• Certificazione Unica

    Ente pubblico sostituto d’imposta: chiarimenti su certificazione a forfettario

    Con Risposta a interpello n 189 de 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulle spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e il relativo obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e rilascio della certificazione unica in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta (Articolo 4, comma 6–ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

    L'Istante è un ente pubblico che in  qualità  di sostituto d'imposta, emette la certificazione unica ogni qualvolta provveda al pagamento di spese di lite nei confronti di avvocati antistatari o di avvocati muniti di delega all'incasso per giudizi civili e amministrativi in cui il medesimo istante risulta parte soccombente. 

    Il dubbio interpretativo, riguarda l'obbligo di emissione della certificazione unica nei confronti dell'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso, nell'ipotesi in cui le  spese di lite siano riconosciute in sentenza in favore di un soggetto che riveste, a sua volta, la qualifica di sostituto di imposta. 

    Al  riguardo, l'Istante chiede conferma di essere tenuto all'emissione della certificazione unica anche nell'ipotesi in cui provveda alla liquidazione delle spese di lite in favore di un libero professionista munito di delega all'incasso, a prescindere dal regime fiscale adottato da quest'ultimo (regime ordinario o forfetario) e dalla eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa. 

    L'Istante, con documentazione integrativa, ha precisato di applicare sulle predette somme la ritenuta d'acconto del 20 per cento di cui all'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne che per i professionisti in regime forfetario.

    Le Entrate, in relazione al caso di specie, osservano che l'Istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra  le amministrazioni  pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere  la veste di  sostituto d'imposta  per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui sino riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.

    Pertanto, l'ente istante, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di: ­­

    • operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti; ­ 
    • versare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; ­­ 
    • certificare i compensi erogati e  le  ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro  autonomo,  provvigioni  e  redditi  diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998. 

    Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta  (cfr. articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014), si  fa presente che l'Istante dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni  e  redditi diversi, riportando l'intero  importo corrisposto

    • sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) 
    • che al punto 7(altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Pubblicità 2022: c’è tempo fino al 9 febbraio per le sostitutive

    Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con avviso del 21 dicembre comunica che i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022 sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

    Si precisa che i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2022 (da inviare tra il 1 e il 31 marzo del 2022, termine prorogato all'8 aprile 2022), per confermare la "prenotazione" devono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

    Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    Scarica qui:

    aggiornati al 21 dicembre 2022

    Bonus pubblicità: che cosa è

    Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per :

    • le imprese, 
    • i lavoratori autonomi 
    • e gli enti non commerciali

    in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
    Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

    Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

    Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

    L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso: nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

    Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

    Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

    Con avviso del 21 dicembre il dipartimento per l'editoria ha comunicato che, il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva previsto dal 1 al 31 gennaio 2023, è modificato con un intervallo temporale dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

    Durante tale periodo i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati nel 2022 con dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

    Per sapere come sarà il bonus pubblicità per il 2023 leggi Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

    Visita qui la sezione del Dipartimento per l'editoria e l'informazione con tutte le regole per il bonus pubblicità

  • Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo: non si applica all’istanza di ricognizioni eventi calamitosi

    Con Risposta a interpello n 187 del 1 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul bollo  sulle  istanze  recanti:

    • ''Ricognizione  dei  danni  subiti  e  domanda di  contributo  per  l'immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e produttive''  
    • ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione'' 

    In sintesi le Entrate specificano che sono esenti dal bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti a causa del maltempo per avere diritto ai contributi previsti per la ripresa immediata delle attività economiche e a sostegno della popolazione.

    Nello specifico si tratta nel caso dell'interpello dei territori colpiti dal maltempo in data 15 settembre 2022 nelle province di Pesaro e Urbino. 

    Successivamente agli eventi meteo eccezionali veniva dichiarato lo stato di emergenza interessate dall'alluvione con lo stanziamento di 5 milioni di euro per la ricostruzione.

    L’ordinanza del 17 settembre del capo della Protezione civile ha definito le modalità di valutazione dei danni riscontrati e di riconoscimento dei contributi ai beneficiari con il allegato i modelli utilizzabile per le richieste e la ricognizione dei danneggiamenti.

    L’istante chiede se, con riferimento alla suddetta modulistica, le istanze di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1), e di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1), siano esenti dall’imposta di bollo come le richieste di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.
    L'agenzia specifica che l’agevolazione richiamata è prevista dall’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, che disciplina il tributo.

    In particolare esso esclude dalla tassazione le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”.
    La norma, introdotta dal decreto “Aiuti-quater”, ha la finalità di semplificare le procedure per il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici “comunque denominati” a favore delle popolazioni danneggiate da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti.
     Secondo l’Agenzia, alla luce dello stato di emergenza dichiarato con l’ordinanza del Consiglio dei ministri, le istanze relative alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”, presentate in seguito all’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino lo scorso 15 settembre, siano esenti dall’imposta di bollo.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus cultura 18enni: dal 31 gennaio possibile registrarsi con l’app

    Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile registrarsi per avere, per l'ultimo anno, il bonus 18enni.

    Ricordiamo infatti che la legge di bilancio a decorrere dal 2023 ha sostituito questa misura con due nuove carte riservate ai giovani maggiorenni. In proposito leggi Carta cultura giovani e carta del merito: a chi spettano

    Ricordiamo inoltre che, il Decreto del Ministero della Cultura n 184 del 26 settembre 2022 pubblicato in GU n.281 del 1 dicembre 2022 reca le regole per il bonus cultura diciottenni 2022.

    In particolare, il decreto contiene il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358,  della  legge  30 dicembre 2021, n. 234.

    Bonus cultura diciottenni 2022: che cosa è

    La Carta elettronica è riconosciuta ai residenti nel  territorio nazionale nell'anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell'anno successivo.

    Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro e non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta, secondo le modalità stabilite. 

    I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, «SPID», o attraverso la Carta di  identità elettronica «CIE». 

    I soggetti  beneficiari  provvedono a registrarsi, usando le credenziali sulla  piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo:

    Attenzione dal fatto che la registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    Bonus cultura diciottenni 2022: che cosa si può acquistare

    A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e spettacoli dal vivo;
    b) libri;

    c)  abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

    d) musica registrata;

    e) prodotti dell'editoria audiovisiva

    f) titoli  di  accesso a  musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

    g) corsi di musica;

    h) corsi di teatro;

    i) corsi di lingua straniera. 

    La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati pertanto per i diciottenni nel 2022, che si possono registrare dal 1.01.2023 al 31.08.2023, la carta sarà spendibile fino al 30 aprile 2024. (Si attendono le modalità operative per le nuove carte previste dalla legge di Bilancio 2023)
    La Carta è usata  attraverso buoni di  spesa individuali e nominativi da spendere esclusivamente dal  titolare della Carta, previo controllo dell'identità da  parte dell'esercente.

    I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o  su eventuali  altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono essere stampati.

    L'accettazione del  buono di spesa da  parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all'importo del buono, del credito disponibile.

    I buoni di spesa generati, ma  non  spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 

  • Trust e Patrimoni

    TRUST: chiarimenti su partecipazione in spa di disponente deceduto

    Con Risposta n. 176/2023 le Entrate forniscono chiarimenti sul trust e in particolare viene specificato che se il soggetto disponente viene a mancare, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli conferiti nel trust e formalmente nella titolarità del trustee.

    L'Istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle è beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre disponente. 

    Il Trust è stato istituito nell'ottica di un complessivo passaggio generazionale e il disponente ha vincolato e trasferito in Trust l'intera sua quota di partecipazione di socio accomandante nella società ALFA S.a.s. pari all'86% del capitale sociale. Ad oggi risultano beneficiari del Trust i figli e i nipoti del Disponente deceduto.

    Il dubbio dell'istante riguarda la dichiarazione di successione e la liquidazione dell’imposta, egli chiede se la quota di socio accomandante vada inclusa nell'attivo ereditario del defunto oppure no visto che, sotto il profilo civilistico la partecipazione non entra nella massa ereditaria, data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust.
    Nella risposta n 359 del 4 luglio 2022 l'agenzia affermava che la quota nella società non rientra nell’attivo ereditario del disponente deceduto e che il trust in questione non può essere considerato fiscalmente attivo.

    Il chiarimento della risposta n 176/2023 rettifica la precedente a seguito dell'uscita della Circolare n 34/2022 sul trust.

    In particolare, il documento di prassi ha specificato chetenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto”.
    In pratica secondo l'agenzia a seguito del decesso del disponente, la partecipazione nella società deve essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8 del Dlgs n. 346/1990.

    Allegati:
  • Canone Rai in bolletta

    Canone speciale RAI: gli importi 2023

    Pubblicato in GU n 26 del 1 febbraio il Decreto 28 dicembre 2022 con i Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023.

    In particolare, per  l'anno  2023:

    • i  canoni  di  abbonamento  speciale  per  la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, 
    • i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili  

    rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  30 del 6 febbraio 2015. Le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2023. 

    CANONE SPECIALE RAI 2023 (fonte RAI)

    Canone RAI speciale 2023:che deve pagarlo

    Sono tenuti a pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458

    Canone RAI speciale 2023: validità del canone pagato

    Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246
    Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

  • Legge di Bilancio

    Cassa Commercialisti: no a stralcio e definizione agevolata

    Con notizia pubblicata sul proprio sito internet, la Cassa dei Dottori Commercialisti informa del fatto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) è stato deciso di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015. 

    Sulla "disapplicazione" dello stralcio automatico dei debiti leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali

    Nel comunicato del 26 gennaio, viene precisato che la decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente.

    A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa.

    Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l’interessato in quanto non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale.

    Leggi anche: 

    Si comunica inoltre che la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/22 c.d. “Rottamazione quater”.