• Agricoltura

    Prodotti DOP-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi

    Con un comunicato stampa del 5 settembre, il MASAF informa della firma, da parte del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del 12 luglio, dello schema di decreto recante interventi per la filiera agroalimentare dei prodotti DOPIGP sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura".

    Viene precidato che il provvedimento, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, individua:

    • modalità e i criteri di ripartizione del fondo individuato,
    • per finanziare le attività di promozione nazionale ed internazionale delle indicazioni geografiche.

    Nel dettaglio potranno beneficiare della misura i 168 Consorzi di tutela delle DOPIGP del settore agroalimentare legalmente riconosciuti.

    Prodotti DPO-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi

    Obiettivi del decreto, come specificato dallo stesso Ministero, sono:

    • l'incremento della commercializzazione dei prodotti agroalimentari DOPIGP
    • una migliore comunicazione sulla loro origine, caratteristiche e qualità,
    • lo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi,
    • l'accrescimento della rappresentatività dei Consorzi.

    Il Ministro Lollobrigida ha dichiarato con soddisfazione che: "La misura costituisce un importante strumento per favorire la promozione dei nostri prodotti, traino per l'economia delle intere filiere agricole, sia nel mercato interno sia dal punto di vista delle esportazioni. Oggi, grazie anche al lavoro svolto nei nostri uffici e dalle Regioni, rafforziamo le nostre Indicazioni geografiche, conosciute in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza, esaltiamo le potenzialità della nostra Nazione e incentiviamo il nostro export. L'obiettivo è sviluppare ancora di più gli scambi commerciali e ottenere risultati sempre più importanti",

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2023: cartaceo tardivo entro il 28.09

    Entro il 28 settembre 2023 è possibile sanare l'omessa presentazione agli uffici postali del Modello redditi PF 2023 in forma cartacea.

    Questa scadenza riguarda nel dettaglio:

    • dipendenti, 
    • pensionati, 
    • persone fisiche non titolari di partita Iva, 
    • collaboratori coordinati e continuativi, 
    • lavoratori occasionali

    Modello Redditti PF 2023 cartaceo: quando si presenta

    Ricordiamo che, sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica, e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
    • pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RW);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Modello Redditti PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro il 28.09

    I soggetti che non hanno provveduto a presentare il Modello cartaceo PF 2023 entro il 30 giugno scorso, per sanare la loro posizione, hanno tempo fino al 28 settembre prossimo.

    Oltre al formato cartaceo della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", ricordiamolo, i ritardatari devono presentare la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

    Attenzione al fatto che. contesutalmente alla presentazione dei modelli su indicati, per sanare la propria posizone, occorre effettuare contestualmente il versamento della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice Tributo: 8911 Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie per l'F24.

    Resta ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

  • Commercio elettronico

    Truffe informatiche: i consigli pratici di ABI per evitarle

    ABI Associazione Bancaria Italiana diffonde consigli pratici agli uternti per contrastare i crimini informatici e le truffe.
    Nel dettaglio, vengono pubblicate alcune avvertenze per operare in sicurezza online o allo sportello ATM.

    Operare on line in sicurezza

    ABI specifica che per operare online in modo comodo e sicuro è importante seguire alcune semplici regole:

    • usare password diverse e sufficientemente lunghe, con caratteri alfanumerici e caratteri speciali;
    • accedere a Internet tramite i propri dispositivi evitando reti pubbliche e/o aperte;
    • installare un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato;
    • limitare la diffusione delle proprie informazioni personali online;
    • verificare l’attendibilità del mittente prima di aprire eventuali link e allegati
    • in caso di telefonate “sospette”, verificare online il numero di telefono o confrontarlo con i contatti ufficiali della propria banca. In ogni caso, non fidarsi se vengono chiesti dati bancari o altri dati riservati;
    • se si pensa di essere rimasti vittima di una truffa o di aver condiviso i propri dati bancari o delle carte di pagamento, contattare immediatamente la propria banca.

    Pagamenti e prelievi contanti in sicurezza allo sportello ATM

    L’ABI fornisce inoltre suggerimenti per effettuare pagamenti con carte e prelevare contanti allo sportello automatico (Atm) senza correre rischi.

    I comportamenti da seguire:

    • controllare periodicamente i movimenti sul proprio conto corrente e conservare con cura i codici di accesso ai servizi bancari da remoto e il codice di sicurezza (Pin) delle proprie carte di pagamento, strettamente personale,
    • prediligere servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale, quali l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione delle utenze,
    • evitare, ad esempio, di andare in filiale sempre al medesimo giorno e ora o facendo sempre lo stesso percorso;
    • non lasciarsi avvicinare da sconosciuti;
    • non lasciare mai incustoditi o in vista denaro, borse o oggetti di valore.

    Utilizzando lo sportello automatico (Atm):

    • Occorre prelevare solo il denaro necessario e riponilo subito al sicuro.
    • Assicurarsi di non essere visti durante la digitazione del codice segreto della carta (Pin) e di non avere estranei troppo vicini, contatta la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stato ‘spiato’.
    • Verificare che l’apparecchio non presenti anomalie o irregolarità.
    • Custodire sempre le credenziali delle carte in un luogo sicuro, mai nel portafoglio o nella memoria del cellulare.
    • Attenzione alle truffe telefoniche.
    • Non prendere assolutamente in considerazione la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il frodatore potrebbe alludere.
    • Non fornire alcun tipo di informazione finanziaria ad operatori telefonici, nessuna banca o altro soggetto di natura finanziaria può chiedere telefonicamente le credenziali di accesso al conto corrente online o le coordinate bancarie.
    • In caso di dubbi, contattare la banca e chiedere ragguagli. 

    Cosa fare se si ipotizzia di aver subito una truffa:

    • Sporgere querela verso ignoti alle Autorità competenti, disconoscendo esplicitamente le operazioni finanziarie che sono state illegittimamente attribuite.
    • In caso di frodi su carte di pagamento, bloccare immediatamente la propria carta chiamando il servizio clienti della propria banca o emittente.
    • Inviare una raccomandata alla propria banca evidenziando i fatti ed allegando sempre copia della denuncia e di un documento di identità.
  • Dichiarazione 730

    730/2023: tassazione compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

    Come sono tassati i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche nella dichiarazione dei redditi 730/2023?  I dettagli per il modello 730/2023

    730/2023: tassazione dei compensi per attività sportive dilettantistiche

    Anche quest'anno sono previste particolari modalità di tassazione per le attività sportive dilettantistiche.

    Nel dettaglio la particolarità riguarda:

    • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

    In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

    • i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
    • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
    • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

    La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

    Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

    Di seguito una tabella di riepilogo.

    Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
    fino a 10.000 euro non concorrono alla formazione del reddito
    da 10.001 a 30.658,28 euro ritenuta 23% a titolo d'imposta

    somme eccedenti

    ritenuta 23% a titolo d'acconto

    730/2023: compensi attività sportive dilettantistiche dove indicarli

    Come specificato dalle istruzioni al modello 730, i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche vanno indicati nel "Quadro D altri redditi" e in particolare nella prima sezione, al rigo D4 tra i redditi diversi.Nel rigo D4 nella colonna 3 "tipo di reddito" va indicato il codice "7":

    • per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2023 – Lavoro autonomo;
    • per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

     Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro. 

  • Adempimenti Iva

    Cessione fabbricato in leasing: la base imponibile IVA

    Con Risposta a interpello n 405  del 31 luglio le Entrate chiariscono le modalità di determinazione della base imponibile IVA della cessione di un fabbricato in un rapporto di leasing.

    La società istante operante nel settore della produzione di insaccati e prodotti di carne ha conseguito per la maggior parte del proprio fatturato presso la sede operativa mediante anche un contratto di locazione finanziaria immobiliare, edifici ed  impianti tecnologicamente all'avanguardia.

    Tuttavia, un vasto incendio ha quasi completamente distrutto l'intero impianto  lasciando  in  stato  di  rovina  e  degrado  l'immobile  che deve  essere  considerato un  collabente da  inquadrare nella categoria  catastale F/2.  

    Le  autorità competenti hanno imposto l'abbattimento dell'intera struttura, la rimozione dei detriti e la bonifica del suolo, p

    L'Istante  dichiara  che,  anche  per  esplicito obbligo contrattuale e  accordi  sopraggiunti con la Compagnia di Leasing, occorre trasferire l'immobile collabente dalla società concedente, cioè la società BETA, alla società utilizzatrice ALFA. 

    Il contratto  di  leasing  dovrà ritenersi risolto di diritto alla data in cui sarà verificato l'evento

    In caso di distruzione dell'immobile  l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del rudere e di ogni altro  diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, indipendentemente dalla data  in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita.

    Una succesiva clausola prevede che in tutti quei casi ove si faccia riferimento ad  un indennizzo  spettante al Concedente e l'indennizzo non  è  determinato, esso deve  essere  quantificato  come la  ''somma di tutti quei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto  e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    L'Istante aggiunge di aver sottoscritto con una Compagnia assicuratrice una polizza che copriva anche il rischio di incendio, con appendice di vincolo a favore  della società concedente.

    In  virtù  del  fatto  che  si  deve  procedere  al  rogito  notarile  di trasferimento  del  terreno  e  dei  fabbricati  collabenti  dalla  società concedente  alla  società  utilizzatrice,  l'Istante  necessita  di  chiarimenti  sulla  natura  di  ''corrispettivo''  o  di  ''indennizzo''  dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing e sull'eventuale valore da tassare ai fini dell'IVA. 

    Il dubbio interpretativo posto dalla  società istante è  relativo  alla  qualificazione dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing. 

    Cessione fabbricato in leasing: chiarimenti sulla base imponibile IVA

    Le entrate riassumo tutto il caso prima di esporre il proprio parere e sottolineano che in linea generale, ai fini IVA, i canoni di leasing immobiliare sono assimilati e, dunque, assoggettati ad IVA secondo le stesse regole previste per le locazioni di immobili. 

    Diversamente, gli importi versati dall'utilizzatore  a titolo di riscatto finale del bene sono soggetti alle regole IVA previste per le cessioni di immobili (cfr. circolare 18/E/2013, par. 3.5). 

    Ciò premesso, al fine di individuare il regime IVA applicabile al trasferimento del rudere in questione e stabilire la rilevanza ai fini IVA delle somme che la società istante  è  tenuta  a  corrispondere  alla Compagnia  di Leasing in  virtù degli  impegni contrattuali assunti,  è necessario esaminare  le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare sottoscritto dalle parti. 

    In particolare, ai fini che qui interessano, la clausola n. 17 disciplina la risoluzione anticipata  del contratto in  caso di  distruzione totale dell'immobile, prevedendo espressamente che l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del  rudere e di ogni altro diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui  alla successiva clausola 23)

    La successiva clausola n. 21, rubricata ''Risoluzione anticipata ed effetti'' dispone che in ogni  ipotesi di perimento  o  di  perdita  dell'immobile, al  Concedente  resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni  periodici  già in  precedenza  pagati ed  ogni altra  somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per  canoni  scaduti  e  non pagati,  interessi  convenzionali,  di  mora,  commissioni,  spese  e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.[…]

    La clausola n. 23, rubricata ''Indennizzo a favore del Concedente'', inoltre, dispone  che se l'''indennizzo'' non è diversamente determinato nel suo ammontare, esso ''deve  essere  quantificato  come  la  somma  di  tutti  i  canoni  non  ancora  scaduti  alla  data  di  risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    Dalla disamina delle clausole contrattuali citate, contrariamente a quanto asserito dall'Istante, si desume che la somma da erogare alla società di leasing concedente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, non costituisce il ristoro del danno derivante dall'incendio che ha coinvolto l'impianto oggetto del contratto di leasing, bensì come stabilito espressamente dalla clausola n. 17 del contratto ­il prezzo da saldare per il  passaggio di proprietà del bene medesimo.  

    Detto passaggio di proprietà dell'immobile costituisce, dunque, un elemento significativo che depone a  favore della qualificazione della somma in questione come corrispettivo.  

    Ad avviso delle Entrate, depone a favore di tale qualificazione il criterio di determinazione dell'ammontare di detta somma indicato dalla citata clausola 23 del contratto, in base al quale detto ammontare è costituito dalla somma di tutti i canoni non  ancora scaduti alla data di risoluzione anticipata del contratto e del maxicanone finale. 

    Ciò posto, si ritiene, pertanto, che il trasferimento del rudere di cui trattasi alla  società istante costituisca una cessione da assoggettare ad IVA secondo le regole previste per le cessioni di immobili. 

    In proposito, si fa presente che se, come asserito dalla società istante, all'atto del trasferimento il rudere sia effettivamente inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, la cessione  dovrà essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. Risposta n. 554 del 2022). 

    Per completezza di  trattazione, si  fa  presente, infine,  che ad  avviso della scrivente, la base imponibile di detta cessione non  possa essere decurtata,  ai sensi  dell'art. 15, comma 1, numero 1) del D.P.R. 633 del 1972, dell'ammontare relativo al rimborso assicurativo che, secondo quanto asserito dalla società istante, sarà veicolato  direttamente dalla Compagnia assicuratrice alla Società di Leasing. 

    Ciò in quanto, come rappresentato  anche  dall'Istante, detto  ammontare  sarà  corrisposto  alla  società  di  leasing  a  compensazione in  tutto  o  in  parte  dell'importo  (rectius, corrispettivo) dovuto a quest'ultima a seguito della  risoluzione anticipata del  contratto di leasing.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il Quadro L redditi prodotti a Campione d’Italia

    A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
    Attenzione al fatto che. si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
    Per godere della agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2023 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
    quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, 
    già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

    Modello 730/2023: i redditi prodotti a Campine d'Italia

    Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per
    cento per dieci periodi d’imposta.

    È bene specificare che, come riportato dalle istruzioni al modello, l’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento UE n 1407/2013 della Commissione e i soggetti che per i quali l’agevolazione costituisce aiuto di stato per essere legittimati alla sua fruizione non possono utilizzare il modello 730 ma devono compilare il prospetto aiuti di stato presente nel Modello Redditi PF.

    I redditi prodotti a Campione d’Italia nel modello 730/2023 sono indicati nel "Quadro L" ulteriori dati.

    Come si compila il Quadro L del Modello 730/2023

    Nel Rigo L1 ci sono i redditi prodotti in euro Campione d’Italia.

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 occorre indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “6” per redditi diversi  di cui al quadro D-

    Nella Colonna 2 occorre indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

    Nel Rigo L2 Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “4” per i redditi da lavoro dipendente, pensone e assimilati (punto 12 della certificaizone unica 2021),
    • “5” per redditi diversi  di cui al quadro D,

    Colonna 2 indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

    Allegati:
  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

    Con Risposta a interpello n. 422 del 30 agosto le Entrate forniscono chiarimenti su atti di recupero e definizione agevolata e sinteticamente chiariscono che per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata.

    Nel caso di specie il contribuente istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti. Vediamo il caso di specie.

    L'istante riferisce che:

    • ha ricevuto un atto con cui l'ufficio ha proceduto al recupero del credito di imposta che sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 in misura eccedente il limite di € 1.000.000 previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    • ­che il pagamento dell'atto di recupero comporterebbe, (…), la possibilità di riportare nella propria dichiarazione IVA, l'importo del credito asseritamente compensato in eccesso dichiarandolo al rigo VL40 ''versamenti effettuati a seguito di  utilizzo in eccesso del credito'' utilizzandolo nuovamente in compensazione; ­ 
    • che (…) ha provveduto a impugnare l'atto di recupero sopraccitato depositando il relativo ricorso presso la Commissione tributaria di […] in data […] 2022, la quale ha  provveduto a assegnare l'R.G. […] 2022; ­ 
    • che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una serie di istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. ''tregua fiscale''), tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, contenuta nell'articolo 1, commi da 186 a 205». 

    Tutto ciò premesso l'istante chiede:

    • 1) se utilizzando la procedura di ''adesione alle liti pendenti'' prevista dall'art. 1 comma 186 della L. 197/2022 e versando pertanto l'importo pari al 90% del valore della controversia può riportare l'intero credito oggetto di atto di contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA ovvero riportarne il 90% pari esclusivamente all'importo del credito che verrà effettivamente versato; 
    • 2) se in caso di opzione per il versamento rateale dell'importo dovuto a seguito dell'adesione alla definizione delle liti pendenti, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione inserendolo nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA sorge con la presentazione dell'istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell'integrale versamento dell'importo dovuto e pertanto solo con il versamento  dell'ultima rata.

    L'agenzia specifica che con riferimento alla definizione  in  via  agevolata  delle  controversie  tributarie  aventi ad oggetto atti di recupero crediti d'imposta indebitamente utilizzati, la circolare  n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che, «Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»

    Sono, dunque, definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. 

    Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il ricorso avverso l'atto di recupero crediti è stato depositato presso la Commissione tributaria di  […] in data […] 2022 e, quindi, l'istante può definire la controversia ai sensi del comma  187 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022, secondo cui, «In caso di ricorso  pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia». 

    Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot.  n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che La definizione si perfeziona  con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.

    Ne deriva, pertanto, che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la  presentazione  della domanda e il  versamento della prima  rata, o  dell'intero  importo, entro il 30 settembre 2023 (cfr. articolo 20 del decreto­legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), ma il suddetto perfezionamento è, comunque, condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle  entrate può notificare entro il 30 settembre 2024.

    Ciò  detto,  diversamente  da  quanto  prospettato  dall'istante, il  versamento  delle  somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine  di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria. 

    Al  riguardo, la Cassazione, con  ordinanza  2  aprile  2020,  n.  7661,  in  merito  alla chiusura delle liti, ha precisato che, la definizione agevolata «costituisce la forma  procedimentale atipica di definizione delrapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria  e immediata, nella prospettiva … di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.». 

    Le Entrate precisano che laddove l'istante intenda ''rigenerare'' il credito IVA ­ da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale ­ dovrà procedere  al  pagamento  dell'imposta indicata nell'atto  di  recupero  e  rinunciare  alla  controversia con riferimento all'imposta medesima.

    La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al  tributo e  agli  interessi  potrà essere definita  ai  sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023 a mente del  quale, « In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». In altre parole, una volta versata separatamente  l'imposta  dovuta,  sarà  possibile la  definizione  delle  sole  sanzioni  collegate  al tributo  e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda (cfr. comma 194 della Legge di Bilancio 2023). 

    Stante quanto sopra chiarito, ove l'istante decida di ''rigenerare'' il credito IVA con le modalità sopra descritte, potrà poi riportarlo nel Modello IVA, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni al  predetto modello, ove si legge «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione». 

    Ciò significa che l'istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.

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