• Enti no-profit

    Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi

    Nelle giornata del 13 dicembre i Commercialisti pubblicano gli schemi di bilancio per le ASD in ragione dell'art 7 del Dlgs n 36/2021.

    Il documento è cosi articolato:

    • Sommario,
    • Presentazione,
    • Introduzione,
    • Stato Patrimoniale,
    • Rendiconto gestionale,
    • Relazione di missione,
    • Rendiconto per cassa,
    • Glossario.

    Ricordiamo che l'art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. 

    Nello statuto devono essere espressamente previsti:

    • a) la denominazione;
    • b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
    • c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
    • d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
    • e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
    • f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
    • g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
    • h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

    Bilanci 2023 ASD: CNDCEC e FNC pubblicano gli schemi

    Nel dettaglio, gli schemi sono pubblicati al fine di fornire strumenti non rigidi utilizzabili dalle ASD e adattabili dai singoli enti alla propria realtà.

    La fondazione nella nota di accompagnamento sottolinea che le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.

    A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, nella disciplina di riferimento risulta assente una "modulistica" degli schemi di bilancio che contribuisca a fornire chiarezza in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi. 

    A tal proposito, il CNDCEC e la FNC, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, un riferimento "di base", per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico. 

    Viena anche precisato che gli schemi, di matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore.

    La fondazione infine sottolinea che negli schemi proposti si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".

  • Adempimenti Iva

    Tardiva garanzia per compensazione IVA infragruppo: sanabile con ravvedimento speciale?

    Con Risposta a interpello n 475  le Entrate chiariscono che la tardiva presentazione della garanzia patrimoniale per le compensazioni IVA infragruppo può essere regolarizzata con ravvedimento speciale, vediamo il perchè.

    Nel caso di specie l’istante vuole presentare tardivamente le garanzie patrimoniali necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti Iva in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021.

    L'istante reputa di potersi avvalere del ravvedimento speciale versando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale, con l'istanza chiede conferma all'Agenzia.
    Essa risponde sottolineando che l’approvazione a tale procedura arriva dalla risoluzione n. 67/E del 6.12.2023 (Leggi anche Ravvedimento speciale: possibile per indebito utilizzo dei crediti d'impostache ha ricordato che, con la norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl n. 34/2023), è stato chiarito che le parole:le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti devono essere interpretate nel modo seguente: 

    • a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), nonché quelle di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio per il 2023
    • b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni, sanabili con ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

    Quindi, sono definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:

    • a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
    • b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)
    • c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali)
    • d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl n. 167/1990).

    Attenzione anche al fatto che la scadenza è slittata al 20 dicembre dall'art 3 del DL n 132/2023 e in proposito leggi Ravvedimento speciale: unica rata entro il 20 dicembre.

    Pertanto conclude l'Agenzia, nel presupposto che le dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta in oggetto siano state validamente presentate, l’istante può regolarizzare la violazione, nel caso no già contestata, presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione (articolo 13, comma 6, Dlgs n. 471/1997), in misura ridotta a un diciottesimo in un’unica soluzione entro il 20 dicembre.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Mancata emissione corrispettivi: le regole per ravvedersi entro il 15.12

    E' in scadenza la possibilità concessa dal decreto Energia di ravvedersi entro il 15 dicembre per la mancata emissione dei corrispettivi.

    Ricordiamo che la possibilità è stata confermata dalla Legge n 169 di conversione dello stesso Decreto Energia.

    Sostanzialmente si concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.

    A tal proposito, l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 3 ottobre il relativo Provvedimento n. 352652 delle Entrate che rende operativa la misura. I dettagli.

    Ravvedimento corrispettivi: cosa prevede il decreto energia

    La misura contenuta nel Decreto Energia 2023 con l'art. 4 rubricato Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, confermato con la conversione in legge del decreto recita come segue:

    • i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, 
    • hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2 -bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 
    • possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, 
    • a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. 

    Attenzione inoltre al fatto che, la norma al comma 2 prevede che resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Ricordiamo infine che, l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi comporta dei riflessi ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.

    Omessi corrispettivi: come ravvedersi entro il 15.12

    Il Provvedimento n. 352652 del 3 ottobre prevede che, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra

    • a) l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall’articolo 18 del decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79; 
    • b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    • c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

    In particolare, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

    Tra gli altri le Entrate comunicano i seguenti dati:

    • a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici; 
    • b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni; 
    • c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi; 
    • d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124; 
    • e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

    Pertanto specifica l'agenzia, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata. 

    A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi  possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. 

    Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: depennata

    Nella conversione del Decreto anticipi figurano delle novità anche per i sostituti d'imposta e gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle schede dell'8,5,2 per mille sull'IRPEF.

    In dettaglio, si abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.

    Leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: novità per i sostituti

    La disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 quindi al periodo d’imposta 2023, l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    In sostanza, si espunge il riferimento alle modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e si prevede che i sostituti d’imposta provvedono a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Si abroga la lettera c-bis) del comma 2-bis dell’articolo 37 che prevede che i sostituti d’imposta provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti. 

    Infine si sopprime la previsione che il sostituto è tenuto a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

  • Principi Contabili Internazionali

    Revisione imprese meno complesse: pubblicato il nuovo principio IAASB

    Con un comunicato stampa del giorno 11 dicembre, il CNDCEC annunica che lo IAASB ha pubblicato l'atteso principio contabile di revisione delle imprese meno complesse.

    Viene precisato che si tratta di uno standard di revisione “stand-alone” da utilizzare nello svolgimento degli incarichi di revisione in contesti aziendali meno complessi.

    Il comunicato evidenzia la soddisfazione del Presidente De Nuccio che ha commentato:

     "Il nuovo standard rappresenta la giusta risposta dello IAASB alle sfide e alle questioni relative alla revisione delle entità “meno complesse”, ove l’adozione di questa nuova terminologia, in sostituzione della precedente espressione “imprese di dimensioni minori”, sottolinea un cambiamento di rotta e di prospettiva, che tende a far prevalere le caratteristiche di complessità dell’impresa piuttosto che il solo aspetto quantitativo dimensionale”.

    Principio contabile IAASB revisione imprese meno complesse

    Il nuovo principio, che segue l’impostazione “principle-based” tipica dei principi di revisione ISA e, pertanto, adotta l’approccio basato sulla valutazione preliminare dei rischi, è separato e distinto e contiene tutte le regole rilevanti per la revisione di un’impresa meno complessa. 

    Viene evidenziato che, il principio ripercorre, in un’ottica taylorizzata alle esigenze della revisione delle imprese meno complesse, le medesime fasi di una revisione contabile, dall’accettazione alla pianificazione, all’identificazione e valutazione preliminare dei rischi, allo svolgimento delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, alle conclusioni di revisione fino alla formazione del giudizio professionale.

    Lo IAASB specifica che per supportare l'adozione e l'implementazione di questo nuovo principio, nel 2024 pubblicherà:

    • Linee guida supplementari sull'autorità del principio e sulla rendicontazione
    • Scheda informativa sull'adozione
    • Guida all'implementazione per la prima volta
    • Webinar sull'ambito di applicazione e l'autorità, le linee guida generali e l'attuazione.
  • Adempimenti Iva

    Iva integratori alimentari: quale aliquota applicare

    Il DL Anticipi prevede novità anche in tema di IVA per gli integratori alimentari. Vediamo quali.

    Iva integratori alimentari: quale aliquota applicare

    Con l’articolo 4-bis, introdotto in sede referente, si dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari. 

    Viene modificato il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 il quale prevede che siano assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura. 

    Per effetto della modifica in arrivo, sono ricomprese tra le preparazioni alimentari assoggettate all’aliquota del 10 per cento anche gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo n. 169 del 2004, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 

    Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 169 del 2004, per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

  • Enti no-profit

    Contributo energia ETS : domande entro domani 12.12

    Scade domani 12 dicembre il termine per presentare le domande per il contributo energia ETS.

    Ricordiamo che il Ministero del Lavoro con una Nota del 6.11 comunicava l'apertura della piattaforma per le domande per il contributo energia per gli ETS previsto dall’articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 144/2022 dal giorno 8.11.

    Nel dettaglio, la necessaria piattaforma informatica, gestita da Invitalia, è aperta dalle ore 12.00 dell’8 novembre 2023 fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023.

    Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 98,5 milioni di euro.

    Contributo energia ETS: i beneficiari

    Possono beneficiare della misura:

    • gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art 45 del D.Lgs. n.117/2017;
    • le organizzazioni di volontariato (ODV) tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n.117/2017;
    • le associazioni di promozione sociale (APS) tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n.117/2017;
    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
    • gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n.117/2017.

    Ricordiamo che, le modalità di partecipazione e di presentazione dell’istanza sono contenute nel D.P.C.M. 8 febbraio 2023.

    Contributo energia ETS:i requisiti

    Ammessi al contributo saranno gli ETS che:

    • hanno subito un incremento dei costi energetici e gas naturale nei primi tre trimestri dell’anno 2022 
    • rispetto al corrispondente  dell’anno 2021 pari o superiore al 20% 

    e saranno rimborsabili fino ad un massimo dell’80%.

    Si precisa che l'importo massimo del rimborso per ciascun ente non potrà eccedere in ogni caso € 30.000,00. 

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà, entro l’11 febbraio 2024, il provvedimento di  individuazione degli enti ammessi al contributo, sulla base dell’elenco stilato da Invitalia spa, secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi subito dall’ente, e dando priorità, a parità di percentuale, al maggiore importo del costo sostenuto

    Attenzione al fatto che gli enti interessati possono consultare il manuale operativo con tutte le regole della agevolazione.