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    Bonus acqua potabile 2023: definita la percentuale fruibile del credito d’imposta

    Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,4500% dell'importo richiesto.

    Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 22.03.2024 n. 151739.

    Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate. 

    L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2024 al 28 febbraio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 23.255.702 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,4500 per cento (1.500.000 / 23.255.702) dell’importo del credito richiesto.

    Ricordiamo che il bonus è stato appunto esteso al 31.12.2023 e tal fine l'agenzia delle entrate con il Provvedimento n 3221/2024 ha modificato il precedente provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 (come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 28334 2 del 28 gennaio 2022) con criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290.

    Con il medesimo provvedimento è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”, da inviare all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

    L’articolo 1, comma 713, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato al 31 dicembre 2023 l’agevolazione prevista dal citato articolo 1, comma 1087, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilendo quale limite di spesa complessivo per l’anno 2023 un importo pari a 1,5 milioni di euro. 

    Al fine di dare attuazione alla disposizione e consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute nel 2023, con il presente provvedimento in del 9 gennaio 2024 sono disposte le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 e alle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021.

    Bonus acqua potabile: che cos'è

    Il bonus acqua potabile, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, prevede un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

    • filtraggio
    • mineralizzazione
    • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

    finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

    L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

    • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
    • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

    Attenzione al fatto che, le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

    Bonus acqua potabile: come richiederlo

    Per avere diritto al bonus acqua potabile, la spesa relativa ai sistemi di cui sopra, deve essere documentata da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. 

    Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

    L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nellarea riservata del sito dell’Agenzia. accedendo dal seguente percorso:

    • accesso all’area riservata,
    • sezione Servizi
    • categoria Agevolazioni
    • voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile.

    In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa: scarica qui il modello e le istruzioni.

    Si ricorda che il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. 

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile

    Dal 1 aprile entra in vigore il Nuovo codice deontologico dei Commercialisti.

    In particolare nella seduta del 22 febbraio il CNDCEC aveva approvato il nuovo codice per poi metterlo in consultazioni fino al 10.03.2024

    A seguito delle osservazioni pervenute si pubblica la versione definitiva del nuovo regolamanto, vediamo ulteriori dettagli.

    Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile

    La consultazione pubblica si è conclusa in data 10 marzo e sono pervenute molte osservazioni alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti. 

    Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione. 

    Il presidente nazionale Elbano de Nuccio, nel ringraziare i colleghi, ha evidenziato come l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria.

    Sono state recepite alcune osservazioni di giovani Commercialisti relativamente al fatto che il nuovo codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco.

    Il consigliere nazionale Pasquale Mazza, delegato alla deontologia, ha sottolineato come le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono a renderli più chiari e intellegibili.

    Si segnala l'art 25 sull'equo compenso che recita testualmente:

    1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:

    • a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
    • b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

    2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso: 

    • a) del valore e natura della pratica; 
    • b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica; 
    • c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; 
    • d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; 
    • e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; 
    • f) del pregio dell'opera prestata;
    • g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • PRIMO PIANO

    Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali

    In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro,determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

    La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.

    A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.

    L’inquadramento fiscale

    Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.

    Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.

    In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.

    Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.

    Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentanocosti deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.

  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale: pagamenti entro il 31 marzo

    In scadenza il 31 marzo 2024  il pagamento della prima, o unica rata per il ravvedimento speciale come modificato dal Decreto Milleproroghe.

    Ricordiamo che la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 è stata pubblicata in GU n 49/2024 e tra le proroghe, contiene quella sul ravvedimento speciale.

    Prima di dettagliarle, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 ha consentito, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023. Il pagamento poteva avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo.

    La scadenza era stata di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe del novembre 2023 rimandando il pagamento al 20 dicembre 2023. 

    Il Milleproroghe ha esteso il Ravvedimento speciale alle dichiarazioni validamente presentate al 31 dicembre 2022, vediamo i dettagli.

    Ravvedimento speciale: le novità del Milleproroghe

    La legge n 17/2024 di conversione del Decreto Milleproroghe con il comma 12-undecies, inserito dalla Camera, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. 

    L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.

    L’estensione come su indicata, avviene tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per quanto non diversamente previsto.

    Le norme consentono di effettuare il versamento del dovuto:

    • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024,
    • ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.

    Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo.

    Viene chiarito che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

    Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4 per cento con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.

    Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non si dà luogo a rimborso.

  • Agricoltura

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Pubblicato in GU n  68 del 21 marzo il DM 9 febbraio 2024 ( in vigore dal 22.03.2024) con le regole per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da:

    • avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
    • o eventi di portata catastrofica, da apizoozie, da organismi nocivi e vegetali, 
    • nonché ai danni causati da animali protetti,
    • e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

    Beneficiari della misura sono le PMI, vediamo i dettagli.

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Il Decreto con l'art 2 prevede che sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento. 

    Inoltre, sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.  

    Il decreto specifica che per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi

    • a) i tre anni precedenti; 
    • b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 

    Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

    Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

    Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto. 

    Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Superbonus per social housing: l’Agenzia chiarisce a chi spetta

    Con Risposta a interpello n 75 del 21 marzo 2024 le Entrate replicano ad una ONLUS "socioassistenziale e sanitaria" che intende beneficiare del Superbonus previsto dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per interventi su un immobile destinato ad attività di social housing.

    Le Entrate non ritengono applicabile l'agevolazione, vediamo il perché.

    Superbonus per social housing: chiarimenti ADE sulla spettanza

    L'istante è un ente religioso che ha costituito la ONLUS e chiede specificamente se:

    1. L'attività di social housing consenta di beneficiare della disposizione di favore del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa previsti.
    2. Se l'immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento senza la necessità di frazionarlo catastalmente, usufruendo del Superbonus per la parte di spesa imputabile alla ristrutturazione con i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa.

    La ONLUS rispetta le disposizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, utilizzando immobili di proprietà dell'Ente per esercitare attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" e di "beneficenza". 

    Inoltre, l'istante intende effettuare ulteriori lavori ammessi al Superbonus su un immobile di categoria catastale B/1, attualmente parzialmente adibito a convento, per destinarlo, al termine dei lavori, a social housing. 

    Questa attività prevede la locazione a canoni calmierati di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di rispondere a esigenze abitative anche temporanee e offrire servizi aggiuntivi come la lavanderia e la pulizia dell'alloggio.

    L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, afferma che «i servizi di ''social housing'' verranno forniti a determinate tipologie di soggetti. In particolare, si vorrebbe privilegiare le situazioni di svantaggio, che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere di seguito riassunte: 

    • a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo familiare del soggetto), quali, cassa integrazione, licenziamento, decesso del principale percettore di reddito; 
    • b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito il soggetto e/o altri componenti del nucleo familiare; 
    • c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti al soggetto e/o ad altri componenti del nucleo familiare; 
    • d) stranieri con lo status di rifugiati;  
    • e) soggetti appartenenti a comunità di accoglienza; 
    • f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare; 
    • g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.».

    L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando che l'attività di "social housing", non rientra tra le attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

    Inoltre, sulla base delle informazioni fornite nell'interpello, l'attività di social housing sembra essere principalmente finalizzata alla mera messa a disposizione di alloggi mediante stipula di apposito contratto, senza una specifica attività di assistenza articolata in una serie di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati. 

    Pertanto, tale attività non sembra rientrare all'interno del settore di attività dell'"assistenza sociale e sociosanitaria", in cui la ONLUS dichiara di operare.

    Non trova, pertanto, applicazione la disposizione di favore del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus sull'immobile destinato a tale attività.

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