• Certificazione Unica

    CU 2026: la ricevuta dopo l’invio

    Le Entrate hanno messo a disposizione il Modello Certificazione Unica 2026 con le relative istruzioni provvedere agli invii delle certificazioni dei compensi erogati dai sostituti d'imposta.

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
    I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

    Il calendario delle scadenze per gli invii è reperibile qui.

    CU 2026: cosa avviene dopo l’invio

    Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
    a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
    Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    La prova della presentazione del flusso e` data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica

    La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio, essa è consultabile tramite la funzionalita` “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
    La comunicazione di ricezione può anche essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Attenzione al fatto che, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purche´ ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Scontrino dematerializzato: l’addio a quello cartaceo nel DL PNRR

    Il DL PNRR è in fase di conversione che dovrà concludersi entro il 20 arpile prossimo.

    Tra le disposizione vi è un emendamento che punta alla dematerializzazione degli scontrini già anticipata la scorsa estate dalla Commissione Finanze con la risoluzione numero 7-00286.

    In dettaglio essa prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.

    Vediamo ora il passaggio di questa previsione tra le norme del PNRR.

    Addio allo scontrino cartaceo: cosa contiene il DL PNRR

    Il 17 giugno 2025 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevedeva la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.

    La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.

    In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.

    A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali stanno già affrontando l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico. leggi POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo             

    La Commissione Finanze auspica che venga prevista:

    • la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
    • l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.

    Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.

    Ora, il decreto PNRR in conversione in Legge contiene appunto un emendamento in proposito e in particolare è all’esame della Commissione Bilancio della Camera il testo definitivo del provvedimento che tenta di accellerare il passaggio al digitale dell’intero flusso dei corrispettivi già anticipato nella scorsa estate con la risoluzione in oggetto.

    L’emendamento punta a mandare in soffitta gli scontrini cartacei, intervenendo sulle disposizioni contenute all’articolo 84, comma 1 del Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, e prevedendo che lo scontrino venga rilasciato in modalità digitale come via ordinaria.

    Vediamo quanto della risoluzione in oggetto verrà recepito nella norma in arrivo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus moto: via alla prenotazione dal 18 marzo

    Dal 18 marzo il MIMIT avvia le prenotazioni per il bonus moto 2026accedi al portale dedicato.

    A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 marzo 2026, i concessionari potranno prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria LE.

    Per l’incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

    Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro.

    Bonus moto: calcolo del contributo e obblighi del concessionario

    Il DPCM 20 maggio 2024 ha stabilito che i veicoli di categoria Le sono i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote appartenenti ad una delle categorie da L1e a L7e e ai fini del bonus devono essere:

    • nuovo di fabbrica
    • elettrico o non elettrico
    • non elettrico di classe Euro non inferiore a 5

    Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base a:

     1) Presenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione, che deve essere:

    • di categoria Le,
    • intestata da minimo 12 mesi all'intestatario della nuova auto o a un familiare convivente,
    • omologata alle classi Euro da 0 a 3e provvisto della targa a 6 caratteri ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011. 

    2) Assenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione

    In questo caso, il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici

    Motocicli e ciclomotori non elettrici hanno l’obbligo di rottamazione e di uno sconto da parte del concessionario pari ad almeno il 5% del prezzo del nuovo

    Le sottocategorie da L1e a L7e sono interscambiabili per la rottamazione

    Attenzione al fatto che il cliente, persona fisica o giuridica, ha l’obbligo di mantenere la proprietà per minimo 12 mesi.

    Il concessionario deve:

    • nell’atto di acquisto del nuovo, indicare:
      • i dati del motociclo o del ciclomotore da rottamare
      • il contributo Ecobonus DPCM 20 maggio 2024
      • entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo:
    • consegnare l'usato a un rottamatore
    • chiedere la cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista

    Clicca qui per accedere alla sezione del MIMIT e conoscEre ulteriori dettagli sul bonus.

  • Mettersi in proprio

    Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro

    Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le  imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro

    Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.

    In particolare, in attuazione dell'art.  5, comma  3,  del decreto  ICC, si recano disposizioni concernenti:

    • gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale, 
    • le specifiche tecniche e la modulistica

    necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale. 

    Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
    Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata  la  completezza  e  la  correttezza  formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui  all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
    Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta  il  riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa  culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge. 

    Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti

    Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:

    • a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
    • b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.

    L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.

    L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.

    In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.

    Allegati:
  • Bilancio

    Bilanci intermedi: le regole dell’OIC 30

    Dal 1° gennaio 2026 è applicabile il princio contabile OIC 30 per i bilanci intermedi.

    Attenzione al fatto che già può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. 

    Nella redazione del bilancio intermedio sarà necessario utilizzare i medesimi criteri utilizzati per il bilancio annuale.

    Ricordiamo che per tale principio è stata effettuata da parte dell'organismo di contabilità una consultazione a seguito della quale è stato pubblicato il testo definitivo dell'OIC 30, consultazioni chiusesi al 30 giugno scorso.

    Bilanci intermedi: le regole dell’OIC 30

    Il principio contabile OIC 30 aggiornato a fine 2025 dall'Organismo italiano di Contabilità regola i criteri di redazione dei bilanci intermedi predisposti dalle società obbligate per legge o che scelgono volontariamente di farlo.

    Il principio fa riferimento a:

    • criteri di rilevazione e valutazione delle poste, 
    • determinazione del risultato economico infrannuale,
    • continuità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio d’esercizio.

    Attenzione al fatto che la prima applicazione dell’OIC 30 è stata prevista per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ma è stata consentita l’applicazione anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.
    Il principio in oggetto introduce tuttavia una semplificazione secondo la quale la società che redige per la prima volta un bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario.

