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Azioni ricevute in donazione: come si calcola il valore di cessione
Con Risposta a interpello n 114 del 23 maggio chiarisce il valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente.
L'Istante, residente ai fini fiscali in Italia, intende cedere 639 azioni di una società di diritto belga ivi fiscalmente residente.
Specifica che il patrimonio della Società Alfa è prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le cui azioni sono quotate presso Euronext Bruxelles
La titolarità da parte dell'Istante delle azioni della Società Alfa deriva dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, delle azioni della Società Beta in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato
L'Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga.
Successivamente, il 10 luglio 2017, è avvenuta una donazione pro-indiviso da parte dei genitori nei confronti dell'Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l'Istante ha ottenuto le Azioni Alfa.
La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate.
Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir.
Valore azioni ricevute in donazione e poi cedute: come calcolarlo
L'Agenzia delle Entrate replica che, secondo il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, nel caso di acquisto per donazione, il costo delle azioni deve essere quello del donante, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di donazione. La circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998 specifica che per le partecipazioni ricevute in donazione si fa riferimento al prezzo pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso o al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Pertanto, l'Istante dovrà assumere come valore di acquisto delle Azioni Alfa quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo ai genitori donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l'imposta di donazione assolta dal donatario. Allegati: -
730/2024: la detrazione per le spese di colonnine di ricarica
Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono oggetto di detrazione d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi.
Vediamo le istruzioni per il modello 730/2024.
Detrazione spese colonnine ricarica auto elettriche nel 730/2024
Nel Modello 730/2024 tali spese vanno indicate nel rigo E56 e spetta una detrazione del 50%.

In dettaglio, nel rigo E56 occorre indicare:
- nella colonna 1, il codice che identifica la spesa, nel caso delle spese per le colonnine di ricarica è il codice "2" (di seguito meglio dettagliato);
- nella colonna 2, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella colonna 3, la spesa sostenuta;
- nella colonna 4, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’, ‘4’ o ‘5’, indicare il codice ‘1’ se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice ‘2’, se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento;
- nella colonna 5, se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ o il codice ‘4’ o il codice ‘5’, indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.
Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.
L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘1’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘2’
Come specificato nelle istruzioni al modello, per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica il codice da indicare in colonna 1 è il codice "2".
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere
strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.
Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Per quanto riguarda le spese per le colonnine, legate al superbonus, si rimanda nel dettaglio delle istruzioni al Modello 730/2024.
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Bonus chef: via alla cessione sulla Piattaforma ADE
Le Entrate con il Provvedimento n 252373/2024 dispongono modalità e termini di cessione del Bonus chef.
In particolare, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità previste
Dopo l’accettazione il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto.
Il bonus chef è un credito d’imposta fino al 40% per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per i corsi di aggiornamento professionale legati alla propria attività di ristorazione, effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Le modalità e i termini per la fruizione del bonus sono state definite con il Decreto MIMIT del 29 novembre pubblicato in GU n 286/2023 (decreto interministeriale 1° luglio 2022).
Bonus chef: il codice tributo per usarlo in F24
Con Risoluzione n 71 /2023 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, noto come bonus chef introdotto a seguito delle misure per il covid 19.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7053” – denominato “Credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione – articolo 1, comma 117, della legge 30/12/2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto interministeriale del 1° luglio 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco 3 dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.
Bonus cuochi professionisti: riepilogo delle regole
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.
Le istanze potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Nell'istanza i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonché di quella comprovante il requisito di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ossia essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.
Bonus cuochi professionisti: chi sono i beneficiari
L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti
- sia come lavoratori dipendenti
- sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).
Bonus cuochi professionisti: quali sono le spese ammissibili
Relativamente alle spese ammissibili al credito d'imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:
- per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per:
- la conservazione,
- la lavorazione,
- la trasformazione
- e la cottura dei prodotti alimentari,
- per l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili di cui all'art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l'importo di euro 6.000,00.
Bonus cuochi professionisti: come si utilizza
Il bonus chef:
- è utilizzabile in compensazione mediante F24 (istituito con Risoluzione n 71 del 19.12.2023 il codice tributo)
- è escluso da IRPEF e IRAP
- non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.
Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bonus cuochi professionisti: la normativa
Pubblicato in GU n 216 del 15 settembre 2022 il Decreto MISE del 1 luglio 2022 con modalità e criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista.
Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe, tra le altre, ha previsto la proroga della agevolazione Bonus Chef al 31 dicembre 2022 con l'art. 18-quater Proroga del credito d’imposta per i cuochi professionisti.
Inoltre, con l’emendamento di proroga si sposta l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020) ad introdurre l'agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.
In particolare si stabilisce un credito di imposta per:
- l'acquisto di beni strumentali durevoli
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, nella misura del 40% del costo delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (poi prorogata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).
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La commutazione sanzioni non è solo per omesso versamento imposte
Con la Sentenza n 10298 del 16 aprile la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile non si applica solo alle sanzioni per omesso versamento, ma anche a quelle derivanti dalle condotte fraudolente del terzo che maschera l'inadempimento dell'incarico ricevuto, come l'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
Commutazione sanzioni: gli addebiti per il commercialista responsabile
La sentenza della Cassazione del 16 aprile 2024 n. 10298 riguarda la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile.
La sentenza è stata emessa in seguito a un processo penale in cui la contribuente ha denunciato il professionista per le violazioni contestate.
Dopo la conclusione del processo, la contribuente ha pagato le imposte e l'ufficio competente ha notificato al professionista gli avvisi di contestazione per il pagamento delle sanzioni.
Il professionista ha presentato ricorso sostenendo che le sanzioni commutabili riguardassero solo l'omesso versamento e che quindi le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e altre violazioni dovessero essere pagate dalla contribuente.
La cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995 nel ricorrere delle condizioni ivi previste, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile ad un terzo, anche qui ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
La Cassazione ha stabilito che se la commutazione fosse stata prevista solo per le sanzioni per omesso versamento, sarebbe stata una norma inutile, poiché l'avvenuta dichiarazione è presupposta nel caso di imposte già liquidate e/o dichiarate.
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Note di credito: altre precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della sua “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, così giunta alla versione 1.9 del 5 marzo 2024.
La guida rappresenta un compendio dedicato agli operatori economici obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.
Nella guida aggiornata si trovano alcune precisazioni relative a specifici casi di emissione delle note di credito. Ovviamente le precisazioni fatte in questa sede dall’Agenzia non riguardano il merito del diritto all’emissione dei documenti rettificativi IVA, ma specificano il corretto comportamento formale da seguire in alcuni specifici casi.
Da un punto formale, nel contesto del sistema della fattura elettronica, l’emissione di una cosiddetta nota di credito, ex articolo 26 del DPR 633/72, nella generalità dei casi si realizza con l’emissione di un documento in formato xml, similare a quello previsto per la fattura elettronica, avente il codice TD04, oppure il codice TD08 per il caso della nota di credito semplificata.
Ma in questa sede analizziamo un caso diverso. Preventivamente va ricordato che quando il documento rettificativo IVA vuole appunto rettificare una fattura soggetta a inversione contabile per mancanza del requisito territoriale, il cessionario o committente deve integrare la fattura ricevuta, o emettere una autofattura (a seconda dei casi), e contestualmente rispondere alle richieste normative in tema di esterometro, emettendo un documento in formato xml con codice TD16, TD17, TD18 o TD19, a seconda della fattispecie; così, similmente, quando il cessionario o committente deve integrare o autofatturare una nota di credito ricevuta e soggetta a reverse charge per mancanza del requisito territoriale, questi non dovrà utilizzare il prima citato codice TD04 o TD08, ma utilizzerà i medesimi codici TD16, TD17, TD18, e TD19 previsti per le fatture, indicando gli importi con segno negativo.
Le precisazioni contenute sulla guida dell’Agenzia
A pagina 9 della versione aggiornata al 5 marzo 2024 della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, troviamo alcune precisazioni su alcuni specifici casi di emissione di una nota di credito in formato elettronico.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che la sopra descritta modalità di rettifica ai fini IVA, consistente nell’emissione di un documento in formato xml con segno negativo, può essere adottata anche per le rettifiche in diminuzione delle fatture precedentemente emesse con i seguenti codici:
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture;
- TD21: autofattura per splafonamento;
- TD22: estrazione beni da deposito IVA;
- TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD26: cessione beni ammortizzabili e passaggi interni;
- TD 28: acquisti da San marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie.
L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che “nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.
In conseguenza di questa precisazione, invece, in caso di fatture trasmesse utilizzando i seguenti codici:
- TD24: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72;
- TD25: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera b) del DPR 633/72;
- TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
in queste situazioni, per l’emissione di una nota di credito dovrà essere utilizzato il codice TD04, o TD08 se si preferisce la forma semplificata.
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730/2024: a cosa prestare attenzione per il lavoro sportivo
Il lavoratori sportivi che nel corso dell'anno di imposta 2023 hanno percepito dei redditi, devono prestare particolare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024 in ragione delle novità settore intervenute a partire dal 1 luglio 2023 (Dlgs n 36 del 28 febbraio 2021) per il settore dello sport.
730/2024: a cosa prestare attenzione nel lavoro sportivo
A seguito della riforma del lavoro sportivo, i compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti, che fino al 30 giugno 2023 venivano qualificati come redditi diversi (art 67 comma 1 lett m) e art 69 TUIRS), dal 1 luglio 2023 sono qualificati, a seconda delle modalità di svolgimento, come redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
Questo fa si che, in corso d'anno sia cambiata la disciplina pertanto occorre prestare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024.
Pertanto, per le somme precepite entro il 30 giugno 2023, nel modello 730 quadro D (altri redditi che comprende anche i redditi diversi) va utilizzato il codice "12":
- per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- per i compensi derivanti da rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc.”.
Mentre, per le somme percepite dal 1 luglio 2023 rientrando i compensi percepiti dai lavoratori sportivi tra i redditi di lavoro dipendente, o assimilato, o di lavoro autonomo, nel Modello 730 bisognerà provecedere rispettivamente:
- compilando il quadro C indicando il codice "8" nei righi C1-C3 in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settoredel dilettantismo,
- compilando il Quadro D, rigo D3 e codice "5" in caso di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
Modello 730/2024: i compensi da attività sportive dilettantistiche, indennità di trasferta e altri
Dal 1 luglio 2023 per:
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.
In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.
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Nuovo Contradditorio: esclusi gli atti precedenti al 30.04
Publicata in Gu n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024.
Essa contiene, tra le altre, una norma interpretativa dell'istituto del Contraddittorio introdotto con la Riforma Fiscale.
In particolare, l'art 6 bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, disciplina il principio del contraddittorio.
Esso stabilisce che, salvo alcuni atti esclusi (comma 2 dello stesso articolo), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell’articolo medesimo.
Ai sensi del comma 2, appunto, non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per:
- gli atti automatizzati,
- sostanzialmente automatizzati,
- di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
- nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto non è adottato prima della scadenza del termine
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Infine, si stabilisce che l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Vediamo la norma che si introduce col DL 39/2024 convertito in legge.
Nuovo Contradditorio: esclusi gli atti precedenti al 30.04 2024
L’articolo 7, commi 1-3, come modificato durante l’esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024
Il comma 1 prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data.
A tali atti, ai sensi del comma 2, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
In base al comma 3, come modificato durante l’esame al Senato, qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano abbia, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima
pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio)