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Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia: vediamo quali
L'agenzia delle entrate con la Circolare n 3 del 16 febbraio chiarisce le varie novità 2024 in materia di:
- IVA prodotti infanzia e prodotti igiene femminile,
- IVA pellet,
- esenzione imposta registro per modifiche agli statuti ETS,
- e altro,
introdotti dalla Legge di Bilancio 2024, dal DL Anticipi collegato alla legge di bilancio e dal decreto salva infrazioni.
In dettaglio vediamo l'approfondimento sull'aumento dell'IVA per i prodotti per l'infanzia.
Legge di Bilancio 2024: novità su iva prodotti infanzia
Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento.
Nel dettaglio, la norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1- quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente:
- determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento):
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.
Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.
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Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?
Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni
Tale adempimento deriva dalla proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2024 ha previsto, con il comma 72 dell'art 1, una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
Con il comma 73 ha dettato la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta.
Vediamo in pratica come comportarsi.
Conguaglio IMU 2023: chi deve pagarlo
Secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (al posto del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (al posto del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
Pertanto, l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023.Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Se quanto pagato ai fini di saldo IMU entro il 18 dicembre scorso risulta minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Consulta qui le delibere: Dipartimento finanze. -
IVA ridotta pellet: spetta fino al 29 febbraio
Sta per scadere l'agevolazone prorogata dalla Legge di bilancio 2024 relativa all'IVA ridotta sui pellet.
Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due mesi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.
IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024
L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.
IVA al 10% acquisto pellet: per quali prodotti
A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:
- la legna da ardere in tondelli,
- i ceppi, le ramaglie o fascine;
- i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.
Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%.
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Formazione revisori 2024: le regole MEF
Il MEF con un breve avviso del 13 febbraio sostituisce l'allegato alla Determina della Ragionaria dello Stato del 29 gennaio relativa al Programma di aggiornamento professionale 2024 per i revisori legali: scarica qui il file aggiornato del programma 2024.
Ricordiamo che le materie elencate nel programma tengono conto di alcune rilevanti novità recentemente intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità.
I corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali tematiche ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo previsto a carico dei revisori legali dei conti dall’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Formazione revisori 2024: le regole MEF
Nel dettaglio, il MEF determina di adottare il Programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla determina.
I revisori legali, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 14bis della Direttiva 2006/43/CE, come integrata dalla Direttiva (UE) 2022/2464, ad acquisire nell’anno decorrente dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8,
Attenzione al fatto che, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali sono tenuti a maturare ai fini del rilascio dell’attestazione di cui al precedente punto 3, è demandata ad apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di prossima emanazione.
Formazione revisori 2024: le novità
Come specificato nella premessa del programma MEF 2024 per la formazione dei revisori, la principale novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, di modifica del Regolamento (UE) 537/2014, della Direttiva 2004/109/CE, della Direttiva 2006/43/CE e della Direttiva 2013/34/UE, che nel Programma del 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario.
Viene anche evidenziato che, la Direttiva CSRD rappresenta la risposta della UE all’attuale crisi climatica attraverso la previsione dell’estensione graduale degli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, precedentemente diretti esclusivamente alle società quotate di grandi dimensioni, anche alle altre imprese.
L’articolazione delle materie ora inserite nel nuovo Gruppo D) – Rendicontazione di sostenibilità – riprende l’elencazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva CSRD, riguardante i temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La Direttiva CSRD ha, inoltre, introdotto nella Direttiva Audit l’articolo 14bis, il quale prevede una deroga al regime ordinario delineato per l’esame di abilitazione, consentendo ai revisori legali già abilitati al 1° gennaio 2024 o che si abiliteranno entro il 1° gennaio 2026, che intendono abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’acquisizione delle conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8, paragrafo 3, attraverso uno specifico obbligo formativo annuale.
Gli altri aggiornamenti tematici inseriti nel Programma 2024 tra le materie non caratterizzanti riguardano il principio contabile emanato dall’OIC nel dicembre 2023 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi (OIC 34), da applicare ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, e alcuni specifici argomenti di diritto civile e commerciale e di diritto societario.
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IVA terzo settore: cosa conterrà il Milleproroghe?
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, che sta per concludere il suo iter di conversione in legge, si vuole prevedere la proroga per l'esenzione IVA per il terzo settore.
Si tratterebbe di una proroga al 1 gennaio 2025 richiesta a gran voce dagli operatori del terzo settore, ed a breve vedremo se verrà accolta.
Esenzione IVA terzo settore
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 683 della legge di Bilancio 2022 ha già previsto lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il terzo settore.
In particolare, il comma 683, ha prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva applicabili, agli Enti del Terzo settore recate dal decreto legge n. 146 del 2021.
Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021).
Il DL n 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater).
Per i dettagli leggi anche: Esenzione IVA per gli ETS: nuove regole.
Esenzione IVA terzo settore: proroga al 2025 nel Milleproroghe
Con un emendamento al Decreto Milleproroghe si vorrebbe prorogare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme su indicate, facendo quindi slittare l'esenzione IVA per gli ETS che, secondo la proposta emendativa, dovrebbe decorre dal 1 gennaio 2025.
Lo slittamento farebbe slittare una serie di novità alle quali tali enti sarebbero costretti ad uniformarsi.
Come dichiarato da Vanessa Pallucchi portavoce del Forum Terzo Settore, il principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore, la proroga, che si teme possa non arrivare, sarebbe: "una misura fondamentale per la sostenibilità delle associazioni, in particolare delle più piccole, e che si rende oggi indispensabile alla luce dei ritardi nella mancata definizione della disciplina Iva per il Terzo settore”.
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Accesso eredi ai dati polizze vita: i criteri per Garante e Cassazione
Con l'Ordinanza n 3565 del giorno 8 febbraio la Cassazione ha confermato il diritto degli eredi di conoscere i nomi dei beneficiari delle polizze vita.
Ricordiamo che già il garante della privacy si era espresso in proposito con il documento interpretativo n 520/2023 (GU n. 281/2023) trattando appunto la questione della conoscibilità dei dati identificativi al terzo beneficiario delle polizze vita. In sintesi l'Ordinanza della Cassazione conferma l’esigenza di tutela giudiziale dei diritti successori rispetto alla riservatezza dei dati.
Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: criteri della Cassazione
La Cassazione evidenzia come la risoluzione della qustione prospettata derivi dal bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e l’interesse alla tutela giurisdizionale dei terzi.
Per giungere alla pronuncia si fa riferimento all'art 2 terdecies del Dlgs n 19672003 che al comma 1 sancisce che il diritto di accesso ai dati personali del defunto può essere esercitato “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Il comma 2 dello stesso articolo sancisce che la legittimazione all’esercizio del suddetto diritto da parte dei soggetti indicati è esclusa nei casi specificamente previsti dalla legge nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al successivo comma 3.
Il comma 5 sancisce che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Secondo la Cassazione è appunto il comma 5 dell’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003 a costituire la base normativa per il riconoscimento del diritto di accesso degli eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, relativamente ai dati dei beneficiari delle polizze vita.
L’ordinanza n. 3565/2024 suggerisce i criteri che il giudice deve adottare in ordine alla valutazione della “non pretestuosità” dell’interesse allegato dal richiedente per accedere ai dati del beneficiario.
In sintesi, per la Casazione è necessario e sufficiente verificare che l’istanza proposta non sia del tutto pretestuosa, caso che si verifica se il richiedente non vanta, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all’esigenza di conoscenza dei dati.
Il diritto di accesso ai dati del beneficiario, spiega la Cassazione, è accoglibile ogni volta che la richiesta di accesso appaia plausibile, ossia non si palesi già a prima vista come manifestamente pretestuosa, inammissibile o improcedibile, attenendosi a quanto evidenziato dal Garante della privacy rispetto ai criteri della compagnia assicurativa, titolare del trattamento, in ordine all’accoglimento della richiesta di accesso ai dati del beneficiario formulata dagli eredi o dai chiamati all’eredità dell’assicurato in via stragiudiziale.
Accesso degli eredi ai dati delle polizze vita: chiarimenti del Garante
Pubblicata in GU n 281 del 1 dicembre, la Delibera del 26.10.2023 del Garante per la privacy con il Documento interpretativo n 520/2023, in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e dei chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, specifica gli obblighi delle Compagnie assicurative con particolare riferimento ai dati dei beneficiari di polizze vita.
In sintesi, le compagnie assicurative, previe verifiche di seguito elencate, sono tenute a comunicare tali dati agli eredi o chiamati alla eredità del contraente.
Il documento interpretativo dopo aver enunciato il quadro normativo e della giurisprudenza di riferimento, vista l’incertezza interpretativa che si è determinata in materia, specifica quanto segue.
Tra i dati ai quali è possibile accedere ai sensi del combinato disposto tra gli art. 15 del Regolamento UE n 679/2016 e 2-terdecies del DLgs. n. 196/2003, rientrano anche i dati personali dei beneficiari di polizze assicurative accese in vita da una persona deceduta, in presenza di determinati presupposti e previa attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco effettuata dall’impresa assicuratrice titolare del trattamento.
Considerato che la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, il titolare del trattamento deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”.
Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa.
In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati:
- 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;
- 2) che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
Si invitano i titolari del trattamento a valutare l’adeguatezza dell’informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14, par. 1 lett. e) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
Viene anche sottolineato che, il soggetto che riceve i dati dell’interessato dovrà, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione.
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Professione abusiva di Commercialista: la Cassazione evidenzia le attività riservate
La Cassazione con l'Ordinanza n 3495 del 7 febbraio ha enunciato un principio rilevante contro l'abusivismo della professione di Dottore Commercialista.
A sottolinearlo il CNDCEC con un comunicato stampa dell'8 febbraio con cui il presidente De Nuccio ha affermato:
“Una ordinanza molto importante, che fa chiarezza sulla giurisprudenza relativa alle attività riservate alle professioni ordinistiche ed è molto esplicita su talune forme di esercizio abusivo della professione”.
Il caso era quello di una srl che svolgeva attività tipiche della professione dei commercialisti per conto di un cliente in forza di un contratto, vediamo i dettagli.
Professione abusiva di Commercialista: importante pronuncia della Cassazione
Con l’Ordinanza n.3495/2024 la Cassazione ha replicato in una vicenda tra una snc ed una srl ai fini dell'annullamento di un contratto da queste stipulato, avente ad oggetto determinare attività che appunto secondo la Cassazione sono riservate a dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.
Una Srl svolgeva per contratto le seguenti attività:
- compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali,
- tenuta della contabilità,
- elaborazione delle buste paga,
- presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale,
- pagamento di imposte,
- elaborazione di studi di settore,
- disbrigo di pratiche presso la CCIA,
- cura dei rapporti previdenziali.
Secondo la Cassazione appunto, come anche evidenzia il comunicato stampa del CNDCEC a voce del presidente De Nuccio, si tratta di attività “riservate” ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro.
Per questo motivo la Cassazione ha sancito la nullità del contratto tra la Srl e l’azienda assistita una snc, dal momento che le suddette attività sono state evidentemente svolte da soggetti non iscritti in Albi professionali.
La sentenza della Cassazione, secondo le parole dei Commercialisti rafforza la convinzione che le attività degli iscritti in Ordini professionali non debbano essere in alcun modo equiparate a quelle di iscritti ad Associazioni professionali.