• Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: invio entro il 2 ottobre

    Come ricordato anche dalle Entrate con un comunicato stampa di ieri, il 2 ottobre scade il termine per l'invio del modello 730/2023, che sia esso secondo le regole ordinarie o che sia il precompilato.

    Il modello 730 ordinario può essere presentato:

    • al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, 
    • al Caf,
    • o al professionista abilitato.

    I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre, quest'anno entro il 2 ottobre perchè il 30 settembre è sabato, al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

    Quando il 730 è presentato tramite Caf o professionista, il controllo formale delle Entrate è effettuato nei confronti dell’intermediario, anche con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    E' bene specificare che in caso di errori la sanzione del 30% grava su chi ha apposto il visto di conformità, salvo i casi di dolo o colpa grave del contribuente.

    Gli intermediari devono quindi controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli presenti in precompilata e non modificati, e conservare copia della relativa documentazione.

    Ricordiamo che nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
    Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione
    i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

    Scarica qui modello 730/2023 e istruzioni

    Modello 730/2023: le novità di quest'anno in sintesi

    Come sinteticamente riportato nelle istruzioni ecco le novità per il 730/2023:

    • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella n. 1 in Appendice); 
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in Appendice);
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in Appendice); 
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in Appendice);
    • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda; 
    • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 
    • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 
    • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo; 
    • Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
    • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
    •  Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici; 
    • Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
    • Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti imprese energivore III trim. 2022: possibile compensare maggior credito da Ft.2023

    Con Risposta a interpello n 429 del 18 settembre le Entrate chiariscono come usare i crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' nel caso di fattura a conguaglio per i costi  2022.

    Nel dettaglio, l'agenzia precisa che, in caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta presentando la dovuta comunicazione senza la "remissione in bonis”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    La società istante, in merito alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cd. ''energivore'', specifica che "ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 un credito d'imposta ex art. 6, comma 1, decreto­legge 9 agosto 2022, n. 115 pari a Euro […] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativi all'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 6 del decreto­legge 18 novembre 2022, n. 176). In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro […]. Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d'imposta di Euro" 

    Considerando che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l'istante chiede chiarimenti:

    • in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022
    • sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso.

    Fatture 2023 con maggiori costi 2022: cosa fare con il maggior credito

    Le entrate ricordano che l'articolo 1, comma 6, del DL 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici ­tra cui il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 1 del DL 9 agosto 2022, n. 115, relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie  dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate ­a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  (modello  F24)  ­un'apposita  comunicazione  dell'importo  del credito  maturato nell'esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del dl del 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6). 

    Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio  2023,  non  doveva  essere  inviata nel  caso in cui il  beneficiario, come  nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. 

    L'istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 ­decorso, dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione ­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022. 

    A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Aiuti ­bis, nel disciplinare il  beneficio  fiscale,  finalizzato  a ristorare  parzialmente le imprese dei maggiori  costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022». 

    Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022 «le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto». 

    Pertanto,  il credito è  riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie  in  ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto. 

    Tutto ciò è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che, «l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto». 

    Pertanto, il credito d'imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti, è riconosciuto per le spese riguardanti l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata  nel  corso  del  terzo trimestre 2022  e deve  essere determinato seguendo  la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto Aiuti­ bis e, dunque, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto

    Nonostante tale fattura sia  pervenuta all'istante decorsi ormai i  termini (16  marzo  2023)  per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, ove sia in grado di provare l'esistenza del  requisito sostanziale  ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ può comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­ quater. 

    Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la  necessità  di  ricorrere  all'istituto  della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471; d'altronde, alla  data  di  scadenza  del 16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della  fattura  di  conguaglio  utile a  documentare  gli  ulteriori  costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale. 

    Resta confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale, in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile «esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ora il 30 settembre 2023). 

    L'agenzia ricorda che il codice tributo all'uopo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''.

    Fatture 2023 con maggiori costi 2022: invio della comunicazione dopo il 31.03

    Con  riguardo  alle modalità di  invio della comunicazione successivamente al 16 marzo  2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul  sito internet della scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata  del  sito internet dell'Agenzia delle  entrate, seguendo il  percorso: ''Servizi  Agevolazioni ­Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici''.

    Allegati:
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    Autorizzazioni giochi: da domani 20.09 parte la dematerializzazione

    Con Circolare n 19 del 31 agosto le Dogane fissano le regole per la dematerilizzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi di intrattenimento (ex art 110 comma 7 TUPLS).

    Nel dettaglio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei s.p.a., ha avviato un processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110 del TULPS, rilasciati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che comporta la graduale e progressiva sostituzione degli attuali titoli cartacei stampati su carta filigranata con ologramma, in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i..

    Dematerializzazione autorizzazioni giochi: avvio graduale dal 20.09

    Il processo di dematerializzazione, a partire dal 20 settembre, interesserà inizialmente i soli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS e sarà esteso, in un secondo momento, anche agli apparecchi con vincita in denaro di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo. 

    Sinteticamente il processo prevede:

    • la generazione dei titoli autorizzatori in digitale 
    • mediante gli applicativi in uso all’Agenzia 
    • il rilascio al produttore/importatore (nel caso del nulla osta di distribuzione) o al gestore (nel caso del nulla osta di esercizio) tramite la propria area riservata.

    Il nulla osta di distribuzione (NOD) digitalizzato richiesto dal produttore/importatore dell’apparecchio, emesso dall’Ufficio, è messo a disposizione del richiedente nella propria area riservata in formato elettronico e rimarrà a disposizione degli stessi nella propria area riservata anche dopo la cessione dell’apparecchio al gestore, ai fini della messa in esercizio.
    Il gestore che ha acquistato dal produttore/importatore un apparecchio già munito di NOD richiederà, tramite la propria area riservata il rilascio del nulla osta di esercizio (NOE) che, come detto sarà rilasciato digitalmente.
    Tale titolo autorizzatorio, messo a disposizione del richiedente nella propria area riservata in formato elettronico ma, oltre a tale titolo, sarà rilasciata, altresì, un’etichetta contenente un QR-Code.

    l gestore dovrà stampare l’etichetta su un supporto cartaceo adesivo (o, comunque, cartaceo ma da attaccare in modo stabile sull’apparecchio con un adesivo) di formato minimo 5,13 cm di altezza e 10,21 cm di lunghezza, in modo da garantire la leggibilità dell’etichetta stessa e la sua non deperibilità.
    L’etichetta con il QR-Code – contenente il logo dell’Agenzia, il codice identificativo dell’apparecchio, la denominazione del modello di apparecchio – deve essere apposto sull’apparecchio, sotto la responsabilità del gestore, in modo visibile agli utenti.
    L’apposizione dell’etichetta, a regime, sostituirà entrambi i titoli autorizzatori.

    Tramite la scansione, con le modalità illustrate nella circolare, del QR-Code presente sull’etichetta, infatti, sono visualizzate tutte le informazioni inerenti all’apparecchio, presenti nella banca dati dell’Agenzia, aggiornate in tempo reale, ad oggi riportate sia sul NOD che sul NOE.

    La scansione del QR-Code è possibile mediante 

    1. qualsiasi App adibita alla lettura dei codici del tipo 
    2. ovvero mediante l’App ufficiale, messa a disposizione dall’Agenzia sugli store digitali, denominata Gioco Legale.

    Dematerializzazione autorizzazioni giochi: regole per la fase transitoria

    ATTENZIONE nella fase transitoria della dematerializzazione:

    • è fatto obbligo al gestore dell’apparecchio, in caso di rilascio di nuovi titoli autorizzatori, a partire dal 20 settembre p.v., di apporre sull’apparecchio in modo da renderlo ben visibile sia i titoli autorizzatori (NOD e NOE) stampati in carta semplice, sia l’etichetta recante il QR-Code;
    • rimangono assolutamente validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti che dovranno essere apposti sull’apparecchio, come avviene già attualmente, sempre in originale su carta filigranata e ologrammata dell’Agenzia. Per tali titoli, quindi, non si dovrà procedere, per il momento, ad alcuna sostituzione.
    Allegati:
  • Banche e Assicurazioni

    Notifica al legale rappresentante: è legittima ovunque avvenga

    Con Ordinanza 30 giugno 2023 n.18614 la Cassazione tratta il tema delle notifiche effettuate al legale rappresentante.

    Nel dettaglio coerentemente con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso.

    La Cassazione ritiene che la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
    I fatti di causa.
    Una società impugnava (ricorso accolto) dinanzi al giudice tributario di primo grado il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatole dall’Agente della riscossione.
    Con sentenza n.30/ 2013, la Commissione tributaria regionale ritenendo che alcune delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione fossero state notificate irritualmente, violando l’articolo 145 cpc nel testo vigente al tempo, riformava parzialmente la decisione rideterminando, in misura inferiore il debito tributario oggetto dell’iscrizione stessa.
    Nel ricorso dinanzi alla suprema Corte, l’ente della riscossione denunciava violazione dell'articolo 145 cpc, lamentando che i giudici di appello avevano applicato un errone principio, non avendo considerato che le contestate notifiche, eseguite direttamente presso la residenza del rappresentante pro tempore della società, senza il previo tentativo di consegna presso la sede dell’ente, dovevano comunque essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
    La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che la questione sollevata relativa all’interpretazione dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005 è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcune occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l’ente; in altre occasioni, ha invece ritenuto valida la notifica eseguita direttamente al legale rappresentante, pur in mancanza di un previo tentativo di consegna presso la sede legale.
    Con l'ordinaza in oggetto del 2023, la Cassazione afferma che al caso di specie trova applicazione il principio fissato dalle sezioni unite nella sentenza n. 22086/2017, ossia la regola interpretativa in virtù della quale la notificazione di un atto riguardante una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell’ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.
    Nel caso di specie, dunque pur non risultando tentata la consegna presso la sede legale dell’ente, alla luce del principio richiamato, la notificazione delle cartelle poteva ritualmente avvenire a mani del legale rappresentante, e di conseguenza la notifica effettuata presso l’abitazione di questi doveva ritenersi rituale.

  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
  • Adempimenti Iva

    Nota variazione in diminuzione: chi è legittimato ad emetterla

    Con Risposta a interpello n 427 dell'11 settembre le Entrate chiariscono chi sia il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione nel caso in cui, nel rapporto tra assicurato e assicuratore, il credito dell'assicuratore sia irrecuperabile. 

    In sintesi viene chiarito che, dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario cedente/ prestatore)  rimane  l'unico soggetto legittimato ad  emettere la  nota di variazione in diminuzione. Egli poi, "dovrà girare" all’assicuratore l’Iva recuperata con la variazione.

    L'istante è una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti, iscritta al R.I.G.A. (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) Albi ed Elenchi di Vigilanza, presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

    I crediti oggetto di copertura assicurativa  da parte dell'istante  sono crediti contrattualmente dovuti al contraente della polizza assicurativa nell'ambito della sua attività commerciale. 

    Gli importi relativi all'IVA connessa ai crediti assicurati possono essere inclusi o esclusi dalla copertura assicurativa; secondo quanto riferito nell'interpello, l'istanza fa riferimento esclusivamente alle polizze in cui gli importi relativi all'IVA sono inclusi nella copertura assicurativa. 

    Ai  sensi dell'art.  1916  del  codice  civile,  la società nel momento in cui  paga l'indennizzo previsto dalla polizza, è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. 

    Frequentemente  accade che  il  terzo  responsabile sia  assoggettato ad  una procedura concorsuale, in relazione alla quale l'Assicurato, in alcuni casi, si è insinuato al passivo prima che il credito sia oggetto di surroga, mentre, in altre ipotesi, al momento della surroga l'insinuazione non è ancora avvenuta. 

    Ciò posto, l'istante chiede conferma in merito alla possibilità di emettere, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 note di variazione IVA in diminuzione in relazione ad un credito originariamente vantato da un proprio Assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all'esito di un procedimento di surrogazione ex art. 1916 c.c. (in qualità di soggetto surrogante), si sia verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto (terzo responsabile) a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

    L'agenzia riepiloga che l'articolo 26 del decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla  medesima norma, ha  natura facoltativa ed  è  limitato  alle ipotesi espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 del citato articolo 26 prevede che «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Nel  caso di  mancato  pagamento  del corrispettivo connesso a  procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal successivo comma 3­bis, inserito dall'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto ­legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «La disposizione di cui al comma 2 [possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, ndr] si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182­bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose»

    Con la  risoluzione n. 120/E del 2009, le Entrate hanno chiarito che «il recupero dell'imposta attraverso la nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone sempre ''l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili'' (Corte di cassazione sentenza 6 luglio 2001, n. 9188 e 2 giugno 1999, n. 5356).

    In tal senso, anche la sentenza della Cassazione Civile del 29 marzo 2001, n. 8455, secondo cui ''l'applicazione del citato articolo 26 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell'operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio''». 

    È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile. 

    Pertanto,  nell'ipotesi  di  surroga  dell'assicuratore,  sebbene dal punto di vista civilistico «L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili» (cfr. articolo 1916  del  codice  civile), dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario  cedente/ prestatore)  rimane l'unico soggetto legittimato  ad  emettere  la  nota  di  variazione in diminuzione. 

    La  soluzione prospettata dall'istante  non  è condivisibile, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che, al momento della surroga, l'insinuazione al passivo dell'Assicurato non sia ancora avvenuta. 

    Si precisa,  infine, che qualora il cliente insolvente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore (ossia, nel caso di specie, l'assicurato) può procedere  ­stante  l'attuale  formulazione  del  già  citato  comma  3­bis  dell'articolo  26 del decreto IVA ­ all'emissione della nota di variazione al momento dell'apertura della procedura medesima (sul punto si rinvia ai chiarimenti resi con la circolare 9 dicembre 2021, n. 20/E).

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Omessa Asseverazione sismabonus: i termini per la remissione in bonis

    Con la Circolare n 27 del 7 settembre le Entrate forniscono, tra gli altri, chiarimenti sulla remissione in bonis per sanare la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

    Leggi anche: Il Sismabonus ammette la remissione in bonis.

    Mancata Asseverazione sismabonus: i termini per la remissione in bonis

    Il documento di prassi del 7 settembre ricorda che, con l’articolo 2-ter, comma 1, lettera c) 30, primo periodo, il Decreto Cessioni prevede la possibilità che il contribuente si avvalga della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012, per sanare la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

    La disposizione in commento ha la finalità, quindi, di consentire al contribuente di beneficiare, attraverso la remissione in bonis, della detrazione delle spese di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e all’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio (c.d. super sismabonus). 

    Il secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2-ter del Decreto Cessioni introduce, poi, una norma d’interpretazione autentica volta a definire il «termine di presentazione della prima dichiarazione utile»  entro cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis di cui sopra.

    In particolare, il secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2-ter del Decreto Cessioni stabilisce che, in relazione alle spese relative agli interventi ammessi al sismabonus e al super sismabonus, «la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012» s’interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione (…)». 

    Pertanto, le spese sostenute a decorrere dal 2022, agevolabili ai sensi dell’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e dell’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio (c.d. super sismabonus), finalizzate alla riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. 

    Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d’imposta, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2-ter del Decreto Cessioni prevede che la remissione in bonis, mediante la presentazione dell’asseverazione sopracitata, debba perfezionarsi «prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121»