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CU 2026 agli eredi: le casistiche
E' scaduto il 16 marzo il primo termine di invio della Certificazione Unica 2026 dei sostituti d'imposta.
Per conoscere la prossima scadenza leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii.
Vediamo di seguito i casi in cui la CU va inviata agli eredi che:
- proseguono l'attività del de cuius,
- non proseguono l'attività.
CU 2026: degli eredi
La CU 2026 anno di imposta 2025 per le successioni mortis causa comprende due casistiche:
- senza prosecuzione dell’attività da parte dell’erede,
- con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede.
Pertanto nei due casi si verifica rispettivamente che:
- qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell’erede che la sottoscrive;
- nel caso di successione avvenuta nel periodo d’imposta 2025, o nel 2026 ante presentazione della Comunicazione Unica 2026, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2026 anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto.
Attenzione al fatto che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l’erede dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
Attenzione al fatto che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

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Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).
In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.
I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A.Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.
Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN
Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:
Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:
- il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
- l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>;
- la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
- il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.
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Trust americano: perimetro tracciato dall’ADE
Con la Risposta a interpello n 81/2026 le Entrate trattano ancora il tema del trust estero.
In particolare, viene chiarito quando un trust può essere considerato interposto e quali sono le conseguenze per il beneficiario residente in Italia.
Il documento affronta un tema molto operativo, ossia quando il contribuente è tenuto a dichiarare direttamente i redditi del trust e a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Nell'interpello, in sintesi, si chiarisce che è interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, limitando e condizionando la gestione del trustee.
Trust estero e interposizione: il caso esaminato dall’Agenzia
Il caso riguarda un soggetto non residente, beneficiario primario di un trust statunitense (Delaware), costituito nel 2024 e derivante da un trust precedente.
Il trust dell'istanza è irrevocabile, ha durata fino al 2063, prevede beneficiari secondari (i discendenti), è gestito da un trustee professionale (società bancaria USA)
In passato, il beneficiario aveva ruoli di controllo, tra cui la possibilità di influenzare la governance del trust.
Dal punto di vista fiscale USA, il trust è un soggetto autonomo che:
- paga imposte sui redditi
- può dedurre le distribuzioni ai beneficiari (DNI)
- mantiene alcune componenti (es. plusvalenze) tassate internamente
Tuttavia, ai fini italiani, non conta solo la qualificazione estera, ma soprattutto il controllo sostanziale sui beni. Il contribuente chiede se il trust possa essere considerato:
- autonomo soggetto passivo,
- non interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973,
- e in via subordinata se sussistano obblighi di monitoraggio fiscale.
L’Agenzia richiama la propria prassi (circolari 61/E/2010 e 34/E/2022) e ribadisce un principio chiave che chiarisce quando un trust è considerato “interposto”. Un trust è inesistente fiscalmente (interposto) quando:
- il disponente o beneficiario mantiene il controllo,
- manca un reale spossessamento dei beni.
Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che:
- il beneficiario può influenzare la destinazione finale dei beni, e tale potere può essere esercitato anche tramite strumenti come testamento o atti fiduciari,
- il trustee risulta condizionato, anche indirettamente
A partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia le entrate specificano che i redditi del trust devono essere imputati al beneficiario e il trust viene ignorato come soggetto autonomo.
In pratica, si applica una trasparenza fiscale “forzata”.
Secondo il chiarimento inoltre il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW, dichiarare attività finanziarie e immobili esteri e al contempo dovrà versare:
- IVAFE (attività finanziarie estere)
- IVIE (immobili esteri)
Le Entrate ricordano che la cirolcare n 61/2010 afferma che “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”.
Allegati: -
Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri
La rottamazione quater si perfeziona sempre, sotto il profilo processuale, con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti. La definizione di un coobligato libera anche gli altri.
Questa è la sintesi della pronuncia della Cassazione n 5889/2026.
Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri
La Cassazione n 5889 del 2026 ha chiarito tre importanti aspetti:
- la Rottamazione quater, sotto il profilo processuale, si perfeziona sempre con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti.
- la sanatoria si applica anche alle entrate non tributarie,
- la definizione effettuata da parte di un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, anche se si tratta di entrate non tributarie.
Non è la prima volta che la Suprema Corte affronta questo tema e in effetti i principi statuiti non sono stati sempre concordanti. Essa ricordan che nell’Ordinanza n. 24428/2024 si è infatti sostenuto che la mera trasmissione della domanda fosse di per sé sufficiente ai fini dell’estinzione del giudizio.
L’Ordinanza n. 24933/2024 ha invece seguito la tesi tradizionale sopra ricordata relativa alla ultimazione dei pagamenti.
Vi è inoltre un terzo orientamento che richiede non solo la trasmissione della domanda di rottamazione ma anche la regolarità dei versamenti alla data in cui viene richiesta l’estinzione del giudizio.
Con l’articolo 12 bis del Dl 84/2025 è stata infine introdotta una disposizione interpretativa per la quale gli effetti processuali della rottamazione si collegano alla trasmissione di una valida domanda di sanatoria ed al puntuale pagamento della prima e unica rata.
Leggi anche Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale
La recente pronuncia ha inoltre affermato che rientrano nella definizione agevolata anche entrate non tributarie (nella specie, si trattava del recupero di somme derivanti dall’utilizzo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). Ai fini della agevolazione conta che si sia in presenza di somme affidate all’agente della riscossione e che non si ricada in una delle ipotesi di esclusione tassativamente indicate nella disciplina di legge.
Infine, aspetto più rilevante di tale pronuncia che ha un pò riepilogoato lo stato dell'arte è che le Sezioni unite hanno affermato che la posizione dei coobbligati debba essere sempre considerata sotto il profilo oggettivo, avendo riguardo al debito inteso nella sua unitarietà.
Ne deriva che la definizione operata da uno vale anche per gli altri.
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IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica
L’Agenzia delle Entrate, con Consulenza Giuridica n. 6 del 17 marzo chiarisce quale aliquota IVA applicare al trasporto dei rifiuti, soprattutto quando questi sono destinati a discarica o incenerimento.
In sintesi si chiarisce che l'aliquota agevolata Iva è per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi.
IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica
L’istante è una Associazione rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’IVA dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Il dubbio nasce dalla nuova disciplina che:
- prevede IVA ordinaria (22%) per lo smaltimento tramite discarica o incenerimento senza recupero energetico;
- mantiene l’IVA agevolata al 10% per le altre attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio).
L’Associazione chiede quindi se il trasporto debba seguire la stessa aliquota dello smaltimento finale oppure essere considerato autonomamente.
L’istanza è articolata in tre situazioni operative tipiche:
- Trasporto rifiuti con diverse destinazioni (recupero o smaltimento): Si chiede se applicare sempre il 10% oppure il 22% nei casi di discarica (D1).
- Trasporto verso operazioni di recupero (es. R13): Il dubbio riguarda se l’aliquota dipenda dalla destinazione finale del rifiuto.
- Trasporto misto (recupero e discarica): Si chiede se distinguere le aliquote oppure applicare un criterio uniforme.
In sintesi, l’istante propone una lettura secondo cui:
- il trasporto dovrebbe essere sempre al 10%;
- il 22% dovrebbe riguardare solo lo smaltimento in discarica o incenerimento.
L’Agenzia conferma un principio chiave ossia il trasporto dei rifiuti è un’attività autonoma di gestione
Richiamando anche il parere del Ministero dell’Ambiente, viene chiarito che:
- il trasporto rientra nella “gestione dei rifiuti” ai sensi del Testo Unico Ambientale;
- è ontologicamente distinto dalle fasi di smaltimento o recupero;
- quindi non segue il regime IVA delle operazioni finali.
Dopo la Legge di Bilancio 2025 l'IVA al 22% si applica solo a specifiche operazioni finali quali:
- conferimento in discarica (D1);
- incenerimento senza recupero energetico (D10, D11).
Invece l'IVA al 10% resta applicabile a:
- raccolta, trasporto e intermediazione;
- stoccaggio e deposito temporaneo;
- recupero (R1–R13);
- smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi i casi sopra).
Il punto centrale della risposta è netto: l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda solo il conferimento in discarica o incenerimento, non il trasporto.
L’Agenzia risponde puntualmente:
- Trasporto verso discarica (D1): IVA 10%
- Trasporto verso recupero (R13): IVA 10%, senza considerare la destinazione finale
- Trasporti misti (recupero + discarica): IVA 10% in ogni caso
La modifica normativa ha una finalità ambientale: disincentivare lo smaltimento in discarica; favorire la gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare; eliminare sussidi considerati ambientalmente dannosi.
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Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile
La Direzione Generale Biblioteche ha pubblicato un avviso relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
In particolare, l’istanza di accesso può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente, tramite la sezione sottostante ‘SPORTELLO DOMANDE’ – ‘Registrazione utente’.
Si invita inoltre a consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze.Tutte le regole per le domande in partenza il 1° aprile
Fondo promozione lettura 2026: a chi spettano i contributi
Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche pubbliche e/o private, legalmente costituita, che garantisce la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati, attuando forme di collaborazione stabile e coordinata tra le biblioteche aderenti. Il Sistema promuove e sviluppa forme di cooperazione a livello territoriale (comunale e intercomunale, provinciale, regionale). Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della
domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo funzionamento degli stessi anche tramite la consultazione dei relativi siti web. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila del Sistema bibliotecario. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al Fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari né alle singole biblioteche.
I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf.
Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore), a disposizione di studenti, insegnanti e personale scolastico, a supporto dell'apprendimento, della ricerca e degli obiettivi educativi dell’istituto.
Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche dislocate in diversi plessi, può presentare domanda per una sola biblioteca.
Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della
comunità scolastica, di biblioteche di istituto già attive ed operative, anche ampliando l’accesso a materiali didattici e di ricerca e/o espressamente indirizzati a studenti diversamente abili.
Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati. Il finanziamento non è destinato alla costituzione di nuove biblioteche scolasticheIn attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 2, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2026 alle ore 12.00 del 30 aprile 2026.
La domanda per l’accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente tramite lo sportello informatico accessibile all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/
La domanda deve essere compilata ed inviata dal legale rappresentante, per i sistemi bibliotecari, e dal dirigente scolastico, per le biblioteche scolastiche, previa registrazione allo sportello informatico.La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata, secondo le indicazioni presenti nella Linee Guida.
L’utenza di accesso al sistema è personale e nominativa.Pertanto, l’utente che sia legale rappresentante/dirigente scolastico presso più strutture dovrà indicare, in fase di registrazione, un unico indirizzo di posta elettronica e dovrà scegliere una sola password di accesso. Username (codice fiscale) e password verranno quindi utilizzati dall’utente per accedere alla compilazione, consultazione e invio delle domande relative a tutte le strutture di cui è rappresentante legale.
La registrazione è valida per una sola edizione del contributo, ed è pertanto obbligatoria anche per gli utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti. -
Impugnazione bilancio: cosa prescrive la Cassazione
La Corte di cassazione con la Ordinanza n 5587/2026 torna a pronunciarsi sul principio di continuità dei bilanci nelle società di capitali e sui suoi effetti nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
La Suprema Corte ha chiarito che tale principio non comporta automaticamente la trasmissione dei vizi da un bilancio ai bilanci successivi, imponendo invece all’attore uno specifico onere di allegazione.
Chi impugna un bilancio deve sostenere e dimostrare che le irregolarità denunciate si sono riflesse anche sui documenti contabili successivi.
L’impugnazione del bilancio e la perdita della qualità di socio
Una socia aveva impugnato la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2014, con cui la società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, ritenendolo viziato.
In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha completamente riformato la decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.
La Corte territoriale ha osservato che:
- nel 2016 la società aveva ricostituito il capitale sociale, a seguito di perdite;
- la socia non aveva sottoscritto il nuovo capitale;
- di conseguenza aveva perso la qualità di socio.
Secondo i giudici di appello, tale circostanza faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del bilancio 2013, anche perché:
- i bilanci successivi (2014 e 2015) non erano stati impugnati;
- non era stata dimostrata la trasmissione dei vizi del bilancio 2013 agli esercizi successivi.
La socia ha quindi proposto ricorso per Cassazione con i seguenti motivi:
- la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la perdita della qualità di socio non eliminava l’interesse all’impugnazione
- l’erronea interpretazione del principio di continuità dei bilanci.
Secondo la ricorrente, infatti:
- i vizi del bilancio 2013 si sarebbero inevitabilmente riflessi nei bilanci successivi;
- proprio tale continuità contabile dimostrerebbe la persistenza dell’interesse ad agire.
Inoltre, la ricorrente sosteneva di aver impugnato anche la deliberazione assembleare del 2016 che aveva determinato la perdita della qualità di socio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, pur correggendo parzialmente la motivazione della Corte d’appello.
In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari non è limitata alla sola delibera che comporta la perdita della qualità di socio.
Finché il soggetto è socio, egli può infatti esercitare tutti i diritti amministrativi riconosciuti dalla legge e dallo statuto, inclusa l’impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Tuttavia, nel caso concreto il ricorso è stato comunque respinto perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare che i vizi del bilancio 2013 si fossero effettivamente trasmessi ai bilanci successivi.
La Corte ha chiarito il corretto significato del principio di continuità dei bilanci, richiamando precedenti giurisprudenziali.
Secondo tale principio, il bilancio dell’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio precedente, anche quando quest’ultimo sia oggetto di contestazione giudiziaria.
Ma questa continuità riguarda la dimensione contabile, non quella giuridica.
In altre parole:
- i dati contabili si trasferiscono da un esercizio all’altro;
- i vizi giuridici non si trasmettono automaticamente.
Perché ciò accada è necessario che l’attore alleghi espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.
La Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza.”
Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio l’onere di allegazione a carico dell’attore.
La Corte evidenzia che:
- non esiste alcuna presunzione automatica di trasmissione del vizio da un bilancio all’altro;
- l’impugnante deve dedurre espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.
Se ciò non avviene, opera il meccanismo previsto dall’art. 2434-bis c.c., che introduce una presunzione relativa di autonomia e integrità del bilancio successivo.
La norma, infatti, presuppone che gli amministratori:
- tengano conto delle contestazioni mosse al bilancio precedente;
- provvedano, se necessario, a correggere i dati nel bilancio successivo.
Solo nel caso in cui l’attore alleghi la persistenza del vizio, gli amministratori saranno chiamati a dimostrare di averlo sanato.