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CPB: come si elabora la proposta 2025-2026
Le Entrate hanno anticipato sul proprio sito istituzionale il Decreto MEF del 28 aprile con le regole per la proposta del Fisco relativa al CPB concordato preventivo biennale per i soggetti ISA.
Il Dm è simile all’omologo decreto del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo relativa al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026.
Attenzione inoltre al fatto che è in arrivo il software ADE per procedere.
CPB: come si elabora la proposta 2025-2026
Il DM MEF del 28 aprile approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026.
Si evidenzia che la procedura è stata predisposta facendo attenzione alle specifiche attività d’impresa e professionali tenendo conto degli andamenti economici, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e della loro applicazione.
La nota metodologica diffusa con il decreto descrive tutti i passaggi per giungere alla proposta di concordato 2025/2026, tanto con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che quella ai fini Irap per i contribuenti ISA.
In particolare, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2024), per la definizione della proposta di concordato vengono previsti i seguenti passaggi:
- 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia
- 2) valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione
- 3) confronto con valori di riferimento settoriali
- 4) criterio formulazione base Irap
- 5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il decreto individua, inoltre, l’oggetto della proposta di concordato che non può che coincidere con quanto è previsto nel citato Dlgs n. 13/2024 disponendo che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati, per il biennio 2025 e 2026:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 15, Dlgs n. 13/2024)
- il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 16, Dlgs n. 13/2024)
- il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 17, Dlgs n. 13/2024).
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Imposta sostitutiva imprese giovani in agricoltura: codici tributo
Con Risoluzione n 31 del 28 aprile le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36 prevista dal regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura.
Leggi anche: Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024
Imposta sostitutiva imprese giovanili in agricoltura: codici tribut
La Risoluzione evidenzia che l’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 2 della medesima legge, che intraprendono un’attività d’impresa nell’agricoltura, hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “4083” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4084” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4085” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4086” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto I rata – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4087” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;
- “4088” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura – Saldo – art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”
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730/2025: novità per gli impatriati
Per presentare il Modello 730/2025 occorre attenersi alle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo con il Provvedimento n 114763.
Scarica qui Modello e le istruzioni per la Dichiarazione 730/2025.
Vediamo le novità che quest'anno riguardano gli impatriati.
730/2025: redditi degli impatriati
Nel Modello 730/2025 è possibile indicare i redditi degli impatriati.
In particolare, quest'anno viene ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Come evidenziato anche dalle istruzioni al Modello 730/2025 l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Tali redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare:
- a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.
Attenzione al fatto che, la maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
730/2025: regime degli impatriati, da quando parte
Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
I regimi agevolativi richiedono che i lavoratori:
- a) si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- b) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- c) prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
730/2025: il rigo C1 e il rigo C 14 per gli impatriati
Nella
va compilata la casella Casi Particolari con il codice "4" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero.
In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Inoltre, i redditi vanno indicati nel Quadro C nella sezione V.
Nel rigo C14 nella colonna 4 esenzione impatriati riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17.
Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB.
Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
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Tecnologie critiche ed emergenti: domanda di aiuti dal 30 aprile
Il MIMIT Ministero delle imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale del 3 aprile, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP (STEP PN RIC 2021-27).
Lo sportello gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025.
Attenzione al fatto che, già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito.
La dotazione finanziaria a disposizione della misura è di 400 milioni di euro a valere sul “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27”.Tecnologie critiche ed emergenti: i beneficiari di STEP
I soggetti beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca.
Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all’industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.
Tecnologie critiche ed emergenti: cosa finanzia STEP
I progetti devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP.
I progetti, a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.1.4 – Ricerca collaborativa, devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:
- progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
- almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
- progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
I progetti a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.6.1 – Sostegno alle tecnologie critiche STEP devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I soggetti ammissibili, di qualsiasi dimensione, possono presentare progetti di ricerca e sviluppo come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Tecnologie critiche ed emergenti: l’agevolazione per la misura STEP
Come evidenziato dallo stesso MIMIT, le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nelle seguenti forme in concorso tra loro:
- nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
- nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
- 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
- 30 per cento per le imprese di media dimensione;
- 25 per cento per le imprese di grande dimensione.
Attenzione al fatto che per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Tecnologie critiche ed emergenti: domande dal 14 maggio
Con Decreto direttoriale del 3 aprile, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Dalle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2025 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione.
La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 30 aprile 2025.
Allegati: - progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
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Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa
Entro il 30 aprile occorre inviare la dichiarazione IVA 2025, sono comunque considerate valide le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza pagando le relative sanzioni. Leggi anche Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile Nel caso in cui, il contribuente volesse rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, può presentare entro il 30 aprile una correttiva nei termini, diversamente dal 2 maggio, quindi scaduti i termini, il contribuente che intende integrare o rettificare può presentare una nuova dichiarazione IVA a certe condizioni.
Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l’integrativa
Come evidenziato dalle stesse istruzuioni al Modello IVA 2025:
- nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”
- scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
Attenzione al fatto che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e a tal proposito si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La Casella Dichiarazione integrativa va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 – 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Sinteticamente ricordiamo che la Dichiarazione IVA 2025, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
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Redditi PF 2025: la dichiarazione dei non residenti
Il Modello redditi PF 2025 fascicolo II contiene le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti.
La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.
I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2025 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Modello Redditi PF 2025 non residenti: chi è esonerato
Come prima cosa, occorre verificare se si è tenuti o meno a presentare la dichiarazione in Italia.
Le istruzioni alla dichiarazione evidenziano che, vi sono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo e in particolare, oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Attenzione al fatto che nel caso in cui non si è tenuti alla dichiarazione è possibile presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da acconti versati nello stesso anno.
Redditi PF 2025: compilazione della casella Residenti all’estero
I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello denominata “Residente all’estero”.
In particolare, tali soggetti devono compilare per esteso, in quest’ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale si ha la residenza reperibile consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1 del modello;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il proprio indirizzo completo;
- barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
- la casella 1 se si possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la casella 2 se si possiede la nazionalità italiana;
- tutte e due le caselle se si ha la doppia nazionalità;
- non barrare le caselle se non si ha né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.
Nella sezione “Residenza anagrafica” del modello, i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
Attenzione al fatto che per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.Modello redditi PF 2025: invio e pagamenti dei non residenti
I contribuenti non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:
- dell’invio entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
- della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Relativamente ai pagamenti di quanto dovuto in Italia, oltre alle modalità di pagamento indicate per tutti i contribuenti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:
- il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
- bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT
- causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
- IBAN: il codice relativo all’imposta da versare.
Attenzinoe al fatto che non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
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730 semplificato 2025: online dal 30 aprile
Le Entrate annuniciano il via alla Dichiarazione dei redditi precompilata 2025.
Dal pomeriggio del 30 aprile è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, clicca qui.
In particolare con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile vengono fissate tutte le regole necessarie per la consultazione e per le modifiche della dichiarazione dei redditi precompilata per l'anno d'imposta 2024.
Sono destinatari della dichiarazione precompilata:
- i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi,
- nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
La dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile, in via sperimentale anche ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli su indicati.
Attenzione al fatto che con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.
730/2025 precompilato: il modello semplificato
A partire dal pomeriggio del 30 aprile, sul sito delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni.
Dal 15 maggio sarà anche possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi.
Accedendo il prima passaghgio possibile e quello di sceglie tra la modalità ordinaria di 730 o modalità semplicata.
I contribuenti, optando per il 730 semplificato, non hanno bisogno di più di conoscere quadri, righi e codici ma si viene guidati fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva.
Ad esempio, specificano le Entrate:
- i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) sono raccolti nella sezione “casa”,
- gli oneri nella sezione “spese sostenute”,
- le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.
Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.
Per inviare la dichiarazione si dovranno rispettare questi termini:
- per il Modello 730 ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025
- mentre per il Modello Redditi ci sarà tempo fino al 31 ottobre.
Attenzione al fatto che per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns.
Per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia.
In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Una volta che il contribuente accede al servizio avrà dal 15 maggio anche la possibilità di modificare per poi inviare la propria dichiarazione.
Dichiarazione precompilata 2025: cosa c’è di nuovo
Come evidenziato dalle Entrate quest'anno sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario.
In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024) sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.
Per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona, da quest’anno è stato semplificato il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede rendendolo fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’anno i contribuenti troveranno tra i dati anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico.
Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche.
Per i soggetti Iva in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate.
Allegati: