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Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione
La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: [email protected]
Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.
Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione
Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.
In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024.
La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023, inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017.
Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:
“laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”.
Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene.
Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso
Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.
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Bonus gasolio trasporto persone: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 64 del 24 novembre le Entrate istituiscono il seguente codice tributo:
- “7055” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Attenzione al fatto che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto del 7 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Ricordiamo che l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada.
Il successivo comma 1-bis del citato articolo 14 dispone, tra l’altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.
Con il decreto del 7 agosto 2023, n. 195, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. Leggi Bonus gasolio per trasporto di persone su strada: le domande dal 14 settembre.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 7 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, il codice tributo “7055” di cui si tratta è istituito per l'utilizzo in F24.
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Certificati anagrafici online per Avvocati: come richiederli
Con Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU n 273 del 22 novembre, si reca un aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR.
Certificati anagrafici online per Avvocati: le regole nel decreto
Il decreto definisce l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto.
Attenzione al fatto che, sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti.L'ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR.
La verifica dell'iscrizione dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati è effettuata dall'ANPR mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense.Il certificato è reso immediatamente disponibile nel sito web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto.
Attenzione al fatto che i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.Certificati anagrafici online per Avvocati: quali si possono richiedere
L'avvocato, come da Tabella 1 con le modalità di accesso ai servizi, può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell'ANPR:
- anagrafico di nascita,
- anagrafico di matrimonio,
- di cittadinanza,
- di esistenza in vita,
- di residenza,
- di residenza AIRE,
- di stato civile,
- di stato di famiglia,
- di residenza in convivenza,
- di stato di famiglia AIRE,
- di stato libero,
- anagrafico di unione civile,
- di contratto di convivenza.
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Patent box: chiarimenti ADE per la penalty protection
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq del 27 novembre relativa alla disciplina del patent box.
Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un regime opzionale che consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo.
L’incentivo, sia per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) che per l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione per un importo che risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli "intangibles" agevolati.
La faq delle entrate replica ad un dubbio di un contribuente che domanda se in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, abbia l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.
Patent box: gli adempimenti per la penalty protection
Le Entrate chiariscono che, in ragione di quanto evidenziato:
- dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che al par. 9 dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione” e
- al par. 11.3 che prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
- nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”,
risulta che il contribuente abbia l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando:
- la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.
Viena anche evidenziato che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.
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Tirocinio revisori: chiarimenti sul dominus dipendente di una società
Con il pronto ordini del 20 novembre il CNDCEC risponde a dubbi sullo svolgimento del tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente.
A tal proposito il CNDCEC ha osservato quanto segue.
Come affermato nel PO 248/2017 l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente.Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.
L’iscritto dovrebbe anche acquisire una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.Ciò è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.
Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), si rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011.
Per quanto riguarda il quesito se debba essere annotato nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA). -
Bonus gasolio autotrasporto merci in c/proprio: ecco il codice tributo
Con risoluzione n 63 del 24 novembre l'ADE pubblica il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Nel dettaglio si tratta del seguente codice tributo:
- “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Per le regole del bonus leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci in conto proprio: le domande dall'11 settembre.
Ricordiamo in sintesi che, l’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Si dipone inoltre che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.
Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Allegati:
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. -
Rimborso imposte non dovute anche senza dichiarazione integrativa
La sentenza numero 15211 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30 maggio 2023, prende in esame la situazione particolare dell’eventuale esistenza del diritto al rimborso di una imposta versata ma non dovuta in assenza di una dichiarazione integrativa a favore, presentata dal contribuente.
In linea generale la trasmissione di una dichiarazione integrativa è possibile per tutto l‘arco temporale durante il quale il contribuente può fare valere il suo eventuale diritto al rimborso, ma ci possono essere situazioni nelle quali la predisposizione della nuova dichiarazione non è possibile (come quello esaminato dalla sentenza) e, in ogni caso, è possibile che tale adempimento semplicemente non sia stato effettuato; la domanda a cui risponde la sentenza è se tale passaggio sia necessario o meno.
Il perno della questione è se la dichiarazione dei redditi, erroneamente compilata, costituisce fonte dell’obbligazione tributaria oppure no.
La Corte di Cassazione inizia col spiegare che la risposta non è uguale per tutti i tributi, e bisogna fare una differenziazione fondamentale tra:
- l’IVA, per la quale, in base all’articolo 21 comma 7 del DPR 633/72, l’obbligazione tributaria scaturisce dall’emissione del documento che certifica il ricavo, a prescindere dall’effettuazione dell’operazione;
- le imposte dirette, come IRES o IRPEF, per le quali non sono contemplate ipotesi di responsabilità fiscale che prescindono dall’effettiva esistenza di un reddito, in rispetto al principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.
Quindi, in relazione alle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ci spiega che “le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell’articolo 53 Costituzione”.
Assodata l’esistenza di diritto al rimborso dell’imposta versata per un reddito inesistente, il passo successivo è comprendere se per fare valere tale diritto è necessario predisporre e trasmettere una dichiarazione integrativa a favore.
A riguardo la sentenza 15211/2023 ci dice che “né l’istanza di rimborso è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa […], non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione”.
La motivazione giuridica di ciò si basa sull’articolo 38 del DPR 602/1973, il quale al comma 1 prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.
In base a tale articolo, il quale governa la presentazione della domanda di rimborso delle imposte versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto, che, come si noterà, in nessun punto cita la necessità della predisposizione di una dichiarazione integrativa a favore, gli elementi che possono giustificare la presentazione dell’istanza sono:
- l’errore materiale nell’atto del versamento dell’imposta;
- la duplicazione del versamento dell’imposta;
- l’inesistenza, parziale o totale, dell’obbligazione tributaria.
In particolare modo, la previsione che legittima l’istanza di rimborso in conseguenza di “inesistenza” dell’obbligazione tributaria, aprirebbe alla legittimità del rimborso per tutte quelle situazioni che prescindono da un errore materiale di versamento e che invece vedono scaturire una obbligazione tributaria dal comportamento del contribuente, come, ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione delle perdite fiscali.
In definitiva e in conseguenza di tutto ciò, secondo la sentenza numero 15211/2023 della Corte di Cassazione, il diritto al rimborso delle imposte sui redditi non dovute, sussiste a prescindere dalla trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore e tale diritto può essere fatto valere presentando istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/1973.