• Turismo

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

    Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo converma quanto anticipato dalla nota MEF del 27 febbraio, relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio.

    In particolare con l'articolo 6 si conferma il differimento al 1° maggio 2026 di tale adempimento.

    La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ne aveva previsto l’efficacia a decorrere dal 1° marzo 2026. 

    Il differimento concede quindi un periodo transitorio aggiuntivo agli operatori del settore per adeguare i propri assetti amministrativi e contabili.

    Nel dettaglio, la novità normativa rende obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator, superando il precedente regime di esclusione.

    L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, l’assoggettamento a ritenuta delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. 

    Fino alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall’ambito applicativo della disposizione.

    Alla luce del rinvio al 1° maggio 2026, si resta ora in attesa del provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire nel dettaglio modalità operative e adempimenti connessi.

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

    Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece è stata prorogata dal Decreto Fiscale, riepiloghimo cosa prevede questo obbligo.

    La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

    • agenzie di viaggio e turismo;
    • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
    • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

    La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera del DL n 38/2026.

    La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

    • è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione;
    • è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

    Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

    E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

    Attenzione, il MEF prima con una nota del 27 febbraio, e ora il Decreto Fiscale n 38/20226 confermano la proroga del nuovo obbligo sulle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio.

    Per tale obbligo vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
    Pertanto fino al 30 aprile 2026, è confermato l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto energia imprese 2026: tutte le novità

    L’articolo 2 del Decreto Bollette introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
    Il Decreto pubblicato in GU n 42/2026 è in vigore dal 21 febbraio ora è divenuto legge e si attende la pubblicazione in GU.

    Utenze elettriche non domestiche: aiuti nel decreto bollette

    L’articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
    I commi da 1 a 3 prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
    Il comma 4 prevede la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l’uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo. 

    L’erogazione del corrispettivo è subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.
    In tal senso, il comma 5 introduce nel T.U. FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.
    Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della fuoriuscita dal Conto energia.
    Il comma 7 prevede che l’ARERA adegui le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM da parte dei distributori di energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.
    Infine, il comma 8 demanda all’ARERA la definizione delle modalità con cui, in base a quanto previsto ai commi 1, 4 e 7, sarà ridotta la componente ASOS delle bollette di alcune categorie di utenze non domestiche.

  • Redditi esteri

    Attribuzione rendita catastale: quali regole valgono

    La Cassazione con l’Ordinanza n. 3606/2026 interviene su un caso concreto particolarmente significativo per il classamento catastale degli immobili.
    Di fatto si rispondere al seguente quesito: per il classamento conta l’attività svolta al loro interno oppure le caratteristiche oggettive del bene?

    Vediamo il principio enunciato dalla Cassazione.

    Rendite catastali: conta l’uso o le caratteristiche dell’immobile?

    La controversia nasceva da una ristrutturazione immobiliare con creazione di due nuove unità destinate a formazione professionale accreditata dalla Regione.

    La società contribuente aveva proposto il classamento in categoria B/5 (scuole e laboratori scientifici), con rendite molto basse. L’Agenzia delle Entrate, invece, aveva rettificato:

    • attribuendo la categoria A/10 (uffici e studi privati),
    • determinando rendite significativamente più elevate.

    Secondo la contribuente e i giudici regionali, l’attività svolta era:

    • priva di fine di lucro,
    • finanziata con fondi pubblici,
    • gratuita per gli utenti.

    Da qui la conclusione della CTR: non si tratta di attività economica, quindi il classamento più “leggero” era corretto.

    L’Agenzia impugnava la decisione sostenendo una tesi chiara:

    • il classamento catastale non può dipendere dall’attività svolta in concreto,
    • le unità immobiliari non presentano caratteristiche tipologiche di una scuola,
    • la categoria B/5 richiede requisiti oggettivi specifici,

    In sostanza, l’errore dei giudici sarebbe stato quello di adottare un criterio soggettivo, legato alla funzione sociale dell’attività. La Cassazione accoglie il ricorso e ribalta l’impostazione della CTR.

    Secondo i giudici di legittimità, il punto decisivo è che il classamento catastale è legato al bene, non all’attività svolta.

    La sentenza censura infatti la decisione regionale perché fondata esclusivamente:

    • sull’attività concretamente esercitata,
    • sulla sua presunta assenza di lucro,

    trascurando invece le caratteristiche strutturali e funzionali dell’immobile.

    La Corte di Cassazione enuncia un principio destinato ad avere impatto operativo rilevante: “il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene […] accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto” 

    E ancora: “senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato […] né le eventuali funzioni latamente sociali svolte” 

    Uno dei passaggi più interessanti riguarda il ruolo del fine di lucro.

    La Cassazione chiarisce che:

    • il lucro non è irrilevante, ma
    • deve essere valutato in termini oggettivi, cioè:
      • desunto dalle caratteristiche strutturali dell’immobile,
      • non dalla concreta modalità di utilizzo,

    Inoltre: l’attività svolta nell’immobile può essere considerata solo come criterio complementare, non decisivo.

    Questo passaggio è cruciale perché evita interpretazioni “elastiche” del classamento basate su elementi variabili nel tempo.

    La Cassazione ribadisce un principio chiave: la rendita catastale dipende dalle caratteristiche dell’immobile, non dall’uso concreto.

  • Contribuenti minimi

    Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari

    Entro il 20 maggio le Entrate renderanno disponibili la dichiarazione precompilata Modello redditi PF 2026.

    Tra le novità, la dichiarazione anno d'imposta 2025, conterrà anche il quadro LM per i forfettari. 

    Occorre ricordare che le partite Iva che scelgono il regime forfettario non hanno deduzione analitica delle spese, ma la deduzione si applica attraverso il coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco del soggetto.

    L'agenzia delle entrate nel PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 ha specificato che nella predisposizione del modello precompilato della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita Iva che hanno scelto il forfettario, risulterà centrale il ruolo delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite SDI, ma anche i dati delle Certificazioni Uniche.

    Fino al 2025, solo i lavoratori dipendenti è pensionati potevano utilizzare il modello 730 precompilato, mentre i titolari di partita IVA dovevano compilare manualmente il modello Redditi PF.

    L'Agenzia delle Entrate dalla campagna dichiarativa 2026, mette a disposizione anche la precompila per il quadro LM appunto dedicato ai redditi da lavoro autonomo in regime forfettario sulla base delle informazioni già in suo possesso.

    Redditi PF 2026 precompilato: cosa contiene

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno – articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 -, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
    Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE
    • i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate:
      • ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario

    Dichiarazione Precompilata 2026: come si accede

    Per accedere alla dichiarazione precompilata 2026 dal 30 aprile è necessario colegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Lo SPID è il metodo più diffuso è consigliato. Chi non lo possiede può richiederlo gratuitamente a uno dei gestori autorizzati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.),
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) La CNS è una smart card che può essere richiesta presso enti autorizzati.

  • Accertamento e controlli

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.

    Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.

    Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. 

    La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.

    L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.  

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Situazione debitoria, paga online: nuovo servizio ADER

    È disponibile online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo.
    L’aggiornamento introduce:

    • consultazione più chiara e completa dei dati, 
    • navigazione più intuitiva
    •  unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.

    La nuova interfaccia consente di visualizzare in modo immediato:

    • gli importi ancora da regolarizzare;
    • i pagamenti già effettuati;
    • l’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
    • lo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (Rottamazioni).

    Il servizio permette inoltre di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.

    La nuova versione consente inoltre di ottenere un prospetto sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto aggiornato è disponibile entro 24 ore dalla richiesta

    Debiti col Fisco: come effettuare la consultazione

    Per accedere e consultare la situazione debitoria online, si può utilizzare il servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" seguendo questi semplici passaggi:
    • Accesso al portale dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si accede all'area riservata dedicata a "Cittadini e Imprese" (oppure a "EquiPro", se sei un intermediario fiscale abilitato).
    • Autenticazione per entrare è necessario autenticarsi utilizzando l'identità digitale, scegliendo tra SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Professionisti e imprese possono accedere anche utilizzando le normali credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
    • Navigazione e Consultazione una volta effettuato l'accesso, cliccando sul box denominato "Situazione debitoria – consulta e paga" si dovrà:
      • Selezionare la posizione personale dal menù a tendina (oppure quella della persona o azienda da cui si è delegati o che si rappresenta)
      • Selezionare l'ambito provinciale per il quale si desidera verificare la presenza di documenti
      • Scegliere la sezione di interesse tra "Da saldare" (per visualizzare i debiti ancora aperti) e "Saldati" (per visualizzare l'elenco dei documenti interamente pagati o sgravati a partire dall'anno 2000).
    Oltre a consultare i documenti da pagare e quelli già pagati, la piattaforma permette di spostarsi tra diverse schede (tab) per visualizzare anche le "Procedure attive" (come preavvisi di fermo o ipoteca), lo stato delle "Rateizzazioni" e i documenti relativi alla "Definizione agevolata".
    Infine, se si vuole un riepilogo generale e non limitato a una singola provincia, si può utilizzare il pulsante per richiedere il Prospetto della Situazione debitoria complessiva, un documento in PDF scaricabile che racchiude tutti i documenti su tutto il territorio nazionale, che verrà messo a disposizione solitamente entro 24 ore dalla richiesta

    Debiti col Fisco: come effettuare il pagamento online

    Per pagare un debito direttamente online, una volta effettuato l'accesso alla sezione "Da saldare" della tua area riservata, puoi seguire questa semplice procedura:
    1. Seleziona il documento: Individuare la cartella o l'avviso che si desidera saldare. Se presente la colonna "Note": ed è presente una specifica icona (un documento sbarrato), significa che quell'atto non è pagabile tramite il canale online.
    2. Visualizza e aggiungi al pagamento: Cliccae sul pulsante "Visualizza" per accedere alla schermata con il dettaglio degli importi aggiornati e cliccare su "Aggiungi al pagamento". In alternativa, dalla lista principale, si può semplicemente spuntare la casellina blu accanto al documento di interesse e cliccare in basso su "Procedi col pagamento".
    3. Verifica l'importo: Il servizio mostrerà l'importo esatto e aggiornato da versare; per continuare, cliccare su "Procedi col pagamento".
    4. Paga online tramite pagoPA: Si aprirà una pagina di riepilogo contenente i dati anagrafici, i documenti selezionati e il "codice di pagamento pagoPA". Cliccando sul pulsante "Paga online" si verrà indirizzati al portale dei pagamenti, dove potrai completare l'operazione in totale sicurezza attraverso la piattaforma pagoPA

    Debiti col Fisco: come richeidere il prospetto della situazione debitoria

    Per richiedere il Prospetto della situazione debitoria complessiva, occorre seguire questi passaggi:
    • Individua il pulsante di richiesta: Dalla pagina iniziale del servizio in cui è presente l'elenco delle proprie cartelle e avvisi, individuare e cliccare sul pulsante "Richiedi il prospetto della Situazione debitoria complessiva".
    • Scegli la tipologia: si può effettuare questa richiesta in modalità asincrona sia dalla sezione "Da saldare" (per il riepilogo sintetico dei debiti aperti) sia dalla sezione "Saldati" (per il riepilogo di quelli già chiusi o sgravati). Questo documento riporterà in un unico elaborato tutti i documenti intestati al tuo codice fiscale per tutti gli ambiti provinciali, raggruppando quindi debiti di province diverse senza doverle consultare una per volta.
    • Monitora lo stato di avanzamento: Subito dopo la richiesta, il file sarà inserito nel pannello di navigazione alla sezione "Documenti  Documenti della situazione debitoria" e la richiesta risulterà inizialmente in stato "In elaborazione".
    • Attendi la notifica e scarica il documento: Il prospetto viene reso disponibile di norma entro le 24 ore successive alla richiesta. Una volta elaborato, si riceverà un'e-mail informativa generata in automatico che avviserà del completamento dell'operazione. poi si potrà accedere nuovamente alla sezione dedicata ("Documenti della situazione debitoria"), verificare che lo stato sia passato a "Disponibile" ed effettuare il download del file in PDF.

    Debiti col Fisco: accedi alle rate

    Per monitorare i propri piani di rateizzazione, si può utilizzare l'apposita sezione all'interno del servizio online "Situazione debitoria – consulta e paga". Ecco come procedere:
    1. Accedi alla sezione "Rateizzazioni": Dalla pagina principale della situazione debitoria, cliccare sulla scheda (tab) in alto denominata "Rateizzazioni".
    2. Visualizza i piani: In questa area si può consultare lo stato dei piani di dilazione. Cliccando sull'apposito link si verrà indirizzati al servizio di dettaglio "Rateizza il debito  Piani di rateizzazione".
    3. Scarica i moduli di pagamento: Se si hanno dei piani di rateizzazione attualmente attivi, all'interno di questa stessa sezione si troverà a disposizione anche i moduli di pagamento delle singole rate, pronti per essere scaricati e utilizzati per i versamenti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    La campagna dei dichiarativi è nel vivo e regole Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

    Nel Frontespizio del Modelllo compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"

    Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

    La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:

    • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.