• Turismo

    Comitato promozione Made in Italy: le novità in vigore dall’11.01

    La legge n 206 del 2023 pubblicata in GU n 300 del 27.12.2023 prevede novità per il settore turistico italiano.

    Nel dettaglio, pur in attesa del provvedimento attuativo vediamo i contenuti dell'art 2 e dell'art 31 della legge sulla valorizzazione delle eccellenze italiane e non solo.

    Turismo in Italia: nuove regole per incentivarlo

    Si prevede che, le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi:

    • del recupero delle tradizioni, 
    • della valorizzazione dei mestieri 
    • del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo,
    • nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo.

    Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

    Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'eco-innovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

    Comitato per la promozione del Made in Italy: i membri

    Concretamente la legge in oggetto con l'art 31 prevede anche l'istituzione di un comitato operativo che si occuperà della promozione del Made in Italy.

    In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere:

    • l'attrattività turistica dell'Italia, e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, 
    • nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria,

    è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. 

    Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

    Comitato per la promozione del Made in Italy: le attività

    Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale.

    Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità  competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione. 

    Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

    Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione.

  • IMU e IVIE

    IVIE e IVAFE: aliquote in aumento dal 2024

    La bozza della Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio eleva:

    • l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento
    • l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    Riepiloghiamo le norme.

    IVIE: cos'è e come si paga

    Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero), istituita e disciplinata dall’articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019). In particolare, l’imposta è dovuta dai:

    • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
    • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
    • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Per effetto della citata legge di bilancio 2020, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

    L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). L'aliquota viene elevata all'1,06% dalla legge di bilancio 2024.

    Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. 

    In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.

    L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) un ammontare pari a 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

    IVAFE: cos'è e come si paga

    Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore, ovvero l’IVAFE.

    Per effetto della già citata legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711) sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.

    La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011). 

    L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari (comma 20). L'aliquota ordinaria viene elevata al 4 per mille dalla legge di bilancio 2024. 

    Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

    Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

  • La casa

    Fondo garanzia mutui prima casa: le agevolazioni 2024

    La Legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio prevede novità per la garanzia per i mutui prima casa.

    In dettaglio, si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

    Attenzione al fatto che, al Fondo di garanzia sono assegnati ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

    Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti alcuni commi che prevedono l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali.

    In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile a valere sul Fondo e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio.

    Fondo garanzia mutui prima casa: le agevolazioni 2024

    Si propone di modificare l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2024 il regime speciale introdotto dal richiamato articolo 64, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie prioritarie, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Le categorie prioritarie sono:

    • le giovani coppie, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, 
    • i conduttori di alloggi IACP 
    • e i giovani di età inferiore ai 36 anni, 

    in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

    Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotti disposizioni aggiuntive, prevedendo che, per l’anno 2024, siano incluse tra le categorie aventi priorità i nuclei familiari che:

    • a) includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
    • b) includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
    • c) includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

    Leggi anche Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa per tutti i dettagli della agevolazione.

  • Accise

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Con la Circolare n 1 del 10 gennaio le Dogane evidenziano il regime impositivo della birra in vigore dal 1 gennaio 2024.

    Il  documento di prassi ricorda che per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (Decreto Milleproroghe) erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:

    • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
    • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).

    Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. 

    Tali norme erano in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato

    • l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023; 
    • alla birra immessa in consumo da micro-birrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
    • alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.

    Accise settore birra: adempimenti da espletare entro il 31.01 per gli operatori 

    Inoltre la circolare precisa che, in relazione alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 20221 , dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10- bis, entro il 31 gennaio 2024.

    Viene infine ricordato che,  i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio

    Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.

    Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.

    In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.

    Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata

    Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:

    • per il solo periodo d'imposta 2023,
    • le persone fisiche titolari di partita IVA,
    • che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a  170.000 euro, 
    • effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione  dei  redditi, con  esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi  INAIL,  
    • entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi  scadenza  il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate  successive  alla  prima  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.

    Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.

    Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari

    La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

    Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

    Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi

    La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:

    • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
    • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
    • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

    Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi

    La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. 

    Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
    Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
    Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
    Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

    Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV

    Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie

    I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

    • persona fisica, 
    • società di persone,
    • società di capitali o ente equiparato

    In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

    • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
    • e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.     

    I versamenti delle persone fisiche

    Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

    La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

    Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

    In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Bonus psicologico 2023: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.

    Il decreto definisce, a decorrere  dall'anno  2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538  della  legge  29  dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di  euro a  decorrere  dall'anno  2024.

    I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

    Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo

    L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:

    • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
    • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
    • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 

    A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al  beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata  con  un preavviso di almeno trenta giorni, per un  periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma  di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle risorse.

    Le graduatorie restano valide  fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

    A  decorrere  dall'anno  2023,  il  beneficio   dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta  giorni dalla data di accoglimento della  domanda.  

    Decorso  tale   termine   il   codice   univoco è automaticamente annullato  e  le  risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale  o provinciale, individuando  nuovi  beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

    Bonus psicologico 2023: che cos'è e a chi spetta 

    Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.

    Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:

    • hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
    • vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • residenza in Italia;
    • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

    In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

    Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.

    La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:

    • 5 milioni di euro per il 2023;
    • 8 milioni di euro a partire dal 2024.
    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione continua Commercialisti: chiarimenti su crediti e-learning

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 14790 del 29 dicembre 2023, in merito al Nuovo Regolamento della Formazione continua dei Commercialisti in vigore dal 1.10.2023, a seguito di richiesta di chiarimenti specifica che: "Si conferma che il vigente Regolamento, ai fini del conseguimento dei crediti formativi, non prevede per gli eventi e-learning la somministrazione dei test di verifica della presenza e che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; a ciò consegue che il riconoscimento dei cfp per la partecipazione agli eventi a distanza erogati nel corso di quest’anno è basato esclusivamente sui tempi di fruizione dell’evento, quale informazione risultante dal tracciato dalle piattaforme utilizzate.  

    In relazione agli eventi formativi a distanza svoltisi anteriormente all’approvazione del vigente Regolamento, non dovendo tenere conto del risultato dei test somministrati per la verifica della presenza, si invita l’Ordine a voler caricare sul portale CNDCEC, per ciascun evento, il file dei partecipanti aggiornato con l’indicazione di tutti i fruitori dell’evento e predisposto sulla base degli accessi e dei tempi di fruizione registrati dalla piattaforma utilizzata"

    Nuovo regolamento formazione continua commercialisti

    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre il Nuovo Regolamento per la formazione continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

    In particolare, il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023. 

    Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 ottobre e tra le novità di rilievo ne spiccano due:

    • il fatto che l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo;
    • l'eliminazione del minimo dei 20 crediti annuali.

    Vediamo le altre modifiche.

    Regolamento formazione continua commercialisti: le novità dal 1.10.2023

    Con Informativa n. 119 datata 27 settembre il CNDCEC anticipava la pubblicazione del Nuovo regolamento per la formazione dei Commercialisti specificando le principali novità sui seguenti aspetti:

    1. eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di «aggiornamento».
      La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la formazione dei Commercialisti e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore; 
    2. eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni.
      Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini; 
    3. maturazione dei crediti formativi.
      All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP; 
    4. decorrenza dell’obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024; 
    5. riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali.
      La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali; 
    6. modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento.
      Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento; 
    7. formazione gratuita erogata dagli Ordini.
      Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali; 
    8. riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati.
      Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi: 
      • a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento; 
      • b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento. Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione – del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti, – del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali, – del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati; 
    9. autorizzazione dei soggetti terzi.
      Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria; 
    10. modifiche all’elenco materie. 
      Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria 
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