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Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio
Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.
In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che:-
- i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
- ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);
b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;
c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.
Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cinetecheBando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti
Le richieste di contributo possono essere presentate da:
- enti pubblici e privati,
- fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria
aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVAd) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio
La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
2026 ore 23:59; ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online. -
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Esenzione IMU immobili enti non commerciali: novità 2026
Entro il 16 giugno, i soggetti obbligati, devo versare l'acconto o unica rata per l'IMU 2026.
Leggi anche IMU 2026: tutte le regole per quest'anno.
Tra le novità ve ne sono a tema esenzione dall'imposta municipale propria per gli enti non commerciali.
In particolare la Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, con i commi 853-856, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.
Vediamo tutti i dettagli.
Esenzione IMU immobili enti non commerciali 2026
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all’IMU, si riconosceva l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (c.d. “ICI”) per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.
L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Nel vigente regime “IMU”, tale disposizione è stata riproposta dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono esenti dall’IMU:
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.
Pertanto la norma interpretativa della legge di bilancio 2026 va a dirimere la questione.
Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo svolgimento delle attività
assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun
ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853); - se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853)
Quindi in sintesi la norma recepisce i criteri già individuati dall’art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l’esenzione dall’IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
Infine si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l’inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.
Peraltro, con riguardo agli immobili a uso “misto” vanno comunque applicate le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012 e all’art. 5 del DM 200/2012.
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Contributo extra profitti banche: i codici tributo per i pagamenti con F24
Con la Risoluzione n 20 del 15 maggio vengono fissati i codici tributo per versare il contributo sugli extra profitti delle Banche.
Vediamo i codici tributo approvati con la Risoluzione n 20/2026.
Contributo extra profitti banche: i codici tributo per i pagamenti con F24
Ricordiamo che i commi da 69 in poi dell'articolo 1 della legge 199/2025 hanno previsto che fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26 comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n 136 può essere assoggettata a un contributo straordinario.
Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.
L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.
Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario sugli extra profitti delle Banche e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
- “1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – INTERESSI da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30dicembre 2025, n. 199”;
- “8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – SANZIONE da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
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Contributo aggiuntivo ZES: codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 18 del 15 maggio viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in F24 del contributo aggiuntivo per le ZES.
In particolare, le Entrate hanno istituito il codice tributo “7041”, necessario alle imprese beneficiarie per utilizzare in compensazione il credito d’imposta Zes unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.
Contributo aggiuntivo ZES: codice tributo per F24
Ricordiamo che la misura è destinata alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale per il Mezzogiorno nell’anno 2025 e che hanno presentato la comunicazione integrativa nei tempi previsti (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025).
Per accedere al beneficio aggiuntivo occorre presentare un’apposita comunicazione, la cui finestra di invio si è chiusa il 15 maggio. Leggi anche Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande entro il 15 maggio
Requisito necessario per la misura è che sugli investimenti oggetto della stessa comunicazione i destinatari non abbiano ottenuto il riconoscimento del bonus diretto a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (“Transizione 5.0”, articolo 38, Dl n. 19/2024).
Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025 ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
Attenzione al fatto che l’utilizzo decorre non prima del rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito. La risoluzione in oggetto contiene le indicazioni tecniche per l’utilizzo del codice tributo.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in base agli F24 ricevuti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, pena lo scarto del modello F24.
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Compensi ai CAF rideterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste
Il compenso spettante ai CAF previsto dalla legge di Bilancio 2026 e attuato con il DM 29 aprile pubblicato in GU n 106 del 9 maggio scende di oltre 21 milioni.
Il Presidente della Consulta dei Caf, Giovanni Angileri chiede un confronto con le Istituzioni.
Compensi ai CAF riderterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste
Il DM 29 aprile pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio da attuazione a quanto previstoa dalla legge di Bilancio, che ha ridotto la dotazione finanziari delle risorse da destinare ai CAF e professionisti abilitati alla assistenza fiscale.
La novità opera dalle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.
Il decreto fissa in 195.297.790 euro il limite massimo delle risorse da destinare e la previsione è contenuta nell’articolo 2 del provvedimento, secondo cui le somme disponibili non possono eccedere tale importo a partire dal 2026, con riferimento all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.
La previsione è collegata alla evoluzione della Precompilata che renderebbe più "semplice" il lavoro di questi intermediari, ma sul punto non ci sta il presidente della Consulta dei Caf Angileri che ha replicato sul Sole24ore evidenziando che:
"La grande maggioranza delle dichiarazioni precompilate richiede infatti modifiche o integrazioni, confermando la centralità del contributo dei Caf nel sistema".
Angelieri ha inoltre specificato il fatto che la retroattività della norma non tiene conto del fatto che la campagna attualmente in corso è stata da tempo pianificata con dispendio di risorse basate sui massimali precedenti.
Egli chiede pertanto un confronto con le istituzioni per un accordo in merito.
La logica seguita dal decreto è quella di rapportare la misura dei compensi al diverso carico operativo e alle responsabilità connesse all’assistenza prestata.
Tale aspetto non ha trovato affatto d'accordo i diretti interessati.
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CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli
Il Senato ha approvato il testo di legge della conversione del DL Fiscale, ora è atteso il voto alla Camera.
Tra le novità vi sono quelle sul CPB 2026-2027, vediamole più in dettaglio.
CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e nuove soglie
Il CPB 2026-2027, patto con il Fisco, guadagna una proroga per l'adesione entro il 31 ottobre, si tratta di un mese in più per chi vuole aderire.
I testi emendativi approvati sul CPB recano anche la rideterminazione delle soglie per i soggetti "meno affidabili" ai fini ISA.
Il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l’approvazione del disegno di legge di conversione del DL n 38/2026 atteso alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 26 maggio prossimo.
In particolare, si tratta di modifiche all'articolo 9 comma 3 bis del DLges n 13/2024.
La norma attualmente vigente prevede che la proposta di patto non possa eccedere il reddito dichiarato, rettificato delle voci previste agli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024, delle seguenti misure:
- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.
Il DDL di conversione del DL n 38/2026 integra la norma suddetta e introduce ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.
In particolare, gli incrementi sono contenuti nella misura:
- del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- del 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
Questi meccanismi di stima saranno già operativi per il CPB 2026-2027.
Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, esso viene integrato con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ossia dell'“iper-ammortamento”.
La maggiorazione diventa oggetto di rettifica tanto in fase di compilazione del modello CPB, quanto in fase di determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.
Dato che, l'iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello redditi 2027.
Infine si approva il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 e la proroga per il termine di adesione al CPB 2026-2027 facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il termine ultimo è fissato al 31 ottobre.
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Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari
Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).
Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.
In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.
Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo.
A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.
Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari
Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373.

Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190.A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
- in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:- “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
- “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e nel rigo RS381, vanno indicati i consumi.
Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli