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Fondo IPCEI idrogeno 2: domande dal 22 dicembre
Con Decreto direttoriale del MIMIT del 19 dicembre vengono stabilite le regole per il fondo IPCEI idrogeno 2.
In particolare, il decreto definisce risorse, termini e modalità di attuazione delle intervento agevolativo del fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI idrogeno 2 per cui sono disponibili 350 ML di euro.
L’IPCEI H2 Industry(IPCEI Idrogeno 2) sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e coprirà larga parte della catena del valore dell’idrogeno, nello specifico tratterà:
- la costruzione di infrastrutture connesse all’idrogeno, in particolare elettrolizzatori;
- infrastrutture di trasporto su larga scala, per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio;
- lo sviluppo di tecnologie innovative e più sostenibili per l’integrazione dell’idrogeno nei processi industriali di molteplici settori, in particolare quelli più difficili da decarbonizzare, come il settore dell’acciaio, del cemento, e del vetro.
Fondo IPCEI Idrogeno 2: i beneficiari
Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:
a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2;
b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.
Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese e i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’allegato n. 10 al presente decreto.
Fondo IPCEI Idrogeno 2: le regole per i progetti
I progetti devono essere avviati e attuati in conformità al project portfolio autorizzato, e rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione e per il finanziamento delle attività agevolate con le risorse del PNRR.
Le variazioni progettuali sono consentite nei limiti previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale.
Non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, tali da comportare il mancato rispetto dei vincoli temporali e di conseguimento dei target PNRR associati
Non sono altresì ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR.
Il soggetto beneficiario è tenuto a riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa.
Il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il CUP associato al progetto finanziato sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione.
Inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI), e devono essere comprovati i ricavi generati alle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse.
I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
Le spese e i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate.
Fondo IPCEI Idrogeno 2: presenta domanda dal 22 dicembre
L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023, con le modalità di seguito indicate:
- i beneficiari forniscono all’indirizzo [email protected] le informazioni richieste dal Ministero ai fini dell’abilitazione alla piattaforma informatica dedicata;
- le istanze devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica accessibile all’indirizzo: https://appIPCEIIdrogeno2.invitalia.it a partire dalle ore 14.30 del 22 dicembre 2022;
- la piattaforma consente l’accesso al rappresentante legale/procuratore firmatario della domanda di agevolazione, o a soggetto delegato, rientranti tra i soggetti abilitati comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- in caso di accesso alla piattaforma e compilazione da parte di soggetti delegati, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni apposita dichiarazione di abilitazione dei soggetti delegati, come comunicati al Ministero secondo l’apposito modulo.
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato;
- b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
- e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.
Accedi da qui alla pagina dedicata del MIMIT per tutta la modulistica
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Nuova Sabatini: in arrivo altri 150 ML per le piccole e medie imprese
Con un emendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2023 dovrebbero arrivare 150 milioni di euro da destinare alle PMI.
In particolare, nella relazione tecnica che gli esperti del MIMIT hanno redatto per motivare il rifinanziamento della Nuova sabatini previsto dall'emendamento, si evince che tali fondi serviranno per dare continuità alla agevolazione per le piccole e medie imprese.
Secondo il sottosegrtario Bitonci "Questo è il primo passo, la prima tranche, di un più corposo finanziamento che contiamo di stanziare nei prossimi mesi" infatti si prevedono:
- 30 milioni per il 2023
- 40 milioni ciascuno dal 2024 al 2026.
Si specifica che le risorse derivano dalla riduzione di pari importo del Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy, istituito dalla Legge di Bilancio 2021.
Inoltre, sempre con lo stesso emendamento, viene prorogato di sei mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
In merito alle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali la novità in arrivo dovrebbe prevedere:
- maggiore deducibilità dal 3 al 6% delle quote di ammortamento dei beni utilizzati in una serie di attività distinte in base ai seguenti codice Ateco:
- 47.11.50, 47.19.10, 47.19.20, 47.19.90, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29
riguardanti: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari e altre categorie commerciali.
Sempre con emendamento, in ambito di politica industriale, si prevedrebbe una fondazione per supportare lo sviluppo della microelettronica nazionale chiamata “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” con il compito "di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore".
