• Riforma fiscale

    Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi

    Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.

    In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.

    Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. 

    Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. 

    Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria

    In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa: 

    "Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."

    In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche"  sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:

    1. l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
    2. la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
    3. la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
    4. il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
    5. l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
    6. la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
    7. la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
    8. la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
    9.  la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
    10. applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.

    Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge

  • Ravvedimento

    Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo

    Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. 

    In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).

    Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte
    “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
    1841
    1842
    “1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
    1841
    1842
    “8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
    “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
    “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
    4044
    4045
    “1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
    4044
    4045
    “8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
    4047
    4048
    “1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
    4047
    4048
    “8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795
    “1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795
    “8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
    “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento

    Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:

    •  “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”; 
    • “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”; 
    • “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”
    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione revisori 2023: aggiornate materie

    Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).

    Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
    In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:

    • “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, 
    • “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”, 
    • “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”, 
    • “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, 
    • “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”, 
    • “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi” 
    • “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.

    Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:

    • Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
    • Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
    • Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).

    Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. 

    Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.

  • PRIMO PIANO

    Compenso dell’amministratore: la mancanza della delibera è sanabile a posteriori

    L’articolo 2389 del Codice civile al comma 1 stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”. 

    In relazione al compenso erogato dalla società di capitali ai suoi amministratori la giurisprudenza da tempo si è consolidata nel pretendere la delibera assembleare ai fini della deducibilità del compenso.

    La pretesa non discende da norme specifiche del TUIR ma si baserebbe sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità, secondo i concetti stabiliti dall’articolo 108. 

    E in questo contesto la delibera dell’assemblea doveva essere preventiva.

    La principale giurisprudenza sul tema è rappresentata dalle delibere della Corte di Cassazione numero 17673/2013 e, precedentemente, numero 28668/2018, ma l’elencazione potrebbe essere più lunga.

    Recentemente Assonime, sul documento Note e Studi numero 7/2022 “Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”, è stata molto critica sulla scelta di subordinare la deduzione fiscale di un costo inerente e sostenuto al rispetto delle norme civilistiche (sul tema si può leggere l’articolo La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime).

    Si inserisce in questo contesto  anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 24652/2022, la quale presenta delle linee di novità: pur continuando a pretendere il rispetto delle norme civilistiche ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore, la Corte assume una posizione meno rigida sul tema, contemplando dichiaratamente la possibilità che la delibera a cui è demandato il compito di fissare il compenso dell’amministratore, al fine di rendere certo (e quindi deducibile) il costo, non debba essere necessariamente preventiva.

    La Corte di Cassazione sulla sentenza numero 24652/2022 afferma infatti che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.

    Quindi, in definitiva, secondo il novellato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore è richiesta una delibera dell’assemblea dei soci che ne renda certo e determinato il costo; tale deliberazione assembleare dovrebbe essere preventiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio, ma può anche essere adottata posteriormente dall’assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato; precisando che, pur nell’ambito della stessa seduta, l’assemblea deve espressamente deliberare il compenso dell’amministratore non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.

  • Voluntary Disclosure

    Criptovalute, anzi cripto-attività: ecco la voluntary disclosure

    Per il Legislatore sono sempre giorni intensi quelli a ridosso della promulgazione della Legge di bilancio. Quest’anno, in conseguenza dei tempi molto ristretti, causa elezioni, forse lo sono anche più del solito.

    Dalla lettura di una prima bozza della legge saltano subito agli occhi gli articoli da 30 a 34 dedicati all’universo delle criptovalute, da considerarsi nell’eccezione più ampia ed estensiva del termine, non a caso definite cripto-attività.

    Il Legislatore si occupa di regolare la normativa del settore guardando al passato e al futuro; per il futuro propone una riforma fiscale con cui le criptovalute si sganciano dall’assimilazione di prassi con le valute estere e in qualche modo si avvicinano alle attività estere di natura finanziaria, da cui discende l’obbligo di dichiarazione sul quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma di questo parleremo in modo approfondito in separata sede; al passato dedica l’articolo 33 intitolato “Regolarizzazione delle cripto-attività”.

    A tutti gli effetti, quella prospettata, è una vera e propria nuova voluntary disclosure, dedicata alle valute virtuali.

    La collaborazione volontaria è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono capitali all’estero di sanare eventuali violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ed in tema di versamento delle imposte applicate.

    L’idea di applicare questo strumento alle cripto-attività non è nuova: in ragione dell’incertezza che a lungo ha interessato la materia, nella precedente legislatura era stata elaborata una bozza di normativa italiana dedicata alle valute virtuali, ed in quella sede era già stata prevista una norma transitoria per sanare gli obblighi di monitoraggio fiscale disattesi negli anni precedenti.

    In base all’articolo 33 della bozza di Legge di bilancio 2023, i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale i redditi e le consistenze in cripto-attività alla data del 31 dicembre 2021, potranno regolarizzare la loro posizione attraverso una procedura di collaborazione spontanea, con la quale fare emergere queste attività non dichiarate; la procedura prevede:

    1. la presentazione di una dichiarazione, (secondo il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 07.08.2023 leggi qui Regolarizzazione criptovalute possedute al 31.12.2021: invio istanza entro il 30 novembre);
    2. il versamento di una sanzione ridotta e di una eventuale imposta sostitutiva.

    Entrando più nello specifico, per meglio definire la situazione da un punto di vista operativo, sarà necessario distinguere due situazioni:

    • quella dei contribuenti che, nei periodi di imposta interessati, non hanno realizzato redditi e le cui violazioni si limitano alla mancata indicazione delle attività possedute sul quadro RW;
    • quella dei contribuenti che, in uno o più periodi di imposta, hanno realizzato dei redditi imponibili.

    I contribuenti che non hanno realizzato redditi potranno regolarizzare la propria posizione attraverso la dichiarazione delle cripto-attività possedute in ogni periodo di imposta interessato, e versando una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività per ogni anno fiscale.

    Diversamente i contribuenti che hanno realizzato redditi derivanti da cripto-attività, in uno o più periodi di imposta, potranno regolarizzare la propria posizione tramite:

    1. la presentazione della dichiarazione con la quale fare emergere le attività possedute;
    2. il versamento di una imposta sostitutivanella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo”;
    3. oltre che il versamentodi una ulteriore somma pari allo 0,5% per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi”.

    Il versamento avverrà secondo le modalità e le scadenze che saranno previste dal medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che pubblicherà il modello di dichiarazione attraverso il quale fare emergere le cripto-attività possedute ma non dichiarate.

  • Accertamento e controlli

    Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare

    Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.

    L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette. 

    A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”; 
    • “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
    • “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
    • “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”; 
    • “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”; 
    • “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”; 
    • “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
    • “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
    • “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
    •  “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
    • “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”; 
    • “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
    • “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”; 
    • "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”; 
    • “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
    •  “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
    • “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.

    Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative

    La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “ente”, la lettera “D”; 
    • nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo; 
    • nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati); 
    • nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”; 
    • nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “codice ufficio”, nessun valore; 
    • nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione. 

    Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione. 

    Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.

    Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati

    Allegati:
  • Accise

    Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane

    Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:

    • vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
    • o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.

    La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che: 

    a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia; 

    b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione. 

    Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).

    In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione. 

    L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata. 

    Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995. 

    Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.

    Allegati: