• Adempimenti Iva

    IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

    Con Risposta n 93 del 16 aprile le Entrate chiariscono che per quanto riguarda l'esenzione IVA, il tipo di servizio offerto da ALFA Srl, che svolge su concessione col Comune, attività di trasporto turistico, non rientra nelle categorie previste dalla nortma di riferimento.

    Per quanto, il secondo quesito dell'istante, ha confermato la correttezza dell'approccio adottato dalla società, rispetto alla certificazione dei corrispettivi che nel caso di specie sono sostituiti dai biglietti di trasporto. 

    Vediamo i dettagli.

    IVA trasporto turistico: chiarimenti ADE

    L'Istante riferisce, che:   

    • ha ottenuto dal Comune Beta l'affidamento del servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turisticoricreativi su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro Storico, ed esclusivamente all'interno della Città;  
    • tale concessione prevede a carico della Società il pagamento di un canone  annuale a favore del Comune; 
    •  i  codici Ateco relativi all'attività svolta sono: 
      • '93.29.9  altre attività di  intrattenimento e di divertimento nca'' 
      • e ''49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in  aree urbane e suburbane'';   
    • gli utenti del servizio pagano alla Società un biglietto di trasporto, che può  comprendere una tratta o entrambe le tratte (andata e ritorno);   
    • tale biglietto ha le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Finanze  del 30 giugno 1992.

    Il quesito posto riguardava specificamente due questioni associate alla suddetta attività di trasporto turistico-ricreativo con trenini su gomma:

    • La società chiedeva conferma se fosse corretto applicare l'esenzione dall'IVA, come previsto dall'articolo 10, primo comma, numero 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazione di trasporto turistico-ricreativo che effettuavano. Questa domanda era basata sull'interpretazione che le prestazioni di trasporto urbano di persone potessero beneficiare di una esenzione IVA.
    •  ALFA Srl domandava se fosse corretto non procedere alla trasmissione telematica, memorizzazione elettronica, e certificazione fiscale dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti. Questo dubbio era motivato dal fatto che i biglietti di trasporto emessi potessero già assolvere la funzione di scontrino fiscale, evitando così l'obbligo di ulteriori certificazioni. La società si riferiva al decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1992 per le caratteristiche dei biglietti, e al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, che stabiliva le condizioni sotto cui i biglietti di trasporto possono sostituire la normale documentazione fiscale.

    L'Agenzia ha specificato che l'esenzione IVA, come descritta nell'articolo 10, primo comma, n. 14) del Decreto IVA, è applicabile solo alle prestazioni di trasporto urbano eseguite tramite "veicoli da piazza", che sono principalmente veicoli adibiti al servizio di taxi. 

    Questa definizione include anche gondole e motoscafi, secondo quanto stabilito da precedenti risoluzioni ministeriali.

    La specifica norma non si applica al trasporto turistico-ricreativo effettuato con trenini su gomma come quelli gestiti da ALFA Srl. 

    Di conseguenza, l'esenzione IVA non è applicabile per questo tipo di trasporto, che invece è soggetto all'aliquota IVA del 10%.

    L'Agenzia ha confermato che, per le prestazioni di trasporto di persone, quando i biglietti di trasporto rispettano le caratteristiche stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze del 30 giugno 1992, questi biglietti possono assolvere la funzione dello scontrino fiscale.

    In base a questo, non è necessaria la trasmissione telematica o la memorizzazione elettronica dei corrispettivi, poiché i biglietti stessi soddisfano l'obbligo di certificazione fiscale. 

    Questa interpretazione si allinea con l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che stabilisce che i biglietti di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuati, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

    Allegati:
  • Dichiarazione Irap

    Dichiarazione IRAP 2024: specifiche tecniche per Regioni e Province

    Con il Provvedimento n 196673 del 17 aprile le Entrate pubblicano le regole per Regioni e Province per l'invio dell'IRAP 2024.

    Con provvedimento del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2024” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2023, e sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello. 

    Ricordiamo che il Modello IRAP 2024 è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

    Il punto 1.1 dell’Allegato 1 del suddetto provvedimento fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome, tramite l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024. 

    Pertanto, al fine di dare attuazione a tale disposizione, con il presente provvedimento sono definite, nell’Allegato A, le specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap. 

    La trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap come stabilito dal punto 2.1 dell’Allegato 1 del predetto provvedimento del 28 febbraio 2024.

    Allegati:
  • Bilancio

    Deposito Bilanci 2023: elenco dei codici bloccanti

    Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito dei Bilanci 2023 campagna 2024.

    Il corposo documento, come ogni anno, per tutti i soggetti obbligati, riporta le istruzioni per l'adempimento (ai sensi dell'art degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) del deposito del bilancio entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione. 

    Il documento in appendice riporta anche una tabella di riepilogo con tutti gli errori bloccanti rispetto all'invio dei files utili all'adempimento, vediamoli.

    Deposito Bilanci 2023: codici di errore bloccanti

    Ecco una tabella dei codici di errore bloccanti descritti nella guida per il 2024:

    Codice

    Descrizione dell'Errore

    XX

    Errore nell'estrazione del file firmato

    X0

    Il formato del file non è XBRL o è mal firmato

    XU

    L'istanza non è un file XBRL/XML valido (well formed)

    X1

    L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella

    ufficiale (itcc-ci-2018-11-04) obbligatoria per i bilanci il cui

    inizio esercizio è uguale o successivo al 01-01-2016. La

    tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.

     

    L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella

    ufficiale (itcc-ci-2015-12-14) obbligatoria per i bilanci il cui

    inizio esercizio è antecedente al 01-01-2016.

    La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.

     

    L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più

    supportata.

    La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.

     

    XV

    Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto allo schema di tassonomia di riferimento

    X3

    Dati mancanti sul Codice Fiscale  

    XF

    Il Codice Fiscale dichiarato nell'istanza non ha superato il controllo formale

    XC

    L'istanza non contiene il Conto Economico, prospetto obbligatorio

    X6

    Non è presente alcun campo di tipo numerico per l'annualità di esercizio più recente

    X7

    Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l'annualità di esercizio più recente

    X8

    L'Utile (perdita) Residua del Patrimonio Netto non coincide con l'Utile (perdita) dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente 

    X9

    l Totale Attivo dello Stato Patrimoniale non coincide con il Totale Passivo dello Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti

    XL

    Il codice fiscale presente nell'istanza non corrisponde ai dati della pratica

    XE

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci consolidati

    XG

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci ordinari

    XO

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci abbreviati o ordinari

    XH

    Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci micro-imprese

    XB

    La data di chiusura esercizio <dce> è maggiore della data odierna  <data odierna>

    XZ

    La differenza tra data di inizio e fine esercizio è superiore a 425 giorni (due annualità) o 731 giorni (una sola annualità)

    XN

    Le annualità di bilancio non risultano contigue. Possibile causa: data di inizio esercizio più recente e fine esercizio precedente non sono contigue 

    XR

    Nel bilancio ordinario / consolidato manca il Rendiconto Finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015) 

    XI

    Possibile incompletezza del bilancio: mancanza dell'introduzione della nota integrativa

    Questi codici rappresentano errori che bloccano il processo di deposito telematico dei bilanci finché non vengono risolti, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni presentate.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile.  E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.

    Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.

    Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.

    Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme

    Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.

    In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:

    • se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
    • se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,

    è prevista la censura.

    Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:

    • nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno, 
    • sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, 
    • sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura, 
    • nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, 
    • nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi, 
    • chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno, 
    • per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

    Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

  • Adempimenti Iva

    Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile

    La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo. 

    A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.

    Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.

    Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Modello IVA 2024: come è composto

    Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:

    • a) Modello IVA/2024 composto da
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • b) Modello IVA BASE/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Modello IVA 2024: le regole di quest'anno

    Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.

    Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
    Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. 

    Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.

    La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.

    Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Modello IVA 2024: alcune novità

    In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

    La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

    La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

    Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

    Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.

    È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. 

    Leggi ancheIVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.

    Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.

    Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.

    Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:

    • 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura, 
    • 31 le attività del commercio,
    • 18 indici le attività professionali, 
    • 24 per l’area dei servizi
    • 15 relativi al comparto delle manifatture.

    Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)

    Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.

    Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.

    Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.

    Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.

    Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.

    Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

    • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
    • dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
    • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
    • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
    • dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.

    Allegati:
  • Bilancio

    Deposito Bilanci 2023: diritti e bolli da pagare

    La Guida 2024 Unioncamere per il deposito bilanci 2023 campagna 2024, tra l'altro, contiene gli importi per diritti di segreteria e bollo da corrispondere per il suddetto deposito.

    Nel capitolo 3 del documento al punto 3.1 vengono evidenziati i diritti e bolli per il deposito di:

    • bilanci ordinari,
    • bilanci abbreviati,
    • bilanci delle microimprese.

    Per gli altri importi di deposito bilanci si rimanda alla lettura integrale del capitolo 3.

    Deposito Bilanci 2023: diritti e bolli da pagare

    Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. il bilancio va depositato entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.

    A tale fine con il servizio di deposito delle CCAA, occorre versare:

    • diritti di segreteria: 
      • € 62,40, esente se start-up innovativa o incubatore certificato. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa o di incubatore certificato, e dura comunque non oltre il quinto anno dalla costituzione per la start up innovativa e non oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese per l’incubatore certificato; 
      • € 32,40 per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell’Albo nazionale cooperative. 
    • imposta di bollo: 
      • € 65,00, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa, di incubatore certificato o di PMI innovativa, e dura comunque non oltre il quinto anno dalla costituzione per la start up innovativa e non oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese per l’incubatore certificato e per la PMI innovativa; cooperative sociali esenti dalla  Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2024          

    Viene anche precisato che, i documenti da presentare sono i seguenti:

    • n. 1 copia del bilancio composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio per il solo bilancio ordinario) e Nota Integrativa (esclusi i bilanci delle micro-imprese – art. 2435-ter c.c.); il bilancio deve essere comparato con quello dell’anno precedente;  
    • n. 1 Relazione sulla Gestione, tale relazione è un allegato obbligatorio del bilancio ordinario (non necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.);  
    • n. 1 Verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio, oppure, nel caso di decisione adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.), Verbale della deliberazione di approvazione del bilancio redatto dagli amministratori; 
    • n. 1 Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente) o Relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti;  
    • n. 1 Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se diverso dal Collegio Sindacale).  

    Nel capitolo 5 della stessa guida delle camere di commercio si precisa che:

    • l’importo dei diritti di segreteria è pari a € 62,40 per via telematica, € 92,40 per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale, comprensivo di € 2,40 per il contributo al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità OIC;
    • l’importo relativo all’imposta di bollo è pari a € 65,00. 

    Attenzione al fatto che i depositi a rettifica di bilanci già depositati sono soggetti agli ordinari diritti di segreteria (€ 62,40) e all’imposta di bollo (€ 65,00). 

    La rettifica degli elenchi soci già iscritti è soggetta al diritto di segreteria (€ 30,00) e all’imposta di bollo (€ 65,00). 

    Per tutti gli altri importi di deposito bilanci si rimanda alla lettura intergrale del capitolo 3 della guida di unioncamere