• Turismo

    Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione

    Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19

    L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).

    Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per: 

    • agenzie di viaggio,
    • tour operator,
    • alberghi,
    • accompagnatori turistici,
    • musei, siti archeologici ecc.

    Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione

    Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa. 

    Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni. 

    In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.

    Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.

    Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione

    Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi

    Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;

    • pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 
    • pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 
    • e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

    L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:

    La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di: 

    • a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE); 
    • b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto; 
    • c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    • d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema. 

    Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023. 

    La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma. 

    Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.

    Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le novità in arrivo dal 2024

    Il Governo il 16 novembre ha approvato, tra le altre misure, due Decreti legislativi di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si tratta di due provvedimenti approvati in via preliminare che ora passano al vaglio delle commissioni competenti per proseguire l'iter di approvazione definitiva.

    Vediamo le novità della riforma del contenzioso tributario previste secondo l'attuale testo di decreto già dal 1 gennaio 2024.

    Riforma Fiscale: sintesi delle novità per il Contenzioso tributario

    Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Come specificato dal comunicato stampa dell'esecutivo il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Contenzioso tributario: impugnanilità dell'ordinanza di sospensione atto

    Tra le principali novità che il Dlgs sul Contenzioso Tributario ambisce ad introdurre, vi è quella dell'impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Se la norma venisse confermata, si amplierebbe la sfera d’azione difensiva nei processi contro il Fisco. 

    In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con la novità si prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

    Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l’espressa previsione del giudice monocratico.

    Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    In sintesi, secondo il Dlgs l’ordinanza del giudice di primo grado che non accetta la sospensione degli atti:

    • diventa impugnabile davanti alla Corte di giustizia di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria,
    • l’ordinanza cautelare varata dal nuovo giudice monocratico istituito nel 2022 per pronunciarsi sulle liti del valore fino a 5mila euro sarà impugnabile entro 15 giorni  "solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite" 
    • non è impugnabile l’ordinanza della Corte di secondo grado.
  • Banche e Assicurazioni

    Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

    Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre con oggetto obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione (articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) l'Agenzia conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale. 

    Eicordiamo che la normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 e risultano obbligate, fra gli altri:

    • le imprese assicurative residenti;
    • le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
    • le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.

    La risoluzone in oggetto replica ad una Associazione che ha chiesto chiarimenti riguardo a tali obblighi per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani. 

    Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

    Nel dettaglio, viene chiarito che, tali compagnie sono esentate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano.

    In caso di trasferimento transfrontaliero con più intermediari coinvolti, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari esonera l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dimostrare di aver ricevuto la comunicazione dall'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

    La normativa di riferimento prevede l'obbligo di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai dati acquisiti durante l'identificazione dei clienti che effettuano trasferimenti di denaro, assegni, carte di credito ed altri strumenti finanziari. 

    Tale obbligo si applica anche per i trasferimenti in valuta virtuale o cripto attività di importo pari o superiore a 5mila euro.

    L'obiettivo della norma è prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, richiedendo alle istituzioni finanziarie di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti. 

    In sintesi, si tratta di una misura di prevenzione che mira a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette.

    Allegati:
  • Rivalutazione Terreni e Partecipazioni

    Rivalutazione partecipazioni 2023: scadenza il 15.11

    Ultimi giorni per pagare l'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati, il pagamento della rata 2023 scade il 15.11.

    Attenzione al fatto che, la rivalutazione si perfeziona con il versamento integrale o anche della sola prima rata.

    Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo “8057” istituito ad hoc con indicazione anno “2023”.

    Ricordiamo infatti che, con Risoluzione n. 23 del 19 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

    Prima di dettagliare la norma, evidenziamo che anche la Legge di Bilancio 2024 ancora in bozza, con l'art 12 prevede la riproposizione della stessa misura, ma per conoscere il perimetro della aevolazione si attende la norma definitiva.

    Rivalutazione partecipazioni 2023: ultimi giorni per pagare la sostitutiva

    La legge di bilancio 2023 ha previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dPR n. 917/1986: 

    • per i titoli, 
    • le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, 
    • posseduti alla data del 1° gennaio 2023, 
    • può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, 
    • a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

    I successivi commi 108 e 109 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 recano disposizioni inerenti alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: 

    • “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione"

    Resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008).

    Rivalutazione partecipazioni 2024: la norma in bozza

    L’articolo 12 estenderebbe le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
    Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici: domande entro il 30.11

    Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che:

    • dalle ore 10,00 del 10 novembre,
    • alle ore 17,00 del 30 novembre 2023.
    • è possibile presentare le domande per il contributo rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, 

    previsto per le copie vendute, a valere sul Fondo straordinario per l'Editoria.

    Tale contributo è disclinato dall'articolo 3, del DPCM del 28 settembre 2022 recante la  ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.

    Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute invece nell’articolo 1 del Decreto del 12 settembre 2023. 

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: i beneficiari

    Nel dettaglio l'art. 1 prevede che ai sensi dell’articolo 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022:

    • alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, 
    • con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, 
    • è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, 
    • un contributo straordinario, per l’anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2021, anche mediante abbonamento,
    • a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. 

    Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
    • i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani); 
    • ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
    • e) l’aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; f) l’essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: la domanda

    Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale.

    Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2023 e il 30 novembre 2023.

    La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti: 

    • a) il possesso dei requisiti,
    • b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell’anno 2021, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita; 
    • c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti; 
    • d) di non aver ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici; 
    • e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi; 
    • f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
    • g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo.

    Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: 

    • il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2021 e certificate da soggetto abilitato, 
    • il canale utilizzato, 
    • il prezzo di vendita. 

    I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile. 

    Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante.

     L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Piattaforma cessione crediti: nuove istruzioni delle Entrate

    Le Entrate hanno pubblicato la nuova guida aggiornata a novembre 2023 sulla Piattaforma cessione crediti.

    Ricordiamo che per determinate tipologie di spese per interventi edilizi vi è la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione:

    • di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
    • la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. 

    Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
    Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
    Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

    Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona

    Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

    • dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi ( Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti,
    • del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020),
    • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021),
    • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

    Attenzione al fatto che la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.

    L’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

    Piattaforma cessione crediti: come è composta

    Per entrare nella piattaforma, la prima operazione da compiere è accedere, dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate, all’ Area riservata.
    Per accedere occorre essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS)

    La piattaforma è composta dalle seguenti funzioni, accessibili dalla home page:

    • Monitoraggio crediti,
    • Cessione crediti,
    • Accettazione crediti/sconti,
    • Gestione F24,
    • Ulteriore rateazione,
    • Lista movimenti

    L'area cessione crediti della piattaforma consente di visualizzare i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono quindi essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
    I crediti sono raggruppati in base alle opzioni di cedibilità, ossia:

    • “Cedibile a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati”. Questi crediti possono essere ceduti una sola volta a chiunque e poi possono circolare solo tra soggetti qualificati. I soggetti qualificati sono:
      • a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993
      • b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
        c) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005. Gli elenchi di questi soggetti sono pubblicati negli appositi albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’IVASS.
    •  “Cedibile due volte a soggetti qualificati”
    • “Cedibile una volta a soggetti qualificati”
    • “Cedibile più volte a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento al numero di cessioni e ai soggetti a cui possono essere ceduti
    • Cedibile una volta a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento ai soggetti a cui possono essere ceduti, ma una sola volta
    • “Cedibile solo ai propri correntisti (non consumatori) da banche”. Si tratta dei crediti detenuti dalle banche e dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, che possono essere ceduti a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
    • “Non cedibile”, che non possono essere oggetto di ulteriori cessioni.

    Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per i crediti cedibili alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

    I crediti non cedibili, ovviamente, non sono visualizzati.
    Se i crediti cedibili sono particolarmente numerosi, viene visualizzato un prospetto di riepilogo per consentire all’utente, attraverso selezioni successive, di individuare i crediti che intende cedere.

    Altrimenti, la piattaforma visualizza direttamente i crediti cedibili.

  • Rivalutazione Terreni e Partecipazioni

    Imposta sostitutiva rivalutazione titoli: perché non è rimborsabile al donatario

    Scade domani 15 novembre il termine per versare l'imposta sostitutiva per la revalutazione di terreni e partecipazioni.

    A tal proposito si riporta la sintesi di una recente Ordiananza della Cassazione che tratta il tema del rimoborso della imposta negato al donatario.

    Il principio di diritto che scaturisce dalla Ordinanza n 31054 del 2023 della Corte di Cassazione dichiara che: "in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento  che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del dl n 70/2011 conevertito in Legge n 106/2011.

    Solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.".

    Vediamo i fatti di causa.

    Imposta sostitutiva rivalutazione di titoli poi donati: i fatti di causa

    Un socio al 33% di una Spa effettuava una rivalutazione della propria partecipazione societaria e in seguito versava, in tre rate, la relativa imposta sostitutiva

    Successivamente il socio donava le azioni con due atti notarili al figlio. Il figlio donatario operava una nuova rivalutazione delle partecipazioni societarie donate, con determinazione dell'imposta sostitutiva  e con versamento della prima rata.

    L'anno successivo, il donatario presentava all'Agenzia delle Entrate di Treviso istanza di rimborso di quanto in precedenza versato dal proprio dante causa, dato che tale somma non era stata dedotta in compensazione.

    Il contribuente, dopo essersi visto rigettato il ricorso in commissione tributaria provinciale e regionale,  proponeva ricorso per Cassazione sulla base di unico motivo eccependo violazione e/o falsa applicazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. ee), conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68, comma 6, (testo unico delle imposte dirette) e del divieto di doppia imposizione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67 e di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

    Imposta sostitutiva rivalutazione di titoli: non spetta il rimborso al donatario

    Secondo la Cassazione il motivo è infondato e vediamo il perchè.

    Viene ricordato che, la disciplina della rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati è stata introdotta con la L. n. 448 del 2001, art. 5 rubricato "Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" e che negli anni seguentila normativa è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni suddette, consentendo anche che si procedesse a nuove rivalutazioni, con la possibilità di chiedere – successivamente al versamento dell'intero importo o quantomeno della prima rata della nuova imposta sostitutiva – la compensazione o il rimborso della precedente imposta sostitutiva, nei limiti di quanto dovuto sulla base dell'ultima rivalutazione, secondo quanto disposto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee) e ff) conv. dalla L. n. 106 del 2011.

    L'imposta sostitutiva in esame, pertanto, è un'imposta volontaria, essendo frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio l'Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale.

    Essendo una dichiarazione di volontà irretrattabile, la stessa, da un lato, non è soggetta alla disciplina dell'errore propria della dichiarazione di scienza, potendo essere corretta solo "nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c." (cfr. Cass. 2 agosto 2017, n. 19215; Cass. 20 luglio 2018, n. 19382) e, dall'altro, non può essere revocata, neppure in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile, quale il decesso del contribuente, se avvenuto prima della cessione della partecipazione.

    Un tale sistema di rivalutazioni, infatti, comporta che il perfezionamento dell'obbligazione tributaria si ha con il versamento, entro i termini stabiliti dalla L. n. 448 del 2001, art. 5 dell'intero importo o della prima rata, se rateizzato, dell'imposta sostitutiva, non venendo meno la causa giuridica dell'adempimento se, in un secondo momento, il contribuente non cede la partecipazione, non realizzando così alcuna plusvalenza.

    In altri termini, "una volta soddisfatte tali condizioni, si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria" (Cass. 12 aprile 2019, n. 10298) e, proprio perchè non è necessario che vi sia neppure una cessione del bene, non sono a fortiori rilevanti eventi successivi, anche se imprevedibili, che la impediscano.

    Coerentemente con tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Corte ha più volte negato il diritto al rimborso agli eredi del de cuius contribuente che avesse operato una prima e una seconda rivalutazione, senza tuttavia cedere il bene a causa del suo decesso (ex multis, si v. Cass. 12 aprile 2019, n. 10298; Cass. 30 giugno 2016, n. 13406).

    Nella fattispecie oggetto di causa, il donatario è solo succeduto nella titolarità delle partecipazioni affrancate dal donante e non anche nel diritto al rimborso, che non è sorto perchè la seconda rivalutazione non è stata operata dallo stesso contribuente – ancora in possesso del bene già affrancato -, ma da un soggetto diverso, a nulla rilevare la qualifica di donatario, perchè in capo a quest'ultimo è sorta una nuova obbligazione tributaria.

    L'imposta sostitutiva corrisposta dal donante è un'imposta personale e assolve alla funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l'effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.

    Inoltre, occorre evidenziare che il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee), che prevede lo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni. 

    Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata.

    Deve ritenersi, pertanto, che, in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione i donatari non possano scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dai donanti (in tal senso, appare condivisibile la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 91/E del 17 ottobre 2014).

    Il diritto al rimborso, peraltro, come già visto, spetta soltanto al soggetto che abbia già versato l'imposta sostitutiva in occasione della prima rivalutazione, e ciò in virtù del carattere personale dell'opzione fiscale sopra specificata, che si caratterizza per essere una dichiarazione di volontà non revocabile. 

    Diversamente, infatti, la stessa ratio di "scambio" tra "risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata" per il contribuente e "immediato introito fiscale" per l'Amministrazione non troverebbe più ragion d'essere.

    Il ricorso deve quindi essere rigettato, con l'affermazione del seguente principio di diritto su elencato.