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770 semplificato: dati entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre occorre inviare i dati del Prospetto delle ritenute/trattenute.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 25978/2025 le Entrate hanno dettato le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.
Successivamente con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno sono state modificate le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.
Vediamo chi riguarda questa scadenza.
770 semplificato: dati entro il 30 settembre
L’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, Modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
La disposizione stabilisce, infatti che, i sostituti d’imposta, in alternativa rispetto alla presentazione del modello 770, possano, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025 sono stati definiti, tra l’altro, gli elementi informativi da comunicare oltre che le modalità e i termini per la trasmissione dei dati.
In particolare, al punto 4.5 del richiamato provvedimento è stato previsto che i sostituti d’imposta, che si avvalgono delle nuove disposizioni, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuano, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite modello F24 e comunicano gli altri dati mediante il ‘Prospetto delle ritenute/trattenute operate’ (All. 4 del provvedimento) entro il 30 aprile 2025.
Al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software, un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici, l'agenzia ha prorogato al 30 settembre 2025, il termine per l’invio del richiamato prospetto e viene esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025. -
Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG
Il CNDCEC ha pubblicato in data 26 settembre il documento “Il ruolo del Collegio Sindacale nel processo di rendicontazione ESG” Informativa Reporting di Sostenibilità.
Il documento analizza il ruolo del Collegio sindacale alla luce delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità emanate dal legislatore europeo e recepite nel 2024 dal nostro ordinamento.
Attenzione al fatto che le norme sono attualmente rinviate, nei loro effetti giuridici, di due anni.
Vediamo maggiori dettagli.
Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG
Il lavoro si articola sull’analisi del nuovo art 3.4 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale, emanato nel dicembre 2024 dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
Vengono approfonditi gli aspetti della vigilanza in materia di sostenibilità, oltre che sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno, anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul processo di rendicontazione e sull’attestazione.
Si approfondiscono le fasi pratiche del lavoro del Collegio, durante il suo mandato nelle verifiche periodiche, cosi come si approfondisce il rapporto con il Revisore Legale e con l’Organismo di Vigilanza.
Attenzione al fatto che in appendice è riportato un modello di testo inerente alle tematiche ESG, da inserire in una verifica sindacale periodica, che può rappresentare un utile strumento di lavoro.
Come viene specificato nella introduzione al documento “La direttiva CSRD e il decreto di recepimento in Italia della stessa (d.lgs. n. 125/24) hanno avuto un profondo impatto sui doveri di vigilanza del Collegio sindacale, richiedendo una implementazione del sistema di controllo in funzione della graduale adozione da parte delle imprese di procedure volte al rispetto dei temi ambientali, sociali e di governance. L’attività di compliance aziendale – tra cui rientra l’attività di vigilanza del Collegio sindacale -, in un sistema di Governance evoluta e strategica, è stata implementata in relazione alle nuove richieste di controllo introdotte delle recenti normative italiane ed europee. Il Collegio Sindacale, quindi, è ora chiamato ad ampliare l’attività di vigilanza e controllo anche agli aspetti ESG in una logica olistica con tutti gli attori della Governance aziendale”.
Scarica qui il testo del documento.
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CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE
L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.
Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:
- l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
- adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
- adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.
Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.
Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:
- b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
- b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.
Ora vediamo i chiarimenti.
Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?
La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.
Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.
Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?
La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.
La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.
Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?
Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera. -
Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre
Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzoLa domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID:
- https:/servizi.lavoro.gov.it
- dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle ore 15:00 del 28 ottobre 2025.
Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari
Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:
- Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
- Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
- Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
- Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
- Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .
Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso
I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:
- realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
- durata compresa tra 12 e 18 mesi;
- costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
- quota di cofinanziamento:
- minimo 20% per ODV e APS,
- minimo 50% per fondazioni;
- il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.
Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.
Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.
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Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre
Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.
In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.
Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online
A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Istanza rettifica dati catastali: modalità
Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative:
- a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
- b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).
Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio
Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a).
La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Allegati: -
PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi
Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.
La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.
Per tutte le regole leggi anche PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi
In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:- occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
- (i) attività di impresa
- e (ii) forma societaria:
- sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.
Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.
Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.
Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.
La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.
PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare
Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
l’amministratore/liquidatore può alternativamente:- indicare il proprio domicilio digitale personale;
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.
Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”
Allegati: - occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
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Codice degli incentivi: come cambia il sistema delle misure agevolative
Il testo dello schema di decreto legislativo, sottoposta a parere parlamentare ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2, lettera b), e 3, e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160 è stato inviato il 2 settembre scorso.
Lo chema di decreto è adottato in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.
Codice degli incentivi: come cambia il sistema delle misure agevolative
Lo schema di decreto costituisce il primo provvedimento di attuazione dell’ampia delega conferita dall’articolo 3 della legge precitata, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:
- “a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali” (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
- “b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»” (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).
Come riportato nello stesso schema la revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un più recente legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, da ultimo aggiornata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 7 maggio 2024. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”), da implementare in 2 step:
- Pubblicazione del report di valutazione degli incentivi alle imprese entro il 30 giugno 2025;
- Entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della “Legge delega” entro il 30 giugno 2026.
Codice degli incentivi: come è composto
Lo schema di decreto legislativo elaborato alla luce di tali disposizioni si compone di :
- 28 articoli, suddivisi in 5 Capi,
- che attraversano tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:
- “programmazione”,
- “progettazione”,
- “attuazione”,
- “pubblicità e valutazione dei risultati”.