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Modello Redditi ENC 2025: regole per gli enti non commerciali
Pubblicato il Provvedimento n 131080 del 17 marzo con approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC 2025” con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre sono anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Modello Reddici ENC 2025: tutte le regole per gli enti
È approvato il modello “Redditi 2025–ENC”, da presentare nell’anno 2025 è composto da:
- a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI, CP;
- b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”. - la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
l modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.
Tale modello deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali,
- società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia,
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.
Modello ENC 2025: sintesi delle novità
Vediamo le principali novità contenute nel modello ENC 2025:
- Concordato preventivo biennale: è stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE, RS e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Maggiorazione costo del personale: sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e i componenti negativi dei quadri RC, RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- Proddotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato: nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011).
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni: nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione III) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei
terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) - Redditi derivanti dalla produzione di vegetali: nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Affrancamento cripto attività: Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Affrancamento straordinario delle riserve: è stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
• Regime società di comodo: il prospetto relativo a alla verifica delle operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
• Sismabonus ed ecobonus: nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Codice identificativo nazionale: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Tonnage tax: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare i redditi di partecipazione in una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.
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Costituzione diritto di superficie: nuova tassazione
Con la Risposta a interpello n 129 del 13 maggio le Entrate chiariscono la costituzione del diritto di superficie e il relativo regime fiscale.
L'istante è un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), qualificata come ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR
L’associazione, proprietaria di un’area, ha trasferito nel 2024 a titolo oneroso la proprietà di una costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo, esercitando quindi la facoltà prevista dall’art. 952, comma 2, del Codice civile.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda l’inquadramento fiscale di tale operazione, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
In particolare, l’associazione chiede se il corrispettivo percepito dalla cessione della proprietà superficiaria rientri tra le plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, come avviene nel caso di vendita di immobili detenuti da meno di cinque anni, oppure se si applichi un diverso trattamento.
Secondo l’interpretazione del contribuente, trattandosi di una vera e propria “cessione della proprietà” (seppur limitata al fabbricato e non al terreno), il corrispettivo dovrebbe generare una plusvalenza rientrante tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, che disciplina appunto le cessioni a titolo oneroso di immobili.
L’ASD argomenta che, poiché la proprietà superficiaria attribuisce all’acquirente la piena titolarità del fabbricato, l’operazione avrebbe gli stessi effetti di una vendita di immobile ordinaria.
La questione è particolarmente rilevante in ambito fiscale perché il diritto di superficie è uno dei principali diritti reali di godimento su beni immobili.
Vediamo la replica ADE.
Costituzione diritto di superficie: tassazione dal 2024
L’Agenzia delle Entrate non ha accolto la proposta interpretativa del contribuente, ma invece ha sprecificato e chiarito che, a partire dal 2024, il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie non rientra tra le plusvalenze indicate alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR, bensì costituisce un reddito diverso ai sensi della successiva lettera h) del medesimo articolo.
L’art. 9, comma 5, del TUIR – modificato dalla legge di bilancio 2024 – ha introdotto un principio generale: quando non è diversamente previsto, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie.
Tuttavia, è stata esclusa l’equiparazione tra la costituzione e la cessione di questi diritti, chiarendo che solo le cessioni successive alla costituzione possono generare plusvalenze tassabili (lett. b), mentre le costituzioni iniziali sono ora tassate come redditi “diversi” da plusvalenza, ai sensi della lett. h).
La relazione tecnica al medesimo disegno di legge di bilancio 2024 sul punto rileva che salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i diritti ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta
Nel caso analizzato, l’ente non commerciale ha costituito un diritto di superficie, trasferendo la sola proprietà del fabbricato.
Tale operazione rientra nella fattispecie di costituzione di un diritto reale di godimento e pertanto, secondo il nuovo dettato normativo, il corrispettivo incassato è integralmente imponibile come reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h), TUIR), e non come plusvalenza (lett. b).
Il reddito imponibile deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 71, comma 2, TUIR, come differenza tra l’ammontare percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione, e va imputato per cassa, ossia nell’anno di effettiva percezione, indipendentemente dalla data dell’atto notarile.
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Irpef 2025: chiarimenti ADE
Con la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 le Entrate hanno commentato le tante novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche.
La circolare di oltre cinquanta pagine ha come oggetto: Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
Pricipalmente vengono affrontati i seguenti temi:
- nuove aliquote IRPEF,
- detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia,
- nuovi trattamenti integrativi e bonus per i lavoratori dipendenti.,
- lavoratori dipendenti e le novità del decreto di riforma fiscale.
Vediamo alcuni chiarimenti
Aliquote Irpef 2025: commento ADE
La Legge di bilancio 2025 ha stabilito che, dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le aliquote progressive per scaglioni di reddito:
- a) 23% fino a 28.000 euro,
- b) 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro,
- c) 43% oltre 50.000 euro.
Viene confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
Il reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE e delle somme versate a titolo di mance dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
La Circolare in oggetto specifica inoltre che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Tassazione mance: chiarimenti ADE
In materia di agevolazioni concesse al personale impegnato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, il comma 520 della legge di bilancio 2025 modificano i commi 58 e 62 dell’articolo 1 legge di bilancio 2023, concernente il regime di tassazione sostitutiva delle somme rilasciate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del predetto settore economico (c.d. mance).
La prima modifica riguarda la determinazione dell’ammontare massimo delle mance percepite dal lavoratore da assoggettare a tassazione sostitutiva.
Tale ammontare è pari al 30 per cento invece del 25 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno.
La seconda modifica si riferisce alla condizione reddituale per l’accesso al regime di tassazione sostitutiva ed estende l’ambito soggettivo ai lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro al posto di 50.000 euro.
Si ricorda che il superamento di tale limite di 75.000 euro di redditi di lavoro dipendente non rileva ai fini dell’applicazione del regime nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione sostitutiva per l’anno successivo.
L'agenzia sottolinea che per la concreta applicazione della disciplina, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 2023.
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In arrivo il DL fiscale a fine maggio: le novità
È prevista per la fine di maggio l’emanazione di un Decreto Legge fiscale che si occuperà di emanare alcuni correttivi ad alcune norme tributarie previste dalla Legge di bilancio 2025 e dalla riforma fiscale; al tempo stesso è previsto lo slittamento dell’entrata in vigore di alcune norme.
Tracciabilità spese di trasferta
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta da rimborsare ai dipendenti, di solito riconducibili a spese di trasporto e spese di vitto.
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, se le spese di trasferta sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili l’importo non costituisce reddito per il dipendente, ma costituisce un onore deducibile per l’impresa che l’ha sostenuto.
Diversamente, nel caso in cui il pagamento avvenga in contanti, l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il dipendente e onere indeducibile per l’impresa.
La misura, che ha finalità antielusiva, alla fine si rivela particolarmente gravosa per l’impresa, nel caso in cui questa non possa dimostrare il pagamento con modalità tracciate, per evidenti motivazioni.
La finalità antielusiva non riguarda tanto le imprese e i lavoratori che sostengono questi costi, piuttosto mira a coloro che incassano i pagamenti, che non sempre dichiarano questi ricavi.
Alla luce proprio di questo punto, pare che il governo abbia intenzione di limitare la portata dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, lasciando quindi escluse dall’obbligo le spese di trasferta all’estero.
Cessione opere d’arte
L’attuale normativa IVA sulla cessione di opere d’arte prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, con le sole eccezioni delle cessioni effettuate direttamente dall’autore dell’opera (o dai suoi eredi) e delle importazioni dall’estero, che godono di una aliquota agevolata del 10%.
La Direttiva UE numero 542 del 2022 ha previsto la possibilità per gli stati membri, a partire dal giorno 1 gennaio 2025, di inserire tra i beni soggetti ad aliquota ridotta anche gli oggetti d’arte e di antiquariato.
Francia e Germania si sono già mosse, prevedendo dal giorno 1 gennaio 2025 delle aliquote agevolate, rispettivamente il 5,5% e il 7%; ed altri paesi, come il Lussemburgo, si stanno muovendo nella medesima direzione.
In occasione della Legge 111/2023, la delega ad effettuare la riforma fiscale, il governo aveva già previsto l’intenzione di intervenire anche in questo settore, ma per ragioni di onerosità della modifica l’intervento non si è poi concretizzato.
Sembra adesso che con il Decreto Legge fiscale la riduzione dell’aliquota IVA troverà davvero applicazione, con ogni probabilità nella misura del 5%, a partire dalla seconda metà dell’anno, in quanto la misura sembra rappresentare una necessità per non fare perdere all’Italia competitività a livello internazionale nel mercato dell’arte e dell’antiquariato.
Contestualmente, in applicazione alla delega sulla riforma fiscale, per la cui attuazione c’è tempo tutto il 2025, è possibile che il legislatore intervenga anche per modificare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di questa tipologia di beni.
Rinvio sugar tax
Sul fronte dei rinvii, tra le varie possibilità, pare certo l’ennesimo slittamento della sugar tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2025, ma che, con ogni probabilità, sarà rinviata al 1° gennaio 2026.
Questa imposta viene rinviata periodicamente fin dalla sua introduzione avvenuta con la Legge di bilancio 2020.
La motivazione dell’ennesimo rinvio dovrebbe essere quella di non voler incidere sul costo dei prodotti alimentari che utilizzano come ingrediente principale lo zucchero; questa logica tuttavia trascura il fatto che un aumento del prezzo di questi prodotti farebbe risultare più competitivi quei generi alimentari, più sani, che non si basano su questo ingrediente, fatto che migliorerebbe le prospettive della salute della popolazione.
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Costituzione usufrutto e nuda proprietà: tassazione
Con Risposta a interpello n 133 del 14 maggio le Entrate trattano le novità della tassazione sulla costituzione dell'usufrutto (art 67 TUIR)
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito un aspetto della fiscalità immobiliare chiarendo il caso di cessione separata, ma contestuale, di due diritti reali distinti: l’usufrutto e la nuda proprietà di un immobile.
A porre il quesito sono due coniugi in regime di separazione dei beni, comproprietari al 50% di un appartamento (categoria catastale A/2) e della relativa cantina (C/2), intenzionati a vendere l’usufrutto a un soggetto e la nuda proprietà a un altro, con due atti distinti ma contestuali. Il dubbio fiscale ruota attorno all’applicazione dell’art. 67 del TUIR: si tratta di un’unica cessione della piena proprietà – soggetta alla lettera b) – oppure di due operazioni autonome da qualificarsi separatamente, ossia la costituzione di un diritto di godimento (usufrutto) e la cessione del diritto residuo (nuda proprietà)?
Vediamo la replica dell'ADE.
Costituzione usfrutto e nuda prorietà: tassazione
I contribuenti citano lo Studio n. 14-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato, secondo cui quando un soggetto si spoglia interamente della proprietà (anche se in modo frazionato), il trattamento fiscale dovrebbe essere unico e rientrare nell’ambito della lettera b) dell’art. 67.
In pratica, sebbene i diritti siano trasferiti a soggetti diversi e con modalità diverse, il risultato finale è economicamente identico a una cessione integrale della proprietà, quindi – secondo tale impostazione – dovrebbe esserci una sola tassazione come plusvalenza immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate, però, non accoglie questa lettura e viene innanzitutto richiamata la nuova formulazione dell’art. 9, comma 5, del TUIR, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2024, che distingue chiaramente tra la “costituzione” e la “cessione” dei diritti reali.
In linea con questo principio, l’Agenzia ribadisce che:
- la costituzione del diritto di usufrutto genera un “reddito diverso” ai sensi della lettera h) dell’art. 67, da tassare in base all’articolo 71,
- mentre la cessione della nuda proprietà, in quanto trasferimento a titolo oneroso di un diritto preesistente, rientra nella lettera b), e dunque è soggetta a tassazione per plusvalenza secondo le regole ordinarie (art. 68 TUIR), con la consueta esenzione dopo cinque anni o per uso abitativo principale.
Consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, hanno stabilito come la cessione contestuale di usufrutto e nuda proprietà a soggetti diversi non possa essere considerata come un’unica operazione, bensì due negozi autonomi con effetto causale distinto, anche se collegati dalla volontà delle parti.
In altre parole, il fatto che l’operazione realizzi, nel suo complesso, il trasferimento pieno del bene a terzi non comporta automaticamente l’unificazione del trattamento fiscale.
Allegati: -
730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio
Dal 15 maggio 2025 sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web.
Dalla stessa data è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato e nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Ricordiamo che è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, cliccando qui.
Le Entrate con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile hanno fissato tutte le regole necessarie.
Attenzione a causa dell'intenso traffico sul sito all'ingrosso con le proprie credenziali può apparire il seguente messaggio:

730 precompilato 2025: il primo accesso
Appena effettuato il primo accesso della precompilata, le Entrate domandano se si vuole utilizzare la compilazione in modalità semplificata.
Si tratta di una possibilità, introdotta già nella dichiarazione dello scorso anno, e quest’anno è stata rivista e migliorata, consentendo di compilare il modello seguendo un percorso guidato.
I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità semplificata.
In questa modalità, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo.Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni e sottosezioni e successivamente confermarle, integrarle o modificarle.
Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
Attenzione al fatto che il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento selezionando un apposito pulsante presente nell’applicazione.730 precompilato accettato o modificato
Se il Modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli.
Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancanti, è necessario modificare o integrare la dichiarazione.
Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
Il modello 730 precompilato si considera accettato se:- è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata
- oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.
Le Entrate riportano gli ulteriori seguenti esempi, la dichiarazione si considera accettata quando:
- vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
- vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
- viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
- viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
- si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
- viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
- viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.
Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
730 precompilato congiunto
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:
- possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello,
- almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante” (le operazioni di conguaglio verranno effettuate dal suo datore di lavoro o ente pensionistico), l’altro è definito “coniuge”.
Inoltre, è sempre necessario inserire il codice fiscale del coniuge nella sezione dei familiari.
Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”.
In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.730 precompilato e i rimborsi
In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).
Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.Se dal modello 730 precompilato “senza sostituto” emerge un credito e il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Allegati:
Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente di poter utilizzare per l’addebito del modello F24 lo stesso Iban indicato per i rimborsi).
Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. -
Redditi PF 2025: il quadro RA per i terreni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025, inviato telematicamente, deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025 direttamente dal contribuente ovvero se viene tra smessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Tale modello accoglie nel Quadro RA i redditi dei terreni, vediamo chi lo compila e per quali redditi.
Redditi PF 2025: il reddito dei terreni
Relativamente al Quadro RA del Modello Redditi PF 2025 utilizzabile per dichiarare il reddito dei terreni, occorre evidenziare, prima delle istruzioni che, il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.
Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale è tenuto a dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, anche nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola.
Se, invece, l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale deve essere dichiarato, comunque, dal proprietario, mentre il reddito agrario deve essre dichiarato da chi svolge l’attività agricola.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’art. 29 del TUIR; mentre Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’ articolo 2135 del codice civile (artt. 27, comma 1, e 32, comma 1, del TUIR).
E in particolare, deve utilizzare questo quadro:
- chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario a decorrere dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
Attenzione al fatto che fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, del TUIR il reddito agrario ed il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR, è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter e art. 34, comma 4-bis, del TUIR).
Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 28 del TUIR,
non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art.
32, comma 2, lett. b-bis).Qualora la rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.
Modello Redditi PF 2025: i terreni che non vanno dichiarati
Non deve utilizzare questo il quadro RA:
- il partecipante dell’impresa familiare agricola,
- il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto.
In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.
Inoltre, non vanno dichiarati in questo quadro:i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri redditi” del Modello REDDITI 2025, fascicolo 2.
Inoltre attenzione al fatto che nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario.
Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU
Ad esempio sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016.
In tali casi va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9)