• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

    Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Energia con Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

    Ricordiamo che si tratta di una manovra da 1,6 miliardi di euro complessivi.

    Tra le altre misure, con l'art 3 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica si prevede quanto segue.

    Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024, accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

    • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01;
    • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui all'articolo  3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4 anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a 1 GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in conformità a  quanto previsto  al  punto  406  della comunicazione medesima. 

    Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per  la presentazione, da parte  delle  imprese  ovvero delle  associazioni  di  categoria interessate,  della proposta  di ammissione  del  settore  o  del sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. 

    Le imprese di cui ai commi 1  e  2 sono soggette ai  seguenti contributi a copertura degli oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a), nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b), nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del valore aggiunto lordo dell'impresa;
    • c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c), nella misura del minor valore:
      • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa;
      • 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore lordo aggiunto dell'impresa.

    L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

    L'ENEA  effettua altresì controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal secondo periodo del comma  8, collaborando, anche  mediante  lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici –  GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto  superiore per la  protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8. 

    Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorità di regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA). 

    In  caso  di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi medesimi  e  può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare  l'importo  stesso. 

  • La casa

    Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12

    Il Governo ha approvato il Decreto proroghe con diverse misure di differimento di termini fiscali.

    Tra questi con l'art 4 rubricato Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione del testo in bozza si prevedono novità per i mutui casa dei giovani.

    In particolare, viene prevista la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

    Il decreto amplia il termine, scaduto il 30 giugno, per la presentazione delle domande, novellando quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis che aveva previsto il possibile innalzamento della garanzia pubblica prevista dal Fondo all’80% per tutti coloro che con un Isee non superiore a 40.000 euro annui, richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, compresi oneri accessori, e che rientrano nelle categorie prioritarie.

    In proposito leggi anche Mutui prima casa: proroga al 30 giugno delle garanzie del Fondo statale.

    Garanzia mutui giovani: proroga al 31.12.2023

    Ricordiamo che la misura agevolativa interessa le seguenti categorie prioritari:

    • giovani coppie coniugate o conviventi che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, 
    • i conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari,
    • i giovani under 36.
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario

    Gli operatori economici possono decidere di delegare intermediari abilitati al fine di utiizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi delle Entrate.

    Fatturazione elettronica

    Ricordiamo che Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta a:

    • imprese,
    • professionisti (soggetti titolari di partita IVA), 

    che offre servizi per:

    • generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche,
    • consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”),
    • consultare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute (c.d. "esterometro") all'Agenzia delle Entrate,
    • trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA,
    • trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi,
    • visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai Documenti IVA precompilati.

    L'impresa o il professionista possono decidere appunto di delegare un soggetto terzo all'utilizzo di tali servizi, vediamo come.

    Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario

    Nel dettaglio è possibile conferire delega ad un intermediario:

    • attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo (con relative istruzioni) in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale,
    • consegnando il modulo, compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega:        
      1. utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, 
      2. inviando una comunicazione predisposta in accordo specifiche tecniche – pdf,
    • se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento /revoca della delega, in alternativa alla modalità descritta al punto a., i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:         
      • la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;   
      • la copia del documento di identità del delegante   
      • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con attestano di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione

    Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario (vedi risoluzione 62/E del 2019).

    Con le stesse modalità, a eccezione di quella indicata al punto b.ii, possono essere revocate deleghe già conferite.

    Attenzione al fatto che la durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

    Fatturazione elettronica: quali servizi delegare

    Le entrate specificano che, sono delegabili i seguenti servizi:

    1. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
    2. Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
    3. Registrazione dell’indirizzo telematico
    4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
    5. Accreditamento e censimento dispositivi

    I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

  • Legge di Bilancio

    NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future

    Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. 

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    NADEF 2023: quadro riassuntivo

    Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
    Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. 

    Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.

    Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
    Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).

    NADEF 2023: cosa si prevede

    La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. 

    Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. 

    Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. 

    Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. 

    Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea. 

    Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

    Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

    Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.

    Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

    Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.

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    Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni

    In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.

    Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF

    Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:

    • degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
    • e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

    Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:

    • l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012) 
    • la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

    Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni

    Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:

    • a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.

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    Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo

    Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione. 

    Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità. 

    La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.

    Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. 

    Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.

  • Adempimenti Iva

    Pista ciclopedonale in house providing: trattamento IVA contributi pubblici

    Con Risposta a interpello n 433 del 20 settembre le Entrate chiarisco il trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing (Articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

    In particolare, precisano che il contributo versato dal Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, quindi l'operazione è soggetta ad IVA con l’aliquota ordinaria. 

    Vediamo il dettaglio dell'interpello.

    L'istante riferisce di essere una società sottoposta al controllo analogo di più Comuni e vuole stipulare con il Comune X una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze, 

    Con riferimento a tale bozza la Società precisa che: 

    • 1. si tratta di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune X alcun canone; 
    • 2. assume la gestione della tratta della pista ciclopedonale ''per la cui fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell'utenza''; 
    • 3. essendo gli  ''introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate sub­concessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) ovvero dal loro affidamento per usi speciali/eccezionali a favore di terzi (punti ristoro, nolo bici ecc.)'', il Comune X si obbliga a un duplice intervento finanziario, consistente: ­  
      • in un versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all'Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta assegnata; ­    
      • nel riconoscimento di una somma di denaro a titolo  di contributo annuale, finalizzato a garantire l'equilibrio  economico­finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all'interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.

    Le entrate specificano che nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune X, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, indicati nella circolare n. 34/E del 2013, nell'ordine gerarchico specificato al paragrafo 2, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

    Oggetto della Concessione è dunque un'opera ''tiepida'', ossia un bene in grado di autofinanziarsi  solo parzialmente, il  che  comporta un  obbligo  di  contribuzione  in capo all'Amministrazione che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro  poiché diretto a remunerare,  unitamente  al  diritto di  sfruttamento economico riconosciuto  all'Istante, gli  specifici  obblighi  da  quest'ultimo assunti,  tra  cui  la manutenzione ordinaria  e  straordinaria e l'uso gratuito  della  pista  da  parte  della collettività. 

    Quanto a dire che la controprestazione  del Comune X consiste  sia nel riconoscimento del diritto di  sfruttamento economico della pista  e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico. 

    Tra il Comune X e l'Istante è dunque rinvenibile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'Istante di svolgere una serie di  attività correlate  alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di Concessione e l'obbligo assunto dall'ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall'esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società (cfr. risposta n. 211 del 2020 e prassi ivi richiamata).

    Viene anche sottolineato che, sebbene la Convenzione non sia stipulata nel rispetto delle  regole  dell'evidenza  pubblica  di  cui  al Codice degli  appalti  pubblici in quanto trattasi di affidamento di un bene demaniale e per di più a una società in house, detta circostanza non è dirimente ai fini in esame. 

    Al riguardo, la circolare n. 34/E del 2013, al paragrafo 1.2, lettera b), chiarisce che si è in presenza di un contributo a carattere corrispettivo anche quando la controprestazione è assunta dal beneficiario in base a un contratto stipulato ''… al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso codice, ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing), con la conseguenza che sirendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie''.

    In conclusione, per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che il contributo annuale pagato  dal  Comune  X  costituisca  il corrispettivo  della prestazione  di  servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria

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