-
Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa
Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.
Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.
Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:
- eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
- questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.
Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.
La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.
La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.
Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.
In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.
In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:
- prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
- che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
- che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
- che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
- che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).
In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.
La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.
-
Spese istruzione artistica giovani: detrazione 2023
Anche quest'anno è possibile avere la detrazione in dichiarazione per le spese sostenute per l'istruzione artistica dei figli.
Nel dettaglio ricordiamo infatti che, a decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per:
- l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Spese istruzione artistica giovani: limiti alla detrazione
La detrazione è calcolata:
- su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo,
- solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
Nel limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico ad esempio il genitore per il figlio a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto ossia i due genitori.
In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi e la spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
Una precisazione delle entrate sottolinea che, il requisito dell’età (ragazzi tra i 5 e i 18 anni) è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).
Facciamo un esempio:
- se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021,
- la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2021 successivamente al compimento dell’età.
Ai fini della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili ossia:
- versamento postale o bancario.
- tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997,
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Spese istruzione artistica giovani: dove indicarla nel 730/2023
Le spese per istruzione musicale dei ragazzi va indicata nel Quadro E del Modello 730 ai righi da E8 a E 10 con il codice "45".

Attenzione al fatto che, se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
- l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
-
Dichiarazione di successione: chi può presentare la sostitutiva
Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione vi sono gli eredi.
La qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione.
L'Agenzia delle entrate con una FAQ del 2 agosto 2023 ha chiarito alcuni aspetti sulla dichiarazione di successione sostitutiva.
Dichiarazione di successione: chi può presentare la sostitutiva
Per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva occorre compilare il quadro EH del modello di dichiarazione di successione

A tal proposito, nella faq di cui si tratta, veniva domandato se dopo la trasmissione della dichiarazione di successione, un coerede diverso da chi l’ha inviata, può presentare per la stessa successione una dichiarazione sostituiva.
La replica dell'agenzia specifica che, come riportato nelle istruzioni di compilazioni al modello, la dichiarazione di successione sostitutiva può essere inviata:
- telematicamente solo dal “dichiarante” che ha presentato il modello che si intende sostituire;
- nel caso in cui una persona legittimata a presentare la dichiarazione, diversa dal dichiarante, voglia inviare una nuova dichiarazione per la stessa successione, egli dovrà recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione al fatto che la nuova dichiarazione non sostituirà, comunque, quella precedentemente trasmessa, ma costituirà un’ulteriore dichiarazione che si andrà ad affiancare alla precedente e saranno dovute le relative imposte.
Dichiarazione di successione: il nuovo modello 2023
Ricordiamo per completezza che con Provvedimento del 24 luglio le Entrate hanno aggiornato il modello e le istruzioni di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali alle ultime novità normative sul legato di genere.
In particolare, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte negli Allegati 1 e 2.
Attenzione al fatto che, la presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal 26 luglio 2023.
Si psecifica però che, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo.
-
IVA su ristrutturazione vecchio mercato del Comune: chiarimenti
Con Risposta a interpello n 415 del 3 agosto le Entrate chiariscono quale sia l’aliquota IVA applicabile sia all'intervento di recupero del vecchio mercato di quartiere sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere da occupare temporaneamente dagli espositori in attesa della ristrutturazione del vecchio mercato.
L'Agenzia spiega che usufruiscono dell’Iva del 10% le prestazioni di servizio previste dal contratto di appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del Pnrr, che prevedono la ristrutturazione del “vecchio mercato” di quartiere e la realizzazione di un “nuovo mercato” . Vediamo il perchè.
Ristrutturazione del mercato comunale: l'aliquota IVA
Un Comune fa presente che intende procedere a una serie di interventi chE consistono nella ristrutturazione dei mercati di quartiere e di altri edifici appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, mediante:
- lo svuotamento dell'intero edificio,
- il ripristino e la sostituzione delle strutture di fondazione, delle strutture portanti, delle strutture di copertura,
- e la modificazione volumetrica per promuovere interventi di rigenerazione urbana,
tutti finanziati dal PNRR.
Il Comune precisa che intende attuare una trasformazione «mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»
Al riguardo, il Comune afferma che per poter intervenire sui mercati di quartiere è necessario costruire delle strutture sostitutive in grado di accogliere fino a 200 operatori commerciali con superfici di vendita dell'ordine di 4 mila mq; in buona sostanza, si devono costruire nuovi mercati estinati ad accogliere, per un periodo limitato seppur non di breve durata (ipotizzabile in circa tre anni), non solo gli operatori commerciali, ma l'intera struttura mercatale nel suo complesso, realizzando quindi una nuova opera di urbanizzazione secondaria in sostituzione, per tutto il tempo necessario, della precedente struttura mercatale.
Ciò posto, il Comune chiede se sia applicabile l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento relativamente ai due seguenti distinti interventi:
- a) ristrutturazione edilizia del mercato esistente (di seguito vecchio mercato);
- b) realizzazione del nuovo mercato (di seguito nuovo mercato),destinato a ospitare temporaneamente gli operatori del vecchio mercato per tutto il tempo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione.
L'agenzia, riguardo al primo quesito, replica che la riduzione dell’aliquota prevista dal numero 127-quaterdecies invocato dall’istante, è applicabile, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di:
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia,
- ristrutturazione urbanistica.
Il beneficio fiscale come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n. 2/1994, prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero.
Inoltre, come previsto dal Testo unico dell’edilizia, la ristrutturazione edilizia può comportare anche un aumento della volumetria a condizione che sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana.
In merito al secondo quesito ricordiamo che in base al numero 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva, l’imposta al 10% può essere applicata, tra l'altro, alle cessioni di “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”.
Secondo il successivo numero 127-septies lo sconto vale anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127quinquies”.
La legge n. 847/1964 che il Tu Edilizia includono i “mercati di quartiere” tra le opere di urbanizzazione secondaria e quindi agevolabili.
L’Agenzia delle entrate con diversi documenti di prassi, ha chiarito che le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economica, istruzione, cultura e tempo libero, all’interno di un centro abitato, con lo scopo di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti.
In sostanza, secondo le finalità della norma, sono agevolabili anche le opere di urbanizzazione che, seppur non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, sono indispensabili per alzare gli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti dalla comunità.
Dall'istanza si evince che l'oggetto del contratto di appalto del Comune comprende sia la ristrutturazione edilizia del “vecchio mercato” e la riqualificazione delle aree adiacenti sia la realizzazione del “nuovo mercato”.
Pertanto, in base a quanto su esposto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che spetti l'aliquota agevo9lata al 10% ad entrambe le opere e nel dettaglio:- riguardo al recupero del “vecchio mercato”, può trovare applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del citato numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva se rispettate le caratteristiche definite dal Tu Edilia e dalla circolare n. 57/1998, con particolare riferimento al possesso del titolo abilitativo
- e Iva al 10% anche per la realizzazione del “nuovo mercato” ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies richiamati della Tabella A, parte terza, del decreto Iva. L’agevolazione può essere applicata a prescindere dal fatto che la struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ''vecchio mercato'' e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere per provvedere allo stesso intervento di ristrutturazione. In estrema sintesi, quel che conta è che l’opera risulti di urbanizzazione secondaria, destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.
-
Alluvione Emilia: fondo perduto e sospensione pagamenti da SIMEST
In vigore dal 1 agosto la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.
Tra le misure previste dalla legge di conversione quella per le imprese esportatrici.
Alluvione Emilia: a chi spettano i fondi di SIMEST
SIMEST comunica che è attivo a partire da questa mattina alle ore 9:00 il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi.
Le risorse destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) ammontano a €300 milioni, fondi gestiti da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Le domande possono essere presentate direttamente sul portale disponibile all’indirizzo simest.it.
Possono accedere alle risorse micro, piccole e medie imprese nonché le Mid-Cap che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall’alluvione e che abbiano registrato nell’ultimo esercizio disponibile un fatturato export del 10%.
In particolare:
- una quota fino a 30 milioni di euro è riservata alle Micro e Piccole imprese
- una quota fino a 180 milioni di euro è riservata alle PMI (incluse le Micro e Piccole imprese)
- una quota fino a 90 milioni di euro è invece riservata alle Mid Cap (un numero di dipendenti oltre le 250 unità e fino a 1.500).
Ciascuna impresa potrà richiedere un importo massimo fino a 1,5 milioni di euro.
La concessione dei Contributi sarà disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Ti consigliamo anche: Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese in vigore dal 1 agosto
Alluvione Emilia: sospensione pagamenti SIMEST
SIMEST dà avvio, per le imprese dei territori colpiti, a una sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR-Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento originariamente concesso.
Per accedere alla sospensione è necessario inviare a SIMEST il modulo presente sul sito entro l’8 agosto 2023.
È inoltre attiva per le imprese colpite la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio o successivi a tale data.
Alluvione Emilia: recapiti SIMEST per le imprese interessate ai sostegni
Per info e contatti SIMEST mette a disposizione delle imprese i seguenti recapiti:
- Tel. 800.020.030
- [email protected]
- [email protected]
-
Credito di imposta ricliclo e riuso: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 48 del 31 luglio è istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Credito di imposta ricliclo e riuso: che cos'è
Ricordiamo che l’articolo 26-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce per l’anno 2020 il riconoscimento di un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Inoltre, con il comma 2, si prevede che alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate. Il comma 4 del medesimo articolo 26-ter prevede, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Con decreto dell’allora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, del 6 ottobre 2021, emanato ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 5, del richiamato decreto legge n. 34 del 2019, sono state dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta in parola.
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7052” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.
Credito di imposta ricliclo e riuso: istruzioni per l'F24
La risoluzione di cui si tratta specifica che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto:
- nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto interministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Allegati: -
Digitalizzazione agenzie e tour operator: il codice tributo per F24
Viene pubblicata la Risoluzione n 47 del 31 luglio con l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo del bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.
Nel dettaglio per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: che cosa è
Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:
- Codice ATECO 79.1
- Codice ATECO 79.11
- Codice ATECO 79.12
è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: la domanda
Le domande per il credito d’imposta possono essere presentate con le seguenti modalità:
- 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
- 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
- 5) invio della domanda;
- 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo
La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Per ulteriori info su DIGITOUR clicca qui e accedi al sito di Invitalia
Credito d'imposta digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: la normativa
Dal 12 ottobre 2022 era possibile l'invio delle domande per il credito di imposta digitalizzazione delle agenzia di viaggio e tour operator.
Ricordiamo che con avviso del 23 settembre il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 11, dell’Avviso pubblico prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, comunicava le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:
- a partire dalle ore 12:00 del 05/10/2022 sul sito di Invitalia possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- dalle ore 12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda. Clicca qui per accedere
Ricordiamo inoltre che l'avviso n 11677 del 14 settembre 2022 ha previsto la possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator. Accedi al sito per tutta la modulistica
Tra le misure rivolte al settore del turismo previste dal DL n 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è questo credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
La misura nota oramai come DIGITOUR è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022
La dote stanziata per il 2022 era di 18 milioni di euro e ne sono stati assegnati 15, pertanto, dopo l'assegnazione disposta in data 29 giugno con il Decreto 28 giugno 2022 della agevolazione con il relativo Allegato A con l'elenco dei beneficiari., il ministero del Turismo con Decreto del 10 agosto 2022 ha modificato il precedente provvedimento per riaprire i termini per le domande per risorse ancora disponibili.
In base alle novità ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
Inoltre, si prevede l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all'avviso n 2613/22 del 18 febbraio recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.Riepiloghiamo le regole della misura agevolativa.
Allegati: