• Accertamento e controlli

    CPB: ultimi chiarimenti sugli acconti

    Il Cdm del 4 giugno ha approvato in via definitiva il Decreto Correttivo del Concordato prenvetivo biennale e altri adempimenti fiscali.

    Innanzitutto, viene confermata la proroga per l'adesione al 30 settembre in luogo di luglio prossimo.

    Per una sintesi delle modifiche e delle conferme in base alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato leggi anche: Decreto Correttivo sul CPB: conferme e modifiche      

    Relativamente agli acconti ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate a fine maggio ha integrato la sezione delle FAQ del Concordato Preventivo Biennale con due chiarimenti.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento ade sugli acconti, oltre ad un riepilogo su tutto quanto riguarda il CPB, ad oggi.

    CPB: calcolo acconti e imposta sostitutiva

    Un contribuente domandava se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell'acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.
    Le Entrate hanno evidenziato che l'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati». 

    Ciò evidenziato, si ritiene, che l'acconto, per il periodo d'imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente (2024).

    Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto, l'entrate specificano che non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva. 

    Concordato preventivo biennale: tutte le regole da conoscere per aderire

    A decorrere dal 2024 il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il CPB concordato preventivo biennale.

    Successivamente, il Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via defintivia il 4 giugno dal Governo, ha previsto il differimento al 30 settembre del termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026 e la soppressione del concordato per i contribuenti forfetari.

    L'Agenzia delle Entrate con due Provvedimenti datati 9 aprile e 24 april 2025 ha rispettivamente: approvato:

    • il nuovo modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2025-2026
    • ed ha definito le specifiche tecniche per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026 e della eventuale revoca dello stesso.

    In base all'art. 9, comma 1, Dlgs. n. 13/2024, il MEF, con Decreto 28 aprile, ha approvato la Nota Metodologica in base alla quale l'Agenzia formula la proposta di concordato per il 2025-2026.

    Inoltre come sopra esposto l'agenzia ha chiarito dubbi sull'acconto con FAQ del 28 maggio precisando che, per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, l'acconto 2025 calcolato utilizzando il metodo storico, va determinato facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi  e irap per il 2024. 

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: chi riguarderà

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

    Tra le altre novità il testo in bozza all'art 4 prevede la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Vediamo il contenuto di questo articolo, ancora in bozza, che dovrà essere approvato in via definitiva.

    Rottamazione tributi locali: cosa si prevederà

    Il Decreto Legistativo preliminare con la nuova disciplina dei tributi locali all'art 4 prevede che ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    In particolare, ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
    Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai
    contribuenti il medesimo trattamento tributario.
    Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
    Attenzione al fatto che si prevede una specifica deroga alle norme statali, prevedendo che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
    Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

    Si resta in attesa del testo definitivo della disposizione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno

    Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio delle richieste per il bonus destinato alle sale cinematografiche per le spese sostenute nel 2024.

    Le richieste, da effettuarsi tramite la piattaforma DGCOL, vanno inviate dalle ora 10 del giorno 5 maggio e fino al giorno 6 giugno prossimo.

    In particolare, in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024, saranno applicabili le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, i

    L'avviso specifica che la presentazione delle richieste non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Il credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.

    Scarica qui il vademecum per le domande

    Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

    • consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
    • attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL)da indirizzare a:
      1. il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
      2. il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno

    Il Ministero informa del fatto che è aperta una sessione ricognitiva per il tax credit funzionamento sale cinematografiche.

    Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto del Ministro della cultura, che disciplinerà il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 18 della Legge 14 novembre 2016 , n. 220, ed a seguito delle richieste degli operatori del settore cinematografico, si comunica che dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 e fino alle 23.59 del 6 giugno 2025 sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le domande di credito d’imposta relative alla linea di intervento

    • TAX CREDIT FUNZIONAMENTO SALE CINEMATOGRAFICHE (TCF)

    in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024.

    Contributo sale cinematografiche: che cos’è

    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152.

    Attenzione al fatto che tale aliquota è incrementata al 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese ed al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di costituzione.

    È inoltre previsto un ulteriore incremento di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere, o di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.

    L’aliquota massima applicabile non può comunque essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.

    Contributo sale cinematografiche: requisiti di accesso

    Ai fini dell’accesso al credito di imposta, l’impresa deve aver programmato nell’anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all’aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.

    I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.

    L’importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.

    Ai sensi dell’articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:

    1. l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
    2. quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

    Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d’imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:

    1. A1 e A2;
    2. C1.

    Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d’imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziate risultino ancora insufficienti.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno

    Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.

    A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:

    • imprese, 
    • cooperative e consorzi 

    del settore trasporto merci. 

    Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito

    La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.

    Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi

    La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. 

    Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati. 

    La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo. 

    Sono ammessi:

    • Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
    • Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
    • Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).

    È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.

    Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari

    Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:

    • Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
    • Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
    • Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
    • Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica

    Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto

    Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024. 

    L’importo rimborsabile è calcolato:

    • In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
    • Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
    • Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.

    In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno

    La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:

    1. Prenotazione della domandadal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
    2. Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00

    Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).

    La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.

    Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider. 

    Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
     È obbligatorio:

    • Dotarsi di firma digitale qualificata,
    • Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
    • Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,

    Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.

    Allegati:
  • Cedolare secca

    Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?

    Con Risposta a in terpello n 146/2025 le Entrate chiariscono chi opta per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti.

    Vediamo il perchè dal chiarimento delle Entrate.

    Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?

    Viene specificato che la penale è una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto pertanto non è prevista l'imposta di registro se il contratto è sottoposto a cedolare secca.

    Il caso di specie concende l'occasione alle Entrate per chiarire che il regime della cedolare secca esclude:

    • l'applicazione dell’Irpef secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, 
    • delle imposte di registro e di bollo, 

    consentendo al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato con aliquota fissa (21% o 10% per i contratti a canone concordato).

    Ai sensi dell'art 1382 del codice civile, la clausola penale è un patto con cui le parti concordano che in caso di inadempimento o ritardo il trasgressore corrisponda all’altro una determinata prestazione, in genere una somma di denaro.

    L’Agenzia ricorda la consolidata giurisprudenza di legittimità che sostiene e ribadisce l’accessorietà di tale clausola rispetto al contratto principale e pertanto giunge alla seguente conclusione:

    • come avviene per il contratto di locazione che in forza dell’opzione per la cedolare secca non sconta l’imposta di Registro, ugualmente la clausola penale, accessoria alla stessa locazione, non assumerà rilievo per la medesima imposta.

  • Legge di Bilancio

    Polizza rischi catastrofali imprese: i correttivi sono legge

    Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).

    Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti, leggi:  Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni

    L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.

    Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento. 

    Inoltre, dal 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni.

    Il DL 39/2025 in data 21 maggio è stato convertito in Legge n 78 del 27 maggio e viene pubblicato in GU n 124 del 30 maggio. 

    Il Decreto contiene due articoli, conferma naturalmente le progoghe introdotte e definisce le modalità attuative e introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi.

    Gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato hanno poi introdotto alcune novità e chiarimenti, per facilitare il coordinamento del decreto ministeriale attuativo ossia il DM MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18.

    Il testo contiene norme secondo le quali:

    • sono assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
    • agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
    • nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
    • per il valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
    • l’obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024).

    Polizza rischi catastrofali: il calendario 2025-2026

    L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:

    • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
    • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

    Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

    • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
    • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

    La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

    Il testo approvato dal Parlamento e modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera contiene la seguente proroga:

    • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
    • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
    • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.

    In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.

    Vediamo i dettagli della risposta ADE.

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

    Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.

    A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.

    Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.

    Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.

    La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata. 

    L'Agenzia risponde in modo affermativo. 

    La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.

    La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.

    Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).

    Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.

    CPB 2025–2026: nuove modalità operative

    Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:

    • Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
      • autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
      • congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).