    La possibilità di omettere tali informazioni consente quindi di semplificare la prima applicazione del principio.

    L'OIC ha precisato che seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. 

    Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
    Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. 

    Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.

    Per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi errata: come annullare online l’invio

    La campagna dei dichiarativi 2026 anno di imposta 2025 è nel vivo e molti sono gli adempimenti a cui i contribuenti devono fare fronte.

    Di fatto una volta inviata la dichiarazione è possibile in caso di errori procedere ad un annullamento, ma attraverso quali servizi online?

    L'agenzia delle entrate in generale fa sapere che è possibile presentare online varie tipologie di documenti quali appunto dichiarazioni, comunicazioni, ecc.

    E a tal proposito è prevista anche la possibilità di richiedere l'annullamento di un documento ma esclusivamente nei casi in cui:

    • il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso,
    • l'errore contenuto in esso non sia sanabile con l’invio di un documento successivo quali ad esempio la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa".

    Come annullare i documenti già inviati per gli Utenti Fisconline

    Il servizio Utenti Fisconline permette di richiedere l'annullamento di un documento solo nei casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo ad esempio tramite la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"

    Occorre anche prestare attenzione al fatto che le richieste di annullamento non possono essere a loro volta annullate.

    Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72).

    Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:

    • codice fiscale del contribuente,
    • protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta),
    •  modello e anno-modello del documento.

    La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:

    • 730,
    • 770, 
    • Redditi Persone fisiche,             
    • Redditi Società di persone,      
    • Redditi Società di capitali,
    • Redditi Enti non commerciali,
    • Iva annuale,
    • Iscrizione all'elenco del 5 per mille,
    • Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria,
    • Contributo unificato.

    Come annullare i documenti già inviati per gli utenti Entratel

    Il servizio Utenti Entratel consente di inviare file contenenti richieste di annullamento delle dichiarazioni per i soli modelli previsti.

    Potranno essere annullate:

    • le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari,
    • le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente; 

    A tale proposito però si evidenzia che la procedura di annullamento va eseguita solo se non è possibile trasmettere, come previsto dalla normativa, una dichiarazione "correttiva" se nei termini ovvero una dichiarazione "integrativa" se fuori termine (ad esempio nel caso di doppio invio della stessa dichiarazione).

    Per le modalità operative da seguire per l'utilizzo della funzione "Annullamento", con istruzioni contenute nell'applicazione Entratel nella sezione Documenti – Annulla.

    In particolare, per richiedere l'annullamento di una dichiarazione erroneamente inviata, l'utente dovra' indicare il codice fiscale del contribuente ed il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione medesima, costituito, come è noto, dal protocollo attribuito dal Sistema al momento della ricezione del file, seguito dai sei numeri che identificano la dichiarazione all'interno del file, entrambi rilevabili nella ricevuta relativa alla dichiarazione in esame.

    Attenzione al fatto che se venisse erroneamente effettuata una richiesta di annullamento per una dichiarazione da non annullare ed il sistema la accettasse, sarebbe necessario trasmettere nuovamente la dichiarazione.
    Si ricorda che dopo avere completato l'acquisizione dei protocolli da annullare, è necessario autenticare il file contenente le richieste di annullamento predisposte dall'utente ed effettuare l'invio del file autenticato, con le stesse modalità che si utilizzano per l'autenticazione e l'invio delle dichiarazioni

    Al momento della ricezione del file, il sistema provvederà ad eseguire i controlli di congruenza sulle informazioni pervenute e a predisporre le ricevuta per l'utente, che riporterà l'esito dell'elaborazione (conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione o notifica all'utente dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata)

    Le modalità per la ricezione, la visualizzazione e la stampa delle ricevute sono quelle già utilizzate per la gestione delle ricevute restituite dal Sistema a fronte delle dichiarazioni.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento ridotto: quando è possibile

    Con la Risposta ADE n 77/2026 vengono ricordate le regole le avvalersi dell'accertamento ridotto

    La società Alfa pone un quesito, in merito alla corretta interpretazione del concetto di ''operazioni'' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, ai fini dell'accesso al beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i comparti impositivi IRES, IRAP e IVA.
    In particolare, l'istante riferisce che intende effettuare in denaro contante pagamenti per l'acquisto di valori bollati per un ammontare superiore ad euro 500, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

    La società chiede se la suddetta operazione rientri o meno nell'ambito applicativo del citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento prevista a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

    Pagamenti in contanti: chiarimenti ADE sull’accertamento ridotto

    Le Entrate esordiscono ricordando che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che «il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500».
    L'articolo 1 del medesimo decreto legislativo ammette al beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento sussistendo gli altri presupposti di legge i « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto […] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato».
    Con riguardo ai requisiti oggettivi, il citato decreto ministeriale 4 agosto 2016 prevede che la riduzione dei termini di decadenza di cui trattasi «si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi».
    Inoltre in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che « 1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
    La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3»

    Ai fini della corretta individuazione delle ''operazioni di ammontare superiore a 500 euro'', da compiersi mediante pagamenti tracciabili nella risposta n. 331, pubblicata l'11 maggio 2021 si evince che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro, che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, quindi, l'acquisto di valori bollati).
    Ne consegue che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che integrino tutti i seguenti requisiti:

    • a) documentino tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/ prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile in alternativa alla seconda 
    • b) garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per tali operazioni ed effettuati per tutte quelle di acquisto se di ammontare superiore ad euro 500 (importo che, si rammenta, deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione);
    • c) indichino nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

    Va peraltro ribadito quanto già osservato in precedenti occasioni, ovvero che, «fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi, […]: 1) in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente;' Va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.

    Nel caso di specie, deve dunque dirsi indipendentemente dall'eventuale sussistenza degli ulteriori requisitidi legge, «effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro» integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015.

    Allegati: