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Iscritto AIRE e requisiti notifica all’estero
Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato in tema di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Viene confermato che è pienamente valida la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero comunicato dal contribuente e risultante dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, anche se non ritirata e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Vediamo nel dettaglio il motivo del ricorso, la decisione della Corte e il principio di diritto enunciato, con riferimento ai principali dispositivi normativi.
Iscritto AIRE e notifica all’estero: quando è considerata per avvenuta
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un cittadino italiano residente in Francia, regolarmente iscritto all’AIRE.
Il contribuente aveva eccepito l’irregolarità della notifica dell’atto impositivo, avvenuta tramite raccomandata con A/R inviata dall’Ufficio direttamente all’indirizzo estero comunicato, senza l’intervento di un messo notificatore.
Secondo la tesi difensiva, tale modalità violerebbe quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe la presenza di un soggetto abilitato alla notificazione e la redazione della relata ex art. 148 c.p.c..
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenendo la notifica valida e conforme al dettato normativo vigente.
In particolare, la Corte ha chiarito che, per i contribuenti non residenti in Italia, la notifica degli atti tributari può avvenire validamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE.
Anche in assenza di ritiro del plico, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza”, a condizione che vi sia stato l’avviso al destinatario e che l’indirizzo sia quello risultante dagli archivi ufficiali.
Nel caso in esame, la raccomandata risultava “avvisée et non réclamée”, come attestato dal servizio postale francese.
Il fondamento normativo richiamato dalla sentenza è il combinato disposto dell'articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/197, introdotti dal decreto-legge 25 marzo 2010.
I due commi stabiliscono che:"La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE." E aggiungono che:"La notificazione è valida anche qualora i soggetti non residenti non abbiano comunicato variazioni all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste."
La sentenza n. 22838/2025 enuncia chiaramente il seguente principio di diritto:
"È valida la notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall’Ufficio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo estero risultante dai registri dell’AIRE. La notifica si perfeziona anche per compiuta giacenza, a causa dell’omesso ritiro del plico da parte del destinatario."
La Corte ha aggiunto che, in tali casi, non è richiesta la presenza di un messo notificatore né la redazione di una relazione ex art. 148 c.p.c.
L’ultima eccezione sollevata dal contribuente riguardava l’obbligo dell’Ufficio di eseguire ricerche in Italia circa un eventuale domicilio fiscale ancora attivo.
Anche su questo punto, la Cassazione ha chiarito che: "Il contribuente risiedeva regolarmente all’estero ed era iscritto all’AIRE. In questi casi, l’Ufficio non è tenuto a svolgere ricerche ulteriori, essendo sufficiente l’indirizzo estero risultante dagli archivi ufficiali."
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Responsabilità amministratori per società fallita
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.
Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole.
Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.
IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:
- il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l'amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
- secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
- infine,l'amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Responsabilità amministratori per società fallita
Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.
La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.
Nel caso concreto:
- i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
- l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
- l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).
Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
- il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
- spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
- il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
- siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
- siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
- siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)
Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:
“L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.”
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Occultamento o distruzione fatture: quando ricorrono ai fini del reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28910 del 6 agosto 2025, ha ribadito un principio centrale in materia di reati tributari: la distruzione o l’occultamento delle fatture integra il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, anche nel caso in cui i documenti fiscali non siano mai stati stampati o archiviati correttamente.
Tale questione assume riliveo per commercialisti, consulenti fiscali e difensori tributari, spesso coinvolti nella gestione e conservazione dei documenti contabili dei clienti.
Occultamento o distruzione fatture: i requisiti per un reato
Il caso analizzato dalla Cassazione riguarda un imprenditore condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver sottratto alla disponibilità dell’amministrazione finanziaria le scritture contabili obbligatorie, ostacolando in tal modo l’attività di accertamento.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna già emessa in primo grado, ritenendo provato che l’imputato avesse emesso numerose fatture attive, ma non le avesse poi stampate, salvate o archiviate in alcun modo.
I documenti erano stati generati in formato Excel, ma al momento del controllo dell’Agenzia delle Entrate, non ne risultava più traccia.
Con il ricorso in Cassazione il contribuente sosteneva che la mancata conservazione delle fatture non potesse essere equiparata a una condotta di occultamento o distruzione in senso tecnico.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato come non vi fosse un’azione volontaria di sottrazione al fisco, ma al più una negligenza nella gestione documentale.
Di contro il PM insisteva sulla gravità della condotta, sottolineando come la distruzione può consistere anche nell'omessa conservazione dei documenti informatici, se volontaria e finalizzata a ostacolare i controlli.
L’Agenzia delle Entrate, parte attiva nel procedimento di accertamento, aveva già segnalato l’anomalia in fase di verifica, riportando la totale assenza delle scritture obbligatorie.
La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che il reato previsto dall’art. 10 si configura anche in assenza di una distruzione “materiale” dei documenti, quando il risultato è l’impossibilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri ispettivi.
La Cassazione ribadisce che, nella logica della norma, “occultare” significa rendere non reperibili i documenti, indipendentemente dal metodo utilizzato.
Non è necessario bruciarli o distruggerli fisicamente: è sufficiente non conservarli volontariamente, come nel caso di file Excel non salvati su supporti durevoli, non stampati, né consegnati all’amministrazione.
Il principio della Cassazione da mettere in evidenza è: Il dolo specifico richiesto dalla norma è la volontà di ostacolare l’accertamento fiscale: ciò che conta è il risultato lesivo per il Fisco.
Per la Cassazione le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, stampate e consegnate ai clienti, senza essere salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, non configurano “distruzione” di scritture contabili, ma “occultamento” delle stesse.
La condotta dell’imputato, secondo la cassazione, si è svolta nella chiara prospettiva, concretizzatasi con il mancato inserimento delle fatture nella propria contabilità, di non versare le imposte dovute, per cui il reato è stato ritenuto configurabile anche nella sua componente soggettiva, essendo pacificamente ravvisabile in capo al l'imputato, il dolo specifico richiesto dalla fattispecie ex articolo 10, Dlgs 74/2000., ossia “il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi”.
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Il tuo ISA: aggiornamento delle Entrate, vediamo per chi
Il 28 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.0.2 di “Il tuo ISA 2025 CPB”.
Attenzione al fatto che come evidenziato sul sito ADE, tale prodotto il tuo ISA 2025 CPB versione 1.0.2 rimuovendo un’anomalia relativa all’ISA DG72U presente nella precedente versione 1.0.1, consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e consente, inoltre, la trasmissione telematica della proposta di CPB “in via autonoma”, utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.
Facciamo un riepilogo delle regole di utilizzo di questo software.Il tuo ISA: aggiornamento delle Entrare, vediamo per chi
L'Agenzia delle Entrate lo scorso giugno ha reso disponibili due strumenti fondamentali per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA):
- il Software "Il tuo ISA 2025 CPB" – Versione 0.1: questo aggiornamento consente il calcolo e la trasmissione telematica dell'Indice Sintetico di Affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché la gestione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il software è stato adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025
- la procedura di Controllo degli Indici Sintetici di Affidabilità: aggiornata l'11 giugno 2025, questa procedura verifica la coerenza tra i dati contenuti nei modelli di dichiarazione e i relativi allegati, evidenziando eventuali anomalie o incongruenze rispetto alle specifiche tecniche. L'installazione di questa procedura è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2025 contenenti gli allegati relativi agli ISA.
Entrambi gli strumenti sono stati progettati per facilitare l'adesione al CPB e garantire la correttezza delle dichiarazioni fiscali, offrendo ai contribuenti maggiore certezza e semplificazione negli adempimenti.
Il Software “Il tuo ISA 2025 CPB” – Versione 1.0.1 consente:
- il calcolo e la trasmissione telematica dell’ISA per tutti i 172 indici approvati per l’annualità 2025, secondo le specifiche tecniche pubblicate;
- la gestione della proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, in linea con i criteri di affidabilità fiscale e i nuovi parametri normativi introdotti.
Ricordiamo che per la modalità di trasmissione della proposta di adesione al CPB il contribuente può scegliere tra due opzioni:
- invio in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2025);
- invio autonomo mediante l’invio del solo frontespizio del modello Redditi. Questa modalità semplifica e anticipa le operazioni di adesione rispetto alla scadenza fiscale ordinaria.
L’aggiornamento alla versione 1.0.1 introduce ulteriori funzionalità operative quali ad esempio la revoca dell’adesione: il contribuente può revocare una proposta già accettata per il biennio 2025/2026 entro il 30 settembre 2025, attraverso la stessa modalità autonoma prevista per l’adesione.
In data 28 agosto l'amministrazione finanziaria ha segnalato un ulteriore aggiornamento ma specifico al settore trasporto passeggeri.
A parte quanto evidenziato sopra per il settore di cui si tratta, viene precisato che, il calcolo dell’ISA, nonché l’eventuale accettazione di proposte di adesione al CPB elaborate con la precedente versione 1.0.1 del software Il tuo ISA 2025 CPB, restano validi per i contribuenti NON interessati dalle modifiche relative all’ISA DG72U.
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Riaffidamento carichi: condizioni di adesione per gli enti
L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 110/2024 prevede specifiche disposizioni in ordine ai termini e alle modalità di “Riaffidamento dei carichi” oggetto di discarico.
Le disposizioni contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5 dell’articolo citato, prevedono che il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore alle Condizioni di servizio rese disponibili dalla stessa Agenzia, vediamole.
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Riaffidamento carichi: condizioni di adesionhe per gli enti
Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; le seguenti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.
Il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 prevede che:
- l’adesione avvenga mediante invio a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato [email protected], della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente,
- il provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
- l'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni.
L’adesione da parte dell'ente determina:
- in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;
- in caso di discarico anticipato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l’Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all’Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.
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Accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti: principio Cassazione
Con Ordinanza 23 agosto 2025, n. 23741, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delicato dell’accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti.
Il fulcro della controversia è la deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati.
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: anche in caso di accertamento basato su presunzioni, l’Agenzia delle Entrate deve considerare una quota di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva.
Vediamo il dettaglio del caso di specie.
Deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati: decisione della Cassazione
Il ricorso è stato proposto dagli eredi di un avvocato destinatario di un avviso di accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai redditi professionali dell’anno 2002.
Il de cuius aveva impugnato l’atto di accertamento, ottenendo inizialmente un parziale successo in CTP e successivamente in CTR.
Tuttavia, la Cassazione, con precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza di appello, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria regionale di secondo grado, affinché si tenesse conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, che aveva eliminato la presunzione legale di evasione per i prelievi bancari dei professionisti.
Il giudice del rinvio accolse parzialmente l’appello del contribuente.
A seguito di tale decisione, gli eredi ricorrevano nuovamente in Cassazione per tre motivi:
- la sentenza impugnata non indicava chiaramente il debito residuo,
- non veniva applicata correttamente la deduzione dei costi relativi ai compensi presunti,
- non si rispettava il principio di capacità contributiva, come sancito dalla Corte Costituzionale n. 10/2023.
La Cassazione nell'rodine:
- ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine;
- accolto il secondo motivo, nella parte riguardante la mancata deduzione forfettaria dei costi;
- assorbito il terzo motivo, relativo alle spese del primo giudizio di Cassazione.
La Corte ha riaffermato un principio di diritto fondamentale: «Nel caso in cui, in seguito ad accertamento induttivo, vengano imputati al contribuente maggiori ricavi, è obbligatoria la deduzione di una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di tali ricavi, anche in assenza di una documentazione precisa».
La ratio risiede nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione, che impone la tassazione sulla capacità contributiva reale e non presunta. L'accertamento induttivo, anche quando fondato, non può trasformarsi in un’imposizione automatica che ignora i costi sostenuti per produrre il reddito.
Occorre evidenziare che la sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ad esempio, la Cassazione n. 7122/2023 e la Cass. n. 31981/2024 avevano affermato che, in caso di accertamenti basati su presunzioni (es. movimentazioni bancarie), l’Amministrazione non può prescindere dalla stima di costi proporzionali ai ricavi accertati.
La novità della Sentenza n. 23741/2025 sta nell’estensione applicativa anche ai versamenti bancari imputati a compensi in nero, e nel rafforzamento del legame tra accertamento tributario e principi costituzionali.
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Conferimenti e riporto delle perdite fiscali: nuove regole e controlli sulla vitalità
Con la conversione in legge del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (Legge 30 luglio 2025, n. 108), sono state introdotte rilevanti novità in materia di operazioni straordinarie e disciplina del riporto delle perdite fiscali.
L’intervento riguarda in particolare gli articoli 176 e 177-ter del TUIR, estendendo e precisando le norme già previste per fusioni e scissioni anche ai conferimenti d’azienda, con l’obiettivo di:
- uniformare la disciplina applicabile a scissioni, fusioni e conferimenti d’azienda;
- rafforzare le misure antiabuso, prevenendo l’uso strumentale delle operazioni per ottenere vantaggi fiscali indebiti;
- semplificare il coordinamento normativo, eliminando espressioni ridondanti e aggiornando i rinvii di legge.
Queste modifiche valgono per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 192/2024 (13 dicembre 2024). Quindi, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, le novità si applicano già dal 2024.
Vediamo in sintesi le novità introdotte.
Il nuovo criterio di determinazione del patrimonio netto
Il primo intervento riguarda l’articolo 84 del TUIR.
In caso di trasferimento del pacchetto di controllo o di modifica sostanziale dell’attività svolta dalla società, il riporto delle perdite resta subordinato al superamento del c.d. “test di vitalità”.
Se tale condizione è rispettata, le perdite fiscali possono essere compensate entro un tetto massimo legato al patrimonio netto della società che le riporta.
La novità sta nel metodo di calcolo di questo limite:
- si considera il valore economico del patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima, ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi (anziché secondo la formula più complessa basata sul rapporto tra valori economici e contabili, prevista in precedenza);
- in mancanza della relazione giurata, si fa riferimento al patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio, senza tener conto dei conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi antecedenti.
Questa semplificazione consente una maggiore chiarezza e riduce il rischio che i conferimenti recenti possano azzerare, di fatto, il patrimonio netto rilevante per il riporto delle perdite.
Fusioni e scissioni societarie
Analoghi criteri sono stati estesi all’articolo 172 del TUIR, in tema di fusioni societarie. Anche in questo caso, le perdite fiscali riportabili dalle società partecipanti all’operazione non possono superare il valore economico del patrimonio netto (con la riduzione pari al doppio dei conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi antecedenti la fusione).
La disciplina resta subordinata al superamento del test di vitalità, ossia alla verifica di un livello minimo di ricavi e spese per lavoro dipendente, a garanzia che la società che riporta le perdite sia effettivamente “attiva” e non meramente strumentale.
Per quanto riguarda le scissioni societarie, il rinvio operato dalla norma assicura la piena coerenza con le regole appena descritte.
Conferimenti d’azienda
Una delle principali novità riguarda l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’articolo 176 TUIR, con il quale la disciplina sul riporto delle perdite, degli interessi passivi netti e delle eccedenze ACE viene estesa anche alle operazioni di conferimento di azienda effettuate in regime di neutralità fiscale.
In particolare, alla società conferitaria si applicano le stesse regole previste per le operazioni di scissione (art. 173, comma 10, TUIR), con riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima della data del conferimento. In questo modo, il conferimento d’azienda viene equiparato, sotto il profilo fiscale, ad altre operazioni straordinarie come fusioni e scissioni, evitando margini di elusione attraverso il trasferimento di “bare fiscali”.
Operazioni infragruppo e coordinamento delle regole
Infine, l’articolo 2 interviene sull’articolo 177-ter TUIR, relativo al riporto delle perdite fiscali infragruppo. Le modifiche chiariscono che:
- i limiti e le condizioni al riporto non si applicano alle operazioni straordinarie (incluse fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) effettuate all’interno del medesimo gruppo societario, limitatamente alle perdite realizzate nei periodi d’imposta di appartenenza al gruppo stesso;
- il conferimento d’azienda viene incluso tra le operazioni per cui il Ministero dell’Economia dovrà definire, con apposito decreto, i criteri di coordinamento e le disposizioni attuative.