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CIN affitti brevi: sanzioni dal 2 gennaio per inadempienti
Dal 2 gennaio 2025, chi non ha provveduto a richiedere il CIN dovrebbe essere soggetto a sanzioni.
Il condizionale è d'obbligo in quanto vista la proroga, concessa per le richieste del codice identificativo, con la quale si indicava il 1° gennaio come data ultima per adempiere, non è risultato chiaro come di conseguenza si debba applicare la norma sulle relative sanzioni per chi non ha provveduto.
Facciamo un riepilogo dei passaggi susseguitisi, dal 3 di settembre scorso, quando è scattato il termine normativo per le richieste del CIN.
CIN affitti brevi: richieste entro il 1° gennaio
Veniva pubblicato in GU del 3 settembre l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell'art 13 ter comma 15 del DL 145/2023, iniziava a decorrere il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Il DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo abbia il compito assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN a:
- unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
L'avviso era molto atteso in quanto dalla pubblicazione in GU dello stesso, dal 3 settembre, decorrono i 60 giorni entro cui mettersi in regole con il CIN richiedendolo sulla piattaforma preposta BDRS, progressivamente attivata in tutta Italia durante il periodo estivo.
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR apposita istanza con anche:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Chi non provvede sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, decorsi 60 giorni 2 novembre.
Successivamente il Ministero del Turismo ha disposto una proroga di questo termine facendolo slittare al 1° gennaio 2025 ma non chiarendo esplicitamente i termini del decorso delle sanzioni.
CIN affitti brevi: sanzioni dal 2 gennaio per inadempienti
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
- la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
- la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni previsti dalla normativa per mettersi in regola.
Leggi anche CIN affitti brevi: quali sono le sanzioni per chi non provvede?
Ricordiamo che per ottenere il Cin è necessario essere già in possesso del codice previsto dalle leggi regionali in materia, con procedure autorizzative e requisiti diversi da regione a regione.
Gli adempimenti per la locazione breve e turistica previsti dalle normative regionali restano infatti in vigore e a queste si aggiungono quelle nazionali.
Il debutto della Banca dati delle strutture ricettive voluta dal ministero del Turismo, entrata in funzione lo scorso 3 settembre su tutto il territorio nazionale prevede l’iscrizione obbligatoria entro il 2 novembre (termine slittato al 1° gennaio 2025) per ottenere il Cin e continuare a operare, come disposto dal Dl 145/2023, ma può essere presentata solo da coloro che già hanno ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale, in base alle regole stabilite sul territorio di appartenenza.
Leggi qui per sapere come richiedere il CIN: CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere.
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Regime Forfettario 2026: quale sarà la soglia per gli altri redditi
Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 con il comma 12 dell'articolo 1 ha previsto "Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter della Legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro"
Questo vorrebbe dire che dall'anno 2026, salvo ulteriori modifiche, la soglia tornerà a 30.000 euro.
Vediamo i dettagli.
Regime Forfettari: cambia la causa di esclusione relativa agli altri redditi
La novità contenuta nella legge di bilancio, per come è scritta la norma sarebbe destinata a tornare a regime dal 2026.
L'innanlzamento a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude il regime agevolato dovrebbe essere stato un beneficio per in solo anno in corso.
Dal 1° gennaio 2025 è quindi cambiato la regole di preclusione del regime forfettario determinando che i soggetti che nell’anno precedente, quindi 2024, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore a 35mila euro ne sono stati esclusi.
Come chiarito anche dalle Entrate escono dal regime o non possono accedervi: "coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35mila eruo dalla legge di bilancio 2025) tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)."
Chi già stava applicando il forfettario nel 2024, ha potuto superare il limite dei 30.000 euro senza uscire forzatamente nel 2025 dal regime agevolato, a patto che sia rimasto entro i 35.000 euro (ossia entro la nuova soglia).
Dal 1° gennaio 2026 dovrebbe essere ripristinato il tetto previsto in precedenza ossia quello dei 30.000, in relazione al limite dei redditi percepiti che consentono di aprire partita IVA e applicare la flat tax.
Al momento, non si discute di confermare la norma, quindi salvo novità in legge di bilancio, i forfettari 2026 torneranno al vecchio regime.
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Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.
Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
- nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025
- e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
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Bonus edilizi 2025: come cambiano
L'aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è scaduta il 1° gennaio, dal 1°gennaio infatti, l'aliquota è passata al 36%.
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, prevede novità anche per i bonus edilizi e in particolare per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vediamo i dettagli.
Bonus edilizi 2025: novità dalla legge di bilancio
L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'art 16 bis del Dpr 917/86.
Essa consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Attenzione al fatto che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è stato elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La misura agevolativa al 50% sta per terminare ma nel frattempo la legge di bilancio ha introdotto novità.
In particolare, si vuole:
- introdurre un regime transitorio, sostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
- l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
- per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, il regime transitorio prevede:
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
- l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;
- i cosiddetti ecobonus e sismabonus vengono prorogati nelle seguenti misure:
- l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).
- proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.
Le norme su ecobonus e riqualificazione edilizia prevedono:
- di escludere dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (Tale previsione recepisce quanto richiesto in proposito dalla Direttiva Case Green)
- introdurre un regime transitorio, sostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
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Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.
Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza.Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), - Senza categoria
Criptovalute e Legge di bilancio 2025: nuova tassazione e nuova rivalutazione
Lo scorso 28 dicembre 2024 è stata approvata anche dal Senato, senza apportare modifiche, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la quale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 con il nome di Legge numero 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal giorno 1 gennaio 2025.
Tra le numerose novità presentate dalla Legge 207/2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo (Legge di bilancio 2025: sintesi delle novità), ai commi da 23 a 29 dell’articolo 1 ce ne sono diverse che riguardano le criptovalute o, per meglio dire, le cripto-attività, secondo l’espressione più generica utilizzata dal legislatore.
La tassazione delle criptovalute era stata normata di recente, nel 2022, con primo anno di applicazione l’anno fiscale 2023, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, il quale prevedeva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.
Quella dei duemila euro costituiva una soglia (non franchigia, a riguardo si può leggere l’articolo Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia), sotto la quale le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.
Come anticipato, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la Legge 207/2024, ai commi da 23 a 25 prevede:
- per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
- l’innalzamento di tale aliquota al 33% con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026;
- l’eliminazione, già dal giorno 1 gennaio 2025, della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.
L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.
La tassazione per il 2025 e poi a regime dal 2026
In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-attività cambierà da subito nell’anno fiscale 2025, il quale si configurerà però come un periodo di passaggio, per poi arrivare alla tassazione definitiva a partire dal 2026:
- tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
- tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
- tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.
La nuova rivalutazione
In concomitanza con la modifica del regime di tassazione, la Legge 207/2024 ai commi da 26 a 29 dell’articolo 1 prevede una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.
Con maggiore precisione, è prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.
La misura fondamentalmente ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota.
La rivalutazione, da effettuarsi nell’anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l’applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.
È precisato che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.
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Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici: novità 2025
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre misure una credito di imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici, vediamo come funziona questa agevolazione.
Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici
Il comma 246 dell'art 1 della legge in oggetto dispone la proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si ricorda che la legge di bilancio 2019 aveva previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa.
Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.
La stessa legge di bilancio 2019 ha previsto l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali.
La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.
In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.
Il credito d’imposta in esame, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l’anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e per l’anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito
d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, coma 614 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
La norma appena introdotta specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 su indicate.