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Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026
Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.
Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.
Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe
In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente.Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025.Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026. -
Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio
Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.
In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.
Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio
Visto il decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti
- le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali,
- nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e, ai fini del comma 3 del medesimo articolo,
- sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato decreto ministeriale 29 marzo 2022 ai fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate le numerose disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14 febbraio 2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del 2017 e alle norme del codice civile ivi richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con il citato decreto ministeriale.
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Decreto bollette: gli aiuti per le imprese
Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.
Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.
Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta
Decreto Bollette: le misure per le imprese
Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:
- Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
- Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
- Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
- Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
- Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
- Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
- Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
- Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
- Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
- Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.
Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico
- Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
- Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
- Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
- Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.
Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas
- Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.
Data center
- Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).
Saturazione virtuale della rete
- Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.
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Deposito Bilancio a rettifica: quando è possibile
I bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2025 vanno depositati come sempre secondo un calendario ben definito.
In proposito leggi Deposito Bilancio 2026: nuova guida uniocamere
In sintesi ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
In casi particolare è possibile anche il deposito a rettifica di un bilancio, vediamo quando.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con tale nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Importi:
● diritti di segreteria € 62,50;
● imposta di bollo € 65,00.Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica di Comunicazione Unica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Importi:
● diritti di segreteria € 30,00;
● imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.Per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Attenzione: Non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione -
Fusioni Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito d’imposta
L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.
Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Con il Provvedimento n 50913/2026 sono disposte le modifiche al citato provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 182 del 2025.
In particolare, le modifiche riguardano:- le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente;
- la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti
Vediamo le novità.
Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito spettante alle incorporanti
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.
Allegati:
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente.
Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta. -
Imposta di soggiorno: l’IFEL commenta la responsabilità del gestore
L'IFEL fondazione ANCI ha pubblicato una nota esplicativa sull'imposta di soggiorno e la responsabilità del gestore delle strutture.
La nota commenta la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, hanno chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile.
Imposta di soggiorno è responsabile il gestore della struttura
La nota evidenzia che nonostante l’introduzione, ad opera dell’art. 180 del Dl 34/2020, del comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che qualifica espressamente il “il gestore della struttura ricettiva [quale] responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno”, sono perdurate letture interpretative volte a sostenere il permanere della qualifica di agente contabile, dando luogo a incertezze e disomogeneità applicative sul territorio nazionale, anche in ragione dei differenti indirizzi assunti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.
La pronuncia delle Sezioni Unite assume rilievo dirimente, in quanto pone fine al contrasto interpretativo e ricompone il quadro applicativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile.
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il Comune impositore e il gestore della struttura ricettiva, che discende inequivocabilmente dalla richiamata qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, con la conseguenza del venir meno della qualifica di agente contabile e, con essa, della giurisdizione della Corte dei conti.
Dalla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta discendono – come osservato dalle Sezioni Unite – una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.
Con riguardo alle ricadute in termini di giurisdizione, chiarito il venir meno di quella contabile, deve dunque osservarsi che le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano
esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive – come evidenziato dalle Sezioni Unite – un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”.In altri termini, “la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è parametrata all’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”.
Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo.
Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità di esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di
rivalsa.
Sotto il profilo procedurale, la cessazione della qualifica di agente contabile comporta il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21),
nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti.In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.
Infine, come già chiarito in precedenza dall'ifel, restano fermi:- l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022,
- nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dai regolamenti comunali.
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Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari
Con la Risposta a interpello n 40 del 16 febbraio le Entrate chiariscono cosa fare in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.
In sintesi viene chiarito che i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.
Transizione 4.0: come sanare le comunicazioni irregolari
L'ade distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.
L'articolo n 6 del DL n 39/2024 per la Transizione 4.0 ha introdotto due tipologie di comunicazioni:
- comunicazione preventiva,
- comunicazione di completamento,
entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione.
E' stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, prevedendo l'obbligo:
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 di una comunicazione di completamento degli investimenti
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.
Le comunicazioni sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione.
L'istante del caso di specie, una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno, pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, non aveva trasmesso la comunicazione preventiva e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento, ndicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
La società ha però ugualmente compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.
L’Agenzia chiarisce che:
- relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro;
- relativamente alla quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione.
L’utilizzo del credito da parte della società costituisce un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante.
Secondo l'articolo 13 comma 4-bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.
Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 oltre sanzioni e interessi.
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