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Art bonus: non spetta per le erogazioni indirette ad una Fondazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n. 44 del 16 febbraio replicano ad una Fondazione che chiede chiarimenti sulla spettanza dell'art bonus rispetto alle donazioni che riceve.
L'istante, fondazione di diritto privato riconosciuto e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione, ha lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una fondazione teatrale.
In dettaglio, chiede se possa essere ricondotto tra gli «istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica», con la conseguente possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a sostenere le proprie iniziative e progetti, di fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).
Il parere del Ministero della Cultura nega la possibilità di fruizione dell'art bonus, vediamo il perché.
Art bonus: non spetta per le erogazioni idirette
L'agenzia ha ricordato che, l'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d'imposta c.d. Art bonus, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da:
- persone fisiche,
- enti non commerciali,
- e soggetti titolari di reddito d'impresa,
per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Col la circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, è stato chiarirto per quali inteventi spetta il credito d'imposta.Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall'Istante per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell'Art bonus in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale in parola.
Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l'unico beneficiario delle iniziative promosse dall'Istante, non è possibile giungere all'immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell'Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.
La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall'Istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia le due fondazioni restano soggettiù distinti e autonomi.Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dall'Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale.
Allegati:
Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell'Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro. -
Agevolazioni imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo
In data 20 febbraio il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti.
Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate dal 26 marzo al 28 maggio, da imprese già costituite in forma di:
- società di capitali,
- cooperative,
- società consortili e reti di imprese,
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.
Vediamo in cosa consistono i sostegni e quali comuni sono interessati.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: dove si può fare domanda
L'avviso in oggetto contiene anche l'elenco dettagliato di dove si può presentare domanda di agevolazione dal 26 marzo e in particolare:
- Argenta (limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola) in provincia di Ferrara;
- Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio (limitatamente alla frazione di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna (limitatamente alla località di capoluogo ovest), Castel Maggiore (limitatamente alla frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro), Castenaso (limitatamente alla frazione di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), Dozza (limitatamente al capoluogo), Fontanelice, Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese), Loiano, Medicina (limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova), Molinella (limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino, Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della 6 Valle), San Lazzaro di Savena (limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano), Valsamoggia (limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle), in provincia di Bologna;
- Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena;
– Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, in provincia di Ravenna; - Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo, in provincia di Rimini;
- Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino;
- Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, in provincia di Firenze.
Attenzione al fatto che le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: in cosa consiste l’aiuto
L'avviso del MIMIT specifica che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
- a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
- b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il mero ripristino di beni danneggiati da eventi calamitosi.
Agevolazioni per i territori alluvionati: obblighi dei beneficiari
E' bene sottolineare che i soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
- a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
- b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024
In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile i datori di lavoro possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore dipendente secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).
Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.
Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)
Linee guida rimborso per volontari Protezione Civile
La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:
- delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
- nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
- l’attivazione per l’attività in questione
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
Si ricorda infine che:
- il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
- la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024
A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi del 16,7% per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023, il dipartimento per la protezione civile ha emanato il decreto 22.9. 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 , che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno a 120,55 euro giornalieri.
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Bonus quotazioni PMI: ritorna col Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in dirittura d'arrivo per la conversione in legge prevede tra le altre, una novità per il bonus quotazione PMI.
In sintesi, si proroga al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.
Bonus quotazioni PMI 2024: le regole
Ricordiamo che il bonus quotazione PMI istituito dai commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) è un credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 euro.
Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020, ma successivamente, sono intervenute varie proroghe fino al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo anche che la misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario:
emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond),
raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding)
e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI.
Più in dettaglio, il comma 89 suddetto, ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.
Con la modifica in esame, introdotta al comma 4-bis, l’agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2024 (lettera a)).
Inoltre, la norma (lettera b)) prevede che il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (stanziamento già previsto) e di 6 milioni di euro per l’anno 2025.
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Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?
Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni
Tale adempimento deriva dalla proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2024 ha previsto, con il comma 72 dell'art 1, una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
Con il comma 73 ha dettato la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta.
Vediamo in pratica come comportarsi.
Conguaglio IMU 2023: chi deve pagarlo
Secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (al posto del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (al posto del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
Pertanto, l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023.Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Se quanto pagato ai fini di saldo IMU entro il 18 dicembre scorso risulta minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Consulta qui le delibere: Dipartimento finanze. -
Redditi Campione d’Italia: fissata la riduzione forfettaria 2023
Con Provvedimento n 32991 dell'8 febbraio delle Entrate, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 238275 del 6 febbraio 2024, viene determinata nel 33,27 per cento la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia
Si ricorda che l’art. 1 comma 632 della L. 147/2013, come modificato, stabilisce che, per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del 30% dall’art. 188-bis commi 1 e 2 del TUIR, è annualmente maggiorata o ridotta, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.
Tale rideterminazione va effettuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 30%.
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Visto di conformità ai tributaristi: secondo il Consiglio di Stato esclusione infondata
Con ordinanza n 995 del 31 gennaio il Consiglio di stato si è espresso sulla questione del visto di conformità ai tributaristi.
Sarebbero rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet rispetto alle previsioni che limitano l’apposizione del visto di conformità ai tributaristi.
La causa è stata azionata dall'Associazione dei tributaristi e da una professionista che si era vista negare dall’Agenzia delle Entrate l’abilitazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva dalla stessa inviate.
Visto di conformità ai tributaristi: il parere del Consiglio di Stato
L'ordinanza n 995/2024 dopo una ampia trattazione conclude come segue: "nella misura in cui per quanto finora esposto non appaiono apprezzabili effettive ragioni per impedire a professionisti abilitati all’invio delle dichiarazioni dei redditi all’amministrazione finanziaria l’ulteriore attività consistente nel rilasciare a favore di quest’ultima l’attestazione necessaria a semplificarne l’attività di controllo, si profila una discriminazione in danno della categoria professionale pregiudizievole per il loro diritto di matrice sovranazionale alla libera prestazione dei loro servizi, non necessaria perché sfornita di un sottostante motivo imperativo di interesse generale e sproporzionata perché eccedente gli obiettivi di tutela dell’interesse fiscale dello Stato".
Ciò concluso, lo stesso Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio (ai sensi del sopra citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità in relazione alle questioni delibate e riferite all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui individua i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità nell’elenco di professionisti contenuto nelle sole lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 3, del DPR del 22 luglio 1998, n. 322, e non anche negli altri soggetti indicati dallo stesso comma 3 e, in particolare, in quelli di cui alla lett. e), tra cui rientrano i ricorrenti.