• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti nelle aree di crisi industriale: nuova circolare MIMIT

    Con la Circolare n 2006 del 5 settembre il MIMIT ha pubblicato le regole per gestire gli aiuti nelle aree di crisi.

    In particolare il documento sostituisce la precedente circolare del 2022  e reca Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni (di cui alla legge n. 181/1989) in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

    Tra le definizioni utili alla comprensione del perimetro di interesse della circolare si evidenziano le seguenti:

    • a)“aiuti alla formazione”: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
    • b) “Aree di crisi”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
    • g) “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A+ 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro;
    • h) “Impresa aderente”: impresa che partecipa, in forma congiunta con l’impresa proponente, alla realizzazione di un progetto di innovazione dell’organizzazione e/o di innovazione di processo, e/o di un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
    • i) “Impresa proponente”: impresa che presenta un programma di investimento produttivo e/o ditutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o di processo, da progetti per la formazione del personale e/o da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentaleù.

    Per le altre definizioni si rimanda al testo della circolare.

    Aree crisi industriale: i beneficiari degli aiuti

    La Circolare in oggetto evidenzia che sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto:

    • le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, 
    • e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, 
    • che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
      • a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
      • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
      • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
      • d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
      • e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
      • f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
      • g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
      • h) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso

    Aree crisi industriale: investimenti ammissibili

    Tra gli altri, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4. 

    A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al punto 5.6, lettera a), per un
    ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale di cui al punto 5.6, lettera b), e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi di cui al punto 5.2 e ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4 con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al punto 5.6, lettera c).

    I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:

    • a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
    • b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
    • c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
      d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER

    Si rimanda alla Circolare del 5 settembre per tutti gli altri dettagli.

  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre

    Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.

    In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. 

    Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023. 

    Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.

    Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025

    Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. 

    Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.

  • Accertamento e controlli

    Somme transitate su c/c del socio: quando sono imputabili alla società

    Con l’ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema della legittimità della riferibilità a una società di capitali delle movimentazioni bancarie personali del socio amministratore.

    Il pronunciamento chiarisce in quali condizioni l’Agenzia delle entrate può imputare a una Srl somme transitate su conti correnti personali del socio unico.

    La norma di riferimento è l’articolo 32 del DPR n. 600/1973 che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare dati bancari per fondare accertamenti presuntivi.

    Somme transitate su c/c del socio: quando sono imputabili alla società

    L’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento ad una Srl e al socio amministratore unico, fondando l'accertamento su indagini finanziarie da cui emergevano movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti in contanti) su un conto personale estero intestato al socio.

    L'agenzia sosteneva che le somme movimentate erano da imputare alla società, poiché:

    • tra tutte le imprese riconducibili al socio, solo la Srl aveva un volume d'affari tale da giustificare quei flussi;
    • vi era identità tra socio unico e amministratore unico, quindi controllo totale.

    Il motivo dell'accertamento delle Entrate risiede nella presunzione legale (ex art. 32 DPR 600/1973) di ricavi non dichiarati a carico della società, anche se le operazioni erano sul conto personale del socio.

    La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la linea dell’Agenzia delle Entrate affermando il seguente principio: "La riferibilità alla società di somme transitate sul conto personale del socio è giustificata quando quest’ultimo cumula in sé le cariche di socio unico e amministratore unico, situazione che genera un controllo totale e incondizionato sulla società stessa."

    In sintesi per la Cassazione

    • non è sufficiente dire che il conto è “personale” se il soggetto ha un controllo pieno sulla società;
    • in queste condizioni, non c’è reale separazione patrimoniale tra persona fisica e società;
    • le movimentazioni si presumono riferibili alla società, salvo prova contraria dettagliata e documentata (che nel caso non è stata fornita).

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Azienda avviata e ceduta: c’è incompatibilità con la professione di Commercialista?

    Con il pronto ordini n 80 il CNDCEC si è espresso con un nuovo orientamento sulla incompatibilità per un Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta.
    Con il quesito pervenuto si chiede se l’avvio, da parte di un dottore commercialista, di un’attività commerciale in qualità di titolare diretto (ad esempio, un esercizio di vendita al dettaglio e/o un’attività di somministrazione di alimenti e bevande), successivamente concessa in affitto a terzi (unica azienda detenuta) a pochi giorni dall’avvio, possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, considerato che in tal modo verrebbe meno – di fatto – la qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale.

    Vediamo il commento del CNDCEC.

    Incompatibilità – Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta

    Viene premess che ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 139/2005, l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede che l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla  gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.
    La norma è chiaramente volta a preservare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità del professionista, evitando che l’esercizio di attività imprenditoriali – per loro natura soggette a logiche di profitto e concorrenza – possa compromettere l’obiettività nell’esercizio della funzione professionale.
    Nel caso di specie, si rileva come l’iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore  commerciale, abbia successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto  d’azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell’attività d’impresa. 

    L’affitto d’azienda, come noto, configura un contratto con effetti obbligatori e di natura continuativa, mediante il quale il locatore (in questo caso, il professionista) si spoglia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale in favore dell’affittuario, il quale assume in via esclusiva la conduzione dell’impresa.

    Dunque, in via di principio il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell’attività esercitata dall’affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell’esercizio effettivo dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c.

    La sola titolarità giuridica dell’azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità, qualora l’iscritto si astenga da qualsiasi attività gestionale o decisionale e mantenga un ruolo meramente passivo rispetto all’attività d’impresa.

    A favore di tale conclusione depongono le Note interpretative CNDCEC, che escludono l’incompatibilità qualora l’impresa sia diretta alla gestione

    patrimoniale immobiliare e mobiliare di mero godimento o conservativa.

    Ne deriva che, nel caso in esame, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità, a condizione che:

    • i) l’affitto d’azienda sia effettivo e non simulato;
    • ii) il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell’azienda affidata a terzi.

    Tale conclusione è coerente con l’interpretazione sistematica del disposto normativo e con le citate Note interpretative, che, pur ribadendo l’incompatibilità con l’attività di impresa commerciale, impongono di valutare la concreta sussistenza di un effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e non la mera titolarità formale dell’azienda

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    Con la Ordinanza n 22742/2025 la Cassazione ha statuito che è compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale. 

    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22742/2025, è tornata a chiarire un principio fondamentale:

    • il contribuente non è automaticamente sollevato dalle sanzioni tributarie se non dimostra di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato.

    Il ricorso prende le mosse da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a seguito di un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale.

    Quest’ultima sarebbe stata eseguita non direttamente dal contribuente, ma da un soggetto incaricato esclusivamente per l’impugnazione di una cartella esattoriale.

    Il nodo da sciogliere è se può il contribuente essere sanzionato per un comportamento scorretto commesso da un professionista, se lui stesso non ha materialmente partecipato all’illecito.

    In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.

    Anche in appello, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che il contribuente fosse estraneo all’operazione contestata e che la responsabilità sanzionatoria non potesse essergli imputata.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando una questione giuridica centrale: a chi spetta l’onere della prova dell’assenza di colpa, quando un adempimento fiscale viene demandato a un consulente esterno?

    Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe mal interpretato l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., che regola appunto l’onere della prova.

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.

    La Cassazione afferma che il contribuente non può limitarsi a dichiararsi estraneo ai fatti, deve dimostrare di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista, anche se la condotta di quest’ultimo non è penalmente rilevante.

    La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:

    • la responsabilità per le violazioni tributarie presuppone colpevolezza, anche sotto forma di negligenza,
    • la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.

    La sola denuncia del professionista non basta a escludere la colpa, se non è accompagnata da elementi che dimostrino di aver esercitato un controllo effettivo sull’operato del consulente.

    Questa ordinanza rafforza un principio essenziale: 

    • la delega a un professionista non esonera il delegante da responsabilità, salvo che venga provata l’assenza di colpa.

    Va però evidenziato che, benchè se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, si può invocare la responsabilità contrattuale.

    Il commercialista è comunque responsabile del suo operato, in base al generale principio della responsabilità contrattuale.

    Il contribuente costretto a pagare l'Erario potrà poi legittimamente rifarsi sul professionista davanti al Tribunale, chiedendo il rimborso del danno subito.

  • La casa

    La comproprietà nello stesso comune preclude la prima casa

    La Corte di Cassazione con la pronuncia n 24477 del 3 settembre ha confermato che l’agevolazione “prima casa” è esclusa anche nei casi di comunione ordinaria tra coniugi, non solo in caso di comunione legale. 

    Si segna un punto sulla interpretazione della Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986 sulla agevolazione prima casa.

    Vediamo il caso di specie.

    Comproprietà casa nello stesso comune preclude la prima casa

    La vicenda trae origine da un avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Entrate a una contribuente che aveva acquistato un immobile chiedendo l’agevolazione prima casa.

    L’Ufficio contestava la spettanza del beneficio, rilevando che essa già risultava contitolare, in comunione ordinaria con il coniuge, di un altro immobile situato nello stesso comune.

    Secondo l’Agenzia, questo elemento bastava a precludere l’accesso all’agevolazione, sulla base della lett. b) della Nota II-bis del DPR n. 131/1986. 

    La contribuente eccepiva che tale preclusione valesse solo per i casi di comunione legale e che, nel suo caso, il regime patrimoniale era di separazione dei beni, dunque con titolarità individuale delle quote.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, sposando integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate.

    Secondo i giudici, la dicitura “in comunione con il coniuge” di cui alla lett. b) della Nota II-bis deve essere interpretata in senso letterale, senza limitazioni al solo caso della comunione legale.

    La Corte ha enunciato il seguente principio: "In materia di agevolazione prima casa, la circostanza che l'acquirente sia già comproprietario pro-quota con il coniuge in comunione ordinaria di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell'agevolazione

    Viene chiarito che, essendo la lett. b) riferita specificamente al comune in cui è situato l’immobile, non è corretto interpretarla in senso restrittivo alla sola comunione legale. 

    Al contrario, tale distinzione è esplicitata solo nella lett. c) della stessa Nota, che riguarda invece la titolarità su tutto il territorio nazionale.

    Secondo i giudici di legittimità le norme fiscali agevolative, essendo eccezionali, sono soggette a stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

    Non è quindi possibile ampliare il significato delle espressioni normative con interpretazioni analogiche o estensive.

    Il termine “comunione con il coniuge” va preso nel suo senso ordinario, che include qualsiasi forma di contitolarità, anche se non legata al regime patrimoniale legale.

    La Corte ha anche escluso che la titolarità pro-quota di un immobile in comunione ordinaria con il coniuge equivalga a inidoneità abitativa, specificando che in presenza di matrimonio in essere (quindi non in caso di separazione legale), si presume la coabitazione e l’idoneità abitativa del bene comune, a prescindere dalla quota posseduta.

  • Determinazione imposta IRAP

    IRAP e CPB: chiarimenti con FAQ Ade sul rigo Is250

    Le società di partecipazione non finanziaria, holding industriali, possono aderire al concordato preventivo biennale, rispettando le condizioni richieste dal Decreto legislativo n 13/2024.

    Le holding industriali determinano il valore della produzione netta applicando ai sensi dell'art 6 comma 9 del DLgs. 446/97 una particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRAP che non è stata considderata dal Dlgs n 13/2024, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta oggetto di CPB.

    Questo ha generato dubbi nelle società, chiariti dalla FAQ ade del 3 settembre.

    IRAP e CPB: istruzioni per la dichiarazione

    Veniva infatti domandato come deve essere determinato il valore della produzione netta da parte delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. Holding operative) che applicano ai fini Irap l'articolo 6 comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)
    Si ricorda che tale articolo dispone quanto segue:  "per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".
    L'articolo 17 comma 1 del Decreto CPB prevede che "il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articolo 5, 5 bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive".
    Poiché tale articolo 17 del Decreto CPB, nel fissare le regole per l'individuazione del valore della produzione netta (VPN) da proporre al contribuente ai fini del concordato, fa riferimento agli articoli 5, 5 bis, 8 e 100 del Decreto Irap, senza tenere in considerazione l'articolo 6, si ritiene che il VPN proposto ai fini del concordato ai contribuenti che esercitano un'attività con codice Ateco 70.10.00 – Attività di sedi centrali – deve essere individuato con riferimento al solo articolo 5 del Decreto Irap, senza considerare le componenti di natura finanziaria previste dal successivo articolo 6 comma 9.
    Di conseguenza, specificano le Entrate con la FAQ, anche il VPN rilevante ai fini del CPB, da indicare nel rigo P05 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB (modello CPB), è quello calcolato secondo quanto stabilito nel predetto articolo 5, senza considerare "la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati".

    Pertanto, tali soggetti dovranno compilare il rigo IS250 del modello IRAP 2025 indicando:

    • in colonna 1, il VPN concordato 
    • e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, l'importo degli interessi attivi e proventi assimilati e l'importo degli interessi passivi e oneri assimilati (per la quota deducibile).

    Tuttavia, tenuto conto della recente entrata in vigore dell'istituto e della possibilità che, in sede di adesione al CPB per i periodi d'imposta 2024-2025, detti soggetti abbiano tenuto un comportamento diverso da quanto sopra chiarito, la compilazione del rigo IS250 dipenderà dal comportamento tenuto in sede di adesione al CPB.

    In particolare, qualora nel rigo P05 del modello CPB sia stato riportato il VPN comprensivo del saldo della gestione finanziaria (differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati), il rigo IS250 del modello IRAP 2025 andrà compilato secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni senza apportare ulteriori variazioni.