• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole

    Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica per il mezzogiorno.

    Ricordiamo che il Decreto Sud ha affidato alla Cabina di regia, riunitasi lo scorso 21 febbraio, i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica. 

    Vediamo tutte le novità introdotte con la zes unica.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: che cos'è?

    Per Zona economica speciale (ZES) si intende:

    • una zona delimitata del territorio dello Stato,
    • nella quale  l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno 
    • può beneficiare di speciali condizioni in  relazione  agli  investimenti  e  alle  attività di  sviluppo d'impresa.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende le seguenti regioni: 

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
    • Calabria, 
    • Campania, 
    • Molise, 
    • Puglia, 
    • Sicilia, 
    • Sardegna.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: il portale

    Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13. 

    Accedi qui al portale ZES unica, che attualmente è in fase di aggiornamento a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.

    ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: lo sportello unico

    Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio  2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive  nella  ZES  unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del  decreto-legge  20  giugno 2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed  al  quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14,  le funzioni  dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 

    Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza  territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza  strategica nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di  attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2  del  presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizioattività, ovvero in relazione ai  quali non è previsto il rilascio di  titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di  parte,  nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.  

    L'autorizzazione unica sostituisce tutti i  titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in  esercizio,  alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla  cessazione  o  alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali,  produttive  e logistiche. 

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi

    L'agenzia delle Entrate il 29 febbraio ha pubblicato tutti i provvedimenti relativi ai Modelli Dichiarativi 2024 per le persone fisiche e per le società.

    Scarica qui tutti i relativi provvedimenti del 28 febbraio:

    Ricordiamo che la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) con il Decreto Legislativo Semplificazioni Adempimenti Tributari in vigore dal 13 gennaio, ha previsto numerose novità per i contribuenti e per le dichiarazioni dei redditi 2024 anno d'imposta 2023 che saranno evidenziate nei modelli definitivi appena pubblicati.

    Inoltre ricordiamo che sono già stati pubblicati anche il:

    Scarica qui il Modello Redditi PF 2024

    Modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2024: sintesi delle novità

    L'agenzia evidenziava nel comunicato stampa che nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui:

    • tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato,
    • ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo,
    • rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, 
    • modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

    I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale

    Va sottolineato anche che con la Riforma Fiscale e l'art 1 del Dlgs di semplificazioni tributarie, il Modello 730 precompilato andrà ad affiancare le modalità ordinarie di invio secondo delle semplificazioni per cui si attendono le regole operative.

    Modelli 2024 società e imprese: sintesi delle novità

    I modelli e le istruzioni 2024 sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società, gestendo il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. 

    Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

    Certificazione Unica 2024: sintesi delle novità 

    Per la CU 2024 il cui invio è in scadenza il 18 marzo (il 16 marzo termine ordinario cade di sabato) l'agenzia sottolinea che sono di rilievo le novità riguardanti:

    • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, 
    • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
    • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, 
    • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale 
    • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

    Modello Iva, IRAP, 770 2024: sintesi delle novità

    Nel Modello IVA 2024, vengono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    Leggi anche: Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?

    Infine, per quanto riguarda i modello modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. 

    Per quanto riguardo il modello 770/2024 si segnala la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. 

    In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione

    L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].» 

    Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta). 

    In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]  

    La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.  

    La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.   

    In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.

    Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. 

    Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].  

    L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […] 

    Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.  La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto. 

    Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

    Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente

    Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.  

    Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.  

  • Contenzioso Tributario

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, pubblicata il 30 gennaio 2024, aggiunge un ulteriore tassello alla difficile questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali.

    Quella della ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione di legge, che non trova fondamento nel diritto, ma solo nella giurisprudenza e nella prassi, secondo la quale eventuali maggiori redditi contestati alla società di capitali con un numero esiguo di soci possono essere considerati come distribuiti ai soci stessi, con tutte le conseguenze fiscali derivanti da ciò.

    Nella legge delega sulla riforma fiscale era previsto un intervento normativo sul tema, per definire chiaramente un perimetro e dare dei limiti a una presunzione che oggi, nella concretezza del contenzioso tributario, riesce persino a vincere i principi dettati dal Legislatore con norme di diritto positivo.

    Vediamo il contenuto della Sentenza n 2752/2024 della Cassazione.

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    Secondo la sentenza 2752/2024, “l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’articolo 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’articolo 5 TUIR e di cui agli articoli 115 e 116 TUIR”, ciò in quanto nella situazione esaminata “la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società”.

    Con altre parole, secondo la Corte, nel momento in cui viene accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza, come avviene nelle società di persone, anche quando, a tutti gli effetti, la società a cui il maggior reddito viene contestato non è niente affatto una società trasparente.

    Non è facile comprendere il perché, in una situazione del genere, il maggior reddito non dovrebbe essere attribuito alla società di capitali, che è un soggetto giuridico, e di conseguenza essere assoggettato a IRES.

    Fermo restando le annose perplessità sulla legittimità di una presunzione legale che non trova fondamento nel diritto, né fiscale né civile, ci si chiede però se tale presunzione non dovrebbe trovare almeno un limite nel rispetto delle norme che governano il diritto tributario.

    La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore giro di vite in sfavore delle società di capitali a ristretta base partecipativa, che costituisce un evidente ostacolo all’aggregazione societaria.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi 2024: le semplificazioni del quadro RU

    Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 68687 del 28 febbraio relativo al Modello Redditi PF 2024 con istruzioni.

    Oltre a questo modello, nella giornata di ieri 29 febbraio sono pubblicati anche tutti gli altri provvedimenti per i dichiarativi per l'anno d'imposta 2023, aprendo ufficialmente la stagione 2024.

    Leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi.

    Per quando riguarda il modello redditi PF 3 si segnala la novità della compilazione del quadro RU, che l'agenzia delle entrate aveva anticipato già all'atto dell'uscita delle prime bozze dei modelli.

    Modello Redditi PF 2024: le semplificazioni del Quadro RU

    Come anticipato dalle Entrate, per quest'anno l'intervento di semplificazione più rilevante riguarda il quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

    In tale quadro non sarà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alle Entrate i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e utilizzabili esclusivamente in compensazione.
    Attenzione al fatto che, con riferimento ai crediti d'imposta esclusi dalla sezione I del quadro RU rimarrà l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

     In dettaglio, nel quadro RU verranno eliminate le seguenti sezioni:

    • Sezioni II credito "Caro Petrolio",
    • Sezione III credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche"
    • Sezione V "Altri crediti d'imposta", i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I. 

    Per tutte le altre novità si rimanda alle istruzioni complete del modello.

  • Società di Comodo

    Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 53 del 27 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una società immobiliare di non essere considerata "non operativa" per un determinato periodo fiscale, nonostante non abbia raggiunto i ricavi minimi previsti dalla legge, ciò a causa delle condizioni avverse di mercato.

    La società sostiene che le difficoltà economiche generate dalla pandemia e altre circostanze giustificherebbero questa eccezione.

    Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta, ritenendo che le argomentazioni e le prove fornite dalla società non siano sufficienti per giustificare una deroga alla normativa sulle società non operative, vediamo il perchè.

    Esclusione da società non operativa causa mercato avversa: quando si può

    Una società immobiliare che cerca di evitare la classificazione come "società non operativa" per il periodo d'imposta ottobre 2021-settembre 2022 e successivi, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 specifica che possiede e gestisce un centro commerciale composto da diverse unità immobiliari destinate alla locazione. 

    A causa di condizioni di mercato avverse, non tutte le unità sono state locate, incidendo sui ricavi, e la società sostiene che, per pandemia di COVID-19 e altri fattori esterni come l'inflazione e la guerra in Ucraina, sia stato impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti per non essere considerata non operativa. 

    Pertanto, chiede la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo d'imposta specificato.

    Le Entrate preliminarmente ricordano che l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede uno specifico regime di tassazione per le cosiddette ''società di comodo'' o ''società non operative''.

    Viene ricordato che ai sensi del comma 1, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dei commi 1 e 2 (il c.d. test di operatività). 

    Le società non operative sono tenute a dichiarare un reddito minimo presunto, quantificato applicando ai valori di determinati beni posseduti nell'esercizio, le percentuali forfetarie previste al comma 3 del medesimo articolo 30.

    Ai sensi del comma 4bis del citato articolo, «[i]n presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
    Pertanto, a fronte del mancato superamento del test di non operatività previsto dall'articolo 30 citato, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria circa l'esistenza di situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e di reddito minimo presunti.

    Successivamente, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che le difficoltà di mercato indicate dalla società non sono sufficienti a giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative.

    In particolare, si osserva che la società non ha fornito prove concrete che dimostrino come le condizioni di mercato avverse abbiano effettivamente impedito di generare ricavi superiori ai minimi presunti.

    Pertanto conclude che non è possibile accogliere la richiesta.

    L'Agenzia sottolinea l'importanza di fornire prove specifiche e dettagliate che collegano direttamente le condizioni di mercato avverse alla capacità di generare ricavi adeguati.

    Nel dettaglio, si evidenzia che "la Società non abbia fatto alcun riferimento, per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione, neppure ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (cfr. la circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, pag. 46). In merito a questo ultimo aspetto, si ritiene utile rinviare alle risposte ai quesiti 2.6 e 2.7 della circolare n. 44/E del 2007, con le quali è stato ribadito che la disciplina sulle società non operative possa essere disapplicata dimostrando che, in caso di contratti di locazione, il canone pattuito sia almeno pari, o comunque che non si sia discostato, a quello di mercato, secondo quanto determinato con le tabelle delle quotazioni immobiliari dell'OMI."

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Bonus barriere architettoniche: stop detrazioni per infissi e bagni

    Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con misure urgenti per il superbonus.

    Il testo che non ha subito modifiche nell'iter parlamentare, tra l'altro, ha ridefinito il perimetro della detrazione fiscale prevista per l'eliminarione delle barriere architettoniche.

    Leggi anche: Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?

    Bonus barriere architettoniche: novità del DL n. 212/2023

    L’articolo 3 del DL n. 212/2023 riorganizza la disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Dl n. 34/2020), restringendo dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione.

    Ricoridmao prima che il bonus, che consiste in una detrazione ai fini Irpef e Ires, con periodo di recupero in cinque anni, resta invariato nei limiti di spesa: 

    • 50.000 euro per unità singole ed edifici monofamiliari;
    • 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità per gli edifici fino a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro per unità per gli edifici più grandi.

    Il DL n 212/2023 ha però limitato l'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e dotati della necessaria asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

    Per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale “parlante” (ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir).

    E' abrogato il comma 3 dell'art. 119-ter che prevede il riconoscimento dell’agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    In merito a cessione e sconto, modificando l'articlo 2, c. 1-bis, del Dl n. 11/2023, si interviene per eliminare dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione degli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro.

    Infine, si prevede di poter applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023:

    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario,
    • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.