• Certificazione Unica

    Ritenute non operate su provvigioni: come recuperare il credito

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 55/2026interviene sul recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni riqualificate come “procacciamento d’affari”.
    Il chiarimento è rilevante soprattutto per chi applica il regime di cassa e deve gestire certificazioni uniche errate o tardive.

    Nel caso di specie, la società ALFA sas e il socio accomandatario […] chiedono come recuperare le ritenute che la BETA, società cliente, ha recentemente certificato per l'esercizio solare 2022.

    Il caso: riqualificazione dei compensi e ritenute omesse

    La vicenda nasce da una verifica della Guardia di finanza relativa al periodo d’imposta 2022 che ha riqualificato i servizi inizialmente inquadrati come “consulenza e ricerca di mercato” poi definiti “procacciamento d’affari”, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973.

    La società cliente ha quindi:

    • versato le ritenute d’acconto non operate,
    • pagato sanzioni e interessi,
    • emesso le relative Certificazioni Uniche.

    Tuttavia, si è generata una duplicazione d’imposta, poiché i percettori avevano già dichiarato i compensi e versato le imposte dovute.

    Il principio chiarito dall’Agenzia: conta il momento della percezione

    L’Agenzia ricorda un punto fondamentale: la Certificazione Unica deve fotografare i compensi percepiti nell’anno solare di riferimento, non quelli di competenza.

    Come precisato, le ritenute devono essere operate e versate nel medesimo periodo in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito.

    Di conseguenza:

    • se la CU include provvigioni pagate nel 2023 ma riferite al 2022,
    • occorre procedere alla rettifica delle certificazioni.

    Il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito è centrale per evitare errori nella gestione del credito.

    Come recuperare le ritenute: la procedura operativa

    L'agenzia evidenzia che ferma la necessaria rettifica delle certificazioni emesse senza considerare che la CU fotografa il periodo ''in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito'' una volta ricevute le ''nuove'' CU per gli esercizi solari 2022 e 2023, la società istante potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni integrative ultrannuali.
    Le ritenute certificate saranno, quindi, attribuite proquota ai soci presentando i modelli Redditi SP integrativi per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
    Allo scopo di far emergere i crediti corrispondenti alla maggiore imposta versata, i soci dovranno poi presentare i rispettivi modelli Redditi PF per gli stessi periodi d'imposta.
    Resta inteso che, trattandosi di crediti che emergono da dichiarazioni c.d. ''ultrannuali'', gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione solo nel 2027.
    L'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, infatti, che «L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. […].»
    Più in particolare l'istante impresa in contabilità semplificata dovrà riportare le ritenute certificate dalla società cliente nella colonna 2 del rigo RN2 delle dichiarazioni ultrannuali per i periodi d'imposta 2022 e 2023, ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
    Ciascun socio provvederà poi a riportare le ritenute in parola nei quadri RH dei modelli Redditi PF integrativi da presentare per gli stessi periodi d'imposta e potrà utilizzare il relativo credito come precisato dal citato articolo 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 «[…] per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
    I crediti emersi dai modelli Redditi PF relativi ai periodi 2022 e 2023 dovranno essere, altresì, riportati «[…] nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa» ed «è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.».
    Per meglio chiarire, ipotizzando che i modelli Redditi PF per i periodi 2022 e 2023 siano presentati nell'anno in corso (2026), il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d'imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l'''imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione'' (si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026).

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate

    E' stato pubblicato in GU del 27 febbraio il DL n 25/2026 approvato dal Governo con interventi per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal Ciclone Harry.

    In particolare sono stati approvati:

    • interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (decreto-legge)
    • deliberazione di protezione civile – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana

    Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono le sospensioni fiscali spettanti ai residenti nelle regioni colpite da Harry.

    Ciclone Harry e aiuti governativi

    Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo ci sono delle misure fiscali e in particolare una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di:

    • versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti;
    • contributi e premi assicurativi obbligatori.               

    La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:              

    • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi                  
    • danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.

    Il Governo con delibera del 26 gennaio pubblicata nella GU n 26/2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni e con l’ordinanza del capo della Protezione civile n 1180/2026 pbblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026 era stata effettuata una ricognizione dei territori danneggiati. 

    Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate

    In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise:

    • le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, 
    • nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.
    • i pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi,
    • gli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.

    Sono anche sospesi i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

    La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione

    Inoltre, la sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata noto come rottamazione-quater con scadenze nel periodo interessato. 

    Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies.

    Infine per le società e le imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati

    Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.

    Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :

    Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.

    Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge

    In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:

    • rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
      • le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
      • le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
      • grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
      • medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
      • micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
      • imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026. 
    • proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
      • rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
      • mantenere le percentuali di copertura già previste: 
        • 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
        • 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
    • proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
      • svolgere assemblee interamente da remoto;
      • utilizzare il voto elettronico;
      • ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
      • operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.

    Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:

    • Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
    • Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
    • Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
    • Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
    • Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

    Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..

  • Ipotecaria e catastali

    Anagrafe dei proprietari: in arrivo dal MEF

    L’anagrafe dei proprietari immobiliari è una delle novità contenuta nell'atto di indirizzo MEF firmato da Giorgetti e pubblicato sulla pagina istituzionale del ministero.

    Tra gli obiettivi di politica fiscale il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha previsto un ricco capitolo dedicato al Catasto. 

    Anagrafe dei proprietari: controlli post aggiornamento rendite

    Nel documento Giorgetti specifica che il Governo ha l'obiettivo di continuare le azioni di presidio del territorio, anche attraverso l’adozione di metodologie innovative di controllo, al fine di far emergere gli immobili non aggiornati in catasto e favorire la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti. 

    Saranno attuati i precetti stabiliti dalla legge di bilancio 2024, in ordine alle verifiche sulla presentazione della dichiarazione di variazione in catasto per le unità immobiliari soggette a interventi di lavori agevolati dalle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetti incentivi ecobonus e sismabonus), mediante l’invio di comunicazioni volte a favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente. Leggi anche: Variazione catastale da superbonus: lettere ADE in partenza

    Verrà assicurata la produzione dell’informazione statistico-economica sul mercato immobiliare, migliorando la qualità e ampliando i fenomeni osservati e facilitando la fruibilità di accesso ai dati.

    Inoltre, prosegue il documento MEF, si vuole ottimizzare i servizi catastali e migliorare il sistema informativo del patrimonio immobiliare, attraverso la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili, presidiando la qualità e la completezza delle banche dati catastali, anche dal punto di vista degli indirizzi, per una piena interoperabilità con i sistemi informativi di altri enti. 

    Tali azioni, unitamente alla realizzazione dell’Anagrafe dei Titolari, consentiranno una sempre maggiore fruibilità delle banche dati immobiliari sia per scopi tributari sia per attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare. 

    Proseguiranno le azioni di ampliamento del periodo informatizzato delle banche dati ipotecarie e lo sviluppo dei relativi servizi (ad esempio, l’estensione del canale telematico alle formalità di pubblicità immobiliare che, a loro volta, possono generare ulteriori benefici in termini di aggiornamenti automatici delle titolarità catastali). 

    Si resta in attesa di regole operative sull'anagrafe dei titolari e quindi dei proprietari immobiliari.

  • Adempimenti Iva

    Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 2027

    L’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente per la conversione del Milleproroghe 2026 stabilisce che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

    La Legge n 26/2026 di conversione del Milleproroghe è in vigore dal 1° marzo con anche questa novità.

    Ricordiamo che cos'è la detrazione IVA per masse e cosa ha previsto in proposito la riforma fiscale.

    Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 1° gennaio 2027

    Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
    Si ricorda che il decreto legislativo n. 186 del 2025 reca una serie di disposizioni in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto".
    In tale contesto, con l’articolo 9 si dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”

    Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.
    Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). 

    In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in  materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).
    La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.
    Considerato che l’articolo 9 è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 

    In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

    Ricordiamo che l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.
    In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.
    Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.
    Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse” e più precisamente, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione.

    La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

    • nel regime fiscale delle operazioni attive;
    • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
    • nell’attività svolta.

    In attuazione dei principi di delega, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge n. 111 del 2023, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (ossia dal 13 dicembre 2025).

    Si ricorda che, dal 1° gennaio 2027, l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è abrogato e sostituito dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026  che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

    Per effetto della proroga disposta dal comma 12-octies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025 l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 19-bis.2, del d.P.R. n. 633 del 1972, decorre dal 1° gennaio 2027. 

  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.

    In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.

    Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.

    La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.

    In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
    Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
    La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.

    Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Rappresentanti fiscali: al via il servizio Ade online per la verifica

    L’Agenzia delle entrate ha annunciato il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-Ue, per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).

    Ricordiamo che a tal fine le entrate avevano pubblicato il Provvedimento n 186368 del 17.04.2025 con le regole per i rappresentanti fiscali.

    Riepolghiamo tutte le regole.

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE

    In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. 

    Con il Provvedimento su indicato si dà attuazione alle disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.

    La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. 

    Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.  

    Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.

    Rappresentante fiscale: i requisiti

    Secondo il provvedimento del 17 aprile 2025 gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:

    • non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
    • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
    • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
    • non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).

    La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

    Rappresentante fiscale: la garanzia

    I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
    La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
    Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

    • a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
    • b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
    • c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
    • d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
    • e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

    I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.

    La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

    Rappresentanti fiscali: tutte le regole in sintesi. La verifica dei requisiti dal sito ADE

    In sintesi, il Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

    Inoltre, il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata  mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi

    Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da:

    • atto pubblico, 
    • scrittura privata registrata
    • o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

    Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con: 

    • il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
    • il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.

    La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

    Il ruolo di rappresentante fiscale necessita il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

    Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.

    Allegati: