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Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali
Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.
Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)
Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
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Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta
Con Provvedimeto n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
Attenzione al fatto che, fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito.In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.
Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
Superbonus in 10 anni: il provvedimento attuativo
Dal 2 maggio era possibile di allungare la vita dei crediti tramite una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate.
A tale fine era stata aggiornata la relativa guida con l'indicazione a pagina 27 della nuova funzionalità denominata "ulteriore rateazione" per le cessioni dei crediti. Per tutte le regole leggi anche Cessione crediti da bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni.
Ricordiamo inoltre che con il Provvedimento ADE n 132123 del 18 aprile sono state disciplinate:
- le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
- per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi
In particolare, i soggetti titolari di crediti da: Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Inoltre, in data 11 aprile è stata pubblicata in GU n 85 la Legge n 38 di conversione del DL n 11. con anche la novità dello "spalmacrediti" in dieci anni per il superbonus.
Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente
L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11 prevedeva che:
- per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso)
- i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,
- e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Superbonus in 10 anni: le novità della conversione in legge del DL n 11
Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati:
- al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34),
- agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34),
- nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.
Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies.
Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.
L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Si attende l'attuazione con le regole definitive dell'agenzia delle entrate già proposte prima della pubblicazione in GU della Legge n 38/2023.
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Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia
Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.
Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.
C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio:
- restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
- sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività:
- allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
- produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
- attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
- prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
- commercializzazione di prodotti della floricoltura.
Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo.
A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.
Ricordiamo infine che per la flat tax:
- occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.
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Operazioni tra Italia e San Marino: chiarimenti su vendita diretta
I rapporti tra l'Italia e San Marino e, in particolare, gli scambi fra operatori economici, sono disciplinati dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le modalità applicative dei rapporti di scambio sono regolamentate dal decreto 24 dicembre 1993, sostituito, dal 1° ottobre 2021 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2021, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), secondo cui «Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, […] sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo». Per l'effetto, è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2021, prot. n. 2021/211273, aggiornato con successivo provvedimento 29 settembre 2021, prot. n. 2021/0248717.
L'articolo 6 del D.M. 21 giugno 2021 dispone che «Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute».
In altre parole, le fatture elettroniche (facoltative dal 1° ottobre 2021 ma obbligatorie dal 1° luglio 2022) emesse dagli operatori sanmarinesi per le cessioni di beni a soggetti passivi nazionali (per le quali è, comunque, necessario il documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) sono trasmesse dall'Ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio (SdI), il quale provvede a recapitarle all'acquirente nazionale mettendole a disposizione nell'area riservata del portale ''Fatture e Corrispettivi'', affinché ne prenda visione ai fini della detrazione dell'imposta.
Operazioni tra Italia e San Marino: l'importanza dei documenti di trasporto
Ciò premesso, con la Risposta a interpello n 356 del 20 giugno scorso le entrate replicano ad un istante il quale ritiene che «le operazioni di vendita (…) possano essere considerate delle cessioni dirette (…) nei confronti dei propri clienti italiani e disciplinate all'art 8 del D.M. del 21 giugno 2021. Questo perché il limitato lasso di tempo in cui i beni rimangono nella sede dello spedizioniere dovrebbe essere considerato come una semplice sosta tecnica. A questa conclusione (…) è pervenuto sulla base delle indicazioni contenute nell'interpello n. 273 del 25 agosto 2020 (…)».
Per quanto riguarda il documento di trasporto, l'istante propone la seguente procedura: «Per ogni singolo collo la società predisporrà un documento di trasporto dove verrà indicato come cessionario l'acquirente italiano ed, inoltre, verrà indicato che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere, il quale annoterà sul documento ora e data di arrivo dei colli. Contemporaneamente la società consegnerà allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all'acquirente, da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallets.
Quest'ultimo dovrà annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto, nel momento in cui i beni usciranno dal deposito per essere consegnati al cliente. In ottemperanza a quanto disposto al comma 5 dell'art 1 del DM del 21 giugno 2021 le cessioni si considereranno effettuate alla data di partenza dei colli da San Marino indicata nel documento di trasporto che scorta i beni fino alla sede dello spedizioniere».
Le Entrate replicano che:
- la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario ad organizzare il trasporto, non interrompe l'originaria operazione di vendita già posta in essere (rispetto alle quali, per stessa ammissione dell'istante, «sono noti tutti i dati dell'operazione quali l'identità dell'acquirente e quantità e qualità dei prodotti acquistati»).
Al riguardo, sono ancora valide le indicazioni rese con la circolare 19 marzo 1980, n. 15, laddove al punto 9 chiarisce che, «La sosta di beni presso vettori o spedizionieri ai fini del raggruppamento o smistamento dei beni stessi per la prosecuzione del loro trasporto verso il destinatario indicato nella bolla di accompagnamento, non fa venir meno la validità del documento regolarmente emesso dal mittente, a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario perle suddette operazioni e che nella sosta non sia configurabile l'esecuzione di un distinto rapporto di deposito».
Ne deriva che non rilevano, ai fini della validità della documentazione, le possibili segmentazioni nella fase del trasporto aventi una ''mera funzione di pausa del trasporto stesso'' (Cfr. risoluzione 12 agosto 1992 n. 460779) e, quindi, l'istante può documentare le cessioni eseguite nei confronti degli operatori economici italiani ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 21 giugno 2021, secondo cui «Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche. […]».
Inoltre, viene precisato che, in merito alla gestione dei documenti di trasporto che accompagnano le cessioni dei beni, si rammenta che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (concernente il ''Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti''), «Il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto».
Pertanto, laddove, come nel caso ipotizzato dall'istante, i due documenti di trasporto emessi per ciascun singolo collo contengano, senza possibilità di incertezza, gli elementi normativamente previsti, circostanza, questa, che può essere pienamente valutata solo in sede di controllo e nel presupposto che, i medesimi consentano di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del cedente sanmarinese fino al destinatario finale, compresa la breve sosta tecnica presso lo spedizioniere, non si rinviene alcun impedimento normativo all'emissione dei documenti di trasporto secondo le modalità descritte dall'istante.
Resta ovviamente confermato l'obbligo di assolvere a tutti gli ulteriori adempimenti IVA, concernenti, tra l'altro, la certificazione dell'operazione e la conservazione di tutta la documentazione emessa ex articoli 21 e 39 del decreto IVA.
Allegati: -
Rimborso IVA estero: istanze entro il 30 settembre 2023
Entro il 30 settembre è possibile presentare le istanze di rimborso dell'IVA versata all'estero, relativa al periodo d'imposta 2022.
Ricordiamo che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, all’art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il modello iva 79, utile ai fini del rimborso, deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.
Attenzione al fatto che, l’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a:
- 400 € (euro) se l’istanza è trimestrale;
- 50 € (euro) se l’istanza è annuale.
Rimborso IVA estero 2023: i soggetti interessati
I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.
Rimborso IVA estero 2023: presenta la domanda
La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
- Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
ed essere effettuata tramite:
- consegna diretta
- servizio postale
- "corriere espresso".
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione.
Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
Il modello Iva 79 è stato aggiornato con provvedimento del 29/04/2010 e sostituisce la precedente versione (provvedimento del 31/01/02).
La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare:
- il numero di telefono, fax
- e l'indirizzo e-mail per essere contattati dall'Amministrazione finanziaria
- e un nuovo campo per l'indicazione dell'esistenza o meno del pro-rata
- e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.
Rimborso IVA estero 2023: allegati all'istanza
E' bene precisare che all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- originali delle fatture;
- documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime;
- attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione. Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le istanze presentate in detto periodo.
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Fondo Commercio equo e solidale: riaperti i termini, domande entro il 30.09
Con Decreto del 19 settembre viene prorogato il termine per le domande al Fondo per il commercio equo e solidale
Il decreto riapre dalle ore 12:00 del 20 settembre e sino alle ore 12:00 del 30 settembre 2023 i termini di presentazione delle domande di concessione ed erogazione per accedere al rimborso previsto dal Fondo.
Ricordiamo che il Decreto 31 luglio sul commercio equo e solidale che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto 23/8/2022, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle imprese beneficiarie del Fondo per il commercio equo e solidale istituito nello stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Lo stesso MIMIT ha annunciato il decreto con un avviso del 2 agosto dove si specificano sinteticamente i requisiti della misura:
il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 800 mila euro per sostenere le imprese che, nell'ambito di appalti di fornitura alle pubbliche amministrazioni, utilizzano prodotti del commercio equo e solidale.
Le agevolazioni, che saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, consistono in un rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Il contributo, a fondo perduto, non potrà comunque essere superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario.
Attenzione al fatto che le domande potranno essere presentate dal 4 all'11 settembre 2023 dalle imprese aggiudicatarie di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.Commercio equo e solidale: che cos'è
Il decreto stesso definisce “prodotti del commercio equo e solidale”:
- i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
- i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del Lavoro;
- ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
- iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
- v. il rispetto dell'ambiente;
- vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi;
- vii. la trasparenza delle strutture organizzative;
- viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell’accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.
Fondo Commercio equo e solidale: presenta la domanda dal 4 settembre
Possono presentare l’istanza di rimborso di cui al Decreto 23/8/2022, le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.
Esse possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando.
A decorrere dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 del 30 settembre ( termine prorogato con decreto del 19 settembre) le imprese beneficiari possono inoltrare la domanda a patto siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del presente decreto, prodotti del commercio equo e solidale;
- b) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- c) risultino in attività;
- d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- e) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
- f) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- g) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
- h) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo; i) siano iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Fondo Commercio equo e solidale: spese ammissibili
Sono ammissibili alla agevolazione esclusivamente le spese riguardanti i prodotti del commercio equo e solidale inerenti l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura.
La fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.
- i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
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Superbonus in condominio: chiarimenti ADE su asseverazioni, SAL e cessione
Durante l'edizione di Telefisco 2023 del giorno 20 settembre, tra le domande alle quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul superbonus, si poneva un quesito sull'asseverazione e lo stato avanzamento lavori ai fini della cessione del credito.
Si chiedeva se, un condominio che ha:
- i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023,
- i requisiti per la cessione del credito,
può anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all'istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024;
oppure è necessario che pagamenti e lavori realizzati siano allineati in un SAL riferito al 31 dicembre 2023 ed i lavori realizzati successivamente (pagati entro il 2023) non sono più cedibili?
Superbonus, SAL e asseverazioni: chiarimenti ADE ai fini della cessione
L'agenzia ha replicato che, il comma 13 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (prevista dall'articolo 121 del medesimo decreto-legge), il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus e l'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni, di cui sopra, come disposto dal successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023.