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Gestore Piattaforma digitale: chiarimenti su obbligo comunicazione dati al Fisco
Con la Risposta a interpello n 122 del 3 giugno le Entrate replicano ad una piattaforma digitale di intermediazione specificando se in base ai suoi requisiti essa debba adempiere all'obbligo di comunicazione dati ai fini degli obblighi derivanti dalla Direttiva dac7.
La società ''Alfa'' attiva nel settore del turismo ''incoming ', si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio.
La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il ''venditore'' (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti.
I dubbi dell'Istante riguardano le nozioni di ''piattaforma'' e di ''corrispettivo'' illustrate, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell'articolo 2 del citato Decreto legislativo n 32/2023.
La Società sottolinea che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al venditore per l'attività pertinente da questi esercitata.
La struttura alberghiera, difatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l'attività di intermediazione svolta.
Sinteticamente le Entrate specificano che la società che tramite una piattaforma digitale di prenotazioni alberghiere agisce in qualità di intermediario tra cliente e struttura ricettiva si configura come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” e, pertanto, ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate i dati previsti dal Dlgs attuativo della direttiva Ue contro le frodi fiscali.
Gestore Piattaforma digitale: chi deve comunicare i dati al Fisco
L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il Dlgs. 1° marzo 2023, n. 32.
Il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:
- i) espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto);
- ii) comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto).
L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023.
Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. prot. 406671/2023 del 20 novembre 2023 e n. prot. 406671/2024 del 30 gennaio 2024 sono state individuate, tra l'altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati.
In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento del 20 novembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi dei servizi telematici appositamente messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Con riferimento al caso di specie si ritiene che le descritte attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo all'Istante lo status di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione''.
Si osserva, in particolare, che la piattaforma di cui si avvale la Società, consentendo l'interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l'efficace e mirato svolgimento delle proprie attività.
Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, secondo cui la piattaforma è ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti ''
Non sembra, inoltre, conferente l'obiezione dell'Istante in merito al fatto che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività pertinenti ospitate.
Si osserva, in merito alla gestione degli incassi relativi al rapporto tra le strutture ricettive e il cliente finale che. l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, nel prevedere che la nozione di ''piattaforma'' ''include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente, è volto a comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante.
Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules che rappresentano un utile strumento ermeneutico chiarisce che la ''definizione di ''piattaforma'' comprende anche operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura dell'attività pertinente ' (enfasi aggiunta alla traduzione non ufficiale).
In tal senso depone anche la circostanza che, tra le informazioni da comunicare, enucleate dall'articolo 11 del Decreto, figura l'identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, solo ove conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, potendo, dunque, tale pagamento essere eseguito anche direttamente in favore del venditore o di altro soggetto cui è intestato il conto. Parimenti non risulta ostativa all'attribuzione della qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' la circostanza che la piattaforma operi solo in Italia.
Come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, gli obblighi informativi in esame coinvolgono ''sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione''.
L'articolo 13 del Decreto, a cui l'Istante rinvia, riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' in più di uno Stato membro.
In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni e in un'ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' si qualifichi come tale solo in Italia, con le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023.
Pertanto l'Istante assume la qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e ss. del Decreto
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Bonus Ristrutturazioni edilizie: aliquota 2024 e come cambierà
Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l'altro una rimodulazione dell'aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
In particolare, il comma 8 dell'art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: "all'articolo 16‐bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente "3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3‐bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".
Facciamo un riepilogo di questa agevolazione: aliquote, spettanza e tetto massimo per immobile.
Bonus ristrutturazioni edilizie: come cambiano aliquota e tetto di spesa
Il comma su indicato prevede quindi una riduzione dell'aliquota spettante per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie a partire dal 2028 dall'attuale 36% al 30%.
In particolare, scende anche il tetto massimo di spesa passando dagli attuali 96.000 euro a 48.000.
Facciamo un riepilogo in tabella della detrazione di cui all'art. 16 bis del TUIR noto come bonus casa, come modificato nel corso del tempo.
Detrazione bonus casa
Percentuale spettante Limite temporale Tetto massimo di spesa 50% spese fino al 31.12.2024 96.000 euro per unità immobiliare 36% spese dall'1.01.2025 al 31.12.2027 48.000 euro per unità immobiliare 30% spese dall'1.01.2028 al 31.12.2033 48.000 euro per unità immobiliare -
Come rateizzare le spese sanitarie in dichiarazione 2024
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate se le spese sanitarie, escluse quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.
Attenzione al fatto che, la scelta di rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2, E3.
Se i contribuenti, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
In particolare, il Rigo E6 è riservato ai contribuenti che negli anni 2020 e/o 2021 e/o 2022 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
730/2024: il Rigo E6 per la rateizzazione degli anni precedenti
Il rigo E6 va cosi compilato:
- nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
- nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione. In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Mod. 730:
- per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2023, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2023.
Se, invece, nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche:
- per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo RN47, colonna 55, del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è pari all'importo indicato nel rigo RP6 del quadro RP del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 moltiplicato per quattro.
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Spese funebri e detraibilità nel 730/2024
Nel QUADRO E del 730/2024 vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito.
Tra queste spese, danno diritto ad una detrazione d’imposta, le spese funebri, e in particolare tali spese danno diritto ad una detrazione del 19% e vanno indicate nella sezione I del QUADRO E.
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Spese funebri: detraibilità nel 730/2024
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte.
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che, analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Spese funebri: dove indicarle nel 730/2024
Le spese funebri da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14".

In particolare, nel Modello 730/2024 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato:
- il codice “14” nella colonna 1,
- la spesa nella colonna 2.
L’importo riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Attenzione al fatto che, nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.
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Delibere dell’assemblea: la metà del capitale sociale richiede comunque la maggioranza
Gli articoli 2479 e 2479 bis del Codice civile disciplinano il funzionamento dell’assemblea dei soci in una Società a responsabilità limitata ma, in generale, similari principi di funzionamento sono previsti per tutte le società di capitali.
Come regola generale l’articolo 2479 bis del Codice civile dispone che l’assemblea “delibera a maggioranza assoluta”, e, per talune situazioni di particolare importanza decisionale, come la modificazione dell’atto costitutivo o la decisione di porre in essere operazioni che comportino la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, richiede che le decisioni debbano essere assunte “con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.
Inoltre è anche possibile che lo statuto di una società di capitali prescriva, per l’approvazione di tutte le deliberazioni sociali, l’ottenimento del voto favorevole di almeno metà del capitale sociale, come nel caso esaminato dall’ordinanza numero 5429/2024 della Corte di Cassazione, in questa sede esaminata.
Il casus belli, esaminato dalla Corte di Cassazione, è quello in cui una delibera assembleare ha sì l’approvazione di un numero di soci che rappresentano la metà del capitale sociale ma, al tempo stesso, ha il voto contrario di un numero di soci rappresentativo di una eguale porzione di capitale sociale, nel contesto di una assemblea totalitaria.
Ordinanza Cassazione n 5429/2024
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5429, pubblicata il 29 febbraio 2024, il capitale sociale di una Società a responsabilità limitata era diviso tra due soci in eguali parti, ma l’analisi effettuata dalla Corte è egualmente valida per tutti i casi in cui, nel contesto di una assemblea totalitaria di società di capitali, si contrappongano due posizioni equivalenti raggiungenti entrambe la metà del capitale sociale.
Nel contesto di una decisione che richiede, per l’approvazione, del voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, ciò che viene analizzato è se questa possa considerarsi approvata nel momento in cui abbia il voto favorevole di soci che rappresentano una tale porzione di capitale sociale, anche quando abbia il voto sfavorevole di una equivalente parte dei diritti di voto.
La Corte di Cassazione precisa che il Codice civile, per le deliberazioni assembleari, impone il “principio maggioritario”, in rispetto del quale una decisione, per essere assunta debba essere votata a maggioranza; inoltre, per talune tipologie di deliberazioni, o quando lo statuto lo disponga (come nel caso esaminato), la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza rappresentativa di almeno metà del capitale sociale; tuttavia, precisa la Corte, la maggior richiesta di voti rappresentativi almeno la metà del capitale sociale non è indipendente o alternativo al “principio maggioritario”, ma si aggiunge a questo.
Quindi, per queste deliberazioni, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto, costituenti almeno la metà del capitale sociale.
Di conseguenza, una deliberazione che abbia il voto favorevole della metà del capitale sociale, ma non il voto dell’altra metà, presente in assemblea, non rispondendo al “principio maggioritario”, semplicemente non è approvata.
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IMU fabbricati rurali strumentali: l’aliquota ridotta o a zero
Il prossimo 17 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024.
In merito al pagamento della imposta, è bene ricordare che per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali il MEF con Risoluzione n 4 del 16.11.2023 ha chiarito i requisiti necessari per avere l'aliquota ridotta allo 0,1% IMU per tale tipologia di fabbricati.
IMU fabbricati rurali non strumentali: chiarimenti MEF sull'imponibilità
E' stato posto all'attenzione del MEF il fatto che alcuni comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019.
I predetti enti richiedono la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.
Il MEF ha invece precisato quanto segue:
- si ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali, poiché secondo il MEF
- la sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione della relativa specifica annotazione.
A tal proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali.
Inoltre, il Dipartimento delle finanze ha avuto già modo di chiarire tale orientamento nei rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale cui si rimanda, clicca qui per il file completo del MEF.
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Rivalutazione terreni: documenti per il visto di conformità nel 730/2024
Con la Circolare ADE n 12 del 31 maggio vengono fornite una serie di risposte su alcune delle principali novità della dichiarazione dei redditi 2024.
Vediamo, in dettaglio, i chiarimenti sulla rivalutazione dei terreni e il quadro L del 730.
Quadro L e rivalutazione dei terreni: la documentazione necessaria
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si chiede di conoscere quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato.
Le Entrate con la circolare in oggetto specificano che nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024 vanno indicati i valori dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 282 del 2002, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023
In tale Sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure, in caso di rateazione, della prima delle tre previste rate annuali di pari importo.
I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Nello specifico, nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, è indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3).
Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24.
È necessario, inoltre, controllare e conservare la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
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