Il Ministero dell'Economia avrà il compito di emanare un decreto attuativo con tutte le regole per disciplinare la fondazione, ossia:
- gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto
- la nomina degli organi sociali e la determinazione di compensi,
- criteri e modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati
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Ravvedimento operoso: i Commercialisti chiedono una riduzione degli interessi
Con informativa n 122 del 19 dicembre il CNDCEC interviene per richiedere al Ministro Giorgetti e al Viceministro Leo, un intervento correttivo sugli interessi moratori da poco normati con decreto MEF del 13 dicembre passando dal 1,25% del 2022 al 5% per il 2023.
In proposito leggi Tasso Interesse legale passa al 5% dal 1° gennaio 2023
In particolare, nella nota viene specificato che il ravvedimento operoso, come è noto, è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, e con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Secondo i Commercialisti il sensibile incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno, oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza.
Ad esempio, nel caso di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).
Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione.
Nella lettera ai Ministri i Commercialisti sottolineano come nell'esempio proposto, si verificherebbe un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti.
Inoltre, viene sottolienato come la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario.
Infine, si evidenzia chein una situazione economica come quella attuale, l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare come un’ulteriore gravoso elemento che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale.
Per tutti questi motivi, si chiede di valutare l’opportunità di un intervento normativo che riduca sensibilmente il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi, attualmente previsto dal richiamato comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici
Con Provvedimento n 465446 del 16 dicembre 2022 le Entrate pubblicano le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.
In particolare, si regolamentano le novità previste per gli ottici ossia vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.
Praticamente è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Con il provvedimento ADE del 16 dicembre si stabiliscono le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, e si confermano le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:- le modalità di accesso ai dati aggregati,
- la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
- l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia,
- la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
- la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).
Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.
Nel dettaglio, per l’utilizzo dei dati delle seguenti spese sanitarie:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- n. 115304 del 6 maggio 2019,
- n. 1432437 del 23 dicembre 2019,
- n. 329676 del 16 ottobre 2020
- e n. 249936 del 30 settembre 2021.
Leggi anche Invio dati spese sanitarie 1° semestre 2022 al Sistema TS entro il 30 settembre
Allegati: -
Superbonus: chiarimenti su spettanza per case antisismiche
Con Risoluzione n 77 del 15 dicembre le Entrate le Entrate rispondono alle richieste di chiarimenti ricevute da numerosi contribuenti sul superbonus nel caso di case antisismiche.
Viene di fatto accordato il Superbonus per l’acquisto di case antisismiche entro il 31 dicembre 2022 se, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022” sia stata emessa la fattura relativa al pagamento degli acconti a seguito della stipula del contratto preliminare
Condizione necessaria è anche che sia espressamente indicato che l’impresa venditrice ha praticato lo sconto in fattura.
Case antisismiche e superbonus: chierimenti delle Entrate
Il dubbio interpretativo proposto dagli istanti riguarda la verifica del rispetto della condizione che, “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del Superbonus abbia versato «acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta» e, nello specifico, se con la locuzione «credito maturato», si debba intendere che tale condizione si verifichi solo a seguito dell’invio della prevista comunicazione di esercizio dell’opzione, non essendo sufficiente, alla sottoscrizione del preliminare di acquisto, il pagamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione dello “sconto” ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Le Entrate innanzitutto ricordano che, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Perciò è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine previsto.
Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che gli acquirenti potranno fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.
Ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio:
- in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’acquirente può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura);
- in alternativa, gli acquirenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
A seguito della modifica apportata al citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è possibile fruire del Superbonus anche per gli acquisti effettuati dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, qualora alla suddetta data del 30 giugno 2022:
- sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato;
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio;
- sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
Si ritiene che i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
In merito al dubbio interpretativo proposto le entrate sottolineano che, come ribadito nella citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 5.1.1), in applicazione dei principi generali in materia di tassazione dei redditi, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gliesercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
In caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Alla predetta data, pertanto, le spese si intendono sostenute per l’acquirente/beneficiario in capo al quale matura il diritto alla corrispondente detrazione.
A fronte dello “sconto” praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dei dati concernenti la predetta cessione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; in alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della predetta Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Pertanto, essendo rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio il sostenimento delle spese in capo all’acquirente/beneficiario della detrazione che, in caso di “sconto in fattura” coincide con l’emissione della stessa, è possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 qualora, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Per l’impresa/cessionario l’utilizzazione del credito in relazione alle suddette fatture di acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è, comunque, subordinata alla trasmissione della prevista Comunicazione dei dati riferiti alla cessione in questione all’Agenzia delle entrate, da effettuare nel termine attualmente previsto del 16 marzo 2023.
