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Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica
Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.
Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento.
A tal fine sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
Sono considerate in possesso del requisito le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.Le imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti
Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:
- a) qualità tecnica e innovatività tecnologica e digitale del progetto;
- b) funzionalità delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
- c) capacità tecnica dell'impresa proponente
- d) fattibilità tecnica del progetto;
- e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- f) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
- g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
- h) qualora applicabile, grado di modularità intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;
- i) qualora applicabile, grado di interoperabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce standard;
- j) qualora applicabile, grado di scalabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.
I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.
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Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10
Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.
Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti.In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:
- dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.”
Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise

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Crediti energia e gas III e IV TRIM 2022: cessione entro il 20.09
Con il Provvedimento n. 24252 del 26 gennaio le Entrate hanno fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022.
Scarica qui il Modello e le istruzioni.
Ricordiamo che il termine del 20 settembre è stato esteso anche alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in ragione delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL Aiuti-quater.
I crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023 e in alternativa possono essere ceduti.
Crediti energia e gas III e IV TRIM 2022: comunicazione di cessione entro il 20.09
Nel dettaglio, le Entrate con il Provvedimento n. 24252 stabiliscono che, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, relative alle cessioni, si applicano anche crediti d’imposta del mese di dicembre 2022, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge13 gennaio 2023, n. 6:
- a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;
- c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.
Viene stabilito che, per i suddetti crediti d’imposta la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.
Facciamo un riepilogo generale.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel I e nel II trimestre 2022.
Con i provvedimenti del 6 ottobre 2022 n. 376961 e del 6 dicembre 2022 n. 450517, le disposizioni attuative sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In ragione delle novità introdotte dal DL Aiuti-quater convertito in legge, che hanno previsto la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta entro il 30 settembre 2023 sono state aggiornare le scadenze delle comunicazioni.
Con il Provvedimento n. 24252 del 26 gennaio 2023 sono state estese le disposizioni attuative del citato provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta con distinzione delle diverse scadenze per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Con il provvedimento in oggetto sono state inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, che sostituiscono quelle del provvedimento del 6 dicembre 2022.
Infine, con il provvedimento del 26 gennaio, si dispone che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:
- a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);
- b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);
- c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo ottobre/novembre 2022)
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Assegno una tantum al coniuge tassato in Spagna: indeducibile in Italia
Con le Sentenze n. 25383 del 29 agosto 2023, la Cassazione è intervenuta in merito all’interpretazione dell’art. 10 comma 1 lett. c) del TUIR, norma in base alla quale sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
La Cassazione ha ritenuto indeducibile la somma versata da un coniuge alla proprio moglie, somma (che secondo l'accordo doveva essere pagata a rate) a seguito di un accordo di separazione firmato in Spagna, dove entrambi risiedevano all'atto della separazione, e poi dichiarato in Italia dal marito.Assegno divorzile tassato in Spagna: indeducibile in Italia
Nel dettaglio, con sentenza del 19 maggio 2006 il Tribunale di Valencia (Spagna) dichiarò la separazione personale di due coniugi, allora entrambi residenti in Spagna, sulla base di un accordo approvato dal giudice spagnolo.
La sentenza riconobbe alla moglie la somma una tantum di 1.000.000 di euro a titolo di "pension compensatoria" da versare ratealmente nel corso di sei anni sino all'estinzione del debito. Dopo la separazione, il ricorrente trasferì il proprio domicilio in Italia.
Nel 2006 il ricorrente versò alla moglie una rata della "pension compensatoria", pari ad euro 50.000, che fu tassato in Spagna in capo alla percipiente, in quanto assimilato ad un reddito da lavoro dipendente.
In sede di dichiarazione dei redditi del 2007, presentata in relazione al periodo d'imposta 2006, il ricorrente portò in deduzione dal reddito imponibile il suindicato importo.
In esito ad un controllo formale ex art 36 ter del DPR n. 600 del 1973, l'Ufficio rilevò l'indebita deduzione ed iscrisse a ruolo le maggiori imposte dovute a titolo di Irpef, addizionali comunali e regionali, interessi e sanzioni, per un importo pari ad euro 31.137,87.
Successivamente, l'agente della riscossione notificò al ricorrente la cartella di pagamento con la quale gli venne richiesto il detto importo oltre ai compensi di riscossione.
Il ricorrente propose ricorso alla C.T.P. di Milano, invocando il principio di simmetria e la doppia imposizione economica.
Il giudice di primo grado accolse le doglianze del contribuente.
La C.T.R. della Lombardia riformò integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Ufficio.
Avverso la sentenza d'appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi tutti rigettati dalla corte.Assegno divorzile da accordo spagnolo: indeducibile in Italia
La Cassazione valorizza il tenore letterale del dettato normativo (art. 10 comma 1. lett. c) del TUIR), il quale, ponendo esplicito riferimento agli assegni periodici, esclude la deducibilità degli assegni una tantum.
Inoltre, essendo i soggetti della transazione residenti in due Stati diversi, non potrebbe essere invocato il principio di simmetria volto a garantire la deducibilità delle somme che sono considerate imponibili in capo al percipiente, in quanto lo stesso non varrebbe nei rapporti tra due diversi ordinamenti.
Ne consegue che, in mancanza di una specifica disposizione convenzionale in materia, si applica l’art. 10 comma 1, lett. c) del TUIR che esclude la deducibilità dell’assegno una tantum.Viene spiegato che che proprio il riferimento agli “assegni periodici” risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, fa propendere per l’esclusione della deducibilità degli assegni una tantum.
La sentenze in commento è in liena con la giurisprudenza prevalente, pur trattando altri aspetti internazionali della separazione dei due ex coniugi. -
Detrazione IVA in assenza di operazioni attive: altri tasselli dalla Cassazione
L’incertezza intorno al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati nella fase preparatoria all’avvio dell’impresa, prima dell’effettuazione della prima operazione imponibile, oggi si può considerare superata.
In conseguenza di voluminosa giurisprudenza, sono ormai considerati consolidati i seguenti punti che delineano i tratti caratteristici della fattispecie:
- gli acquisti di beni e servizi, effettuati nella fase preparatoria di start-up, antecedente l’effettivo inizio dell’attività economica, danno diritto alla detrazione dell’IVA non essendo richiesto, a questo fine, il collegamento tra il diritto alla detrazione e l’effettuazione di operazioni imponibili;
- quello che è richiesto è che tali spese preparatorie siano inerenti all’attività d’impresa, cioè che siano spese funzionali all’attività economica che verrà esercitata, ma non è necessario il contestuale realizzo di tale attività;
- che in questa situazione spetta al contribuente l’onere di dimostrare tale inerenza;
- fanno eccezione solo quelle attività inserite in un contesto di frode o effettuate con l’intento di ottenere indebiti vantaggi fiscali.
La prassi da diverso tempo si è allineata a questa linea interpretativa, prima con la Circolare Agenzia delle Entrate numero 33/E/2016 e poi con la Risposta a interpello numero 584 del 14 settembre 2021.
Due recenti deliberazioni della Corte di Cassazione aggiungono ulteriori dettagli a questo quadro, già ben delineato.
L’ordinanza numero 11213 della Corte di Cassazione, pubblicata il 28 aprile 2023, precisa che, per il diritto alla detrazione sull’IVA applicata all’acquisto di beni e servizi effettuati durante la fase di start-up, non importa quali siano le motivazioni per cui l’attività non è stata concretamente avviata; con l’ovvia eccezione dei casi in cui questi acquisti possono essere inseriti in un contesto di abuso del diritto alla detrazione o al rimborso.
La successiva ordinanza della Corte di Cassazione numero 15570, pubblicata il giorno 1 giugno 2023, prende in esame il diritto al rimborso dell’IVA versata sugli acquisti di beni e servizi durante la fase preparatoria, in assenza di produzione di ricavi: secondo la Corte, così come il diritto alla detrazione delle spese di investimento prescinde dall’effettivo avvio dell’impresa, ugualmente il diritto al rimborso dell’imposta versata sarà esercitabile senza dover aspettare l’effettivo esercizio di questa attività.
Quindi, fondamentalmente:
- le spese sostenute durante la fase preparatoria all’avvio dell’impresa danno diritto alla detrazione dell’IVA;
- il diritto in quella fase è già sorto, per cui dovranno seguirsi le regole ordinarie che regolano tale diritto, come appunto il principio di inerenza;
- ciò in rispetto del principio della neutralità dell’imposta, la cui violazione comporterebbe una disparità tra imprese che esercitano la medesima attività.
Non inficia tale diritto neanche il successivo mancato avvio dell’attività dell’impresa, in quanto il diritto era già sorto (con la solita eccezione per il caso in cui tale situazione non nasconda un intento fraudolento o abusivo), sempre che il mancato avvio dell’attività economica derivi “da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia”.
Su questo punto l’ordinanza 11213/2023 cita la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2021 nella Causa C-248/20: “il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta. Ogni interpretazione diversa della direttiva IVA sarebbe contraria al principio di neutralità dell'IVA per quanto riguarda l'onere fiscale dell'impresa. Infatti, ciò potrebbe creare, all'atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta”.
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Agevolazioni Consorzi agricoli per promuovere la qualità dei prodotti
Con Decreto dell'11 luglio 2023 pubblicato in GU n 208 del 6 settembre, il Ministero dell'agricoltura determina i criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. (23A04924).
Nel dettaglio, il decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, finalizzati a:
- a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;
- b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
- c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.
Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, (Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli) esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell' 8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Agevolazioni Consorzi agricoli: beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
- d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
Agevolazioni Consorzi agricoli: attività, costi ammissibili e l'aiuto
Per la realizzazione delle finalità indicate possono essere finanziate:
- a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera A»), attraverso le seguenti attività:
- a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:
- b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
- b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono riguardare una o più attività.
I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
L'intensità di aiuto è limitata:
- a) nel caso delle iniziative di lettera A:
- al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- b) nel caso delle iniziative di lettera B:
- al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.
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Società estinta: responsabilità dei soci verso il Fisco
La Cassazione con Ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023 ha affermato che nel caso di cancellazione di una srl, a ristretta base societaria, dal registro delle imprese, i soci sono responsabili dei debiti maturati dalla stessa nei confronti dell’Erario pur se, all'atto della liquidazione, non hanno ricevuto utili. Il Fisco può vantare pretese per una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Vediamo i dettagli del caso di specie.Società estinta: responsabilità dei soci verso il Fisco
Nel caso in esame della suprema corte, quattro contribuenti con qualifiche di soci e legali rappresentanti presentavano ricorso avverso avvisi di accertamento per maggiori imposte.
La CTP accoglieva parzialmente le pretese e quella regionale le rigettava.In particolare, i giudici regionali, dopo aver affermato che, a seguito dell'estinzione della Srl, i soci succedevano ad essa nei debiti tributari verso l'Erario, e che anche il liquidatore della società era responsabile nei confronti del fisco, in quanto consapevole di aver posto in essere operazioni economiche per sottrarre all'imposizione parte degli utili, riconoscevano la fondatezza della pretesa tributaria, basata su una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel dettaglio, secondo la CTR:- il comportamento antieconomico della società,
- lo scostamento dal valore normale del prezzo di vendita degli immobili,
- la differenza tra il prezzo di vendita e quello di immobili simili, risultante da preliminari di compravendita, perizie di stima e corrispondenza con istituti bancari,
costituivano elementi atti a legittimare la determinazione da parte dell'ufficio del prezzo di vendita in un importo pari al valore normale dei beni, presumendo una distribuzione ai soci degli utili extracontabili della Srl a ristretta base.
I contribuenti impugnavano la sentenza in Cassazione sulla base di quattro motivi ai quali replicava l’ufficio con controricorso.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, hanno rigettato i ricorsi di parte condannando i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Erario.
In particolare, la Cassazione afferma che la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall'articolo 36 del Dpr n. 602/1973, è una fattispecie autonoma che sussiste in presenza dei requisiti normativi e non prevede alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Nel caso specifico, la CTR ha ritenuto che si fossero realizzati i requisiti di legge previsti dal citato articolo 36 nei confronti del liquidatore a sua volta socio di una altra Srl, che deteneva il 66,67% della società liquidata.
Per quanto riguarda la responsabilità dei soci, la stessa Commissione regionale ha affermato che, nel caso di estinzione della società, il socio resta responsabile per l'intero debito tributario in contestazione, in base al fenomeno successorio tra la società estinta e i soci (ex articolo 2495 cc) e ciò indipendentemente dall'attribuzione di utili in sede di liquidazione.
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte suprema, l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio.La Cassazione ha più volte sottolineato come il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria e che addirittura la mancata utile partecipazione non consenta di escludere lo stesso interesse ad agire del creditore.
Con la pronuncia n. 6071/2013 è stato affermato che: “quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (…) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione”.
Nel caso in esame, in cui si dibatte della distribuzione degli utili extrabilancio della società a ristretta base partecipativa, la statuizione del giudice di appello risulta condivisibile, in quanto l'Amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell'ente.
La possibilità di sopravvenienze attive o l'esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.La Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui “in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali (nella specie, l'Agenzia delle Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci»).
Ll'Agenzia delle entrate ha rilevato che è stato precisato varie volte che:“La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. (Fattispecie relativa a società a responsabilità limitata partecipata per il 10 per cento da un socio e per il 90 per cento da una società per azioni, della quale erano soci, al 5 per cento, la persona fisica già socia della società a responsabilità limitata e, per il 95 per cento, il coniuge)» (Cass. 13338/2009).
La cassazione ha ritenuto in tante occasioni che “l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria” (Cassazione n. 10679/2022).
Pertanto, il fatto che nella compagine sociale della società a ristretta base vi sia un'altra società a responsabilità limitata a sua volta a ristretta base, non esclude la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci.