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Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande
Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)
In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
- recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese
Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.
Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
- a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili
Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.Attenzione al fatto che le risorse sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda
Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.
Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.
Allegati: -
Fatture false: quando sono considerate dichiarazione fraudolenta
Con ordinanza n 34407 del 12.09.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: integra il reato di dichiarazione fraudolenta l’utilizzo, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.
Vediamo il caso di specie.
ture false per contratto di appalto: sono dichiarazione fraudolenta
La Cassazione rigettava il ricorso di un imprenditore che, aveva dissimulato un contratto di somministrazione di manodopera con un contratto di appalto di servizi.
Per tale contratto venivano emesse fatture false per cui la Corte ha statuito che l'emissione di tali fatture integra il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 74/2000.
La Corte rigettava il ricorso poiché le fatture utilizzate erano relative a operazioni inesistenti, poiché le prestazioni di lavoro fornite erano in realtà somministrazioni irregolari di manodopera.
L'imprenditore, attraverso contratti di appalto di servizi per logistica e distribuzione di merci, avrebbe subappaltato il lavoro a cooperative fittizie che emettevano fatture per costi di manodopera non detraibili ai fini IVA.
Le cooperative, a loro volta, non pagavano correttamente l'IVA o omettevano i versamenti, da tali operazioni scaturiva un'evasione di imposte sia IVA che IRES.
Il Tribunale applicava all'imprenditore gli arresti domiciliari per i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, riguardanti l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I motivi del ricorso erano basati sul fatto che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che le società cooperative erano imprese effettivamente esistenti ed attive, come da essa stessa riconosciuto, e che la difesa, in sede di appello, aveva depositato cospicua documentazione idonea ad ulteriormente dimostrare l'effettiva operatività delle società cooperative.
Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale non solo ometteva di confrontarsi con le deduzioni e la produzione documentale della difesa, ma, per affermare la fittizietà delle cooperative, valorizzava un dato in sé irrilevante, quale l'esistenza di un'amministrazione di fatto unica per la la spa.
Si osservava in proposito che il fenomeno di c.d. "eterodirezione" di un ente non implica la fittizietà di quest'ultimo, quando questo abbia comunque una sua realtà strutturale.
Tutto ciò specificato la difesa del ricorrente non è riuscita a dimostrare l'effettività delle prestazioni di servizi indicate nelle fatture, che invece celavano una somministrazione irregolare di manodopera, punto cruciale per la Cassazione che ha confermato la sentenza del Tribunale, precisando appunto che la fittizietà delle fatture non risieda tanto nell'esistenza delle cooperative, quanto nell'effettiva natura delle prestazioni, qualificabili come somministrazione di lavoro anziché appalto di servizi.
La somministrazione irregolare di manodopera è contraria alla normativa (art. 38, comma 1, Dlgs n. 81/2015) e non consente la detrazione dei costi ai fini IVA, rendendo le fatture utilizzate per tali operazioni inesistenti sotto il profilo fiscale.
In conclusione, viene ribadito che l'uso di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, condannando l'imprenditore al pagamento delle spese processuali.
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Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?
In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, visto che l'esclusione di cui all' art 3, comma 6, del Dlgs n 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Questo è il principio enunciato dalla Cassazione n 12395/2024, vediamo il caso di specie.
Spetta la cedolare se l’immobile è adibito ad abitazione dell’amministratore di SAS
Una Commissione tributaria regionale riformava la prima decisione, resa sui ricorsi riuniti del contribuente, che aveva ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, notificati dall'Agenzia delle Entrate per omesso integrale versamento dell'imposta di registro, relativamente alle annualità 2012 e 2013, in ordine al contratto di locazione, stipulato nel 2010 con una Sas, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione).
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il comma 6 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23 del 2011 esclude l'applicazione del regime sostitutivo di tassazione (c.d. "cedolare secca") previsto dal comma 1, a favore del locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, "alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o arti e professioni", perché in tale esclusione rientra anche l'ipotesi in cui sia il conduttore ad esercitare attività d'impresa o arti o professioni.
Il contribuente nel ricorso in Cassazione ha prospettato, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.
Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della "cedolare secca" sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.
La Cassazione, con la sentenza di cui si tratta, ha ritenuto fondato il ricorso.
Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato.
La base imponibile è determinata sulla scorta del canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed in ragione di una aliquota del 21%.
Il locatore, che opta per tale regime tributario agevolato, non può chiedere l'aggiornamento del canone.
Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del D.Lgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).
La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone) non può certo giustificare un'interpretazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.
La Cassazione specifica anche l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto Conseguentemente, la Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
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Modello 770/2024: tutte le regole per l’invio entro il 31.10
Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2024.
A tal proposito ricordiamo che:
- con il Provvedimento n. 68511 del 28 febbraio,
- e con Provvedimento n. 61647 del 26 febbraio,
le Entrate hanno approvato il modello 770/2024 da inviare e le relative specifiche tecniche: Scarica qui il file.
Nel dettaglio, è approvato il modello 770/2024 per l’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti
- nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Il Modello 770/2024 è composto da:
- frontespizio,
- quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Leggi anche Modello 770: termini per il 2024 e novità per il 2025.
Modello 770/2024: modalità e termini di invio
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Modello 770/2024. sintesi delle novità
Per la la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ai redditi percepiti dai lavoratori e alle ritenute versate nel 2023, che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre, occorre specificare che:
- nel quadro SG, relativo ai dati dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta prevista dall’all’articolo 6, della legge 482/1985, o all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter, del Dpr 600/1973, è stato aggiunto un quinto prospetto, relativo all’imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V,
- nel quadro SK, tra i dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati, è stata aggiunta la casella Tipo regime da barrare se la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022,
- nel quadro SM vi è un secondo prospetto dedicato all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), in presenza di rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto,
- nel quadro quadro ST, al punto 10 (per le note) vanno indicati i codici che consentono di qualificare situazioni particolari e in particolare, i codici 1, 2, 3 servono per evidenziare la sospensione dei versamenti e conseguente non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti effettuati a seguito di sospensione per i sostituti d’imposta con residenza o sede legale o sede operativa nei territori alluvionati,
- nel quadro SX1, al nuovo punto 6 si riporta il credito maturato dai sostituti per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023.
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L’IVA è detraibile anche quando il contratto è nullo
I profili civilistici e quelli fiscali, nel diritto italiano, come in quello unionale, spesso si intersecano ma poi seguono traiettorie divergenti.
Un interessante esempio può essere rappresentato dalla vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza numero 16279 pubblicata il 12 giugno 2024.
Nel caso in esame la corte di legittimità prende in esame la detraibilità dell’IVA in relazione a una operazione di compravendita il cui contratto è risultato nullo dal punto di vista civilistico.
Nel caso specifico la nullità civilistica del contratto derivava da un conflitto di interessi del notaio rogante.
La Corte di Cassazione afferma che, anche nel caso in cui il contratto relativo alla cessione di un bene sia nullo in base al diritto civile, al cessionario, che è soggetto passivo, non può essere comunque negata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Ciò poiché, da un punto di vista tributario, la nullità civilista non è sufficiente per delegittimare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Il fondamento di questa considerazione della Corte di Cassazione affonda le radici nel diritto unionale: la Corte di Giustizia UE, nella causa C-114/22 del 25 maggio 2023, ha infatti dichiarato illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte in conseguenza del fatto che l’operazione imponibile alla base risulti viziata da nullità.
Infatti, le motivazioni che possono legittimare la negazione alla detrazione dell’imposta sono ben diverse dalla nullità civilista dell’operazione imponibile, che non rileva da un punto di vista tributario; più precisamente la detrazione può essere negata, alternativamente:
- se non può essere fornita prova dell’effettiva realizzazione dell’operazione (per cui la cessione o la prestazione può essere considerata fittizia);
- quando in relazione all’operazione sia stata individuata una situazione di abuso del diritto;
- nel caso in cui l’operazione tragga origine da un’evasione dell’imposta.
Il principio di diritto
Così, per puntualizzare tutto ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16279 del 12 giugno 2024, emana il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto”.
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Modello 770: termini per il 2024 e novità per il 2025
Entro il 31 ottobre i sostituti d'imposta devono inviare il Modello 770/2024 in modalità telematica, provvedendo direttamente o tramite intermediario.
A tal proposito le Entrate hanno approvato il modello 770/2024 e le relative specifiche tecniche: Scarica qui il file.
Per tutte le regole leggi: Modello 770/2024: tutte le regole per l'invio entro il 31.10.
Per il Modello 770/2025 anno di imposta 2024 sono invece previste delle novità, approvate con la Riforma Fiscale e in particolare con il Decreto Semplificazioni Adempimenti, vediamo di seguito i dettagli.
770/ 2025 o dichiarazione annuale dei compensi erogati
L'art 16 del Dlgs n 1/2024 prevede, per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti di imposta una alternativa alla compilazione e presentazione del Modello 770.
In sintesi, si introduce la facoltà per i datori di lavoro di rendere noti i dati collegati alle ritenute alla fonte sui compensi per lavoro subordinato o autonomo, in via diretta al momento dei versamenti mensili stessi, dettagliando l’ammontare delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con provvedimento del direttore delle Entrate.
In particolare, la norma specifica che al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le comunicazioni dei dati effettuate sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 3.
In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Attenzione al fatto che l'adesione al sistema semplificato tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Contestualmente all'invio, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
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ONLUS e affitto ramo d’azienda: come si applica il superbonus
Le Entrate hanno specificato che per la ONLUS che affitta un ramo d'azienda per i suoi scopi istituzionali, ossia gestione di residenze per anziani, il superbonus è potenziato.
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 188 del 1 ottobre.
Prima dei dettagli, si evidenzia che l'istante è un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna, che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro.
Il consorzio risulta ONLUS di diritto e, dal 21 marzo 2022, è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La sua attività principale consiste nella gestione e amministrazione di residenze sanitarie assistenziali ed ospedaliere, con relative attività connesse.
L'Istante, intende effettuare su immobili affittati, destinati a centri di servizio per anziani, interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus)
Pertanto, chiede se, per effetto dell'affitto o dell'acquisto del ramo di azienda di una ''Fondazione" possa fruire del Superbonus con l'applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ossia superbonus potenziato, nonché della facoltà di optare per la cessione del credito.
Infine, per l'applicazione del superbonus potenziato, chiede se gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall'avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.
Vediamo la replica ADE.
Onlus e affitto ramo d’azienda: quando spetta il superbonus potenziato
L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n 188 del 1 ottobre fornisce i seguenti chiarimenti:
- si conferma che il consorzio può beneficiare del Superbonus per gli immobili di categoria catastale B/1, ma specifica che i requisiti previsti dall'articolo 119, comma 10-bis, devono essere rispettati sin dall'inizio dei lavori o dal momento di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine del periodo di fruizione della detrazione. Tali requisiti includono, tra l'altro, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi o indennità di carica.
- per quanto riguarda i contratti di comodato, l'Agenzia precisa che solo i contratti registrati in data certa prima del 1° giugno 2021 possono consentire l'accesso al Superbonus tramite la modalità di calcolo agevolata prevista dal comma 10-bis. Tuttavia, poiché i contratti di comodato relativi agli immobili gestiti dalla Fondazione non soddisfano questo requisito (non essendo stati registrati prima del 1° giugno 2021), il consorzio non potrà applicare il Superbonus tramite il comma 10-bis per quegli immobili.
- per uno degli immobili, l'Agenzia dichiara che il consorzio potrebbe applicare il Superbonus con la modalità agevolata del comma 10-bis, a condizione che il consorzio risulti usufruttuario dell'immobile sin dall'avvio dei lavori o dal sostenimento delle spese, e che tale condizione permanga per l'intero periodo di fruizione del beneficio.
- l'Agenzia conferma che i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica durante tutto il periodo di fruizione della detrazione. La gratuità della carica deve essere dimostrata tramite prove o dichiarazioni formali.
- in merito alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate specifica che, essendo il consorzio una ONLUS, può esercitare queste opzioni, ma solo se risulta già costituito prima del 17 febbraio 2023 e se i lavori o le spese sono stati avviati prima del 30 marzo 2024
Vediamo tutto il dettaglio del chiarimento dell'Ade.
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera dbis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».
Come chiarito dalla circolare n. 30/E del 2020, a detti soggetti (ONLUS, OdV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, salvo quella per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della ''natura'' degli immobili e del ''tipo di intervento'' da realizzare.
Con la circolare n. 3/E del 2023 è stato chiarito che: la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nel richiamato articolo 119, comma 9, lettera dbis, del decreto Rilancio, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, alle APS e alle OdV; il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Il detentore inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Con riferimento alle disposizioni di cui al citato comma 10bis, inoltre, la medesima circolare n. 3/E del 2023 precisa che l'elencazione dei titoli che consentono al proprietario o al possessore degli immobili l'applicazione di tali disposizioni è da considerarsi tassativa.
L'articolo 2, comma 3bis, del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 stabilisce che «tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10bis […] devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10bis».
Il successivo comma 3ter prevede, inoltre, che «il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale […] è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni (…) che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.»
In base alle disposizioni sopra riportate, dunque, ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, i requisiti richiesti, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese
Fa eccezione la detenzione dell'immobile a titolo di comodato gratuito atteso che, in tale caso, la norma espressamente prevede che il predetto titolo è idoneo all'applicazione del comma 10bis «a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore» al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.
In sostanza, nel caso in cui l'immobile sia detenuto in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito, registrato prima del 1° giugno 2021, può applicare le disposizioni contenute nel predetto comma 10bis (nel rispetto di ogni altra condizione richiesta) il comodatario del contratto registrato prima della predetta data.
Ciò premesso, poiché nel caso in esame, i contratti di comodato registrati in data anteriore al 1° giugno 2021, sono stati stipulati tra la ''Fondazione'' e le parrocchie proprietarie degli immobili oggetto degli interventi agevolati, l'Istante non può applicare le particolari modalità di calcolo previste dal citato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Diversamente, l'Istante potrà applicare il citato comma 10bis con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili di cui al punto 3 del quesito, qualora risulti usufruttuario dei predetti immobili «sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese» e tale condizione permanga «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10bis dell'articolo 119, è necessario, inoltre, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica «fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese.
La gratuità della carica deve sussistere «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
Indipendentemente da quanto previsto nello statuto, va dimostrato «con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Con riferimento alla possibilità che le ONLUS, APS e ODV optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, a fronte di un generale divieto all'esercizio di tali opzioni si prevede, al ricorrere di determinati presupposti, alcune deroghe specifiche.
In particolare, l'esercizio delle opzioni è consentito, tra l'altro, per le ONLUS, le ODV e le APS che risultino già costituite alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2023).
L'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è intervenuto ridefinendo il perimetro di operatività delle deroghe al generale divieto di cessione o sconto in fattura di cui al decreto legge n. 11 del 2023.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 39 del 2024, stabilisce per determinati soggetti, tra i quali le ONLUS, le ODV e le APS (già costituite alla data del 17 febbraio 2023), che le deroghe al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024):
- «a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13ter, del citato decretolegge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; […];
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.».
Pertanto, nel rispetto delle predette condizioni e di ogni altra condizione richiesta, sulle spese sostenute l'Istante potrà esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.
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