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Certificazione Unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni al 22.02
L'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio e nel dettaglio il giorno 7 febbraio e il giorno 22 febbraio ha pubblicato degli aggiornamenti della Certificazione Unica 2024 che va presentata entro il giorno 16 marzo che quest'anno, cadendo di sabato slitta al 18 marzo.
Prima di leggere i motivi dell'aggiornamento ricordiamo che con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, sono stati approvati il modello e le istruzioni da utilizzare per la CU 2024.
Certificazione unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni
Le Entrate informano del fatto che le istruzioni sono aggiornate come segue:
- alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”;
- alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”;
- alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
- alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”;
- alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo “Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione”;
- alla pagina 47, alla cinquantaquattresima riga dopo la parola “vengano” eliminare il seguente periodo “per l’intero ammontare”.
Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (18 poiché il 16 marzo è sabato), le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente,
- ai redditi di lavoro autonomo
- e ai redditi diversi,
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo (18 marzo poiché il 16 è sabat0)
Viene sottolineato che, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.
Attenzione al fatto che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto
Certificazione unica 2024: cosa attesta
La Certificazione Unica “CU 2024” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024 (termine slitta al 18 perché 16 marzo è sabato) unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) attesta:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Allegati: -
Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale
Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.
Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.
Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale
Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.
Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.
Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme. -
Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa
Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.
Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.
Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa
L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere:
- d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro'';
- e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:Allegati:- l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
- concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,
potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.
Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.
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Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa
Con Risposta interpello n 51 del 22 febbraio le Entrate chiariscono il limite massimo spettante per Interventi di risparmio energetico (di cui ai commi 344–347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 c.d. Ecobonus) a seguito di un quesito posto da un istante che domandava come debba essere calcolato "il limite di detrazione ammissibile" per gli interventi di Ecobonus realizzati nelle due gallerie commerciali di sua proprietà.
Sinteticamente, viene chiarito che, il limite massimo di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere interpretato come riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
Pertanto, questo limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa
L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
In particolare, il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti (c.d. ''Ecobonus'').
La detrazione è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.
A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Come confermato, da ultimo, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare, per quanto riguarda i titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano a tali soggetti a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ''strumentali'', ''beni merce'' o ''patrimoniali''.
Ai fini della fruizione dell'agevolazione, inoltre, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 relativamente agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 […], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a ''parti'' di edificio''.
Nella circolare n. 17/E del 2023 (cfr. pagina 108), è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legge.
Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, ''la locuzione ''parti comuni di edificio residenziale'' deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori'' .
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Trasporto lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta
Con Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone mediante canoa, kayak, o raft per finalità turistico/ricreative, come disciplinato dal "Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua" stipulato con l'Azienda per il Turismo della durata di 4 anni a partire dal 2023.
L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile a tali servizi, precisando che non intende fornire ulteriori servizi oltre a quelli descritti nel contratto.
Le Entrate specificano quando spetta l'aliquota ridotta e quando no.
Trasporto persone lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta
L'Agenzia delle Entrate non condividono la soluzione interpretativa proposta dall'istante e sottolineano che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 al fine di valutare la corretta applicazione della aliquota IVA nel trasporto lacustre di persone anche per fini turistici.
La disposizione suddetta chiarisce che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato (esenzione o aliquota IVA ridotta) a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, relativamente al coso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'istante, descritte nel contratto, non si qualifichino come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente.
La Società sottoliena che:
- per il trasporto di persone in canoa o kayak (o anche raft) nei canyon e sul lago l'itinerario è obbligato, in quanto il Contratto definisce il punto di partenza e di approdo;
- il percorso seguito è necessariamente condizionato dallo scopo del trasporto su acqua (i.e. la visita guidata nei canyon) e della conformazione dei luoghi;
- per il servizio di trasporto sul lago, percepisce un corrispettivo fissato nel listino prezzi allegato al Contratto;
- il suddetto servizio è effettuato con proprio personale e con propria organizzazione di mezzi e prevede l'assunzione del rischio del trasporto e della sua direzione tecnica in capo all'Istante e, pertanto, non costituisce attività di noleggio di imbarcazione;
- a fianco all'attività di trasporto di persone mediante canoa o kayak, la Società svolge un'ulteriore attività di trasporto di persone mediante raft sul fiume Gamma, lungo due possibili percorsi;
- per motivi di sicurezza, l'attività di rafting prevede l'uso di un particolare equipaggiamento e la presenza della guida, la quale possiede un particolare brevetto e governa l'equipaggio tra le rapide durante la discesa fluviale sul gommone;
- sia per il servizio di trasporto mediante canoa o kayak sia per il servizio di trasporto mediante raft, dopo aver effettuato la prenotazione, la persona (o le persone) si ritrova al punto di partenza stabilito dove, ricevuta l'attrezzatura di sicurezza obbligatoria per la discesa unitamente a una breve spiegazione sul suo corretto utilizzo, viene fatta salire su mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto di persone e condotta su strada fino al punto d'imbarco o, in alternativa, direttamente imbarcata. Qui inizia il trasporto vero e proprio, secondo i percorsi sopra indicati. Al termine della discesa la persona risale sui mezzi di trasporto aziendali per ritornare al primo punto d'incontro, ove viene restituita l'attrezzatura.
Secondo le entrate, le attività, come descritte, implicano una partecipazione attiva e diretta del cliente, non limitandosi al semplice trasporto ma offrendo un'esperienza escursionistica e turistica completa, che include aspetti di sicurezza, istruzione, e accompagnamento specifico.
Pertanto, queste prestazioni sono escluse dal trattamento IVA agevolato, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.
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Art bonus: non spetta per le erogazioni indirette ad una Fondazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n. 44 del 16 febbraio replicano ad una Fondazione che chiede chiarimenti sulla spettanza dell'art bonus rispetto alle donazioni che riceve.
L'istante, fondazione di diritto privato riconosciuto e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione, ha lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale.
In dettaglio, chiede se possa essere ricondotto tra gli «istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica», con la conseguente possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere le proprie iniziative e progetti, di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).
Il parere del Ministero della Cultura nega la possibilità di fruizione dell'art bonus, vediamo il perché.
Art bonus: non spetta per le erogazioni idirette
L'agenzia ha ricordato che, l'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d'imposta c.d. Art bonus, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da:
- persone fisiche,
- enti non commerciali,
- e soggetti titolari di reddito d'impresa,
per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Col la circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, è stato chiarirto per quali inteventi spetta il credito d'imposta.Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall'Istante per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell'Art bonus in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale in parola.
Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l'unico beneficiario delle iniziative promosse dall'Istante, non è possibile giungere all'immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell'Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.
La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall'Istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia le due fondazioni restano soggettiù distinti e autonomi.Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dall'Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale.
Allegati:
Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell'Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro. -
Agevolazioni imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo
In data 20 febbraio il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti.
Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate dal 26 marzo al 28 maggio, da imprese già costituite in forma di:
- società di capitali,
- cooperative,
- società consortili e reti di imprese,
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.
Vediamo in cosa consistono i sostegni e quali comuni sono interessati.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: dove si può fare domanda
L'avviso in oggetto contiene anche l'elenco dettagliato di dove si può presentare domanda di agevolazione dal 26 marzo e in particolare:
- Argenta (limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola) in provincia di Ferrara;
- Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio (limitatamente alla frazione di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna (limitatamente alla località di capoluogo ovest), Castel Maggiore (limitatamente alla frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro), Castenaso (limitatamente alla frazione di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), Dozza (limitatamente al capoluogo), Fontanelice, Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese), Loiano, Medicina (limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova), Molinella (limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino, Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della 6 Valle), San Lazzaro di Savena (limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano), Valsamoggia (limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle), in provincia di Bologna;
- Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena;
– Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, in provincia di Ravenna; - Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo, in provincia di Rimini;
- Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino;
- Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, in provincia di Firenze.
Attenzione al fatto che le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: in cosa consiste l’aiuto
L'avviso del MIMIT specifica che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
- a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
- b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il mero ripristino di beni danneggiati da eventi calamitosi.
Agevolazioni per i territori alluvionati: obblighi dei beneficiari
E' bene sottolineare che i soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
- a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
- b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.