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Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.
Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :
- la proroga delle delibere TARI,
- lo slittamento dell'abrogazione dell'IVA per masse,
- la definitività della ricetta elettronica.
Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.
Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge
In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..
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Anagrafe dei proprietari: in arrivo dal MEF
L’anagrafe dei proprietari immobiliari è una delle novità contenuta nell'atto di indirizzo MEF firmato da Giorgetti e pubblicato sulla pagina istituzionale del ministero.
Tra gli obiettivi di politica fiscale il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha previsto un ricco capitolo dedicato al Catasto.
Anagrafe dei proprietari: controlli post aggiornamento rendite
Nel documento Giorgetti specifica che il Governo ha l'obiettivo di continuare le azioni di presidio del territorio, anche attraverso l’adozione di metodologie innovative di controllo, al fine di far emergere gli immobili non aggiornati in catasto e favorire la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti.
Saranno attuati i precetti stabiliti dalla legge di bilancio 2024, in ordine alle verifiche sulla presentazione della dichiarazione di variazione in catasto per le unità immobiliari soggette a interventi di lavori agevolati dalle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetti incentivi ecobonus e sismabonus), mediante l’invio di comunicazioni volte a favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente. Leggi anche: Variazione catastale da superbonus: lettere ADE in partenza
Verrà assicurata la produzione dell’informazione statistico-economica sul mercato immobiliare, migliorando la qualità e ampliando i fenomeni osservati e facilitando la fruibilità di accesso ai dati.
Inoltre, prosegue il documento MEF, si vuole ottimizzare i servizi catastali e migliorare il sistema informativo del patrimonio immobiliare, attraverso la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili, presidiando la qualità e la completezza delle banche dati catastali, anche dal punto di vista degli indirizzi, per una piena interoperabilità con i sistemi informativi di altri enti.
Tali azioni, unitamente alla realizzazione dell’Anagrafe dei Titolari, consentiranno una sempre maggiore fruibilità delle banche dati immobiliari sia per scopi tributari sia per attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare.
Proseguiranno le azioni di ampliamento del periodo informatizzato delle banche dati ipotecarie e lo sviluppo dei relativi servizi (ad esempio, l’estensione del canale telematico alle formalità di pubblicità immobiliare che, a loro volta, possono generare ulteriori benefici in termini di aggiornamenti automatici delle titolarità catastali).
Si resta in attesa di regole operative sull'anagrafe dei titolari e quindi dei proprietari immobiliari.
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Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.
In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.
Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.
In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
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Rappresentanti fiscali: al via il servizio Ade online per la verifica
L’Agenzia delle entrate ha annunciato il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-Ue, per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).
Ricordiamo che a tal fine le entrate avevano pubblicato il Provvedimento n 186368 del 17.04.2025 con le regole per i rappresentanti fiscali.
Riepolghiamo tutte le regole.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati.
Con il Provvedimento su indicato si dà attuazione alle disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.
La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati.
Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.
Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.
Rappresentante fiscale: i requisiti
Secondo il provvedimento del 17 aprile 2025 gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
- non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).
La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Rappresentante fiscale: la garanzia
I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:- a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
- b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
- c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
- d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
- e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.
I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole in sintesi. La verifica dei requisiti dal sito ADE
In sintesi, il Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.
Inoltre, il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi
Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da:
- atto pubblico,
- scrittura privata registrata
- o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.
Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:
- il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
- il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.
Il ruolo di rappresentante fiscale necessita il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
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Relazione 266 su aiuti di stato: compilazione entro il 31 marzo
Viene pubblicata sulla GU n 45 del 24 febbraio la Circolare MIMIT n 254/2026 che ha definito le modalità operative ed organizzative per la raccolta dei dati necessari al fine di redigere la Relazione annuale di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche produttive chiamata "Relazione 266", prevista dalla Legge n. 266/1997.
Relazione 266 su aiuti di stato: come adempiere entro il 31 marzo
L'art. 1 della legge n. 266/1997 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy rediga annualmente una relazione di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' economiche e produttive, anche nota come relazione 266.
In virtu' di quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 115/2015 (Legge europea 2014) che istituisce il Registro nazionale degli aiuti di Stato, RNA le informazioni contenute nel Registro relative alle concessioni e alle spese ammesse sono utilizzate ai fini della citata relazione, in un'ottica di semplificazione amministrativa.
La raccolta degli ulteriori dati necessari per la redazione della relazione avverrà tramite l'integrazione delle informazioni già presenti sul Registro.
Con il provvedimento in oggetto sono definite le modalità operative e organizzative per l'acquisizione, per il tramite del Registro, delle citate informazioni oggetto di rilevazione 266.In particolare, l'inserimento e la validazione degli ulteriori dati necessari alla redazione della relazione sono effettuati dal «Soggetto concedente» per ogni bando/procedura attuativa oggetto di rilevazione, accedendo alla sezione «Legge 266» disponibile nella home page dell'area riservata del Registro all'indirizzo: https://www.rna.gov.it
Ai fini della compilazione e trasmissione, le amministrazioni che hanno già operato sulla piattaforma RNA-266 ritroveranno l'organizzazione degli utenti, compilatori 266 e validatori 266, predisposta in occasione delle precedenti rilevazioni.
Gli «Amministratori UG» oppure il «Referente 266» per l'ente assegnano i ruoli di «compilatore 266» e «validatore 266» per gli uffici gestori che ne sono sprovvisti.
Si ricorda che il ruolo di «Referente 266», coordinatore per la compilazione dei dati per ogni misura agevolativa oggetto della relazione, è assegnato d'ufficio al Referente unico per il Registro come risultante nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. L'«Amministratore autorita'» puo' delegare il ruolo di «Referente 266» attribuendolo ad un altro utente del Registro. Il «Referente 266», accedendo all'area dedicata «Legge 266», verifica per ogni bando/procedura attuativa lo stato di compilazione e validazione delle informazioni richieste.Si porta all'attenzione delle amministrazioni e dei soggetti interessati che la compilazione va effettuata per ogni bando/procedura attuativa compresa nel perimetro di rilevazione.
Nel caso in cui non ci siano informazioni utili da trasmettere, è possibile procedere con la chiusura della compilazione senza inserire alcun dato. Inoltre, qualora il bando/procedura attuativa non sia più oggetto di movimentazioni in termini di concessioni, erogazioni e variazioni in generale, si consiglia di procedere con l'archiviazione del bando/procedura attuativa al fine di eliminarlo dal perimetro di acquisizione sia per l'anno corrente che per le successive annualità.
L'azione di archiviazione puo' essere effettuata sul portale RNA sia nella sezione Bandi di «Misure e Bandi» che nella sezione «Bandi in lavorazione» di «Legge 266».
Per i regimi di aiuto, le informazioni relative alle concessioni e alle spese ammesse sono acquisite automaticamente dal Registro e saranno pertanto disponibili nella sezione «Legge 266» in forma aggregata e in sola lettura; sono oggetto di compilazione il valore dell'importo effettivamente erogato comprensivo di eventuali revoche (in termini di importo nominale e agevolato) nell'anno oggetto di rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione, dimensione e tipologia di soggetto beneficiario.Qualora la misura oggetto della relazione 266 non sia presente all'interno della sezione dedicata, occorrerà procedere alla registrazione della misura e del relativo bando, cui provvedera' direttamente l'autorita' responsabile tramite le funzioni di registrazione nella sezione «Misure e bandi» del Registro.
Per i regimi che riconoscono esclusivamente agevolazioni in forma di garanzia non è richiesto alcun adempimento ai fini della raccolta dati di cui alla presente circolare.Per i regimi misti che riconoscono anche agevolazioni in forma di garanzia, sono oggetto di compilazione il valore dell'importo effettivamente erogato comprensivo di eventuali revoche (in termini di importo nominale e agevolato) nell'anno oggetto di rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione, dimensione e tipologia di soggetto beneficiario esclusivamente per le forme di agevolazioni differenti dalle garanzie.
Per i regimi agevolativi alle imprese che non sono aiuti ai sensi della normativa comunitaria, le amministrazioni e gli altri soggetti interessati utilizzeranno la medesima sezione «Legge 266» per compilare e inoltrare le agevolazioni concesse (numero, importo nominale e importo agevolato), le agevolazioni erogate comprensive di eventuali revoche (importo nominale e importo agevolato), le spese ammesse e le eventuali revoche nell'anno oggetto di rilevazione aggregate per obiettivo, strumento, regione, dimensione e tipologia del soggetto beneficiario.
In caso di agevolazioni fiscali che non costituiscono aiuti di Stato non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 115/2017, sono oggetto di compilazione e validazione le informazioni delle agevolazioni dichiarate nella dichiarazione fiscale 2024 relativa al periodo di imposta 2023.
I regimi agevolativi non aiuti oggetto di rilevazione dello scorso anno sono gia' disponibili nella piattaforma RNA-266.
L'attività di supporto agli enti per la compilazione e validazione dei dati 266 e per la registrazione dei regimi non aiuto non già censiti, è assicurata dalla struttura dedicata all'assistenza RNA all'indirizzo: [email protected]La compilazione e la validazione delle informazioni relative all'anno 2025 da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati sono consentite dal 3 marzo 2026 fino al 31 marzo 2026 alle ore 14,00.
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Delibere TARI: valide quelle pubblicate entro il 6 marzo
L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026.
Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
TARI: che cos’è, le delibere che la determinano
La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivoLa TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:
- approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
La norma contenuta nel Milleproroghe 2026 prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021).La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.
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CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate
Con la Risposta a interpello n 45 del 24 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sul concordato preventivo biennale per attività di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti, quando ricorre la causa di esclusione.
La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP ha sollevato dubbi applicativi rilevanti.
L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia.
CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate
L’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. 13/2024, introdotto dal d.lgs. 81/2025, prevede l’esclusione dal CPB per il professionista che:
- dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente;
- e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o STP.
La norma precisa però che l’esclusione non opera se anche l’associazione o la STP aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta.
La ratio è evidente: evitare possibili disallineamenti o comportamenti opportunistici tra attività individuale e attività associata.
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un professionista che:
- esercita l’attività di dottore commercialista (ISA DK05U);
- partecipa come associato a una Scuola di sci (ISA DG10U);
- ha ricevuto proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per l’attività di commercialista;
- mentre l’associazione aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
Viene domandato se la scuola di sci non avesse rinnovato l’adesione al CPB per il biennio successivo, il professionista sarebbe stato escluso dal concordato per la propria attività individuale?
Il contribuente sostiene un’interpretazione restrittiva e sistematica della norma specificando che:
- la causa di esclusione dovrebbe operare solo quando le attività sono sostanzialmente coincidenti o affini;
- cioè quando esiste un collegamento economico unitario;
- e quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA o a parametri di affidabilità assimilabili.
Nel caso concreto:
- attività di commercialista;
- attività di insegnante di sci;
sono ambiti completamente diversi, con ISA distinti e parametri autonomi.
L'agenzia concorda con l'istante evidenziando i seguenti elementi:
- assenza di collegamento tra le attività
- disallineamento dei bienni
Secondo l’Agenzia, il professionista può aderire al CPB per la propria attività individuale, anche se l’associazione non rinnova l’adesione per il biennio successivo.
La causa di esclusione sarà invece applicabile quando:
- il professionista svolge la stessa attività sia individualmente sia tramite STP;
- vi è identità o forte affinità economica;
- l’ISA è il medesimo o strettamente collegato;
- i periodi di CPB coincidono.
In questi casi, l’adesione disgiunta potrebbe alterare la coerenza dichiarativa e gli obiettivi di affidabilità fiscale perseguiti dal concordato.
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