• Legge di Bilancio

    NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future

    Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. 

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    NADEF 2023: quadro riassuntivo

    Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
    Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. 

    Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.

    Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
    Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).

    NADEF 2023: cosa si prevede

    La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. 

    Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. 

    Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. 

    Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. 

    Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea. 

    Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

    Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

    Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.

    Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

    Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.

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    Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni

    In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.

    Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF

    Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:

    • degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
    • e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

    Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:

    • l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012) 
    • la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

    Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni

    Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:

    • a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.

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    Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo

    Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione. 

    Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità. 

    La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.

    Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. 

    Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.

  • Adempimenti Iva

    Pista ciclopedonale in house providing: trattamento IVA contributi pubblici

    Con Risposta a interpello n 433 del 20 settembre le Entrate chiarisco il trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing (Articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

    In particolare, precisano che il contributo versato dal Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, quindi l'operazione è soggetta ad IVA con l’aliquota ordinaria. 

    Vediamo il dettaglio dell'interpello.

    L'istante riferisce di essere una società sottoposta al controllo analogo di più Comuni e vuole stipulare con il Comune X una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze, 

    Con riferimento a tale bozza la Società precisa che: 

    • 1. si tratta di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune X alcun canone; 
    • 2. assume la gestione della tratta della pista ciclopedonale ''per la cui fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell'utenza''; 
    • 3. essendo gli  ''introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate sub­concessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) ovvero dal loro affidamento per usi speciali/eccezionali a favore di terzi (punti ristoro, nolo bici ecc.)'', il Comune X si obbliga a un duplice intervento finanziario, consistente: ­  
      • in un versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all'Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta assegnata; ­    
      • nel riconoscimento di una somma di denaro a titolo  di contributo annuale, finalizzato a garantire l'equilibrio  economico­finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all'interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.

    Le entrate specificano che nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune X, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, indicati nella circolare n. 34/E del 2013, nell'ordine gerarchico specificato al paragrafo 2, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

    Oggetto della Concessione è dunque un'opera ''tiepida'', ossia un bene in grado di autofinanziarsi  solo parzialmente, il  che  comporta un  obbligo  di  contribuzione  in capo all'Amministrazione che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro  poiché diretto a remunerare,  unitamente  al  diritto di  sfruttamento economico riconosciuto  all'Istante, gli  specifici  obblighi  da  quest'ultimo assunti,  tra  cui  la manutenzione ordinaria  e  straordinaria e l'uso gratuito  della  pista  da  parte  della collettività. 

    Quanto a dire che la controprestazione  del Comune X consiste  sia nel riconoscimento del diritto di  sfruttamento economico della pista  e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico. 

    Tra il Comune X e l'Istante è dunque rinvenibile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'Istante di svolgere una serie di  attività correlate  alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di Concessione e l'obbligo assunto dall'ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall'esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società (cfr. risposta n. 211 del 2020 e prassi ivi richiamata).

    Viene anche sottolineato che, sebbene la Convenzione non sia stipulata nel rispetto delle  regole  dell'evidenza  pubblica  di  cui  al Codice degli  appalti  pubblici in quanto trattasi di affidamento di un bene demaniale e per di più a una società in house, detta circostanza non è dirimente ai fini in esame. 

    Al riguardo, la circolare n. 34/E del 2013, al paragrafo 1.2, lettera b), chiarisce che si è in presenza di un contributo a carattere corrispettivo anche quando la controprestazione è assunta dal beneficiario in base a un contratto stipulato ''… al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso codice, ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing), con la conseguenza che sirendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie''.

    In conclusione, per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che il contributo annuale pagato  dal  Comune  X  costituisca  il corrispettivo  della prestazione  di  servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali

    Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.  

    Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)

    Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente. 

    Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018. 

    A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”. 

    In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
    • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta

    Con Provvedimeto n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
    La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
    Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
    Attenzione al fatto che, fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al  provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. 

    In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. 

    Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

    L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

    Superbonus in 10 anni: il provvedimento attuativo

    Dal 2 maggio era possibile di allungare la vita dei crediti tramite una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate.

    A tale fine era stata aggiornata la relativa guida con l'indicazione a pagina 27 della nuova funzionalità denominata "ulteriore rateazione" per le cessioni dei crediti. Per tutte le regole leggi anche Cessione crediti da bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni.

    Ricordiamo inoltre che con il Provvedimento ADE n 132123 del 18 aprile sono state disciplinate:

    • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
    • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi

    In particolare, i soggetti titolari di crediti da: Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari)  possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

    Inoltre, in data 11 aprile è stata pubblicata in GU n 85 la Legge n 38 di conversione del DL n 11. con anche la novità dello "spalmacrediti" in dieci anni per il superbonus. 

    Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente

    L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11 prevedeva che:

    • per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) 
    • i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,
    • e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. 

    Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Superbonus in 10 anni: le novità della conversione in legge del DL n 11

    Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati:

    • al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), 
    • agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), 
    • nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

    aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. 

    Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

    Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies. 

    Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.  

    L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. 

    Attenzione al fatto che essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

    Si attende l'attuazione con le regole definitive dell'agenzia delle entrate già proposte prima della pubblicazione in GU della Legge n 38/2023.

  • Agricoltura

    Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia

    Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.

    Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.

    C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.

    Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio: 

    • restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
    • sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività: 
      1. allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
      2. produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
      3. attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
      4. prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
      5. commercializzazione di prodotti della floricoltura. 

    Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo. 

    A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.

    Ricordiamo infine che per la flat tax:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 
    • a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%.  L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.