• Contribuenti minimi

    Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari

    Entro il 20 maggio le Entrate renderanno disponibili la dichiarazione precompilata Modello redditi PF 2026.

    Tra le novità, la dichiarazione anno d'imposta 2025, conterrà anche il quadro LM per i forfettari. 

    Occorre ricordare che le partite Iva che scelgono il regime forfettario non hanno deduzione analitica delle spese, ma la deduzione si applica attraverso il coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco del soggetto.

    L'agenzia delle entrate nel PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 ha specificato che nella predisposizione del modello precompilato della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita Iva che hanno scelto il forfettario, risulterà centrale il ruolo delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite SDI, ma anche i dati delle Certificazioni Uniche.

    Fino al 2025, solo i lavoratori dipendenti è pensionati potevano utilizzare il modello 730 precompilato, mentre i titolari di partita IVA dovevano compilare manualmente il modello Redditi PF.

    L'Agenzia delle Entrate dalla campagna dichiarativa 2026, mette a disposizione anche la precompila per il quadro LM appunto dedicato ai redditi da lavoro autonomo in regime forfettario sulla base delle informazioni già in suo possesso.

    Redditi PF 2026 precompilato: cosa contiene

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno – articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 -, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
    Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE
    • i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate:
      • ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario

    Dichiarazione Precompilata 2026: come si accede

    Per accedere alla dichiarazione precompilata 2026 dal 30 aprile è necessario colegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Lo SPID è il metodo più diffuso è consigliato. Chi non lo possiede può richiederlo gratuitamente a uno dei gestori autorizzati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.),
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) La CNS è una smart card che può essere richiesta presso enti autorizzati.

  • Accertamento e controlli

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.

    Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.

    Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. 

    La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.

    L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.  

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Situazione debitoria, paga online: nuovo servizio ADER

    È disponibile online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo.
    L’aggiornamento introduce:

    • consultazione più chiara e completa dei dati, 
    • navigazione più intuitiva
    •  unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.

    La nuova interfaccia consente di visualizzare in modo immediato:

    • gli importi ancora da regolarizzare;
    • i pagamenti già effettuati;
    • l’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
    • lo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (Rottamazioni).

    Il servizio permette inoltre di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.

    La nuova versione consente inoltre di ottenere un prospetto sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto aggiornato è disponibile entro 24 ore dalla richiesta

    Debiti col Fisco: come effettuare la consultazione

    Per accedere e consultare la situazione debitoria online, si può utilizzare il servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" seguendo questi semplici passaggi:
    • Accesso al portale dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si accede all'area riservata dedicata a "Cittadini e Imprese" (oppure a "EquiPro", se sei un intermediario fiscale abilitato).
    • Autenticazione per entrare è necessario autenticarsi utilizzando l'identità digitale, scegliendo tra SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Professionisti e imprese possono accedere anche utilizzando le normali credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
    • Navigazione e Consultazione una volta effettuato l'accesso, cliccando sul box denominato "Situazione debitoria – consulta e paga" si dovrà:
      • Selezionare la posizione personale dal menù a tendina (oppure quella della persona o azienda da cui si è delegati o che si rappresenta)
      • Selezionare l'ambito provinciale per il quale si desidera verificare la presenza di documenti
      • Scegliere la sezione di interesse tra "Da saldare" (per visualizzare i debiti ancora aperti) e "Saldati" (per visualizzare l'elenco dei documenti interamente pagati o sgravati a partire dall'anno 2000).
    Oltre a consultare i documenti da pagare e quelli già pagati, la piattaforma permette di spostarsi tra diverse schede (tab) per visualizzare anche le "Procedure attive" (come preavvisi di fermo o ipoteca), lo stato delle "Rateizzazioni" e i documenti relativi alla "Definizione agevolata".
    Infine, se si vuole un riepilogo generale e non limitato a una singola provincia, si può utilizzare il pulsante per richiedere il Prospetto della Situazione debitoria complessiva, un documento in PDF scaricabile che racchiude tutti i documenti su tutto il territorio nazionale, che verrà messo a disposizione solitamente entro 24 ore dalla richiesta

    Debiti col Fisco: come effettuare il pagamento online

    Per pagare un debito direttamente online, una volta effettuato l'accesso alla sezione "Da saldare" della tua area riservata, puoi seguire questa semplice procedura:
    1. Seleziona il documento: Individuare la cartella o l'avviso che si desidera saldare. Se presente la colonna "Note": ed è presente una specifica icona (un documento sbarrato), significa che quell'atto non è pagabile tramite il canale online.
    2. Visualizza e aggiungi al pagamento: Cliccae sul pulsante "Visualizza" per accedere alla schermata con il dettaglio degli importi aggiornati e cliccare su "Aggiungi al pagamento". In alternativa, dalla lista principale, si può semplicemente spuntare la casellina blu accanto al documento di interesse e cliccare in basso su "Procedi col pagamento".
    3. Verifica l'importo: Il servizio mostrerà l'importo esatto e aggiornato da versare; per continuare, cliccare su "Procedi col pagamento".
    4. Paga online tramite pagoPA: Si aprirà una pagina di riepilogo contenente i dati anagrafici, i documenti selezionati e il "codice di pagamento pagoPA". Cliccando sul pulsante "Paga online" si verrà indirizzati al portale dei pagamenti, dove potrai completare l'operazione in totale sicurezza attraverso la piattaforma pagoPA

    Debiti col Fisco: come richeidere il prospetto della situazione debitoria

    Per richiedere il Prospetto della situazione debitoria complessiva, occorre seguire questi passaggi:
    • Individua il pulsante di richiesta: Dalla pagina iniziale del servizio in cui è presente l'elenco delle proprie cartelle e avvisi, individuare e cliccare sul pulsante "Richiedi il prospetto della Situazione debitoria complessiva".
    • Scegli la tipologia: si può effettuare questa richiesta in modalità asincrona sia dalla sezione "Da saldare" (per il riepilogo sintetico dei debiti aperti) sia dalla sezione "Saldati" (per il riepilogo di quelli già chiusi o sgravati). Questo documento riporterà in un unico elaborato tutti i documenti intestati al tuo codice fiscale per tutti gli ambiti provinciali, raggruppando quindi debiti di province diverse senza doverle consultare una per volta.
    • Monitora lo stato di avanzamento: Subito dopo la richiesta, il file sarà inserito nel pannello di navigazione alla sezione "Documenti  Documenti della situazione debitoria" e la richiesta risulterà inizialmente in stato "In elaborazione".
    • Attendi la notifica e scarica il documento: Il prospetto viene reso disponibile di norma entro le 24 ore successive alla richiesta. Una volta elaborato, si riceverà un'e-mail informativa generata in automatico che avviserà del completamento dell'operazione. poi si potrà accedere nuovamente alla sezione dedicata ("Documenti della situazione debitoria"), verificare che lo stato sia passato a "Disponibile" ed effettuare il download del file in PDF.

    Debiti col Fisco: accedi alle rate

    Per monitorare i propri piani di rateizzazione, si può utilizzare l'apposita sezione all'interno del servizio online "Situazione debitoria – consulta e paga". Ecco come procedere:
    1. Accedi alla sezione "Rateizzazioni": Dalla pagina principale della situazione debitoria, cliccare sulla scheda (tab) in alto denominata "Rateizzazioni".
    2. Visualizza i piani: In questa area si può consultare lo stato dei piani di dilazione. