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Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate, ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza dal 5 marzo, come ufficializzato con un comunicato stampa ADE.
Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.
La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.
Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.
Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.
A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.
Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.
Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.
Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.
Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.
Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti.
In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".
Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.
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Aggiornamento rendite catastali strutture all’aperto: proroga al 15 dicembre
Entro il 15 dicembre gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto avevano tempo per presentare le variazioni catastali volte a escludere dalla rendita gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione: case mobili o mobile home, roulotte, camper, caravan, ecc.) e tali variazioni catastali dovevano avere effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il Decreto Milleproroghe e la relativa Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo viene prevista una proroga di tale adempimento al 15 dicembre 2026, vediamo il dettaglio.
Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali
L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 aveva fissato al 15 giugno 2025 il termine per adempiere agli aggiornamenti di questo adempimento, tuttavia, la scadenza è stata differita, a termini scaduti, al 15 dicembre 2025, dall'art 14 comma 5 del DL n 95/2025 e ora ulteriormente prorogata dal Milleproroghe 2026 al 15 dicembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 65/2025, ha illustrato le novità introdotte e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025, termine prorogato al 15 dicembre e ora al 15.12.2026.
Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro tale data, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.
Si rimanda all'articolo del Milleproroghe ora in conversione in legge per tutti i dettagli ulteriori.
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Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate
E' stato pubblicato in GU del 27 febbraio il DL n 25/2026 approvato dal Governo con interventi per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal Ciclone Harry.
In particolare sono stati approvati:
- interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (decreto-legge)
- deliberazione di protezione civile – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana
Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono le sospensioni fiscali spettanti ai residenti nelle regioni colpite da Harry.
Ciclone Harry e aiuti governativi
Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo ci sono delle misure fiscali e in particolare una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di:
- versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti;
- contributi e premi assicurativi obbligatori.
La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi
- danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.
Il Governo con delibera del 26 gennaio pubblicata nella GU n 26/2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni e con l’ordinanza del capo della Protezione civile n 1180/2026 pbblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026 era stata effettuata una ricognizione dei territori danneggiati.
Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate
In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise:
- le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973,
- nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.
- i pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi,
- gli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.
Sono anche sospesi i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione
Inoltre, la sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata noto come rottamazione-quater con scadenze nel periodo interessato.
Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies.
Infine per le società e le imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.
Allegati: -
Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.
Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :
- la proroga delle delibere TARI,
- lo slittamento dell'abrogazione dell'IVA per masse,
- la definitività della ricetta elettronica.
Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.
Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge
In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..
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Anagrafe dei proprietari: in arrivo dal MEF
L’anagrafe dei proprietari immobiliari è una delle novità contenuta nell'atto di indirizzo MEF firmato da Giorgetti e pubblicato sulla pagina istituzionale del ministero.
Tra gli obiettivi di politica fiscale il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha previsto un ricco capitolo dedicato al Catasto.
Anagrafe dei proprietari: controlli post aggiornamento rendite
Nel documento Giorgetti specifica che il Governo ha l'obiettivo di continuare le azioni di presidio del territorio, anche attraverso l’adozione di metodologie innovative di controllo, al fine di far emergere gli immobili non aggiornati in catasto e favorire la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti.
Saranno attuati i precetti stabiliti dalla legge di bilancio 2024, in ordine alle verifiche sulla presentazione della dichiarazione di variazione in catasto per le unità immobiliari soggette a interventi di lavori agevolati dalle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetti incentivi ecobonus e sismabonus), mediante l’invio di comunicazioni volte a favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente. Leggi anche: Variazione catastale da superbonus: lettere ADE in partenza
Verrà assicurata la produzione dell’informazione statistico-economica sul mercato immobiliare, migliorando la qualità e ampliando i fenomeni osservati e facilitando la fruibilità di accesso ai dati.
Inoltre, prosegue il documento MEF, si vuole ottimizzare i servizi catastali e migliorare il sistema informativo del patrimonio immobiliare, attraverso la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili, presidiando la qualità e la completezza delle banche dati catastali, anche dal punto di vista degli indirizzi, per una piena interoperabilità con i sistemi informativi di altri enti.
Tali azioni, unitamente alla realizzazione dell’Anagrafe dei Titolari, consentiranno una sempre maggiore fruibilità delle banche dati immobiliari sia per scopi tributari sia per attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare.
Proseguiranno le azioni di ampliamento del periodo informatizzato delle banche dati ipotecarie e lo sviluppo dei relativi servizi (ad esempio, l’estensione del canale telematico alle formalità di pubblicità immobiliare che, a loro volta, possono generare ulteriori benefici in termini di aggiornamenti automatici delle titolarità catastali).
Si resta in attesa di regole operative sull'anagrafe dei titolari e quindi dei proprietari immobiliari.
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Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.
In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.
Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.
In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
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Rappresentanti fiscali: al via il servizio Ade online per la verifica
L’Agenzia delle entrate ha annunciato il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-Ue, per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).
Ricordiamo che a tal fine le entrate avevano pubblicato il Provvedimento n 186368 del 17.04.2025 con le regole per i rappresentanti fiscali.
Riepolghiamo tutte le regole.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati.
Con il Provvedimento su indicato si dà attuazione alle disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.
La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati.
Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.
Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.
Rappresentante fiscale: i requisiti
Secondo il provvedimento del 17 aprile 2025 gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
- non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).
La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Rappresentante fiscale: la garanzia
I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:- a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
- b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
- c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
- d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
- e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.
I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole in sintesi. La verifica dei requisiti dal sito ADE
In sintesi, il Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.
Inoltre, il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi
Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da:
- atto pubblico,
- scrittura privata registrata
- o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.
Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:
- il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
- il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.
Il ruolo di rappresentante fiscale necessita il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
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