• Riforma fiscale

    IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

    Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:

    • le modalità di accesso, 
    • le tipologie di investimenti ammessi,
    • i vincoli, 
    • le esclusioni e le cause di decadenza, 

    coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.

    Ambito soggettivo

    Possono beneficiare dell’agevolazione:

    • le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
    • gli Enti commerciali residenti;
    • le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    • gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

    Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
        natura liquidatoria
        di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      • determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
        regimi forfetari;
    • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
      contabilità semplificata
      .

    Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES

    Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

    1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile

    Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:

    • almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
    • almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.

    Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:

    Esempio

    Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
    Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
    L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:

    • 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
    • 2023: 150 x 24 = 36.

    Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
    Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.

    2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

    Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

    • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
    • Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

    Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

    Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.

    L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

    • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
    • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
    • 20.000 euro.

    3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

    La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:

    1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    2. l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali). 

    Cause di decadenza

    Il beneficio viene revocato se:

    • la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
    • i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

    In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.

  • Accertamento e controlli

    Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie

    Con l’ordinanza n. 18172/2025, la Cassazione ribadisce l’impianto rigoroso del regime probatorio nelle indagini finanziarie fondate sull’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e in particolare, non basta asserire che i movimenti bancari traggano origine da una vincita al Superenalotto per sottrarsi alle presunzioni di imponibilità, il contribuente deve fornire una prova piena, analitica e specifica per ogni operazione contestata, documentando non solo la fonte del denaro, ma anche la tracciabilità dei flussi.

    Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie

    L’Agenzia delle entrate notificava ad un contribuente promotore finanziario, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap. 

    L’accertamento si basava sulle risultanze di indagini bancarie, che avevano evidenziato movimentazioni sospette sui conti correnti del contribuente.

    Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale sostenendo che le somme contestate non derivassero da redditi occultati, ma da una vincita al Superenalotto i cui proventi erano stati affidati a una parente che mano mano gli restituiva gli importi.

    La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso ma ricorrrendo in appello alla Commissione tributaria regionale l'agenzia risultava in parte vincitrice poichè i giudici riducevano l'importo accertato ritenendo in parte provata la tesi difensiva.

    L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, con quattro motivi, tutti accolti dalla suprema Corte.

    La Cassazione ha ritenuto contraddittoria e apparente la motivazione della CTR che da un lato ha riconosciuto l’insufficienza probatoria delle giustificazioni fornite dal contribuente, ma dall’altro ha comunque accolto in parte il ricorso. 

    In particolare, la Corte ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle somme versate sui conti correnti, il contribuente deve fornire prova puntuale e specifica della loro provenienza. Nel caso di vincite al gioco, ciò implica l’esibizione dello “scontrino” originale della giocata, non una generica attestazione bancaria.

    Nel caso di specie la documentazione prodotta era priva di elementi essenziali mancando: 

    • il timbro di ricevuta, 
    • l’indicazione del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso 
    • la destinazione delle somme. 

    Inoltre, la parente indicava negava la vinvita ma sosteneva di aver ricevuto somme a titolo di restituzioni di un prestito personale.

    La Corte ha inoltre censurato la decisione della CTR per aver considerato giustificati anche versamenti effettuati da soggetti terzi, mai invocati dal contribuente.

    La Cassazione ha ribadito che, in base all’orientamento consolidato i redditi dei promotori finanziari devono essere qualificati come redditi d’impresa e la presunzione legale di imponibilità di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 si applica non solo ai versamenti, ma anche ai prelevamenti non giustificati. 

    Dovendo quindi il contribuente dimostrare analiticamente la causale di ogni singola operazione bancaria.

    L’ordinanza n. 18172/2025 in oggetto conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti bancari: in presenza di movimentazioni bancarie anomale, il contribuente deve fornire una prova precisa, documentata e coerente della loro natura non reddituale. Non sono sufficienti le mere dichiarazioni o attestazioni generiche per superare la presunzione legale di imponibilità.                   

  • Pace Fiscale

    Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto

    Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.

    Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro domani  5 agosto la prima o unica rata.

    Ricordiamo che lLegge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.

    La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.

    Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi

    La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

    Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

    • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
    • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

    Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

    In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".

    In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.

    Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.

    Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi

    Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
    Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:

    • un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, 
    • importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

    Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:

    • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 
    • pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).

    Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.

    Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.

    Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.

    Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater

    Riammessi rottamazione quater: come dagare

    La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:

    • Sito istituzionale;App EquiClick;
    • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    •  uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.

    Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?

    Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”

    La risposta della Riscossione è affermativa.

    Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
    ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
    Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
    Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
    Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

  • Contenzioso Tributario

    Condominio: indeducibili le spese di riconoscenza

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16385, pubblicata il 18 giugno 2025, affronta il caso una società, fornitore di alcuni condomini, che elargiva delle somme di denaro agli amministratori a titolo di provvigioni per averla favorita.

    La situazione nel caso specifico analizzato riguarda gli amministratori di condominio, ma può essere benissimo estesa a tutti quei casi in cui l’amministrazione di un soggetto giuridico viene affidata a un soggetto terzo, in potenziale conflitto di interesse.

    La qualificazione delle spese di riconoscenza

    Nel caso in esame la società portava in deduzione questi costi, dal reddito d’impresa, come provvigioni corrisposte in conseguenza delle vendite.

    La Corte di Cassazione definisce questo tipo  di costi come spese di riconoscenza e ne nega la deducibilità fiscale.

    Il perno della questione è che questi costi non costituiscono affatto delle lecite provvigioni corrisposte per attività di intermediazione, ma sono delle  elargizioni illecite, in quanto gli amministratori sono dei rappresentanti dei condomini.

    Se gli amministratori fossero dei mandatari del fornitore, le somme versate sarebbero delle lecite provvigioni, ma, dato che invece sono soggetti mandatari dei condomini, i clienti, controparte presumibilmente all’oscuro del rapporto esistente tra fornitore e amministratore e del conseguente conflitto d’interessi, l’elargizione di tali somme costituisce un illecito.

    In conseguenza di ciò i relativi costi sostenuti e contabilizzati dal fornitore sono privi di sostanza giuridica e, di conseguenza, indeducibili sul piano fiscale.

    Secondo la Corte di Cassazione, infatti, un costo illecito come quello sostenuto nel caso in esame, seppure inerente dal punto di vista commerciale, si trova in una condizione di difetto di causa, in conseguenza del quale è da considerarsi privo del requisito dell’inerenza e della stessa esistenza giuridica come costi. Requisiti necessari per configurarne il riconoscimento fiscale.

    Il fatto è che “costituendo esse mere elargizioni di riconoscenza, non remunerano prestazioni degli amministratori di condominio aventi titolo in un’obbligazione a sua volta consacrata in un rapporto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e perciò non trovano fondamento in una causa giuridicamente apprezzabile”.

    Il fondamento giuridico

    Va tuttavia precisato che il punto di vista portato avanti dalla Corte di Cassazione, secondo cui un costo illecito non godrebbe del beneficio della deducibilità fiscale, a prescindere dalla condivisibilità, non si basa su una norma di diritto positivo chiaramente identificabile.

    In generale, nel contesto italiano, specifiche norme settoriali regolano specifiche fattispecie fiscali relative ad attività illecite: si pensi all’articolo 14, comma 4, della Legge 537/1993 che stabilisce l’imponibilità fiscale dei proventi illeciti, a condizione che non siano sottoposti a sequestro o confisca; oppure al comma 1 dell’articolo 8 del DL 16/2012 che stabilisce l’indeducibilità fiscale dei costi sostenuti per beni e servizi utilizzati per commettere delitti non colposi. Tutte situazioni nella sfera del diritto penale molto distanti da quella esaminata, costituente un illecito civile.

    Sarà da chiarire quanto il punto di vista della Corte, enunciato con l’ordinanza 16385/2025, in mancanza di adeguato supporto normativo positivo, riuscirà a consolidarsi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Ripartizione 8xmille: il Governo approva per l’irpef 2024

    Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha deliberato in merito alla ripartizione delle risorse dell’8 per mille relative all’anno 2024 che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato.

    Ripartizione irpef 2024 8xmille: tutti gli importi

    Come evidenzia lo stesso Governo nel comunciato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, le li risorse ammontano, complessivamente, a 202 milioni di euro.

    La quota espressa, cioè corrispondente a scelte fatte dai contribuenti tra le varie finalità specifiche cui può essere destinata la quota statale, ammonta a 128 milioni di euro. 

    La quota inespressa, cioè destinata genericamente allo Stato, senza destinazione specifica da parte del contribuente, ammonta a 73 milioni di euro. Dai 73 milioni deve essere dedotto il 20%, che la legge destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

    Residuano 58,9 milioni di euro che, analogamente all’annualità precedente, vengono destinati alla categoriaPrevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.

    La quota espressa è così ripartita:

    • assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: 9,6 milioni;
    • calamità naturali: 25,4 milioni;
    • conservazione dei beni culturali: 24 milioni;
    • edilizia scolastica: 59,1 milioni;
    • fame nel mondo: 19,2 milioni.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale

    Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione

    Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione. 

    Il Decreto fiscale convertito in legge e atteso in GU sancisce la risposta a questa problematica.

    Rottamazione quater e giudizi pendenti: verso la risoluzione della questione

    Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:

    1. sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
    2. chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso. 

    La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante.

    La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

    Ad oggi le Sezioni Unite della Cassazione devono ancora pronunciarsi e il tema è sotto i riflettori del Governo.

    Nelle prime bozze del decreto fiscale (il Dl 84/2025 ora all’esame della Camera per la conversione in legge, c’era una norma che mirava all’estinzione dei debiti a fronte della presentazione della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata. 

    Poi la norma non è entrata nel testo approvato e pubblicato in GU.

    Il Decreto n 84/2025 ha risolto la questione aperta per le liti relative alla rottamazione.

    In pratica si accoglie uno dei due orientamenti in discussione presso le sezioni unite della Cassazione e in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.

    Si introduce una disposizione di carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione.

    L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.

    Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore.

    L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo. 

    Attenzione al fatto che le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.

  • Studi di Settore

    ISA: tutte le regole da conoscere

    L'agenzia delle Entrate informa della pubblicazione della nuova guida per gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Argomenti principali del tool delle Entrate, aggiornato a luglio, sono:

    • come si applicano gli indici, 
    • le cause di esclusione, 
    • in cosa consistono i criteri di premialità, 
    • termini e modalità di presentaizone del relativo Modello ISA per la comunicazione dei dati. 

    Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono uno strumento attraverso il quale viene fornito ai professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale, introdotti con il Dl n. 50/2017 e in nsostituzione degli studi di settore, al fine di una premialità legata a certi parametri.

    ISA: tutte le regole da conoscere

    L'agenzia evidenzia che l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:

    • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
    • rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.

    La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

    • indicatori elementari di affidabilità,
    •  indicatori elementari di anomalia.

    La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.

    Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.

    Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali

    La guida ADE è suddivisa in sette capitoli con i seguenti approfondimenti:

    • i capitoli I e II si focalizzano sulle peculiarità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale come strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia;
    • il capitolo III si incentra sui vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più “virtuosi”, sulla base del punteggio Isa conseguito. Inoltre, viene posto l’accento su come migliorare il punteggio di affidabilità per accedere ai benefici fiscali;
    • Il capitolo IV presenta la modulistica e le regole generali di compilazione tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2025;  
    • il capitolo V è dedicato al software” Il Tuo ISA CPB” che permette Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario;    
    • il capitolo VI è dedicato al CPB e infine l'ultimo capito ai riferimenti normativi e di prassi.

    CPB e ISA: riepilogo delle regole

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.

    L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

    • invio congiunto al modello ISA(relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
    • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    Attenzione al fatto che per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il software fornito dall’Agenzia:

    •  accedere alla sezione "Compila" e selezionare il “modello ISA-CPB
    • inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l’adesione alla proposta selezionando la casella "Accettazione”.

    Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:

    • per l’invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su "Invia”, selezionare “Modello ISA-CPB”, scegliere la posizione e successivamente cliccare su “Trasferisci”
    • per l’invio autonomo, occorre cliccare su “Invia”, selezionare “Modello CPB”, scegliere la posizione e completare l’operazione cliccando su “Trasferisci”.