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Delega unica: istruzioni pratiche
A fine 2025 le Entrate hanno reso disponibile una nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica al proprio intermediario (commercialista, consulente, CAF/intermediario abilitato) per l’accesso e l’operatività nell’area riservata sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con un’unica comunicazione si attiva il mandato per uno o più servizi online dei due enti, con scadenze uniformate e rinnovi più semplici.
Per accompagnare il passaggio al nuovo sistema, Entrate e Riscossione mettono a disposizione una guida dedicata sui rispettivi siti con:
- istruzioni operative per l’attivazione;
- regole aggiornate per cittadini e intermediari.
Inoltre, nelle aree riservate degli intermediari è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le scadenze, utile per pianificare rinnovi e verifiche, soprattutto in vista del termine del 28 febbraio 2027 per le deleghe “storiche”.
Delega unica: istruzioni pratiche
È un passo concreto di semplificazione: unifica regole, modalità e scadenze delle deleghe, riducendo adempimenti ripetitivi e rendendo più lineare la gestione operativa per studi e contribuenti.
In più, vengono chiariti tempi di validità e “fase di transizione” per le deleghe già attive.
La delega unica permette di autorizzare l’intermediario a usare, per conto del contribuente, uno o più servizi digitali disponibili:
- sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entrate);
- nell’area Equipro sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Riscossione).
La misura nasce dall’art. 21 del D.lgs. n. 1/2024 ed è attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024: l’obiettivo è uniformare comunicazione, rinnovo e scadenze delle deleghe, evitando doppie procedure.
Delega unica: le scadenze da segnare
Le nuove deleghe, attivate dall’8 dicembre 2025:
- restano efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento;
- possono cessare prima solo in caso di revoca (da parte del contribuente) o rinuncia (da parte dell’intermediario).
Esempio pratico: se la delega viene attivata nel 2025, la validità arriva fino al 31 dicembre 2029, salvo revoca/rinuncia.
Le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (se non ancora scadute).
Questa “deadline” serve a traghettare il sistema verso l’unificazione completa, senza lasciare in vita deleghe con regole diverse troppo a lungo.
Delega unica: come si attiva
Il contribuente può procedere in autonomia oppure tramite intermediario.
1) Attivazione diretta del contribuente
Il contribuente accede alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con: SPID, oppure CIE, oppure CNS,
e indica:
- intermediario incaricato;
- servizi da delegare (uno o più, tra Entrate e/o Riscossione).
2) Attivazione tramite intermediario
In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario con modalità esclusivamente digitali.
Prima dell’attivazione telematica resta necessario l’accordo/mandato tra contribuente e intermediario, che può essere stipulato in cartaceo o in formato digitale.
Servizi disponibili in Equipro per Agenzia Entrate-Riscossione
Equipro è l’area riservata ai professionisti sul sito di Riscossione.
Tra i servizi citati:
- consultazione della situazione debitoria (cartelle e avvisi dal 2000);
- consultazione dei piani di rateizzazione;
- pagamento cartelle e avvisi;
- richiesta online di rateizzazione fino a 120.000 euro;
- invio istanze di sospensione legale della riscossione;
- gestione delle istanze di definizione agevolata;
- assistenza, informazioni e prenotazione di un appuntamento in videochiamata.
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Saldo IVA: entro il 16 marzo o a rate
Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2025 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2026.
Sinteticamente, si ricorda che il versamento:
- è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
- deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.
Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.
Leggi anche IVA 2026: invio dal 1° febbraio con il provvedimento ADE che ha approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Saldo IVA anno d’imposta 2025: entro il 16 marzo
Per il versamento del saldo IVA 2025, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:
- persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
- entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
- soggetti IRES:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
Saldo IVA anno d’imposta 2025: come si paga
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.
Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:
- F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
- F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- l’anno di riferimento “2024”;
- l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2026, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
- se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
- l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
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Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo e tra le altre proroghe contiene quella al 1° gennaio 2027 dei Testi Unici già approvati.
Ricordiamo che l’art. 21 comma 1 della legge delega n 111/2023 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.
Vediamo un riepilogo dei testi unici approvati la cui entrata in vigore slitta praticamente di un anno.
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Ricordiamo che nel 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici:
- giustizia tributaria,
- imposta di registro e altri tributi indiretti,
- sanzioni tributarie amministrative e penali,
- tributi erariali minori,
- versamenti e riscossione,
- imposte sui redditi,
- IVA ( Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio e in vigore dal 2027)
- adempimenti e accertamento,
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- dogane.
La Legge n 122/2024 e la successiva Legge n. 120/2025 hanno posticipato il termine, inizialmente fissato al 29 agosto 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
I Testi Unici approvati e approdati in GU sono i seguenti:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- Testo unico dei tributi erariali minori;
- Testo unico della giustizia tributaria;
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Con l'entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe 2026 è confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’operatività dei testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione e in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
Considerato lo stato di avanzata definizione dei decreti correttivi e integrativi dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale, si è ritenuto opportuno che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111/2023, tenesse conto anche delle nuove disposizioni in via di approvazione mediante i decreti legislativi ancora in corso di adozione, così da garantire il massimo grado di sistematicità e completezza del quadro normativo nei diversi ambiti interessati. -
Spese sanitarie 2026: vale il Prospetto del sistema TS
Le Entrate hanno avviato la campagna dei dichiarativi 2026.
Sono stati pubblicati tutti i modelli della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.
A tale proposito, ai fini del Modello 730 e del Modello Redditi PF 2026 è bene ricordare un chiarimento che nel luglio del 2025 è stato specificato dalle Entrate e dal Mef.
In particoalre, le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno confermato quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, per la detraibilità delle spese sanitarie.
Viene evidenziato che è possibile utilizzare il prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF oltre che nel modello 730 in alternativa a scontrini e ricevute varie.
Vediamo i dettagli e la conferma ADE.
Prospetto Spese sanitarie sistema TS: utilizzo per i dichiarativi 2026
Con la risposta n 5-04219 del 9 luglio 2025 il MEF replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF chiarendo che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.
Con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, veniva richiamata la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.
Pertanto si chiedeva di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".
L'Agenzia delle entrate ha ricordato che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Tale principio trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.
Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare.
Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.
Viene chiarito che er una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa.
In data 17 luglio 2025 viene chiarito che "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria. -
Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate, ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza dal 5 marzo, come ufficializzato con un comunicato stampa ADE.
Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.
La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.
Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.
Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.
A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.
Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.
Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.
Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.
Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.
Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti.
In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".
Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.
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Aggiornamento rendite catastali strutture all’aperto: proroga al 15 dicembre
Entro il 15 dicembre gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto avevano tempo per presentare le variazioni catastali volte a escludere dalla rendita gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione: case mobili o mobile home, roulotte, camper, caravan, ecc.) e tali variazioni catastali dovevano avere effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il Decreto Milleproroghe e la relativa Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo viene prevista una proroga di tale adempimento al 15 dicembre 2026, vediamo il dettaglio.
Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali
L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 aveva fissato al 15 giugno 2025 il termine per adempiere agli aggiornamenti di questo adempimento, tuttavia, la scadenza è stata differita, a termini scaduti, al 15 dicembre 2025, dall'art 14 comma 5 del DL n 95/2025 e ora ulteriormente prorogata dal Milleproroghe 2026 al 15 dicembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 65/2025, ha illustrato le novità introdotte e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025, termine prorogato al 15 dicembre e ora al 15.12.2026.
Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro tale data, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.
Si rimanda all'articolo del Milleproroghe ora in conversione in legge per tutti i dettagli ulteriori.
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Ricognizione debito: quando sconta l’imposta fissa di registro
Con la Risposta a interpello n 52 del 25 febbraio le Entrate chiariscono come applicare l'imposta di registro alla scrittura privata sulla ricognizione del debito.
Vediamo il caso di specie e il chiarimento.
Ricognizione debito: quando sconta l’imposta fissa di registro
La ricognizione di debito formalizzata con una scrittura privata non autenticata, a conferma di un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale, pertanto soggetta a imposta fissa di registro.
In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso.
Questa è la sintesi del chiarimento.
Nel caso di specie il contribuente ha chiesto all’Agenzia chiarimenti su una scrittura privata non autenticata, atto unilaterale di riconoscimento di un debito pari a 75mila euro, che intende formalizzare per la somma che gli è stata anticipata da un altro soggetto per l’acquisto di un immobile.
Nel documento si indicano in modo esplicito:
- causa del debito,
- soggetti coinvolti,
- oggetto del rapporto obbligatorio
- piano di restituzione rateale, che avverrà mediante bonifico bancario.
L’atto di vendita dell’immobile è già stato registrato.
Poiché il riconoscimento del debito non ha causa onerosa e non è collegato a un precedente atto soggetto a registrazione obbligatoria, il contribuente chiede quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro.
L'istante suggerisce che sio tratti di una registrazione solo in caso d’uso (articolo 6, Dpr n. 131/1986, il Tur) e con imposta fissa (articolo 4 della Tariffa, Parte II, Tur), come confermato anche da alcune pronunce della Cassazione e l'agezia è d'accordo.
Nella risposta l'ADE rcorda innanzitutto che la ricognizione di debito, disciplinata dall’articolo 1988 del codice civile, consiste in una dichiarazione con cui il debitore riconosce l’esistenza del proprio debito, con l’effetto di sollevare il creditore dall’onere di provare il rapporto obbligatorio originario.
La ricognizione non crea una nuova obbligazione, ma conferma un debito già esistente, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione che ribadisce la funzione meramente confermativa dell’atto.
L'Agenzia sottolinea che il Testo unico dell’imposta di registro non contiene una disciplina specifica della ricognizione di debito, motivo per cui occorre fare riferimento alle norme generali sulla registrazione degli atti.
Il Tur distingue tra atti da registrare in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso: le scritture private non autenticate, come quella in argomento, rientrano in questa seconda categoria, salvo che contengano operazioni soggette a Iva.
L'Agenzia richiama la differenza tra atti pubblici o scritture autenticate prive di contenuto patrimoniale, che devono essere registrati in termine fisso con imposta fissa, e scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale, come la ricognizione in esame, per le quali la registrazione avviene solo in caso d’uso e con applicazione dell’imposta fissa prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Tur.
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