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Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni
Scade il 30 novembre il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, cadendo il 30.11 di sabato, il termine per i pagamenti slitta al 2 dicembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto Irpef: scadenza al 2 dicembre
Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte.
Il calcolo dell’acconto va effettuato in base a:
- metodo storico,
- metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
La regola generale vuole che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
I versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
Relativamente ai versamenti delle persone fisiche, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre, quest'anno 2 dicembre in quanto il 30.11 è sabato.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto imposte per chi ha aderito al CPB
Quest'anno com'è noto, oltre ai casi "ordinari" di versamenti delle imposte vi sono anche quelli relativi alle adesioni al Patto col Fisco, misura agevolativa denominata Concordato preventivo biennale.
La misura ricordiamolo, è stata prevista per i soggetti ISA e i forfettari.
Relativamente a tali soggetti che hanno aderito al CPB l'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi oggetto di concordato, è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (ai sensi delgi articoli 20 e 31 del D.lgs.13/2024).
In sede di ingresso al CPB, acconto 2024 per chi aderisce per il biennio 2024-2025, è possibile applicare il criterio storico, tuttavia, va applicata un’apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023.
Se invece si applica il criterio previsionale la citata maggiorazione non è dovuta.
I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.
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Fondo perduto superbonus indigenti: 100% di spettanza
Le Entrate con il Provvedimento n 411551 del 29.11.2024 hanno fissato al 100% la percentuale di spettanza della misura agevolativa nota come superbonus indigenti.
Ricordiamo che il 31 ottobre è scaduto il termine per le domande per i soggetti con redditi fino a 15mila euro relativo alle ristrutturazioni degli immobili con il superbonus.
Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: che cos’è
L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020).
L’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Fondo perduto per superbonus privati con redditi bassi: le condizioni
Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:
- a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
- b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: le domande e la % spettante
Il contribuente ha presentato domanda entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati.
È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
Con il provvedimento n 360503 del 18 settembre sono state pubblicate le regole per le domande oltre al necessario modello, leggi: Fondo perduto superbonus 70%: il modello da inviare entro il 31.10 con le istruzioni.
Il 29 novembre le Entrare con il Provvedimento n 411551 ha stabilito che la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
Allegati:
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia. -
Nuovi Testi Unici: work in progess
Con la Legge n 122/2024 pubblicata in GU n 197 del 23 agosto si fa slittare al 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 la definitiva approvazione dei nuovi testi unici.
Nella GU n 279 del 28.11.2024 sono invece pubblicati i primi 3 provvedimenti approvati recentemente dal Governo.
In particolare, stiamo parlando dei Testi Unici su:
- Sanzioni tributarie, amministrative e penali,
- Tributi erariali minori
- Giustizia tributaria.
Ricordiamo che l'iter di approvazione dei Testi Unici è iniziato lo scorso 13 marzo sulle bozze dei 9 Testi unici volti a semplificare il sistema tributario italiano.
La consultazione pubblica si è conclusa il 13 maggio e alla luce dei pareri e osservazioni pervenute si delinea la nuova tempistica.
La pagina di riferimento delle Entrate per avere maggiori informazioni sui lavori è qui raggiungibile.
Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), ha riguardato l’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.
Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema.
Accademici, professionisti e contribuenti hanno inviato le loro osservazioni o proposte di modifica, delle quali si terrà conto per arrivare alla approvazione definitiva della complessa riforma.
Riforma Fiscale: il calendario di approvazione dei nuovi Testi Unici
Si proroga dal 29 agosto al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, riepiloghiamo lo stato dei lavori.
In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori.
In continuità con l’impostazione attuale, l'agenzia ha ritenuto opportuno non riportare nella proposta di Testo Unico delle imposte sui redditi, le disposizioni riguardanti l’IRAP, queste potranno essere preferibilmente oggetto di un’autonoma proposta di testo unico che raccolga, unitamente al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche le disposizioni di natura tributaria riguardanti i tributi regionali e locali.
Nei restanti 5 sono invece state raccolte:
- le norme sull’accertamento;
- sulle sanzioni tributarie amministrative e penali (approvato in via defintiva il 29.10.2024)
- sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali.
Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.
Nel dettaglio, i 9 Testi unici sui cui si sta lavorando riguardano:
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Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l’erede
Con la Risposta n 229/2024 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2023 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense.
Si replica ad un istante-erede che evidenzia:
- di essere fiscalmente residente in Italia e di essere l'unica erede di un cittadino italiano e statunitense, residente negli USA da oltre quarant'anni e ivi deceduto nel 2021;
- che sul valore complessivo dell'asse ereditario è stata pagata nello stato americano di residenza del de cuius l'imposta di successione statale dell'1 per cento;
- che il de cuius risultava essere titolare, tra l'altro, di un «conto pensionistico», compreso nell'asse ereditario assoggettato a imposta di successione negli USA, gestito da una società statunitense composto da due piani pensionistici, alimentato con versamenti di contributi da parte del de cuius e del datore di lavoro, nonché con il reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso;
- che « Alla data del decesso, avvenuto all'età di 84 anni, il de cuius, pur se non ne aveva chiesto la liquidazione, se non parzialmente, aveva già maturato il diritto a percepire le rendite periodicamente, tant'è che la consistenza dei fondi è stata dichiarata ai fini dell'imposta di successione»;
- che nel 2023 è stato disposto a favore dell' istante il pagamento dell'importo di ….. quale liquidazione e chiusura del Fondo pensione;
- tale importo non è stato assoggettato a ritenuta negli USA ed è stato indicato nel modello 1042S emesso dalla società di gestione del Fondo pensione tra ''pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi'', esente da imposte.
Ciò posto, si chiede se l'importo percepito nel 2023, quale liquidazione del Fondo pensione:
- a) sia da assoggettare a tassazione, quale reddito di capitale ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), con riferimento esclusivamente all'incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento,
- b) sia da qualificarsi come reddito di lavoro dipendente in capo al de cuius, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» e quindi, poiché percepita da un erede, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma, 3 del medesimo testo unico. Ove fosse applicabile tale ultima tesi interpretativa, l'Istante chiede quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata.
Sinteticamente l'Agenzia ha replicato che la pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente, vediamo questo cosa comporta.
Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l’erede
Il parere ADE riguarda esclusivamente la modalità di tassazione dell'ammontare percepito nell'anno d'imposta 2023 dall'Istante in qualità di erede, fiscalmente residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del Fondo pensione.
Al riguardo, l'articolo 49, comma 2, del Tuir prevede che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (…)».
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, inoltre, «In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti».In sostanza, spiega l'agenzia, i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
Come chiarito con la risposta n. 5 pubblicata l'11 gennaio 2024 «per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente''.Le Entrate specificano che ai fini della tassazione sono stati formulati vari pareri di prassi che hanno chiarito quanto segue:
- nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui al 24 ter del Tuir, è stato chiarito che costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
- viene evidenziato che l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.
Nel caso in esame, in applicazione della normativa e in linea con la prassi illustrata, si ritiene che l'importo percepito in una unica soluzione nel 2023 sia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del Tuir per il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del medesimo TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull'intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.
Allegati: -
Bollo contratti in house appalti: come e quando è dovuto
Con Risposta a interpello n 230 del 27 novembre l'Ade chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo su atti della procedura e accordo contrattuale per gli Appalti.
L'Ente istante intende affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.
A tale riguardo chiede di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.L'ade specifica che il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Bollo per i contratti inhouse: chiarimenti Ade per gli Appalti
Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Allegati:
L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. L'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
L'allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto…».
L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte
I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».
L'articolo 7 del decreto in argomento dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 […].
L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».
Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» all'articolo 17, concernente l'«Affidamento a società in house», dispone al comma 1 che «Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.».
I contratti, contemplati nel sopra citato articolo 7 del predetto d.lgs. n. 36 del 2023, devono essere predisposti «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3» del Codice dei contratti pubblici e, in base a quanto stabilito nel citato articolo 17 decreto legislativo n. 201 del 2022, «… secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici …».
In definitiva, il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l'affidamento ''in house''.
Ne deriva che tali affidamenti ''diretti'' sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023, cui si rinvia per ulteriori precisazioni.
A tale riguardo, in linea con i predetti documenti di prassi, si ritiene che nel caso dell'affidamento ''in house'',previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momentodella stipula del contratto -
Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi
L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.
Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.
Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: l’ordinanza con le regole dei contributi
In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalità definiti dalle ordinanze:- n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 (per le imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole)
- n. 14/2023 in data 3 novembre 2023 (per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze) – come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12 agosto 2024
puo' provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:
- euro 20.000 (ventimila), se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
- euro 40.000 (quarantamila), se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive.
I contributi concessi con la modalità del finanziamento agevolato non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: modalità di erogazone dei contributi
Con l'art 3 rubricato Modalità di erogazione dei contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica, che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma 2, alla presente ordinanza, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi gia' percepiti, definendo se l'erogazione avverra' secondo la modalità del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
L'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento agevolato potrà avvenire, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:- erogazione per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute;
- erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.
Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario del contributo, con l'accreditamento delle somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana citata, dal quale l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:
- i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
- il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
- l'Istituto di credito, nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.
Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita' disponibile sulla piattaforma informativa regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato tra quelli presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa depositi e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di concessione del contributo.
Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al
oggetto beneficiario.
Il citato conto corrente vincolato potra' essere aperto presso l'istituto di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario e dovra' essere comunicato tramite apposita modalità sulla piattaforma informatica, all'uopo implementata, mediante la compilazione:
- per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente ordinanza a seconda che il beneficiario sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa;
- per l'erogazione dei SAL ovvero del saldo in unica soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza n. 14 in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).
Sul conto corrente vincolato potranno essere accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste dalla presente ordinanza e potranno essere disposti pagamenti unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati al comma 3 del presente articolo.
Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione da parte del Commissario o anteriormente alla presentazione del primo stato avanzamento lavori, l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, mediante la compilazione degli allegati «A» «B» alla presente ordinanza.
L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:
- alla concessione del contributo da parte del Commissario straordinario;
- all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto beneficiario, nei limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile.
Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.
Allegati: -
Legittima l’autotutela sostitutiva peggiorativa per il contribuente
La sentenza numero 30051 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pubblicata il 21 novembre 2024, legittima la possibilità per l’ufficio, anche durante il contenzioso, di sostituire un accertamento già emesso con uno diverso, più gravoso per il contribuente.
Tecnicamente il procedimento prende il nome di autotutela sostitutiva peggiorativa.
Nel caso esaminato dalla Corte un primo accertamento veniva emesso a fronte di indagini finanziarie; ma poi, durante il giudizio sul primo accertamento, l’atto veniva annullato in autotutela e al suo posto ne veniva emesso uno più gravoso per il contribuente.
Fondamentalmente l’ufficio annullava la precedente contestazione e ne emetteva una nuova, basandosi semplicemente su una nuova valutazione del medesimo fatto.
La sentenza 30051/2024 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30051, pubblicata il 21 novembre 2024, ci spiegano che l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva da parte dell’ufficio è legittima a fronte di vizi del precedente atto, sia di natura formale che sostanziale.
Il punto essenziale è l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, in rispetto del quale, appunto, l’Agenzia delle Entrate può, in qualsiasi momento annullare in autotutela un atto di contestazione, gravato da vizi di natura formale o sostanziale, ed emetterne uno nuovo anche più sfavorevole per il contribuente.
Gli unici veri limiti all’esercizio di tale potere di autotutela, ci spiega la Corte, sono:
- il decorso del termine per l’accertamento previsto per il singolo tributo, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 43 del DPR 600/1973 e dall’articolo 57 del DPR 633/1972, rispettivamente per imposte sui redditi e IVA;
- la necessità che sull’atto oggetto di autotutela non sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato.
Un tale potere, attribuito all’ufficio, di cambiare la propria posizione nei confronti del contribuente, anche con una pretesa più gravosa, anche nel corso di un giudizio pendente, con una arbitrarietà scandita dall’assenza di limitazioni all’esercizio di questa facoltà, pur se legittimo in base al diritto, lascia comunque perplessi in termini di equità intrinseca, in quanto costituisce un principio che attribuisce all’ufficio uno squilibrato potere coercitivo nei confronti del contribuente, anche dentro il processo.
Differenze con l’accertamento integrativo
Nel corso della medesima sentenza numero 30051, pubblicata il 21 novembre 2024, la Corte di Cassazione precisa anche le differenze che intercorrono tra tale autotutela sostitutiva e l’istituto dell’accertamento integrativo, ex articolo 43 comma 3 del DPR 600/1973 e articolo 57 comma 4 del DPR 633/1972, rispettivamente per imposte sui redditi e IVA.
Grazie all’autotutela sostitutiva l’atto originario, gravato da vizi formali o sostanziali, viene sostituito da un nuovo accertamento basato sugli stessi elementi già considerati nel precedente atto di contestazione; diversamente, con l’accertamento integrativo il precedente atto di contestazione resta valido, ma, al sopraggiungere di ulteriori e nuovi elementi, viene emesso un nuovo atto di contestazione, che configura una pretesa aggiuntiva, per il medesimo tributo e il medesimo periodo d’imposta.
Quindi, fondamentalmente con l’autotutela sostitutiva gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava il primo accertamento, vengono rivalutati ex novo in un momento successivo e in una maniera completamente diversa da quella originaria.
Diversamente, con l’accertamento integrativo non avviene nessuna rivalutazione di quanto già contestato con il primo atto, che resta valido, ma al quale segue poi una integrazione di pretesa, basata su nuovi elementi sopraggiunti successivamente.
In definitiva, quindi, è la mancanza o la presenza di nuovi elementi che legittima una autotutela sostitutiva peggiorativa o un accertamento integrativo. Tuttavia il confine tra le due situazioni resta abbastanza labile e astratto in una moltitudine di situazioni concrete.
I principi di diritto
Sulla sentenza numero 30051/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pubblicato quindi i seguenti tre principi di diritto sulla questione prima commentata:
- in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’articolo 2-quater, comma 1, DL numero 564 del 1994, convertito dalla Legge numero 656 del 1994 e dal successivo DM numero 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, Legge numero 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli articoli 2, 23, 53 e 97 Costituzione in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.
- In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli articoli 43, quarto comma (ora terzo), DPR numero 600 del 1973 e 57, quarto comma, DPR numero 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione.
- In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli articoli 2 e 53 Costituzione; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità.