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Investimenti innovativi agricoltura: pubblicato l’elenco degli ammessi con gli importi
Con DD MIMIT del 14 dicembre si pubblica l'elenco delle imprese agricole aventi diritto al contributi per gli investimenti innovativi in agricoltura.
Attenzione, l'elenco è incluso nel decreto nell'Allegato A recante nominativi e importi delle agevolazioni concesse.
In particolare, a seguito dell’esito positivo delle verifiche del Ministero dello sviluppo economico con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto”.
Le imprese che hanno trasmesso domanda di concessione entro i termini prescritti non comprese nell’elenco allegato al presente decreto, saranno oggetto di un ulteriore provvedimento di concessione, anche cumulativo, ovvero riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Con Decreto direttoriale del 23 settembre 2022 il MISE pubblica l'elenco delle imprese agricole ammesse al fondo per gli investimenti innovativi che hanno presentato istanza dal 23 maggio al 23 giugno 2022.
Vediamo i dettagli
Fondo investimenti innovativi agricoltura: presentazione delle domande e richieste erogazione
Il MISE informava che fino alle ore 17.00 del 23 giugno 2022:
- le micro, piccole e medie imprese agricole
- potevano richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi
- relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Il Decreto Direttoriale del 2 maggio 2022 contiene le modalità di presentazione delle istanze della misura che mette a disposizione 5 milioni di euro.
Gli incentivi sano concessi:
- nella forma di contributo a fondo perduto
- per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali,
- che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
Si sottolinea che il decreto di cui si tratta specifica:
- le modalità di invio della domanda di contributo, che vanno presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo [email protected] a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022:
- le modalità di richieste di erogazione del contributo, che vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: [email protected] a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023
Ricordiamo che il 14 ottobre 2021 era stato pubblicato in GU n 246 il Decreto 30 luglio 2021 recante le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (ex articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
Sinteticamente si evidenzia che il fondo con una ha una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole e le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto:
- nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,
- ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Fondo investimenti innovativi agricoltura: i beneficiari
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Fondo investimenti innovativi imprese agricole: le spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
Allegati: -
Credito d’imposta trasporto passeggeri navi minori: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 78 del 16 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari (articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125)
In particolare, l’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari – articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.
Nella risoluzione, come d'abitudine sono riportate le seguenti istruzioni operative:
- in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
E' bene ricordare infine che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all’articolo 5, comma 1, che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari, il modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Società sportiva dilettantistica: tardiva presentazione del modello EAS
L'agenzia delle Entrate tramite risposta del 14 dicembre, pubblicata sulla propria rivista online, replica ad una richiesta di chiarimenti di una società sportiva dilettantistica, sulla mancata presentazione del modello EAS nei termini.
In particolare, la società sportiva chiedeva se non avendo presentato il modello EAS entro il 30 novembre 2022, termine per avvalersi della remissione in bonis, presentandolo a dicembre posso ugualmente continuare a beneficiare delle agevolazioni correlate all'invio del modello.
Ricordiamo che cosa è il modello EAS e leggiamo il chiarimento delle Entrate sulla omessa presentazione.
Modello EAS: che cosa è?
L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo[1]dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che:
- gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributa[1]ria
- e trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli op[1]portuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Inoltre, esso deve esere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati. In questo caso la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.Modello EAS: omesso invio nei termini
Le Entrate con risposta del 14 dicembre replicano che le conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione del modello EAS sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n 18/20218
In particolare, viene precisato che, nel caso in cui il modello venga trasmesso,
- oltre i termini ordinari,
- oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissioneinbonis,
l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.
In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.
Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.
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Prevenzione Corruzione: proroga termini di redazione relazione annuale al 15.01.2023
Con Informativa n 119 del 13 dicembre il CNDCEC rende noto che l’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, con Comunicato pubblicato il 6 dicembre, ha prorogato al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.
L’art. 1 comma 14 della L. 190/2012 stabilisce che, il RPCT, ossia il responsabile della prevenzione corruzione, trasmetta e pubblichi sul sito web dell’ente o della società di appartenenza una relazione con i risultati dell’attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno.
Si ricorda che la relazione annuale è un importante strumento da utilizzare per dare evidenza degli esiti del monitoraggio sulla corruzione, evidenziando l’attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.
E' bene ricordare che, il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.
L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.Il RPCT, invece, come specificato anche dalla stessa anac, è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo.
La predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest’ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell’amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.Ciò premesso, l'informativa del CNDCEC comunica la proroga per l'invio della Relazione annuale e viene specificato che, per la redazione della suddetta relazione, i RPCT possono avvalersi della Scheda pubblicata sul sito di ANAC all’indirizzo:
- https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-delpresidente-del-30-novembre-2022
- e qui scaricabile unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
Si specifica inoltre che, in alternativa, l'informativa del CNDCEC specifica che i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono generare in automatico la relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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Modello IVA 2023: il quadro CS nella bozza delle Entrate
Con un comunicato stampa del 15 dicembre le Entrate informano della disponibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle bozze dei Modelli:
- IVA 2023
- Certificazione unica 2023
con le relative istruzioni.
Vediamo alcune novità per il prossimo anno.
Modello IVA 2023: il quadro CS su extraprofitti energia
Tra gli aggiornamenti per recepire le novità normative 2022 si evidenzia che viene previsto un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall'articolo 37 del Dl n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi; il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.
L’istituzione di questo nuovo quadro deriva dall'articolo 37 del Dl 21/2022 che prevede l’adempimento di obblighi dichiarativi cui sono tenuti i soggetti passivi del contributo.
Il quadro CS, quindi, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo straordinario e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.
Si tratta dei soggetti operanti nel settore energetico, ovvero alle imprese che producono energia elettrica per la successiva rivendita ovvero producono gas metano o estraggono gas naturale, producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi, ovvero importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, detti prodotti o introducono detti beni da altri Stati membri UE e che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell’incremento dei prezzi e delle tariffe del settore.
Ricordiamo che il contributo è dovuto se dal confronto tra il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultati delle Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e quelle dello stesso periodo dell’anno precedente, ci sia un incremento di oltre 5 milioni di euro e sia comunque almeno superiore al 10%.
Al superamento dei due paramentri il contribuente versa un contributo pari al 25% di tale incremento, in due rate:
- la prima di importo pari al 40%, andava versata entro il 30 giugno 2022
- la seconda a saldo, e<andava versata ntro il 30 novembre 2022.
Il quadro CS costituisce perciò per le entrate uno strumento dsi controllo per la verifica di chi effettivamente ha provveduto al versamento del contributo ed alla relativa quantificazione.
Inoltre, altra novità riguarda il quadro VO. Viene introdotta la possibilità per le imprese enoturistiche di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari;
Per maggiori dettagli accedi da qui al sito delle entrate per visualizzare le bozze e approfondire il contenuto dei Modelli 2023.
Certificazione Unica 2023: alcune novità del modello
Inoltre come segnalato dal comunicato delle entrate, nella versione aggiornata della Certificazione unica si segnala:
- la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati
- i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'assegno unico e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni
- le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.
Per maggiori dettagli accedi da qui al sito delle entrate per visualizzare le bozze e approfondire il contenuto dei Modelli 2023.
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Crisi di impresa: pubblicata la guida di Assonime
In data 14 dicembre Assonime ha pubblicato una guida sulla crisi di impresa: Accedi per scaricarla.
Nel comunicato di accompagnamento, viene specificato che il documento illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio scorso a seguito di un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii imposti dalla pandemia, nonché dalla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza.
A commento del documento Assonime evidenzia che la riforma è stato intervento fondamentale per:
- la salvaguardia del valore delle imprese,
- un'efficiente tutela dei creditori
- il sistema economico nel suo complesso.
La trattazione del documento non segue l'ordine sistematico del Codice, ma presenta le nuove disposizioni suddividendole in sette capitoli, dedicati rispettivamente a:
- i soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati;
- i diversi stadi di difficoltà dell'impresa;
- gli strumenti per la prevenzione della crisi;
- gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa;
- gli strumenti per la liquidazione;
- la regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo;
- profili processuali.
Strumenti di prevenzione della crisi
Di particolare interesse il commento sugli strumenti per la prevenzione della crisi che ostituiscono uno degli elementi di novità della riforma.
Viene ricordato che, si tratta di tre nuclei di regole che incidono sul diritto concorsuale e sul diritto societario attenuandone i confini, e che riguardano in particolare:
- il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per la rilevazione della crisi e la sua efficiente gestione;
- la previsione del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi;
- i doveri di segnalazione posti in capo all’organo di controllo e ai creditori pubblici qualificati nell’ambito di tale procedura.
Come specificato nel paragrafo 3 a pagina 22 del documento, il complesso delle disposizioni ha lo scopo:
- di attuare nel nostro ordinamento i principi della direttiva europea sull'early warning tool
- promuovere un radicale cambiamento culturale nella concezione della crisi e nell’approccio alla stessa da parte dell’imprenditore, nel presupposto che tanto prima se ne intercettino i segnali, tanto maggiori possono essere le chance di risanamento e di preservazione del valore della continuità aziendale.
Codice della crisi di impresa: sintesi delle novità
Il15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo un lungo percorso normativo e dei numerosi rinvii causati dalla pandemia, oltre alla necessità di adattare gli istituti originariamente previsti dal Codice ai principi della direttiva europea (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza .
Il Codice della crisi d'impresa abroga la Legge Fallimentare del 1942 e la Legge sul sovraindebitamento, regolando in un unico testo normativo il fenomeno della crisi e dell’insolvenza
- dell’imprenditore commerciale,
- dell’imprenditore agricolo,
- della piccola impresa,
- del professionista e del consumatore,
attraverso principi generali applicabili a tutti i debitori e regole specifiche che variano in base alla natura del soggetto e alla diversa situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa (probabilità di crisi, crisi, insolvenza, sovraindebitamento)
Inoltre si prevede una disciplina specifica per le società e per i gruppi d’impresa, attribuendo specifico rilievo ai moderni fenomeni di organizzazione dell’attività d’impresa,
Tutti gli istituti regolati si ispirano a una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l’impresa.
Infine, l’insolvenza cessa di essere considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa, da gestire anche con strumenti di liquidazione semplificati.
Gli stessi termini “fallimento” e “fallito”, connotati da un elevato disvalore sociale, vengono eliminati.
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Crediti imposta energia e gas: la spettanza per le Onlus
Con la Risposta a interpello n 586 del 14 dicembre le entrate replicano ad una ONLUS che necessita chiarimenti sulla spettanza dei crediti di imposta energia e gas per le imprese (articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina)
La Fondazione istante è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che «svolge direttamente l'attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse all'attività istituzionale» e che, nel 2021 e 2022, avendo subito «un forte rincaro del costo dell'energia elettrica e del gas (sia teleriscaldamento che gas ad uso civile)», intende fruire del credito d'imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ''decreto Ucraina'').
A tal fine, specifica di svolgere una attività commerciale che risulta:
- rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- «irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, in quanto pur essendo un'attività commerciale a tutti gli effetti il legislatore ha previsto a favore delle ONLUS una de commercializzazione ai fini fiscali», ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La onlus presenta la dichiarazione annuale IVA ed il «modello unico ENC nel quale non viene compilato il quadro RF dei redditi di impresa (essendo le attività decommercializzate) ma solamente i quadri RB (redditi da fabbricati) e RL (redditi diversi). La Fondazione genera quindi un reddito imponibile ai fini IRES».
Infine specifica di essere iscritto presso la Camera di commercio competente in base alla propria sede legale, nella sola sezione REA (Repertorio economico amministrativo).
Tanto premesso, chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle «imprese» contenuto nelle disposizioni sopra richiamate consenta di includere anche l'ONLUS istante, quale soggetto che «svolge attività di impresa visto che pone in essere una serie coordinata di atti, caratterizzati da uno specifico scopo, ossia la produzione di servizi a favore di anziani non autosufficienti», tra i possibili beneficiari del credito d'imposta.
L'agenzia delle entrate con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra citate, specifica che, possono fruire della misura agevolativa le ''imprese'':
- che non siano qualificabili come «imprese a forte consumo di energia elettrica» ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. ''energivore'');
- che siano dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (pari o superiore a 4,5 kW con riferimento al quarto trimestre 2022);
- i cui costi/prezzi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- oppure, nel caso di credito connesso al consumo di gas, le imprese diverse da quelle «a forte consumo di gas naturale» ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. ''gasivore'');
- i cui costi/prezzi medi del gas naturale per usi energetici riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.
La circolare n 36/2022 tra l'altro ha precisato che, con riferimento agli enti non commerciali ed alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto «a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)».
In sostanza, per i soggetti diversi dagli ''enti commerciali'', la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.
Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 elenca i settori di attività nei quali possono operare [cfr. comma 1, lett. a)]; stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale [cfr. comma 1, lett. b)]: considera «direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse» (cfr. comma 5).
Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' indicate al comma 1, lett. a), articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ''attività connesse''.
Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle ''attività istituzionali'', le ''attività connesse'' mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998, pag. 5, primo paragrafo).
Pertanto, per le Entrate, la ONLUS istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole ''attività connesse'' aventi natura commerciale, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto legge n. 21 del 2022, non oggetto di esame nel presente interpello.
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