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Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.
Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.
Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.
Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Riepiloghiamo le regole generali della misura.
Agrivoltaico: gli incentivi 2024
Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
Bando Agrivoltaico: i beneficiari
Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; - b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Sono invece escluse:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
- Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
- non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro
Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno
Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.
Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.
Allegati: -
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.
Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.Sono fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro. -
Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative
Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.
In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative.
Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.
Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.
Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale.
Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.
L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.
Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:
- sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c.
- che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.
L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.
Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia.
Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci.
Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.
Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.
Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.
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Autofattura: come regolarizzare col TD20
Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)
Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro aggiornata al 1° aprile 2025, recepiscono le modifiche introdotte con le nuove specifiche tecniche 1.9, modificando la descrizione del tipo documento TD20.
Prima dei dettagli ricordiamo che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
- nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura,
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.
Autofattura TD20: quando utilizzarla
Nella nuova guida ADE viene specificato che:
- 1) Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
- 2) Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.
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Garanzia rimborsi IVA: quando sono ammesse modifiche
Con Risposta a interpello n 83 del 28 marzo le Entrate chiariscono l'ambito della modifica delle garanzie per i rimborsi IVA.
La società istante ha chiesto rimborsi IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023 con specifiche istanze per una parte del credito IVA maturato in ciascuna di queste annualità, e tali rimborsi sono stati erogati dall'Ufficio competente.
Le garanzie per i rimborsi IVA richiesti dalla società sono state prestate dalla società controllante sotto forma di "diretta assunzione dell'obbligo di pagamento" in conformità con l'articolo 38-bis, comma 5, del decreto IVA.
A causa di una operazione di fusione i cui effetti sono partiti dal 1° gennaio, la controllante è venuta meno e i due patrimoni si sono fusi.
La società istante controllata domanda se può presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023, per essere esonerata dall'obbligo di sostituire le garanzie già rilasciate dalla società controllante che verrà incorporata. Le Entrate negano la possibilità vediamo il perché.
Garanzia rimborsi IVA: sono ammesse modifiche?
L'Agenzia delle Entrate risponde che, poiché i rimborsi IVA sono già stati erogati e la fase istruttoria è conclusa, la società [ALFA] non può più presentare una dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia scelto inizialmente.
Pertanto, [ALFA] non può essere esonerata dall'obbligo di sostituire le garanzie già rilasciate dalla società controllante [BETA].
L'Agenzia chiarisce che, essendo venuta meno la società controllante a causa della fusione, l'unica forma di garanzia alternativa che [ALFA] può fornire è quella prestata con titoli di Stato, fideiussione bancaria, o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
Tali garanzie sostitutive devono decorrere dal momento dell'erogazione del rimborso e avere una durata pari a tre anni dallo stesso, o fino al termine di decadenza dell'accertamento se inferiore.
Riepiloghiamo i chiarimenti utili proposti dall'ADE.
Le Entrate ricordano che l'articolo 38 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza prestazione della garanzia, purché sia presentata la dichiarazione annuale, o l'istanza di rimborso infrannuale (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, corredata, altresì, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti concernenti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi.
In mancanza dei requisiti citati, per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro ricorre l'obbligo di prestare la garanzia secondo le modalità previste dal successivo comma 5 del medesimo articolo, ossia, «[…] per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione […]».
Il medesimo articolo 38 bis, comma 5, del decreto IVA, al terzo periodo, dispone una semplificazione per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, prevedendo che «[…] la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata […]».
Per effetto di tale previsione normativa, la società capogruppo o controllante (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) può assumere per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto IVA, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, ''fideiussore'' della controllata.In tal caso, in luogo delle forme di garanzia ''tradizionali'' (polizza fideiussoria, fideiussione, ecc.), l'interesse erariale è garantito dal patrimonio della controllante oltre che da quello della controllata.
Le diverse tipologie di garanzia previste dall'articolo 38 bis, comma 5, del decreto IVA sono tra loro alternative, con la conseguenza che il richiedente può liberamente scegliere tra esse quella che intende prestare.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie in cui l'istante chiede, per i rimborsi IVA già erogati, di sostituire l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento prestata dalla propria controllante [che, secondo quanto affermato nell'istanza, dovrebbe già essere stata sostituita con delle garanzie fideiussorie, stante l'operazione di fusione con la propria controllante e la conseguente ''scomparsa'' della società garante] con una dichiarazione integrativa recante il visto di conformità nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria, torna utile quanto detto con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, ove, al punto 2, è stato chiarito che, «a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di ''virtuosità'' ai sensi della previgente normativa, non si ritiene possibile la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza. La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa».
Con la circolare innanzi richiamata è stato, dunque, ammesso il ricorso all'istituto dell'integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omesso; tuttavia, viene precisato che è consentito correggere ed integrare «anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia […], non eseguite o eseguite non correttamente […]», purché siano rispettate le modalità e i limiti temporali declinati dalla risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014, ove è stata ammessa la possibilità di variare la scelta operata in dichiarazione compensazione in luogo del rimborso dell'eccedenza a credito IVA solo laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.
Ne deriva che, la presentazione della dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia già scelto [nel caso specifico, attestazione di possedere i requisiti per essere considerato ''virtuoso'' in luogo della garanzia fideiussoria], può essere presentata fino a quando non sia stata conclusa da parte dell'Ufficio territorialmente competente la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.Avendo l'Ufficio già liquidato i rimborsi IVA, l'istante non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni IVA al fine di scegliere la forma di garanzia alternativa di cui si è detto.
Pertanto, essendo venuta meno la società controllante, originaria garante delle somme ricevute a rimborso, l'unica forma di garanzia alternativa che l'istante può fornire all'Ufficio è quella prestata con titoli di Stato, o con fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale, ovvero con polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
Si rammenta che la garanzia sostitutiva deve decorrere dal momento dell'erogazione del rimborso e non già dal momento della sostituzione e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. - Senza categoria
Cedolare secca per conduttori con PIVA: Cassazione e Ade in disaccordo
Con la Risposta a interrogazione parlamentare n 5-03773 di fine marzo, presentata in Commissione Finanza della Camera, le Entrate non si allineano al principio di diritto espresso dalla Cassazione con la Sentenza n 12395 del 7 maggio 2024 sulla cedolare secca.
Ricordiamo che con la Sentenza in oggetto la Cassazione si esponeva contro la prassi consolidata delle Entrate sulla applicabilità della cedolare secca ai conduttori titolari di PIVA.
L'Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto che Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari (o titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto) che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l’inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Se l’immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazione (box, cantina).
L'importante pronuncia della Cassazione ha invece sancito che si può applicare la cedolare secca al contratto di locazione a uso abitativo stipulato, in qualità di conduttore, da un soggetto imprenditore, che affitta l’immobile per fornirlo come alloggio ai propri dipendenti.
Le Entrate, replicando alla interrogazione di cui si tratta, hanno specificiato di non allinearsi a tale principio ritenendolo una singola pronuncia e non un orientamento consolidato.
La Cassazione accorda la cedolare secca ai conduttori con PIVA
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03773 presentata in Commissione Finanze alla Camera, le Entrate non si alleneano al principio dettato dalla Cassazione sulla spettanza della cedolare secca per locazioni abitative a conduttori di immobile nell'esercizio d'imprese al fine di utilizzare gli stessi come abitazione di clienti o dipendenti
Gli interroganti si sono rivolti al MEF per sapere come e quando l’Amministrazione intenda recepire l’orientamento della Cassazione statuito dalla Sentenza n. 12395/2024, nella quale veniva ammessa la possibilità di optare per la cedolare secca, anche con riferimento a contratti di locazione di immobili abitativi stipulati, in qualità di conduttore, da società o, soggetti che esercitano l’attività di impresa da destinare poi uso foresteria per clienti o dipendenti.
La domanda nasce dal fatto che il Modello RLI per la registrazione telematica del contratto di locazione non permette l'opzione se il conduttore esercita appunto attività imprenditoriale.
Ricordiamo che sono sorti dubbi sulla possibilità che l’esclusione dalla cedolare operi anche quando il conduttore di una locazione immobiliare per uso abitazione, sia imprenditore.
Secondo l'agenzia non è possibile optare per la cedolare secca se il conduttore agisce nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni, come avviene, ad esempio, se egli loca un immobile abitativo a uso foresteria dei dipendenti (il caso della sentenza di cui si tratta).
Con la Sentenza n. 12395/2024 la Cassazione ha sancito che l’art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui esclude l’applicazione della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni è riferita al solo locatore, restando, invece, “irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all’attività professionale del conduttore”.
L’interrogazione parlamentare ha richiesto chiarimenti e l’Agenzia ha replicato evidenziando l’intenzione di non allinearsi ai giudici di legittimità ribadendo che: “non rientrano nell’ambito applicativo del regime in questione i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l’immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori”.
La sentenza della Cassazione n. 12395/2024 viene inquadrata dall'Ade non come un orientamento consolidato ma bensì giudicata come una pronuncia isolata.
Sentenza Cassazione n 12395/2024: principio su cedolare secca
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione di una Commissione tributaria regionale con il seguente motivo di ricorso.
Il contribuente ha prospettato, in relazione all'art 360 comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art 3 comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare dell'1.6.2011 n.26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della «cedolare secca» sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.
Secondo la Cassazione la censura è fondata.
Ai sensi dell'art 3 sesto comma, del DLgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Secondo la Cassazione, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).
In questo senso depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l'evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria.
La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore non può certo giustificare un'interpretazione dell'art 3 comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.Per completezza specifica la Cassazione deve sottolinearsi che l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., SS.UU., n 23031/2007)
Conseguentemente, la Circolare dell'1.6.2011 n.26/E in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art 3 sesto comma, DLgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata. -
Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo
l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:
- a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
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- il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
- l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
- l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
- b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
- l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
- la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
- l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
- l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).