• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Imposta straordinaria banche: come si calcola

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 4 del 23 febbraio con chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023.

    La Circolare tratta nello specifico di:

    1. Ambito soggettivo,
    2. Base imponibile,
    3. Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria,
    4. Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis,
    5. Imposizione in caso di distribuzione della riserva,
    6. Casi particolari: banche in fase di start up.

    Leggi ancheTassa extra profitti banche: codice tributo per pagare.

    Imposta straordinaria banche: che cos’è

    Si ricorda che l'imposta di cui si tratta è stata introdotta “a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”.

    Si prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento:

    1. del fondo di garanzia per la prima casa, 
    2. del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
    3. e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.   

    Si istituisce, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “T.U.B.”). 

    Tale imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 

    Si fissa un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del 3 regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation, di seguito “CRR”), con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 

    Inoltre, in sede di conversione del decreto Asset, è stato introdotta una norma che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.

    Infine si stabilisce il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.

    Con la circolare in oggetto sentita la Banca d’Italia, si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione: 

    • all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
    • alla determinazione della base imponibile;   
    • alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;  
    • alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta; 
    • alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile; alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.

    Imposta straordinaria banche: chiarimenti ADE

    L’imposta straordinaria «è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022». 

    La Circolare evidenzia che in considerazione del riferimento normativo al «conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia», si ritiene che il margine d’interesse debba essere quello risultante dalla voce 30 del conto economico, redatto, secondo i corretti principi contabili, in conformità alle indicazioni della autorità di vigilanza contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005. 

    Come previsto dalla sopra citata circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”.  

    La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10 per cento. 

    Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40 per cento.   

    Alla luce di quanto sopra esposto, qualora l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10 per cento di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.  

    Si consideri, a titolo esemplificativo, una banca con esercizio coincidente con l’anno solare, che presenta:

    • nel conto economico 2021, un margine d’interesse pari a euro 5.500.000;
    • nel conto economico 2023, un margine d’interesse pari a euro 6.000.000.   

    In applicazione della norma in commento: 

    • il margine d’interesse 2021 aumentato del 10 per cento è pari a euro 6.050.000; poiché la differenza fra il margine d’interesse 2023 e l’importo di cui al punto precedente è negativa (euro 6.000.000 – euro 6.050.000), l’imposta non risulta dovuta.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa

    Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.

    Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.

    Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa

    L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere: 

    • d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori  di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro''; 
    • e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti  dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia  è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:

    • l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
    • concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,

    potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.

    Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.

    In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.

    Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

    Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa

    Con Risposta interpello n 51 del 22 febbraio le Entrate chiariscono il limite massimo spettante per Interventi di risparmio energetico (di cui ai commi 344–347 dell'articolo  1 della legge n. 296 del 2006 c.d. Ecobonus) a seguito di un quesito posto da un istante che domandava come debba essere calcolato "il limite di detrazione ammissibile" per gli interventi di Ecobonus realizzati nelle due gallerie commerciali di sua proprietà.

    Sinteticamente, viene chiarito che, il limite massimo di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere interpretato come riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento. 

    Pertanto, questo limite andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno. 

    Ecobonus centri commerciali: chiarimenti sul limite max di spesa

    L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

    In particolare, il beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti (c.d. ''Ecobonus''). 

    La detrazione è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. 

    A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento. 

    Come confermato, da ultimo, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. 

    In particolare, per quanto riguarda i titolari di reddito d'impresa, che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano a tali soggetti a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ''strumentali'', ''beni merce'' o ''patrimoniali''. 

    Ai fini della fruizione dell'agevolazione, inoltre, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

    Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 relativamente agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. 

    Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 […], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a ''parti'' di edificio''.

     Nella circolare n. 17/E del 2023 (cfr. pagina 108), è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legge. 

    Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, ''la locuzione ''parti comuni di edificio residenziale'' deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori'' .

  • Adempimenti Iva

    Trasporto lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta

    Con Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone mediante canoa, kayak, o raft per finalità turistico/ricreative, come disciplinato dal "Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua" stipulato con l'Azienda per il Turismo della durata di 4 anni a partire dal 2023.

    L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile a tali servizi, precisando che non intende fornire ulteriori servizi oltre a quelli descritti nel contratto.

    Le Entrate specificano quando spetta l'aliquota ridotta e quando no.

    Trasporto persone lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta

    L'Agenzia delle Entrate non condividono la soluzione interpretativa proposta dall'istante e sottolineano che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 al fine di valutare la corretta applicazione della aliquota IVA nel trasporto lacustre di persone anche per fini turistici.

    La disposizione suddetta chiarisce che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato (esenzione o aliquota IVA ridotta) a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

    Tuttavia, relativamente al coso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'istante, descritte nel contratto, non si qualifichino come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente. 

    La Società sottoliena che:  

    • per il trasporto di persone in canoa o kayak (o anche raft) nei canyon e sul lago  l'itinerario è obbligato, in quanto il Contratto definisce il punto di partenza e di approdo;   
    • il percorso seguito è necessariamente condizionato dallo scopo del trasporto su  acqua (i.e. la visita guidata nei canyon) e della conformazione dei luoghi;    
    • per il servizio di trasporto sul lago, percepisce un corrispettivo fissato nel listino  prezzi allegato al Contratto;    
    • il suddetto servizio è effettuato con proprio personale e con propria  organizzazione di mezzi e prevede l'assunzione del rischio del trasporto e della sua  direzione tecnica in capo all'Istante e, pertanto, non costituisce attività di noleggio di  imbarcazione;     
    • a fianco all'attività di trasporto di persone mediante canoa o kayak, la Società  svolge un'ulteriore attività di trasporto di persone mediante raft sul fiume Gamma, lungo  due possibili percorsi;   
    • per motivi di sicurezza, l'attività di rafting prevede l'uso di un particolare  equipaggiamento e la presenza della guida, la quale possiede un particolare brevetto e  governa l'equipaggio tra le rapide durante la discesa fluviale sul gommone;  
    • sia per il servizio di trasporto mediante canoa o kayak sia per il servizio di  trasporto mediante raft, dopo aver effettuato la prenotazione, la persona (o le persone) si  ritrova al punto di partenza stabilito dove, ricevuta l'attrezzatura di sicurezza obbligatoria  per la discesa unitamente a una breve spiegazione sul suo corretto utilizzo, viene fatta  salire su mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto di persone e condotta su strada  fino al punto d'imbarco o, in alternativa, direttamente imbarcata. Qui inizia il trasporto vero e proprio, secondo i percorsi sopra indicati. Al termine della discesa la persona  risale sui mezzi di trasporto aziendali per ritornare al primo punto d'incontro, ove viene  restituita l'attrezzatura.

    Secondo le entrate, le attività, come descritte, implicano una partecipazione attiva e diretta del cliente, non limitandosi al semplice trasporto ma offrendo un'esperienza escursionistica e turistica completa, che include aspetti di sicurezza, istruzione, e accompagnamento specifico.

    Pertanto, queste prestazioni sono escluse dal trattamento IVA agevolato, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

  • La casa

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    Con la Circolare n 3/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, si soffermano sulle novità 2024 per l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero.

    Vediamo cosa è stato chiarito rispetto a chi trasferisce la residenza per lavoro e a quali agevolazioni ha diritto per l'acquisto della casa in italia.

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti:

    • traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 
    • traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, 

    previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, includendo quindi i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia. 

    Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente: 

    • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
    • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
    • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

    Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente:

    • sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, 
    • sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. 

    Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.

    Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

    La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

  • Enti no-profit

    Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c

    L'agenzia delle Entrate, per consentire alle Onlus ammesse al beneficio del 5 per mille di riscuotere le somme, specifica come comunicare le proprie coordinate bancarie. 

    Le Onlus interessate, tramite il rappresentante legale, forniscono all’Agenzia delle entrate il proprio Iban:

    • tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
    • compilando l’apposito modello e istruzioni.

    Cosa fare se non si dispone di un conto corrente?

    Vediamo come provvedere.

    Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c

    Viene precisato che il Modello per richiedere l'accredito in c/c del 5xmille destinato alle Onlus contiene appunto la seguente dicitura: il modello può essere utilizzato anche dagli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille dell’Irpef, per ricevere sul proprio conto corrente le somme spettanti.

    Per ragioni relative alla sicurezza dei dati, il Modello può essere presentato solo:

    • come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, deve essere firmato digitalmente e inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
    • presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

    Nel caso in cui invece, la Onlus non comunichi le proprie coordinate bancarie o non disponga di un conto corrente, occorre indicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica spese 2023: domande entro il 28 febbraio

    Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande. 

    Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).

    Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.

    Vediamo ulteriori dettagli.

    Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio

    Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

    • presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
    • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:

    • consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

    Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected].