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Prima casa: non spetta a chi ne ha usufruito in precedenza con donazione
La Pronuncia n. 2482 del 5 febbraio 2026 della Cassazione ha stabilito che il contribuente non può fruire per la seconda volta del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.
Il motivo risiede nel fatto che la duplicazione del beneficio è espressamente vietata dalla normativa fiscale.
Immobile in donazione: si perde la prima per il secondo acquisto
Per la Cassazione è irrilevante che il primo atto di acquisto sia una donazione indiretta, qualora ad esso sia stato applicato il beneficio della imposta di registro per gli acquisti “prima casa”.
Ciò che determina l'esclusione dalla prima non è la forma dell’atto di acquisto ma l’effettiva fruizione del beneficio fiscale, la cui duplicazione è espressamente vietata dalla normativa fiscale.
A seguit di un avviso di liquidazione le Entrate richiedeva una maggiore imposta di registro oltre alle relative sanzioni in merito a un contratto di acquisto di immobile stipulato con i benefici fiscali “prima casa”.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo che veniva annullato dai giudici tributari di primo grado.
In appello la CTR accoglieva le doglianze proposte dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado E il contribuente ricorreva in Cassazione.
L’agevolazione “prima casa” consente di ridurre le imposte indirette dovute in relazione all'acquisto di un’abitazione, come l’imposta di registro e l’Iva, in presenza di requisiti specifici.
In particolare, per poter validamente fruire dell’agevolazione "prima casa”, l’acquirente non deve possedere, su tutto il territorio nazionale, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato.
Il termine di decadenza è stato di un anno fino al 31 dicembre 2024, poi la legge di bilancio 2025 lo ha esteso da uno a due anni. Ossia si ha più tempo per rivendere l’immobile già posseduto senza decadere dal beneficio.
Tale termine si applica non solo agli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non era ancora decorso il vecchio termine di un anno.
Inoltre, la casa deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o la trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
- nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività,
- nel territorio del comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.
L’agevolazione non spetta quando si acquista un’abitazione che si trova nello stesso comune in cui si ha la titolarità di altra abitazione acquistata senza usufruire dei benefici “prima casa”.
In questa situazione, per poter richiedere l’agevolazione sul nuovo acquisto è necessario prima vendere la vecchia abitazione
In Cassazione il contribuente sosteneva che l’acquisto agevolato della casa nel 1993 sarebbe avvenuto mediante una donazione indiretta a suo favore da parte dei genitori e non poteva, dunque, essere presa in considerazione per l’acquisto successivo, avvenuto con i benefici prima casa e oggetto dell’avviso impugnato
Secondo la Corte il contribuente all’atto del secondo acquisto aveva già usufruito delle agevolazioni prima casa, in quanto l’atto del 1993 era stato tassato non quale atto di donazione, ma come acquisto “prima casa” con l’imposta di registro agevolata al 2%.
La norma di favore di cui all’art. 1, nota II bis, primo comma, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 esclude la possibilità di usufruire una seconda volta delle agevolazioni prima casa quando il contribuente sia già titolare di un immobile acquistato con la stessa agevolazione.
La Cassazione ha rigettato l’appello del contribuente affermando che non è possibile fruire due volte del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.
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Start up innovative: riodino delle regole con un TU
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono bovità per le start-up e PMI innovative, vediamo di cosa si tratta.
Start up innovative: nuove regole in arrivo
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- start-up innovative,
- spin-off,
- PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up,
nonchè di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up
innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in ItalySullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
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Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero
Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.
Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.
Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM
Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega.
Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS.
In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.
Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.
Gli aggiornamenti potranno riguardare:
- la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente
- il riacquisto della natura non commerciale
- le variazioni delle attività svolte,
- la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
- l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.
Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.
Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.
In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.
Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?
La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce.La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.
La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente
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Credito d’imposta incubatori startup: domande dal 30 marzo
Il MIMIT ha adottato il decreto che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative in forma diretta, o, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in startup innovative, in forma indiretta.
Le risorse stanziate per il provvedimento, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sono pari a 1,8 milioni di euro all’anno.
I soggetti interessati potranno inviare istanza dal 30 marzo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’indirizzo PEC:
- [email protected], compilando l’apposito modulo elettronico,
- scarica qui il modello.
Credito d’imposta incubatori: che cos’è?
L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati ha l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.
L'agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.
L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.
L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.
Credito d’imposta incubatori: a chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:
- sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
- non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.
Credito d’imposta incubatori: presenta la domanda
L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC all’indirizzo [email protected] a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
Allegati:
Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. -
Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo
Il MIMIT con Decreto del 28 gennaio ha disposto la proroga al 31 marzo delle comunicazioni di completamento per gli Investimenti 4.0.
In particolare, il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 ha disposto una proroga al 31 marzo 2026 intervenendo sull’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevedendo espressamente che la comunicazione di completamento debba essere trasmessa: entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.
Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo
La proroga di cui si tratta consente alle imprese di completare correttamente la procedura di accesso al credito d’imposta.
Inoltre riduce il rischio di decadenza dal beneficio per il solo mancato rispetto del termine originario e non modifica la natura della comunicazione che rimane un adempimento essenziale per la spettanza dell’agevolazione.
Attenzione al fatto che non rispettando la scedenza di fine mese si determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del credito d’imposta Transizione 4.0.
In particolare, l'adempimento riguarda le imprese che hanno:
- effettuato investimenti in beni strumentali materiali 4.0 nel 2025;
- prenotato e confermato le risorse tramite il sistema GSE;
- e devono appunto trasmettere la comunicazione di completamento entro la scadenza originaria del 31 gennaio 2026.
Ricordiamo che la comunicazione di completamento deve essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso il seguente canalle:
- portale del GSE
- sezione dedicata “Transizione 4.0”;
- con i modelli standardizzati messi a disposizione dal Gestore.
Attenzione al fatto che il contenuto delle comunicazioni di completamento deve essere coerente con quelle riportate nella comunicazione preventiva e nella comunicazione di conferma, nonché con la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti agevolati.
Ricordiamo che in data 29 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ in materia di credito d’imposta Transizione 4.0, per chiarire alcuni errori ricorrenti che possono determinare lo scarto del modello F24 e nel dettaglio le risposte riguardano la corretta indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da utilizzare in compensazione.
Una errata compilazione di tali campi comporta il rigetto del modello F24 e pertanto ritardi nella fruizione del credito d’imposta.
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Contributi imprese editrici periodici all’estero: domande entro il 31 marzo
Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
Accadi qui per tutta la modulistica.
Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.
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Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.
Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1.