• Redditi di impresa

    Contributo Autorità Trasporti 2024: importo e scadenze di versamento

    Con il Delibera del 7 dicembre 2023 l'Autorità di regolazione dei Trasporti ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2024.

    Il contributo per gli  oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti sotto indicati è fissato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del  fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  pubblicazione della presente delibera,  in  misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. 

    I dettagli di calcolo nell'art 1 della delibiera in oggetto.

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: gli obbligati

    Sono  tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle  attività di seguito elencate:

    • a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
    • b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
    • c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e operatori della logistica);
    • d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
    • e) operazioni e servizi portuali;
    • f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
    • g) servizio taxi;
    • h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
    • i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di passeggeri e/o merci;
    • j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
    • k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
    • l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
    • m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli  afferenti  al trasporto merci su strada;
    • n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica. 

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: importi e scadenze

    Per l'anno 2024 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato:

    • quanto a due terzi dell'importo  entro  e  non  oltre  il  30 aprile 2024
    • e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2024.  

    Le  ulteriori istruzioni relative  alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

    Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il  termine sopra indicato comporta l'avvio  della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. 

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: la dichiarazione

    Il legale rappresentante o, per  le  imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente  il  soggetto  estero  mediante identificazione diretta, degli operatori  individuati all'art.  1 con un  fatturato superiore a  euro  5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni  a  consorzi,  entro il  30 aprile  2024,  dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici 

    richiesti nel  modello telematico all'uopo predisposto

  • Riforma fiscale

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l’Irpef

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/2024 ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità previste dal primo modulo della Riforma Fiscale previsto con il Dlgs n 213/2023 relativo all'Irpef 2024.

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l'Irpef

    Occorre ricordare intanto che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024.

    Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale. 

    Verosimilmente la revisione sarà attuata però tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 111/2023, che prevede il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef. 

    Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una soluzione temporanea per il 2024 vediamo i chiarimenti in proposito della Circolare ADE n 2/2024 che richiamano anche il testo di legge.

    Sconti fiscali 2024: chiarimenti ADE sulle detrazioni per l'Irpef

    La Circoalre n 2/2024 evidenzia che l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

    • a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
      15, comma 1, lettera c), del TUIR;
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7711.

    La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:

    • a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
    • b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».

    In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

    Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

    Secondo le disposizioni su indicate facciamo due esempi: 

    1. un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50.000 euro,
      • che nel 2024 matura detrazioni al 19%, escluse quelle relative a spese sanitarie, per 1.000 euro,
      • in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro dato da= 1.000 – 260. La riduzione opera in effetti come una franchigia.

     

  • Riforma fiscale

    Irpef 2024: le nuove aliquote

    Le Entrate hanno pubblicato in data 6.02 le istruzioni operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fiscale.

    Con la Circolare n 2/2024 si rende operativa la prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e si prevede la riduzione delle aliquote da 4 a 3: 

    • la prima del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; 
    • poi del 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila 
    • ed infine del 43% sopra questa ultima soglia. 

    Ulteriori novità del 2024 riguardano:

    • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro,
    • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro 
    • l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

    Vediamo una sintesi delle istruzioni per l'Irpef 2024 rimandando per gli approfondimenti alla consultazione del documento di prassi: Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE

    Irpef 2024: istruzioni ADE per le nuove aliquote

    La Circolare n 2 spiega che limitatamente al periodo d’imposta 2024, sono ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote.

    Al contempo è inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. 

    Quindi per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

    Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale, i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef.

    La circolare inoltre sottolinea che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro.

    Occorre evidenziare che il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie. 

    Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

    Infine, il decreto legislativo 216/2023 di riforma dell’Irpef ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (Ace), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. 

    La Circolare precisa che il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive. 

    Irpef 2024: le nuove regole

    Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul  reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma  1, del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti  aliquote  per scaglioni di reddito:

    • a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
    • b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
    • c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

    Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13,  comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro.

    Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo, del decreto-legge  5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a  15.000  euro qualora  l'imposta lorda determinata sui redditi sia di  importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell'importo di  75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

    Nella determinazione degli acconti dovuti ai  fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale  imposta  del  periodo precedente, quella che si  sarebbe determinata non applicando  le disposizioni dei commi 1 e 2. 

    Per le novità 2024 sulla dichiarazione semplificati di dipendenti e pensionati leggi anche: Il 730 precompilato 2024 lascia il posto alla dichiarazione semplificata.

    Irpef 2024: aliquote a confronto

    L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)

    L'Irpef è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. 

    L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

    Il Dlgs n 21672023 con l'art 1 prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.

    Confrontiamo l'Irpef 2024 con le aliquote e scaglioni 2023 previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):

    IRPEF 2023 scaglioni Aliquote IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs 216/2023 Aliquote 
    fino a 15.000 euro 23% da 0 a 28.000 euro 23%
    da 15.001 a 28.000 25%
    da 28.001 a 50.000 euro 35% da 28.001 a 50.000 35%
    oltre 50.000 euro 43% oltre 50.000 43%

    Detrazioni Irpef 2024: le novità 

    In merito alle detrazioni Irpef si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai  seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:

    • a) gli oneri la cui detraibilita' è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  o  da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione  per  le  spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  c)  del  predetto testo unico;
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici  di  cui all'articolo 11  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di  cui all'articolo 119, comma  4,  quinto  periodo,  del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77.

    Ai fini Irpef Ii reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

    Leggi qui la Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE.

    Addizionali Irpef 2024: le novità 

    Inoltre, novità per le addizionali IRPEF prevedendo quanto segue.

    Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con i nuovi scaglioni Irpef stabiliti per il periodo d’imposta 2024, si prevede il differimento al 15 aprile 2024 dei seguenti termini:

    • il termine di cui all’art. 50 comma 3 del DLgs. 446/97, per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali Irpef applicabili per il periodo d’imposta 2024, termine prima previsto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce;
    • il termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali Irpef per il periodo d’imposta 2024, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000.

    Attenzione al fatto che, nelle more del riordino della fiscalità  degli enti territoriali, entro lo  stesso  termine  le  regioni e le province autonome possono  determinare,  per  il  solo  anno  2024,  aliquote differenziate  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche vigenti per l'anno 2023.

    Nell'ipotesi in cui le regioni  e  le province autonome non approvano entro il suddetto  termine la  legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle  aliquote  vigenti per l'anno 2023.

    Leggi qui la Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Responsabilità del Liquidatore per omesso versamento IVA

    Con la Sentenza n. 2057 del 2024 la Cassazione ribadisce e specifica le responsabilità del Liquidatore di una società per l'omesso versamento IVA.

    Nel caso di specie si tratta del liquidatore di una srl che ha omesso di versare il debito IVA derivante dalla dichiarazione, debito scaduto subito dopo la sua nomina.

    La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna in sede penale per il reato di Omesso Versamento IVA previsto dall'art 10 ter del Dlgs n 74/2000, vediamo i motivi della decisione.

    Debito IVA: è responsabile il liquidatore nominato poco prima della scadenza del pagamento

    In sintesi la Cassazione evidenzia che il liquidatore di una srl, nominato poco prima della scadenza del termine di pagamento del debito IVA, derivante dalla dichiarazione dei redditi, è responsabile per il reato di omesso versamento IVA.

    Il suo difensore aveva dedotto, a sua difesa, due circostanze:

    1. la data di nomina, immediatamente antecedente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, derivandone a suo avviso la mancata conoscenza della necessità di adempiere all’obbligo di legge;
    2. il periodo di formazione del debito tributario verificatosi in un momento antecedente alla sua nomina derivandone in questo caso l’assenza di obblighi inerenti a somme imputabili ad altro periodo e diverso d’imposta.

    In dettagli, il difensore ha dedotto che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità per l'imputato di adempiere.

    Come rappresentato alla Corte d'appello, la s.r.l. era in stato di liquidazione da oltre un anno quando l'imputato era stato nominato liquidatore.

    La data di nomina è a ridosso della scadenza dell'obbligo di pagamento penalmente sanzionato. 

    L'omesso accantonamento delle somme dovute a titolo di IVA al momento della percezione dei corrispettivi per le prestazioni non era riferibile al liquidatore, ma nel momento in cui l'imputato ha assunto la carica di liquidatore, la società era del tutto priva di liquidità e non aveva accesso al credito.

    La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito non considerando quanto addotto dal difensore.

    Omesso versamento IVA: le responsabilità del liquidatore

    Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha fondato il suo giudizio:

    • sulla dichiarazione ai fini IVA presentata per conto della società, dal cui quadro VL risulta il debito in contestazione, 
    • e sugli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria, tra i quali la comunicazione alla precisata società dell'accertamento, da parte degli uffici dell'Erario, del mancato versamento dell'IVA alla data del 3 aprile 2018 (data di elaborazione del documento). 

    Gli atti indicati sono sicuramente qualificabili come documenti a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., e quindi, sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione. 

    Per completezza, la Cassazione specifica che gli atti indicati sono sicuramente idonei, anche in concreto, a dare dimostrazione dell'imposta dovuta e dell'omesso versamento della stessa, stante l'assenza di qualunque specifico elemento di segno diverso o comunque tale da ingenerare dubbi sulla loro genuinità, attendibilità e concludenza. 

    Manifestamente infondate sono anche le censure che contestano l'affermazione di sussistenza del dolo, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, in particolare perché lo stesso era stato nominato legale rappresentante in prossimità della scadenza, e già allora la stessa era priva di liquidità e non aveva accesso al credito.

    La precedente giurisprudenza richiamata dalla Cassazione

    La Cassazione precisa che da una recente decisione, risponde del delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione, non trovando applicazione le limitazioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati.

    Ciò posto, va data applicazione al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze

    Nella specie, peraltro, l'attuale ricorrente non ha nemmeno allegato di aver assunto la carica senza aver effettuato le verifiche in ordine ai debiti fiscali dal cui inadempimento dipende la sua penale responsabilità. 

    Né, d'altro canto, egli, a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche, può ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società. 

    Invero, come già precisato dalla giurisprudenza, non risponde del reato di omesso versamento di IVA persino chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 

  • Legge di Bilancio

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto

    Con la Risoluzione n 11 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, lato percettore.

    Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:

    • nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
    • le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, 
    • costituiscono redditi di lavoro dipendente,
    • e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per il percettore

    L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi

    A tal fine la Risoluzione n 11/2024 istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Viene specificato che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per i sostituti

    Invece, ricordiamo che, con Risoluzione n 16 del 17 marzo l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.

    Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

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    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Cripto attività: codici tributo per la sostitutiva del bollo

    Con Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto- attività di cui all’articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo “1727.

    Sinteticamente sono istituiti i codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, tributo introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo.

    Cripto attvità: l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo

    Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023 si prevede che al posto dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
    A tal proposito con la Risoluzione n 36 del 26 giugno 2023 è stato istituito il codice tributo “1727” per il relativo versamento, tramite modello F24.

    Nella Risoluzione n 10/2024 viene specificato che per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

    •  “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Con la Circolare n 30/2023 è stato ricordato innanzitutto che il comma 146 modificando il comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo». 

    Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

    Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. 

    Al riguardo, si precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Tuir, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. 

    L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle criptoattività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

    Non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al decreto legge n. 25 del 2023.

    Si rimanda alla Circolare n 30/2023 per gli altri chiarimenti in merito alla sostitutiva di cui si tratta.

    Cripto attività: gli acconti dell’imposta sostitutiva del bollo

    Con la Risoluzione in oggetto n 10 del 6 febbraio al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, si istituiscono i codici tributo di seguito riportati: 

    • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • 1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:

    • • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Impugnative ordinanze cautelari I grado: istruzioni MEF per deposito online

    Il MEF con un avviso del 1 febbraio informa di nuove funzionalità online del Processo Telematico.

    In dettaglionel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

    L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D. Lgs. n. 220/2023.

    Processo telematico: il MEF annuncia nuove funzionalità online

    In particolare, è previsto che:

    • l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, 
    • mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

    Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.
    Attenzione al fatto che, tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

    Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO -ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

    • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
    • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

    Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare.

    Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.
    Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.