• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Rappresentanti fiscali: al via il servizio Ade online per la verifica

    L’Agenzia delle entrate ha annunciato il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-Ue, per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).

    Ricordiamo che a tal fine le entrate avevano pubblicato il Provvedimento n 186368 del 17.04.2025 con le regole per i rappresentanti fiscali.

    Riepolghiamo tutte le regole.

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

    In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. 

    Con il Provvedimento su indicato si dà attuazione alle disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.

    La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. 

    Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.  

    Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.

    Rappresentante fiscale: i requisiti

    Secondo il provvedimento del 17 aprile 2025 gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:

    • non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
    • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
    • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
    • non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).

    La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

    Rappresentante fiscale: la garanzia

    I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
    Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

    • a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
    • b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
    • c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
    • d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
    • e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

    I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.

    La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole in sintesi. La verifica dei requisiti dal sito ADE

    In sintesi, il Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

    Inoltre, il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata  mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi

    Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da:

    • atto pubblico, 
    • scrittura privata registrata
    • o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

    Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con: 

    • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
    • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.

    La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

    Il ruolo di rappresentante fiscale necessita il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

    Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.

    Allegati:
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    Relazione 266 su aiuti di stato: compilazione entro il 31 marzo

    Viene pubblicata sulla GU n 45 del 24 febbraio la Circolare MIMIT n 254/2026 che ha definito le modalità operative ed organizzative per la raccolta dei dati necessari al fine di redigere la Relazione annuale di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche produttive chiamata "Relazione 266", prevista dalla Legge n. 266/1997.

    Relazione 266 su aiuti di stato: come adempiere entro il 31 marzo

    L'art. 1 della legge n. 266/1997 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy rediga annualmente una relazione di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' economiche e produttive, anche nota come relazione 266.
    In virtu' di quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 115/2015 (Legge europea 2014) che istituisce il Registro nazionale degli aiuti di Stato, RNA le informazioni contenute nel Registro relative alle concessioni e alle spese ammesse sono utilizzate ai fini della citata relazione, in un'ottica di semplificazione amministrativa.
    La raccolta degli ulteriori dati necessari per la redazione della  relazione  avverrà tramite l'integrazione delle informazioni già presenti sul Registro.
    Con il provvedimento in oggetto sono definite le modalità operative e organizzative per l'acquisizione, per  il  tramite  del  Registro, delle citate informazioni oggetto di rilevazione 266.

    In particolare, l'inserimento e la validazione degli ulteriori dati necessari  alla  redazione  della  relazione  sono   effettuati   dal «Soggetto concedente» per ogni bando/procedura attuativa  oggetto  di rilevazione, accedendo alla sezione  «Legge  266»  disponibile  nella home page dell'area riservata del Registro all'indirizzo: https://www.rna.gov.it

    Ai fini della compilazione e trasmissione, le  amministrazioni  che hanno   già operato sulla piattaforma RNA-266 ritroveranno l'organizzazione degli utenti,  compilatori  266  e  validatori  266, predisposta  in   occasione   delle   precedenti   rilevazioni.   

    Gli «Amministratori UG» oppure il «Referente 266» per l'ente assegnano i ruoli di «compilatore 266» e «validatore 266» per gli uffici  gestori che ne sono sprovvisti.
    Si ricorda che il ruolo di «Referente  266»,  coordinatore  per  la compilazione dei dati  per  ogni  misura  agevolativa  oggetto  della relazione, è assegnato d'ufficio al Referente unico per il  Registro come risultante nel  Registro  nazionale degli aiuti di Stato. L'«Amministratore autorita'» puo'  delegare  il ruolo di  «Referente  266»  attribuendolo  ad  un  altro  utente  del Registro. Il «Referente  266»,  accedendo  all'area  dedicata  «Legge 266»,  verifica  per  ogni  bando/procedura  attuativa  lo  stato  di compilazione e validazione delle informazioni richieste.

    Si  porta  all'attenzione  delle  amministrazioni  e  dei  soggetti interessati  che  la compilazione va effettuata per  ogni bando/procedura attuativa compresa nel perimetro di rilevazione.  

    Nel caso in cui non  ci  siano  informazioni  utili  da  trasmettere,  è possibile procedere con la chiusura della compilazione senza inserire alcun dato. Inoltre, qualora il  bando/procedura  attuativa  non  sia più oggetto di movimentazioni in termini di concessioni,  erogazioni e  variazioni  in   generale,   si   consiglia   di   procedere   con l'archiviazione del bando/procedura attuativa al fine  di  eliminarlo dal perimetro di acquisizione sia per  l'anno  corrente  che  per  le successive  annualità.

    L'azione  di   archiviazione   puo'   essere effettuata sul portale RNA sia  nella  sezione  Bandi di «Misure  e Bandi» che nella sezione «Bandi in lavorazione» di «Legge 266».
    Per i regimi di aiuto, le informazioni relative alle concessioni  e alle spese ammesse sono  acquisite  automaticamente  dal  Registro  e saranno pertanto disponibili  nella  sezione  «Legge  266»  in  forma aggregata e in sola lettura; sono oggetto di compilazione  il  valore dell'importo effettivamente erogato comprensivo di eventuali  revoche (in termini di importo nominale e  agevolato)  nell'anno  oggetto  di rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione,  dimensione e tipologia di soggetto beneficiario.

    Qualora la misura oggetto della relazione 266 non sia presente all'interno  della  sezione dedicata, occorrerà procedere alla registrazione della misura e  del  relativo bando, cui provvedera' direttamente l'autorita' responsabile  tramite le funzioni di registrazione  nella  sezione «Misure  e  bandi» del Registro.
    Per i regimi che riconoscono esclusivamente agevolazioni in  forma di garanzia non è richiesto alcun adempimento ai fini della raccolta dati di cui alla presente circolare.

    Per i regimi misti che riconoscono anche agevolazioni in  forma  di garanzia,  sono  oggetto di compilazione il valore dell'importo effettivamente erogato comprensivo di eventuali revoche  (in  termini di importo nominale e agevolato) nell'anno  oggetto  di  rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione, dimensione  e  tipologia di soggetto beneficiario esclusivamente per le forme di  agevolazioni differenti dalle garanzie.
    Per i regimi agevolativi alle imprese che non sono aiuti  ai  sensi della normativa comunitaria, le amministrazioni e gli altri  soggetti interessati  utilizzeranno  la  medesima  sezione  «Legge  266»  per compilare e  inoltrare  le  agevolazioni  concesse  (numero,  importo nominale e importo agevolato), le agevolazioni erogate comprensive di eventuali revoche (importo nominale e importo  agevolato),  le  spese ammesse e le  eventuali  revoche  nell'anno  oggetto  di  rilevazione aggregate per obiettivo, strumento, regione, dimensione  e  tipologia del soggetto beneficiario.
    In caso di agevolazioni fiscali  che  non  costituiscono  aiuti  di Stato non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o  di autorizzazione  alla  fruizione  comunque  denominati  di  cui all'art. 10  del  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  n. 115/2017, sono oggetto di compilazione e validazione le  informazioni delle  agevolazioni  dichiarate  nella  dichiarazione  fiscale   2024 relativa al periodo di imposta 2023.
    I regimi agevolativi non aiuti oggetto di rilevazione dello  scorso anno sono gia' disponibili nella piattaforma RNA-266.
    L'attività di supporto agli enti per la compilazione e validazione dei dati 266 e per la registrazione dei regimi non aiuto non già censiti, è assicurata dalla struttura dedicata all'assistenza RNA all'indirizzo: [email protected]

    La  compilazione  e  la  validazione  delle informazioni relative all'anno 2025 da parte delle amministrazioni  e dei soggetti interessati sono consentite dal 3 marzo 2026 fino al  31 marzo 2026 alle ore 14,00.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Delibere TARI: valide quelle pubblicate entro il 6 marzo

    L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. 

    Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

    TARI: che cos’è, le delibere che la determinano

    La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
    La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). 

    Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
    La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. 

    Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
    I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo

    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile 

    In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). 

    In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

    Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

    Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. 

    Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

    Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:

    • approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
    • pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

    La norma contenuta nel Milleproroghe 2026 prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 

    In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
    Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021). 

    La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.

  • Società tra professionisti

    CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate

    Con la Risposta a interpello n 45 del 24 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sul concordato preventivo biennale per attività di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti, quando ricorre la causa di esclusione.

    La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP ha sollevato dubbi applicativi rilevanti.

    L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia.

    CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate

    L’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. 13/2024, introdotto dal d.lgs. 81/2025, prevede l’esclusione dal CPB per il professionista che:

    • dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente;
    • e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o STP.

    La norma precisa però che l’esclusione non opera se anche l’associazione o la STP aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta.

    La ratio è evidente: evitare possibili disallineamenti o comportamenti opportunistici tra attività individuale e attività associata.

    Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un professionista che:

    • esercita l’attività di dottore commercialista (ISA DK05U);
    • partecipa come associato a una Scuola di sci (ISA DG10U);
    • ha ricevuto proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per l’attività di commercialista;
    • mentre l’associazione aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

    Viene domandato se la scuola di sci non avesse rinnovato l’adesione al CPB per il biennio successivo, il professionista sarebbe stato escluso dal concordato per la propria attività individuale?

    Il contribuente sostiene un’interpretazione restrittiva e sistematica della norma specificando che: 

    • la causa di esclusione dovrebbe operare solo quando le attività sono sostanzialmente coincidenti o affini;
    • cioè quando esiste un collegamento economico unitario;
    • e quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA o a parametri di affidabilità assimilabili.

    Nel caso concreto:

    • attività di commercialista;
    • attività di insegnante di sci;

    sono ambiti completamente diversi, con ISA distinti e parametri autonomi.

    L'agenzia concorda con l'istante evidenziando i seguenti elementi:

    • assenza di collegamento tra le attività 
    • disallineamento dei bienni 

    Secondo l’Agenzia, il professionista può aderire al CPB per la propria attività individuale, anche se l’associazione non rinnova l’adesione per il biennio successivo. 

    La causa di esclusione sarà invece applicabile quando:

    • il professionista svolge la stessa attività sia individualmente sia tramite STP;
    • vi è identità o forte affinità economica;
    • l’ISA è il medesimo o strettamente collegato;
    • i periodi di CPB coincidono.

    In questi casi, l’adesione disgiunta potrebbe alterare la coerenza dichiarativa e gli obiettivi di affidabilità fiscale perseguiti dal concordato.

    Allegati:
  • Bilancio

    Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026

    Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.

    Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.

    Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe

    In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
    società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
    La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
    negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
    rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. 

    Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
    Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
    Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
    In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025. 

    Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
    Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
    Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026.

  • Controllo di gestione nelle PMI

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.

    In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Visto il decreto 29 marzo 2022 del  Ministro  del  lavoro e  delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma  4,  del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti

    • le forme, i contenuti e  le modalità dell'attività ispettiva sulle  imprese sociali, 
    • nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre  a loro carico e, ai fini  del  comma  3  del  medesimo articolo, 
    • sono individuati  i  criteri, i  requisiti  e  le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le  forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali.

    Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune  modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.

    Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato  decreto ministeriale 29  marzo 2022 ai  fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate  le  numerose  disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14  febbraio  2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del  2017 e alle norme del codice civile  ivi  richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con  il citato decreto ministeriale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto bollette: gli aiuti per le imprese

    Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.

    Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.

    Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta

    Decreto Bollette: le misure per le imprese

    Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:

    • Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
    • Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
    • Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
    • Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
    • Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
    • Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
    • Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
    • Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
    • Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
    • Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.

    Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico

    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
    • Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
    • Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.

    Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas 

    • Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.

    Data center

    • Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).

    Saturazione virtuale della rete

    • Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.