Resta inteso che il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il corrispondente diritto all’utilizzazione del credito in capo all’impresa sono subordinati al rispetto delle condizioni della stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.
Infine si precisa che l’ulteriore previsione normativa secondo cui l'immobile, al 30 giugno 2022, sia accatastato «almeno in categoria F/4», è finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi entro il 31 dicembre 2022 – non sia ancora accatastato alla predetta data del 30 giugno 2022 in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovi in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è per lo più completato ma la destinazione d'uso e la consistenza non sono ancora stati definiti.
Resta fermo, tuttavia, che ai fini dell’applicazione della detrazione in commento è necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
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Piattaforma integrata Commercialisti: attiva dal 2023 e gratuita per gli iscritti all’Albo
Con un Comunicato del 14 dicembre il CNDCEC informa della Piattaforma Integrata dei Commercialsiti
In particolare, il Presidente De Nuccio, nel corso dell'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma in data 13.12 ha annunciato lo scopo della piattaforma per:
“Rendere i commercialisti protagonisti dei cambiamenti generati dall’innovazione tecnologica e delle novità normative che impattano direttamente sull’attività degli iscritti, rafforzandone allo stesso tempo il senso di appartenenza alla categoria attraverso l’offerta di servizi che abbiano benefici concreti sull’attività quotidiana”.
L’idea di fondo è che i dati inseriti dai singoli commercialisti rappresentino un patrimonio a cui il mondo finanziario potrà accedere dietro pagamento nell’ottica di integrazione dei dati.
Piattaforma integrata Commercialisti: che cos'è
Nello specifico, il progetto riguarda la realizzazione di una piattaforma integrata dei commercialisti, coordinata dal Consiglio nazionale, che dovrà gestire tutti i flussi informativi sia interni sia esterni alla categoria, garantendo agli Ordini territoriali e agli iscritti di far fronte a diversi adempimenti.
La piattaforma da realizzare nel corso del 2023, verrà offerta gratuitamente solo agli iscritti all’Albo.
Il Consiglio ha già avviato un bando per la selezione di un project manager, una volta scritto il progetto e dettato il capitolato tecnico si potrà dare avvio al bando per la selezione di chi realizzerà la piattaforma.
Per quanto riguarda i flussi comunicativi con l’esterno, l’idea del Consiglio nazionale è anche quella di sfruttare a proprio vantaggio l’intenzione degli istituti di credito di integrare gli aspetti di rilevazione finanziaria dei propri correntisti con quelli economici.
Piattaforma integrata Commercialisti: a cosa servirà
De Nuccio ha esposto le funzioni della piattaforma, tra le altre, essa consentirà di creare una banca dati unica a livello nazionale per assicurare una azione disciplinare uniforme negli Ordini locali della categoria.
Attualmente, gli stessi comportamenti sono sanzionati in maniera diversa dai Consigli di disciplina.
La piattaforma darà una prassi uniforme in modo da eliminare le disparità di trattamento.
La piattaforma rappresenterà una centrale acquisti sul modello della società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere utilizzata dagli iscritti ai fini di acquisti centralizzati a costi minori grazie al conseguimento di economie di scala.
Il Consiglio nazionale, negozierebbe il prezzo di beni e servizi sfruttando il potere d’acquisto di un ente che rappresenta 120 mila iscritti per ottenere condizioni di maggior favore.
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Fondi ISMEA per giovani agricoltori per acquisto terreni: domande dal 19 dicembre
Con comunicato ISMEA informa dell'apertura dalle ore 12.00 del 19 dicembre del Portale Generazione Terra per la presentazione delle domande per richiedere fondi per acquisto di terreni al fine di ampliare la propria azienda agricola.
Si specifica che Generazione Terra finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
Vediamo i dettagli della misura.
Generazione Terra: richiedi i fondi per acquisto terreni agricoli
La misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola.
Generazione Terra si rivolge a:
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
- a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
- giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
Generazione Terra: gli importi del finanziamento per acquisto terreni agricoli
L'acquisto di terreni agricoli è finanziato con intervento massimo di:
- 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
- 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.
Si specifica che la durata del finanziamento, di massimo 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento, prevede:
- tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
- 50% degli oneri notarili;
- 500 euro rimborso spese istruttoria.
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: