• La casa

    Cessione di usufrutto: si perde l’agevolazione prima casa sull’immobile?

    Con la Cassazione n 25863/2025 si replica ad un contenzionso tra l'agenzia delle entrate ed un contribuente a cui era stata recovata l'agevolazione prima causa a seguito della cessione dell'usufrutto su di un immobile da figlio a genitori.

    Vediamo l'interessante pronuncia.

    Cessione di usufrutto: si perde l’agevolazione prima casa sull’immobile?

    Il contenzioso nasceva da un avviso di liquidazione notificato a un contribuente che, dopo aver acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa” nel 2011, aveva successivamente donato l’usufrutto ai propri genitori.
    L’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici fiscali, ritenendo che la donazione integrasse un trasferimento dell’immobile entro i cinque anni previsti dalla normativa, con conseguente decadenza dalle agevolazioni e richiesta di oltre 20.000 euro di imposta di registro.

    La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, sostenendo che la donazione dell’usufrutto non comporta la perdita del diritto di proprietà sull’immobile, rimasto in capo al nudo proprietario.

    Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025 la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la posizione del contribuente.

    La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi.

    Pertanto, la sola costituzione di usufrutto non equivale a trasferimento di proprietà e non determina la perdita dei benefici fiscali.

    Gia con altre pronunce la Cassazione aveva sancito che in tema di agevolazioni tributarie, anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 1 della legge n. 168/82, purché destini effettivamente l'appartamento acquistato a propria abitazione dopo la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà 

  • Appalti

    Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto

    La Corte Costituzionale ha espresso un importante principio che avrà di certo delle ricadute sulle concessioni balneari.

    Si tratta della pronuncia n 138/2025 con cui si reputano legittime le previsioni secondo le quali l'omesso pagamento di debiti fiscali generano l'inamissibilità ad una gara di appalto per le concessioni.

    Vediamo tutti i dettagli della importante pronuncia.

    Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto

    La sentenza n. 138 del 24 giugno 2025 della Corte costituzionale rappresenta un assunto determinante nell'ambito delle concessioni demaniali marittime. 

    Originata da un contenzioso sugli appalti pubblici, la pronuncia statuisce un importante principio sulla piena applicabilità, anche alle procedure di affidamento delle concessioni balneari, del regime dei requisiti generali dettato dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n 50/2016, oggi sostituito dal Dlgs. n 36/2023). 

    In pratica si ribadisce la validità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, riprodotto negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica dalle gare degli operatori economici per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di euro 5.000.

    Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è il seguente: La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l'esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici. 

    Era stato il Consiglio di Stato a sollevare dubbi sulla compatibilità della norma con l’art. 3 della Costituzione, prospettando un contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

    Secondo il Consiglio di Stato un debito verso l’erario di importo modesto seppur superiore ai 5.000 euro, poteva condurre all’esclusione anche da gare di rilevante valore economico, determinando una sproporzione evidente tra gravità della violazione e conseguenze sul piano concorsuale. 

    La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione poichè la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire integrità, affidabilità e par condicio tra i concorrenti, nonché di prevenire indebiti vantaggi competitivi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali. 

    Superata la soglia dei 5.000 euro, l’operatore è automaticamente escluso, senza che la stazione appaltante (nel caso delle concessioni demaniali, l’ente concedente) possa valutare la proporzionalità rispetto al valore dell’affidamento. 

    La disciplina dovrebbe quiondi anche applicare ai bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari che, secondo la legge 116/2024, saranno affidate entro il 2027 mediante procedure competitive. 

    Occorre evidenziare che la Corte, pur dichiarando la questione non fondata, ha tuttavia rimesso al legislatore l’opportunità di una revisione della soglia o di una disciplina derogatoria che consenta la partecipazione agli operatori che provvedano a estinguere tempestivamente il debito prima della gara. 

    Si attendono ulteriori novità in merito, data l'importanza della materia.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata ai soci: entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

    Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2025  in vigore dal 1° gennaio a prevedere una norma ad hoc che ha riaperto questa possibilità per le società di capitali e di persone di assegnare o cedere ai soci beni immobili e mobili registrati, non strumentali per destinazione, in regime fiscale
    agevolato. 

    L’intervento introduce una nuova finestra fino al 30 settembre 2025 e ridefinisce le condizioni di accesso e le modalità di calcolo e
    versamento dell’imposta sostitutiva.

    Scopo della misura: 

    • rafforzare la patrimonializzazione dei soci 
    • incentivare l’uscita dal perimetro societario di beni non strategici. 

    Invece del regime ordinario, per applicare la misura è necessario versare un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per società non operative) e al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.

    Assegnazione agevolata ai soci: misura riproposta per il 2025

    In dettaglio, con i commi da 31 a 36 dell'unico art 1 della legge, si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
    In particolare, il comma 31 definisce l’ambito di applicazione del regime nei termini che seguono:

    a) Ambito soggettivo

    • società costituite nella forma giuridica di: 
      • (i) società in nome collettivo; 
      • (ii) società in accomandita semplice; 
      • (iii) società a responsabilità limitata;
      •  (iv) società per azioni 
      • e (v) società in accomandita per azioni;
    • società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

    b) Ambito oggettivo

    • Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
      • beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.
      • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.

    c) Qualità di socio È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

    Il comma 32 definisce le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.

    Nello specifico, l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto

    Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal Conto Economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale).
    Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
    Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori – di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
    In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
    Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

    Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.

    n ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

    Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
    Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva prevedendo che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate: 

    •  la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025
    • e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24).

    Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti R&S: chiarimenti con question time n 5-04433

    Con il question time n 5-04433 gli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, con riferimento: 

    • alle numerose modifiche normative che si sono succedute nel tempo;
    • all’attività di controllo e contrasto alle frodi svolta dall’Agenzia delle entrate;
    • alla necessità di definire con chiarezza i criteri che distinguono i progetti ammissibili (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale) da quelli non rilevanti ai fini dell’agevolazione .

    In particolare, gli interroganti evidenziano le difficoltà delle imprese nell’individuare correttamente gli investimenti agevolabili e i rischi di contenzioso legati a interpretazioni non uniformi.

    Nel question time 5-04433 il MEF ribadisce i criteri di ammissibilità del credito d’imposta ricerca e sviluppo, distinguendo tra crediti inesistenti e non spettanti e ricordando la possibilità di riversamento spontaneo senza sanzioni. 

    Criditi R&S: chiarimenti dal questione time

    Nella risposta il MEF sottolinea i seguenti aspetti e i relativi chiarimenti:

    • Controlli mirati dell’Agenzia: l’Agenzia delle Entrate rafforza le verifiche per evitare l’utilizzo indebito del credito, soprattutto per crediti inesistenti o frutto di frodi. 
    • Definizione delle attività agevolabili: si richiamano i criteri stabiliti dal Manuale di Frascati dell’OCSE e dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (Comunicazione UE 2014/C 198/01). È ribadita la necessità di una rigorosa distinzione tra le attività di ricerca (ammissibili) e quelle di semplice consulenza, innovazione di processo o attività ordinarie (non ammissibili).
    • Crediti inesistenti e crediti non spettanti:
      • i primi (inesistenti) sono quelli privi in tutto o in parte dei presupposti costitutivi previsti dalla normativa,
      • i secondi (non spettanti) sono invece legati a errori interpretativi o a valutazioni non corrette sulla qualificazione dei progetti. 
      • viene evidenziarto che "mentre i crediti inesistenti sarebbero quei crediti, in tutto o in parte, dei presupposti costitutivi dei crediti individuati dalla normativa di riferimento, cui si aggiungono i crediti oggetto di rappresentazioni fraudolente, nei crediti non spettanti rientrerebbero quelli in cui, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito di imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate dal fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa primaria e secondaria dell’agevolazione.”  Inoltre viene evidenziato che "resta fermo che, al fine di attestare l’effettiva sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla norma, l’impresa beneficiaria può acquisire apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.” 
    • Possibilità di definizione agevolata: è stata prevista la possibilità per i contribuenti di aderire a una procedura di ravvedimento operoso rafforzato (art. 5, comma 7, DL 146/2021) per riversare spontaneamente il credito indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni o interessi. In particolare si evidenzia che  "con riferimento alla promozione di un intervento di definizione agevolata, giova evidenziare che il legislatore ha già previsto la possibilità di accedervi alla procedura di riversamento spontaneo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 maggio 2023, n. 73. Tale procedura è finalizzata a consentire alle imprese che avessero esposto crediti non spettanti in attività di ricerca e sviluppo di riversare gli importi utilizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine di presentazione della sua ultima proroga, il 30 giugno 2025 (per effetto dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 25/2025) — possono essersi realizzati, stante l’irrogazione delle sanzioni in ipotesi di utilizzo dei crediti inesistenti, gli effetti preclusivi derivanti dal riconoscimento dell’inammissibilità dell’istanza di accesso alla procedura di riversamento per i crediti esposti in compensazione e risultati inesistenti, in quanto privi, in tutto o in parte, dei requisiti costitutivi previsti dalla normativa di riferimento o frutto di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate.” 

    Da questi chiarimenti si confermano la necessità per le imprese di:

    • documentare rigorosamente i progetti di ricerca e sviluppo;
    • verificare la coerenza delle attività svolte con le definizioni OCSE ed europee;
    • valutare tempestivamente l’eventuale utilizzo del ravvedimento speciale in caso di dubbi sulla spettanza del credito.

  • La casa

    Abitazione inidonea e prima casa: cosa accade se si acquista un altro immobile?

    La Cassazione con la Sentenza n 24478/2025 statuisce un principio molto importante sulla pre-possidienza ai fini della agevolazione prima casa.

    In particolare, un soggetto aveva acquistato un immobile con una sola camera da letto e una sala rispettivamente di 12 e 18 metri quadrati.

    Alla nascita di due figli gemelli la casa è divenuta inidonea alla vita della famiglia e veniva acquistato un nuovo immobile rimanendo il primo, inidoneo post parto, di proprietà della persona.

    Le Entrate hanno contestato l'agevolazione prima casa sul nuovo immobile sito nello stesso Comune, vediamo il ricordo e la decisione della Corte di Cassazione.

    Abitazione inidonea: non si perde la prima casa su altro acquisto

    La contestazione delle Entrate era basata sul fatto che la legge non consente di fruire del beneficio “prima casa” al contribuente già proprietario di un’abitazione sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di compravendita.

    La Cassazione rin contrato con tale assunto, con la sentenza in oggetto ha affermato che la proprietà di un’abitazione non idonea deve essere parificata alla situazione del contribuente che non ha la proprietà di alcuna abitazione. 

    Pertanto, se il contribuente è proprietario, in un Comune, di un’abitazione inidonea, tale proprietà non impedisce di comprare un’altra abitazione con l’agevolazione prima casa a condizione: che la casa già di proprietà del contribuente e inidonea non deve esser stata acquistata con l’agevolazione. 

    Non si può ottenere il beneficio fiscale effettuando un nuovo acquisto, se non vendendo la casa inidonea prima di acquistare un’altra abitazione o al massimo entro il secondo anno successivo a questo nuovo acquisto.

    La cassazione in sintesi studiando il caso di specie ha statuito che il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” non può ottenerle di nuovo, anche se quell’immobile è divenuto inidoneo all’uso abitativo.

    Fa cccezione la prepossidenza di immobile se:

    • l’immobile inidoneo non è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”;
    • ad esempio, se è stato ereditato o ricevuto in donazione, l'inidoneità oggettiva o soggettiva può rilevare e consentire un nuovo acquisto agevolato.

  • Agricoltura

    Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131

    Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni  per  il  riconoscimento  e  la  promozione  delle  zone montane, in vigore dal 20 settembre.

    Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.

    Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei ministri, sulla  base dei dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.   281,  sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai  quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. 

    Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025

    In particolare,  l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.

    Aalle  piccole  imprese  e  microimprese,  come  definite  dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le quali, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, abbiano intrapreso una  nuova  attività  nei  comuni  di  cui all'articolo 2,  comma  2,  il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo  anno  di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel  medesimo periodo una nuova attività  nei comuni  di   cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di  avvio  dell'attivita'  non abbiano compiuto il quarantunesimo  anno  di  età  ovvero  il  cui  capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la  nuova  attivita'  e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e'  concesso,  a condizione che l'attivita' di  impresa sia  svolta  per  un  periodo minimo di otto mesi, anche  non  continuativi,  nel  corso  dell'anno solare  di  riferimento,  un  contributo,  sotto forma  di  credito d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.   241,  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote ordinarie  al  reddito  derivante  dallo  svolgimento  della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino  a  concorrenza  dell'importo  di  100.000  euro,  e   l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. 

    Il credito d'imposta è concesso  nel  limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2025.

    Nei casi  in  cui  nei  territori  dei  comuni  montani  con  popolazione  non  superiore  a  5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche  storiche di cui alla  legge  15  dicembre  1999,  n.    482,  i   cui   appartenenti rappresentino almeno il  15  per  cento  dei  residenti,  il  credito d'imposta è riconosciuto  in misura pari alla differenza tra  l'imposta  calcolata  applicando  le aliquote   ordinarie   al   reddito   derivante   dallo   svolgimento dell'attività nei  citati  comuni, determinato nei modi ordinari e fino a  concorrenza  dell'importo  di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando  al  medesimo  reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.

    L'agevolazione si  applica  nel rispetto dei limiti e delle condizioni di  cui  al  regolamento  (UE) 2023/2831  della  Commissione,  del  13   dicembre   2023,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato  sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al regolamento (UE) n.  1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel settore  agricolo,  e  al  regolamento  (UE)   n.    717/2014   della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    Con decreto del Miistro delle imprese e del made in  Italy,  sono determinati i criteri e  le  modalità di concessione del  credito d'imposta anche   con   riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto  del limite di spesa ivi previsti, nonche'  le  disposizioni  relative  ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

  • Operazioni Straordinarie

    Detraibilità IVA nella società in liquidazione

    Con la Risposta n 251/2025 l'ade replica a dubbi sulla detraibilità IVA delle società in liquidazione.

    In particolare, per l'agenzia durante la fase di liquidazione, una società può detrarre l’IVA su spese (es. legali, recupero crediti) se queste sono strumentali all’attività liquidatoria e non collegate a operazioni esenti pregresse.

    Per le Entrate la detrazione:

    • è ammessa se le spese servono a liquidare l’attivo/passivo, chiudere contenziosi o recuperare crediti;
    • non è ammessa se lle spese riguardano attività precedenti esenti da IVA e non più rilevanti per la liquidazione.

    Vediamo il caso di specie.

    Detraibilità IVA nella società in liquidazione

    ALFA S.r.l., società in liquidazione volontaria dal 2021, ha presentato un’interpello chiedendo se possa detrare l’IVA relativa a fatture ricevute da professionisti incaricati della gestione di contenziosi tributari e recupero crediti. 

    Si tratta di attività avviate dopo la cessazione dell’attività economica principale (esente ex art. 10 DPR 633/1972), e quindi pienamente riferite alla fase liquidatoria.

    La questione centrale è se, anche in assenza di operazioni attive nella fase di liquidazione, le spese professionali legali possano rientrare tra le operazioni che danno diritto alla detrazione.

    L’Istante ha sostenuto la detraibilità, richiamandosi all’inerenza di tali costi rispetto alla gestione dell’attività di liquidazione.

    L’Agenzia ha ricordato che la detrazione IVA è regolata dall’art. 19 del DPR 633/1972, coerente con l’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE.

    Il principio guida è quello dell’inerenza: l’IVA è detraibile solo se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni soggette a imposta.

    Importante anche il chiarimento che la liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa: rientra nella sua fase finale, e le operazioni in tale contesto possono ancora essere considerate economiche, se finalizzate al realizzo o alla sistemazione del patrimonio societario.

    Nel caso di ALFA, le operazioni oggetto delle fatture (contenzioso tributario e recupero crediti) sono state considerate strumentali e funzionali all’attività liquidatoria. 

    In particolare, le spese legali erano legate alla definizione agevolata dei debiti e alla riconciliazione dei crediti residui: attività che rientrano tra gli scopi tipici della liquidazione volontaria.

    Di conseguenza, la detrazione dell’IVA è stata riconosciuta, a condizione che sia dimostrabile il nesso diretto tra le prestazioni ricevute e lo svolgimento dell’attività di liquidazione.

    La risposta dell’Agenzia non si discosta dalle aperture già emerse in alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio n. 12444/2011 e n. 9464/2018), in cui si affermava che la cessazione dell’attività esente riattiva il regime ordinario di detrazione in fase liquidatoria.

    Tuttavia, la novità di questa risposta n. 251/2025 risiede nell'applicazione pratica di tali principi a un caso operativo concreto, con un chiaro orientamento interpretativo favorevole al contribuente.

    Per i professionisti che assistono società in liquidazione, questo chiarimento rappresenta una conferma importante: se l’attività liquidatoria è svolta in modo documentato e le spese sono pertinenti, l’IVA può essere regolarmente detratta, anche in assenza di operazioni attive.