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ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore
Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente.
Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.
ASD: requisiti per il regime di favore
Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.
La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:
- l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione;
- la presentazione tardiva del Modello EAS;
- la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale;
- la mancata tenuta dei libri sociali;
- la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente;
- la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo;
- l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci;
- l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.
La CGT ha respinto l'appello, osservando che:
- la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza;
- che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative;
- che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali;
- che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci;
- che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
- che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.
Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.
In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie.
Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro.
In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita.
La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata" (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner probatorio incombe sul contribuente.
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate.Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.
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Rateizzazione Cartelle: tutto ciò che c’è da sapere
Dal 2025 sono in vigore le nuove regole per la rateizzazione dei debiti.
L'Ader con un comunicato stampa ha spiegato:
- normativa di riferimento,
- modelli necessari alla richiesta,
- funzionalità attive on line,
per le richieste di rateizzazione delle cartelle a partire dal 1° gennaio da effettuarsi secondo le ultime novità introdotte dalla Riforma Fiscale.
In data 17 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in proposito la sua Guida aggiornata.
Cartelle a rate: tutte le novità 2025
Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.
L'agenzia delle Entrate invece ha pubblicato. in data 17 gennaio, la Guida intitolata La Nuova rateizzazione delle Cartelle di pagamento.
Il decreto legislativo di Riforma Fiscale stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili, al posto delle precedenti 72.Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate:
- negli anni 2027-2028
- e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.
Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando:
- la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito Ader,
- oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.
Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per le richieste, dette documentali, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).
Scarica qui:
- Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,
- Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Attenzione al fatto, che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.
Cartelle a rate: semplice richiesta via web fino a 84 rate
Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso:
- il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR
- e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate).
Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.
In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli. Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,
Cartelle a rate: richiesta documentata fino a 120 rate
Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, si prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione del Decreto MEF del 27 dicembre 2024 i seguenti indicatori:
- l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice Beta per i condomini.
Per approfondire leggi anche Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle
Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.
Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Cartelle a rate: come verificare online la propria situaizone
Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione” del proprio sito il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate" per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.
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Conservazione sostitutiva e-fatture: in scadenza il 31 gennaio
Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/1972, sia chi emette sia chi riceve una E-fattura è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, precisa l'agenzia delle entrate, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”
Relativamente alla dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023 (quindi per le fatture elettroniche 2023) la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.
Pertanto per le e-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.
Conservazione sostitutiva fatture elettroniche: prossima scadenza 31 gennaio
Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la conservazione costitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali ossia come chiarito dalla risoluzione ADE su indicata, si intende il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Dato che per periodo d’imposta 2023:
- il Modello Redditi 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
- il termine di conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio 2025.
La macanta conservazione comporta una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
L'agenzia delle Entrate precisa anche che con il processo di conservazione elettronica a norma si ha la garanzia di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.
Il servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
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Residente in Lussemburgo: tassazione per gli utili di società italiana
Con Risposta a interpello n 6 del 17 gennaio le Entrate replicano ad un soggetto residente all'estero, iscritto AIRE, che percepisce redditi di lavoro dipendente in Lussenburgo e intende costituire in Italia una S.R.L.S. di cui sarà l'unico socio e amministratore, a cui dedicherà il 20 25 % del suo tempo.
Tale Società avrà come attività principale il brokeraggio assicurativo (codice ATECO 66.22.01), che si svolgerà esclusivamente in Italia.
In relazione a tali circostanze, l'Istante chiede chiarimenti, anche ai sensi della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 sul trattamento fiscale di:- redditi da lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo (primo quesito);
- utili prodotti della Società (secondo quesito).
Vediamo i chiarimenti ADE sulla imposizione esclusiva in Lussemburgo del reddito da lavoro dipendente ivi prodotto da un cittadino ivi residente e imposizione esclusiva in Italia degli utili prodotti da una società di brokeraggio assicurativo residente senza una stabile organizzazione in Lussemburgo.
Residente in Lussemburgo: tassazione per gli utili di società italiana
Le Entrate evidenziano quanto segue:
- nell'assunto di una residenza fiscale dell'Istante in Lussemburgo, l'articolo 3, comma 1, del Testo Unico dell'Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''. Pertanto, il Contribuente, qualora sia fiscalmente residente all'estero, sarà soggetto ad imposizione in Italia soltanto sui redditi prodotti nel nostro Paese, individuati secondo i criteri previsti dall'articolo 23 del TUIR, il quale, al comma 1, lettera c), stabilisce che i redditi da lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l'attività lavorativa è stata prestata nel territorio dello Stato. Da ciò ne consegue che, se l'attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza del Contribuente), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia. Tali conclusioni non sono derogate dalle disposizioni della Convenzione applicabili al caso di specie, a cui occorre dare prevalenza sul diritto interno secondo quanto sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. Ed infatti, l'articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi da lavoro subordinato, al paragrafo 1, prevede che ''i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato''.
Pertanto, anche secondo il diritto convenzionale, se l'Istante è fiscalmente residente e svolge attività di lavoro subordinato solamente in Lussemburgo, è soggetto ad imposizione per i redditi che ne derivano soltanto in tale Paese. - per gli utili di cui tratta l'istante si osserva che, nell'assunto di una residenza fiscale della Società in Italia e dello svolgimento dell'attività interamente nel nostro Paese, senza alcuna stabile organizzazione all'estero circostanze non riscontrabili in questa sede, gli utili costituiscono un reddito imponibile esclusivamente in Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, lettera a), 81 e 83 del TUIR.
Peraltro, la potestà impositiva esclusiva dell'Italia è confermata dall'articolo 7 della Convenzione, relativo agli utili delle imprese, che stabilisce che ''Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata''. Da ciò ne deriva che, anche secondo la Convenzione (di cui si ribadisce la prevalenza sul diritto interno), se la Società è fiscalmente residente e svolge la propria attività esclusivamente in Italia, senza una stabile organizzazione all'estero, i redditi alla stessa imputabili sono soggetti a tassazione soltanto nel nostro Paese.
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Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.
Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies.
La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
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Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità
Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.
In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.
Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio
Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.
Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.
In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.
Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.
Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.
La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.
Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:
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Fusione per incorporazione: si estingue la PIVA con l’incorporata
Con Principio di Diritto n 1 del 16 gennaio le Entrate chiariscono che, nei casi di fusione per incorporazione, con estinzione della società incorporata, non è possibile proseguire l'attività con la partita Iva di quest’ultima tanto se l’incorporata è un soggetto residente, quanto se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente.
Se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia.
Fusione per incorporazione: si estingue la PIVA con l’incorporata
L'Ade chiarisce dettagli sulla Fusione della casa madre con altra società estera e gli effetti sugli identificativi fiscali (Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione.
In applicazione di tale previsione, il modello AA7/10 che «deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre
1987, n. 539.» stabilisce, tra l'altro, che:
«[…] I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, terzo comma, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.[…]
Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguitoriportate. Per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese: con Comunicazione Unica (ComUnica) per via
telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimentodi tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. […] SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVEQuesta sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle 1: fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle 2: conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale). La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).
La compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l'automaticaancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connessocodice fiscale.».
Da quanto sopra emerge con ogni evidenza che, per tutti i soggetti (residenti e non), la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto sia esso residente ovvero la stabile organizzazione di un non residente il quale, sotto questoprofilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale, recando la necessità perl'incorporante non residente di una nuova attribuzione/identificazione per operare inItalia.
La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, inregime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.