• Risparmio energetico

    Sismabonus acquisti: ammesso con almeno interventi strutturali entro il 31.12

    Con Risoluzione n 14 dell'8 marzo le Entrate ammettono che il sismabonus acquisti spetta anche se le unità immobiliari acquistate sono classificate in una delle categorie catastali “provvisorie” (come ad es. F/3 «unità in corso di costruzione»), facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in zona sismica 1, 2 o 3, sui quali risultano solo ultimati gli interventi sulle parti strutturali, con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma. 

    Vediamo i dettagli.

    Sismabonus acquisti: ammesso con interventi strutturali entro il 31.12

    L'Associazione istante, ossia ANCE, domanda se sia possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche, anche nel caso di acquisto di unità immobiliari classificate in categorie catastali provvisorie, come quelle in corso di costruzione, che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti con l'obiettivo di ridurre il rischio sismico. 

    Chiede inoltre se sia possibile fruire dell'agevolazione attraverso forme alternative, come lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

    Le entrate ricordano innanzitutto la norma di riferimento, specificando che si tratta del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 

    Questa disposizione prevede che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2, e 3. 

    Questi lavori possono essere effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile.

    Le entrate confermano che è possibile usufruire del superbonus acquisti purché alla data del 31 dicembre 2024 siano realizzati e ultimati i lavori strutturali, e non anche il lavoro complessivo.

    Specificano inoltre che per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario che alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. 

    Questa disposizione è delineata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legge n.11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e ribadita con la circolare del 7 settembre 2023, n. 27/E.

    Il chiarimento è importante in quanto in precedenza l'agenzia si era più volte espressa per una posizione differente ossia che riguardasse la complessiva ultimazione dei lavori.

    Con la Risoluzione n 14 invece specifica che ai fine del sismabonus acquisti, è necessario che “siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, mentre “non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale «fittizia». Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione (…)”.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Pignoramento presso terzi: cosa cambia con il Decreto PNRR

    Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo noto come Decreto PNRR prevede novità per il pignoramento presso terzi.

    Nel dettaglio l'art. 25 del DL introduce cambiamenti relativi al codice di procedura civile,  di cui al regio decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, e tra le principali si evidenziano quelle intervenute sui seguenti articoli:

    • art. 546 sugli obblighi del terzo,
    • viene introdotto l'art. 551 bis su efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.

    Per le altre modifiche si rimanda al testo integrale dell'art. 25 in oggetto.

    Pignoramento presso terzi: principali novità 2024

    L’articolo 25 del decreto n. 19/2024 in vigore dal 2 marzo, ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, stabilendo che: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento (previsto nell'articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:

    • nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
    • di 1.600,00  euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro 
    • e della metà per  i crediti superiori a 3.200,00 euro.

    Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551-bis, che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. 

    Inserendo dopo l'articolo 551, il 551 bis, si prevede che salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o  sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il pignoramento di crediti del  debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
    Al fine di conservare l'efficacia del  pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

    La dichiarazione contiene:

    • l'indicazione della data di notifica del pignoramento, 
    • dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  
    • del titolo esecutivo e del numero di  ruolo della procedura, 
    • nonché l'attestazione che il credito persiste. 

    Se la dichiarazione di interesse è notificata  dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di deposito dell'atto di intervento. 

    La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci giorni dall'ultima  notifica.  

    Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei  confronti  dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
    In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del  termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

    Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla  notifica al  terzo del  pignoramento o della   successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
    Leggi: Pignoramento presso terzi: quali omissioni lo rendono inefficace per ulteriori approfondimenti.

  • Bilancio

    Assemblee societarie a distanza: proroga fino al 31 dicembre 2024

    Una norma che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19 è stata quella contenuta nell’articolo 106 del DL 18/2020, che, in risposta ai problemi di assembramento, ha permesso a società ed enti non commerciali di espletare le assemblee societarie da remoto, utilizzando modalità telematiche, anche quando lo statuto sociale non contempla tale possibilità.

    Va ricordato che tale modalità di convocazione delle assemblee non è preclusa dal legislatore, ma richiede che il soggetto giuridico ne preveda la possibilità sullo statuto sociale.

    La disciplina in deroga legittima tale modalità di svolgimento delle riunioni sociali, anche nel caso in cui lo statuto non ne prevede l’eventualità.

    Terminato il periodo della pandemia, la legislazione in deroga è stata di anno in anno rinnovata, l’ultima volta ad opera della Legge numero 18 del 23 febbraio 2024, l’annuale Decreto Milleproroghe, che per l’appunto proroga la possibilità di esercitare le assemblee da remoto, anche in assenza di previsione statutaria, fino al 30 aprile 2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024).

    Tuttavia, il disposto normativo inserito in sede di conversione sul Decreto Milleproroghe, sembra essere una norma transitoria, il cui effetto terminerà nel momento in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Disegno di Legge Capitali (Atto camera 1515).

    La nuova norma

    L’articolo 11 comma 2 del DdL Capitali prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024”. 

    Quindi la medesima disciplina in deroga rappresentata dall’articolo 106 del DL 18/2020 continuerà ad avere forza fino al 31 dicembre 2024.

    Finora non sono state chiare le motivazioni che hanno spinto il legislatore a derogare le disposizioni statutarie con norme transitorie il cui obiettivo originario risulta da tempo superato, essendo terminate le problematiche concernenti l’assembramento che hanno caratterizzato il periodo della pandemia.

    Una possibile motivazione può essere rintracciata nella parte della normativa in deroga che interessa le società quotate. Queste società, durante il periodo pandemico, grazie alle norme in deroga, hanno potuto imporre ai soci la partecipazione alle assemblee sociali per il mezzo di un rappresentante designato dalla società, impedendo così ai singoli soci di partecipare personalmente, fisicamente o telematicamente, alle assemblee.

    Il DdL Capitali, tra le altre cose, non a caso proprio con il comma 1 del medesimo articolo 11, consente alle società quotate di rendere stabile tale modalità di svolgimento delle assemblee che impedisce la partecipazione diretta ai soci, e di precludere a questi la possibilità di presentare proposte di deliberazioni in assemblea o anche solo di fare domande, con una possibile contrazione del livello di democraticità delle riunioni; per cui la proroga reiterata della normativa emergenziale in deroga potrebbe costituire una sorta di ponte transitorio tra il periodo pandemico e il momento dell’approvazione delle nuove norme.

  • Appalti

    Appalti e CCNL obbligatorio: novità nel Decreto PNRR 2024

    Dal 1 luglio 2023  è operativo il nuovo codice degli appalti, contenuto nel decreto legislativo 36 2023,  Una delle principali novità operative per le stazioni appaltanti è stata l'obbligo di indicare  il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto.

    Nel nuovo decreto PNRR 19 2024  nella stessa ottica di tutela dei lavoratori  si modifica l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, introducendo anche  l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale  impiegato un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi la cui applicazione risulti maggioritaria nella  zona e nel settore oggetto dell'appalto 

    In entrambi i casi si evidenziano punti  poco chiari che rendono difficoltosa l'applicazione . Vediamo con ordine 

    Indicazione ccnl applicabile D.lgs 36 2023

    La norma specifica all'Articolo 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di   settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.):

     1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto  di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato  dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il  cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita'  oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

     2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale  dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita' al comma 1.

     3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta  il differente contratto collettivo da essi applicato, purche'  garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla  stazione appaltante o dall'ente concedente.

     4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale  e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del  contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110.

     5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. (…) 

    Il nuovo obbligo previsto in particolare dal comma 2  ha creato alcuni interrogativi per le stazioni appaltanti anche alla luce delle molte tipologie di attività che possono essere oggetto di appalto e soprattutto dei numero enorme di Ccnl  registrati al CNEL anche per lo stesso settore. In merito dovrebbero essere emanate le linee guida ANAC 

    Appalti e vincoli retributivi DL 19 2024 

    L 'Art. 29 del Decreto Legge 19 2024  si occupa di  prevenzione  e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e , come detto, interviene a modificare la legge 276 2003  richiamando le imprese appaltanti ad erogare a tutto il personale  impiegato  una retribuzione non inferiore a quella prevista nei CCNL di settore piu applicati nel territorio di riferimento . L'obbligo non riguarda quindi l'applicazione del CCNL integrale ma solo della parte economica .

    Il fine della novità è chiaramente di contribuire a ridurre la possibilità che nelle gare di appalto la concorrenza  tra le aziende faccia leva indebitamente sul costo del lavoro e sull'equa retribuzione dei lavoratori 

    In questo caso pero sono da chiarire

    • l'ambito esatto di lavoratori interessati  in quanto la locuzione personale impiegato non corrisponde a personale dipendente  potrebbero quindi essere coinvolti anche collaboratori in somministrazione , collaboratori ecc 
    • la modalità pratiche di individuazione del contratto maggiormente applicato nel settore connesso 
    • il coordinamento eventualmente tra il contratto applicato per la parte economica e quello relativo ai restanti obblighi contrattuali

    Appalti: come individuare il contratto collettivo applicabile

    Per individuare il CCNL applicabile si può fare riferimento  all'archivio del CNEL  dove sono raggruppati per settore tutti i contratti collettivi attivi 

    i 14 settori sono suddivisi in  ben 100 sottosettori , o categorie  . Nel caso ancora siano presenti piu contratti applicabili la norma prescrive  di fare riferimento ai ccnl "comparativamente più rappresentativi "   per i quali normalmente si intendono quelli firmati dalle organizzazioni con un maggior numero di iscritti  (CGIL, CISL e UIL in primis)  ma anche questa indicazione puo non essere sufficiente 

     Si puo ritenere comunque possibile per le stazioni appaltanti  e subappaltanti indicare un contratto differente solo se se garantisce  tutele economiche (e e contrattuali almeno simili In questi casi puo essere consigliabile anche fornire una  anche una dichiarazione di equivalenza.

    Alcune specifiche  indicazioni per una corretta valutazione dell’equivalenza tra diversi contratti collettivi sono state fornite dall'ispettorato del lavoro nella circolare 20 del 2020, in quel caso funzionali alla corretta applicazione dell’art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006 relativo al riconoscimento di agevolazioni normative e contributive. L'ispettorato precisava  che il confronto  risulta negativo in caso di  differenza retributiva   e con almeno due indici normativi  che si discostino rispetto ad un contratto leader.

  • Dichiarazione 730

    Credito di imposta riacquisto prima casa: indicarlo nel 730/2024

    Il credito di imposta per il riacquisto prima casa spetta a chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e, entro un anno, ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”.

    Il credito d’imposta a cui si ha diritto è pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

    730/2024: credito di imposta riacquisto prima casa

    Se il contribuente intende fruirne in dichiarazione, deve compilare: il rigo G1 nel Modello 730/2023 del quadro G Crediti di imposta.

    Nel Rigo G1 – Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
    Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

    • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
    • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

    Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del mod. 730/2023, o nel rigo RN47, col. 11, del Mod. REDDITI PF 2023.

    Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle “Guide fiscali” reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

    Colonna 2 (Credito anno 2023): indicare il credito d’imposta maturato nel 2023. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

    Il credito d’imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

    • l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
    • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’. I predetti termini sospesi hanno iniziato a decorrere o hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

    Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.

    Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus lavoratrici madri: perimetro di tassazione

    Con Risposta a interpello n 57 del 1 marzo le Entrate chiariscono il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di "welfare aziendale" dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità. 

    Si chiarisce se tali somme, destinate a coprire la differenza tra l'indennità di maternità e la retribuzione completa, soddisfino i criteri per essere escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 51 del Tuir.

    Bonus lavoratrici madri: quando non sono tassati

    La Società istante, in qualità di sostituto di imposta, vuole riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra:

    • l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS,  
    • e il cento per cento della retribuzione mensile lorda. 

    Tale importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al  periodo di astensione obbligatoria, verrebbe erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di ''welfare aziendale''. 

    Ciò premesso si chiede se quanto rappresentato soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir).

    L'agenzia ricorda che, l'articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del  comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi  spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri  di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità  contributiva e di progressività dell'imposizione. 

    In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale  categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della  circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente  reddituale

    Pertanto, si evidenzia che le somme in oggetto dovrebbero assumere rilevanza reddituale in quanto rappresentano un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile e rispondono a finalità retributive. 

    Ciò implica che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tali somme non possono essere considerate non tassabili semplicemente perché erogate sotto forma di welfare aziendale, se queste sostituiscono la retribuzione che le lavoratrici avrebbero altrimenti percepito.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Cessioni San Marino: il codice natura per il cedente

    Con Risposta a interpello n 58 del 4 marzo  le Entrate chiariscono dettagli sulle cessioni di beni da San Marino e sulla ammissibilità della trasmissione tramite SdI di un documento ''fattura'' valido ai soli fini contabili.

    L'istante, una società sammarinese, chiede conferma sulla possibilità di trasmettere tramite il Sistema di Interscambio (SdI) un documento valido ai soli fini contabili per le operazioni di cessione di beni effettuate in Italia. 

    Richiede inoltre indicazioni su come tale documento debba essere predisposto. 

    La società intende conferire ad un centro di logistica in Italia l'incarico di gestire tutte le spedizioni dei prodotti finiti verso la clientela, sia italiana che unionale o estera, e vorrebbe che il proprio rappresentante fiscale trasmettesse, per le cessioni ai clienti italiani, un documento contabile attraverso il SdI, dato che il cliente, in qualità di debitore d'imposta, è obbligato ad assolvere il tributo mediante autofattura e inversione contabile.

    Vediamo i chiarimenti delle entrate.

    Cessioni da San Marino: il codice natura per il cedende

    L'Agenzia delle Entrate in replica al caso di specie innanzitutto evidenzia che sotto il profilo IVA, le operazioni di importazione di beni da San Marino verso l'Italia sono state chiarite attraverso vari interventi normativi e di prassi

    In particolare, viene sottolineato che:

    • i beni provenienti da San Marino e destinati all'Italia sono considerati importazioni nel territorio comunitario, soggette a regolamentazioni specifiche. A seconda della destinazione, l'IVA può essere gestita tramite procedure doganali o attraverso meccanismi alternativi previsti dalla normativa vigente.
    •  viene specificato che, in assenza di una dogana fisica tra Italia e San Marino, l'IVA può essere gestita attraverso procedure che non prevedono l'addebito diretto dell'imposta da parte del venditore sammarinese. Questo include la possibilità per il cessionario nazionale di procedere con l'inversione contabile, integrando la fattura originale con l'indicazione dell'IVA dovuta e registrandola nei propri libri contabili.
    •  viene chiarito che i soggetti non residenti, anche se identificati ai fini IVA in Italia, non sono tenuti all'emissione di fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) italiano per le operazioni interne. Tuttavia, è possibile per il rappresentante fiscale di un soggetto estero emettere documenti non rilevanti ai fini IVA per esigenze proprie, indicando che l'imposta sarà assolta dal cessionario o committente.
    •  per le fatture elettroniche che transitano attraverso il SdI, è necessario inserire il "codice natura" dell'operazione, che identifica le operazioni non soggette a IVA. Questo è particolarmente rilevante per le operazioni che non richiedono l'emissione di fattura da parte di un soggetto IVA.

    Tutto ciò premesso si conferma che, sebbene non vi sia un obbligo di documentare tramite fattura elettronica le cessioni di beni importati da San Marino a operatori nazionali, è possibile emettere un documento "fattura" a fini contabili attraverso il SdI, indicando che l'imposta sarà assolta dal cessionario secondo le disposizioni dell'articolo 17 del DPR n. 633/1972, utilizzando il codice natura N2.2 per tali operazioni.