per lo svolgimento di una o  più attività di  interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
    Per il recupero di beni immobili, le  erogazioni  liberali  sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi  edilizi finalizzati  ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

    Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le  spese di gestione dei beni,  anche  al  fine  di  assicurarne  l'efficienza funzionale.

    Social bonus: come usarlo

    Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta  a  condizione  che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    La causale  del  pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
    Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  fruiscono  del credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata  l'erogazione  liberale. 

    La  quota  annuale  non  utilizzata  può  essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito.
    Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dal periodo   d'imposta   successivo a  quello di  effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

     In  caso  di mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  dell'Agenzia  delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione  del  credito d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24,  e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. 

    Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto, si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme  vigenti in materia di imposte sui redditi. 

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario. 

    La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023

    Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario

    Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale. 

    Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso. 

    La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR. 

    Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante: 

    1) una completa digitalizzazione del processo

    2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; 

    3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente. 

    4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. 

    Ed ancora:

    • il ricorrente potrà proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento; 
    • si vuole inoltre rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. Attualmente l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello e l’art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. 
    • Viene inoltre previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo,
    • Si vuole infine che il Governo introduca misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione. 
    • Si stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. 

    Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa. 

    Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Marchi+, Brevetti+, Disegni+: pubblicati i Bandi 2023

    Con la pubblicazione dei nuovi Bandi 2023, diventano operative per l’annualità 2023 le misure:

    per la richiesta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:

    • la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche
    • la valorizzazione di idee e progetti.

    Le domande potranno essere presentate a partire:

    • dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
    • dal 7 novembre 2023 per Disegni+
    • dal 21 novembre 2023 per Marchi+

    Ricordiamo che nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 per l'immediata riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese  per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

    Gli importi delle risorse finanziarie disponibili ammontano a:

    • euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+.
      Ricrodiamo che la misura è rivolta a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato;
    • euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+.
      Ricordiamo che la misura è rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale;
    • euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
      Ricordiamo che con la misura si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
      • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO
        (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
      •  Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Tassazione decreti esproprio: le entrate quantificano le imposte

    Con risposta a interpello n 410 del 1 agosto le entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione da applicare, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, ai decreti di esproprio con cui  é disposto il trasferimento contestuale della  proprietà di più beni immobili (appartenenti ad una o più ditte  proprietarie) in favore di un unico beneficiario (soggetto, pubblico o  privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio) – articolo 10 del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

    L'agenzia replica ad un istante, l'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione. che è chiamato a svolgere le funzioni di ''Autorità Espropriante''  ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 32 e che, nell'ambito dei procedimenti espropriativi per pubblica utilità di competenza, cura la repertoriazione, registrazione, trascrizione e voltura catastale degli atti conclusivi del procedimento espropriativo (ovvero del decreto di esproprio e/o dell'atto di cessione volontaria).

    L'agenzia ricorda che con alcuni documenti di prassi è stato chiarito che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i decreti di esproprioche prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili ''atti plurimi'', in quanto, pur costituendo formalmente un solo provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, poiché si riferiscono a soggetti e oggetti espropriati distinti ed autonomi. 

    Ad essi, pertanto, vanno applicate le imposte in relazione a quanti sono i trasferimenti posti in essere, distintamente per ciascuno. 

    Per quanto concerne la misura delle imposte si fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede, in via generale, che per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari soggetti all'imposta proporzionale di registro di  cui all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. la citata circolare n. 2/E del 2014). 

    Pertanto, per i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali soggetti ad imposta proporzionale di registro di cui all'articolo 1 della citata Tariffa, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. citata circolare n. 2/E, paragrafo 1.4). 

    Con riferimento ai decreti di esproprio in esame deve ritenersi che le  imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi  in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento.

    In altri termini, per ogni decreto di esproprio comportante il trasferimento contestuale della  proprietà di più beni immobili in favore di  un   unico beneficiario come è l'istante ente pubblico, sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna, per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere, in quanto riferibile a soggetti e beni espropriati distinti  ed  autonomi, indipendentemente  dalla valenza che ai fini catastali viene conferita alla nozione di ''ditta proprietaria''. 

    Per completezza, si sottolinea che la ''ditta'' catastale è costituita dalla/e persona/ e del proprietario o del possessore, nonché della/e persona/e che gode di diritti reali sul bene immobile iscritto in catasto. 

    In altri termini è il complesso degli intestati, ed è quindi  una elencazione di tutte le persone  fisiche e giuridiche che hanno sul bene immobile  iscritto in catasto titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.

    Tassazione decreti esproprio: riepilogo delle norme

    Le Entrate ricordano innazitutto che gli atti e i provvedimenti con i quali è disposto l'asservimento coattivo di aree  sono riconducibili, ai fini dell'imposta di registro, nell'ambito applicativodell'articolo 1  della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ossia sono assoggettati a tassazione in misura  proporzionale.

    Gli «atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della  proprietà  di  beni  immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti  reali di godimento, compresi  la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica  utilità e i trasferimenti coattivi».

    In materia si richiamano, tra le altre, le risoluzioni 30  maggio 1990, n. 310163 e 22 giugno 2000, n. 92. 

    Ai fini di individuare la corretta tassazione degli atti contenenti una pluralità di disposizioni occorre richiamare l'articolo 21 del TUR, il quale stabilisce che: ­ «se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la  loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se  fosse un atto distinto» (cfr. comma 1); ­  «se  le  disposizioni  contenute  nell'atto  derivano necessariamente,  per  la  loro  intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la  sola disposizione  che  dà  luogo alla imposizione più onerosa» (cfr. comma 2).

    Al riguardo si precisa che per ''disposizione'' si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali.

    Con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E è stato precisato che si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio, di unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un  diverso acquirente; in tale ipotesi, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione. 

    Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 del TUR, il principio generale a cui conformare la  tassazione, ai  fini dell'imposta di registro, è quello secondo  il  quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna  disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une  dalle altre.

    Ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, si rappresenta che per  calcolo dell'imposta complessivamente dovuta per gli atti caratterizzati dalla presenza di  più disposizioni in cui ciascuna soggiace ad autonoma imposizione, con la citata circolare  n. 2/E del 2014 è stato ribadito il principio secondo cui ogni trasferimento immobiliare  è soggetto alle proprie imposte.

    Con riferimento ai decreti di esproprio in esame deve ritenersi, pertanto, che le  imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna debbano applicarsi  in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento, come sopra individuata. 

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Erogazioni liberali ai partiti politici: regole di detraibilità 2023

    Nel modello 73072023 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici.

    Condizione per la detraibilità è che essi risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. 

    Le regole per la detraiblità nel modello 730.

    Erogazioni a favore dei partiti politici: detraibilità nel 730/2023

    La detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015). 

    L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio. 

    La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E). 

    Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4). 

    Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti: 

    • il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;
    • il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).

    La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale. 

    Modello 730/2023: detraibilità delle erogazioni ai partiti

    Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 

    L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

    Attenzione al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti

    Modello 730/2023: le erogazioni ai partiti dove si indicano

    Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici suddetti vanno indicate nel quadro E ai righi da E8 a E10 con il codice "62".

    L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

    Inoltre ricordiamo che sempre con il modello 730/2023 il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

    Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. 

    Attenzione la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. 

    L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” in Appendice (dopo l’elenco dei codici catastali comunali).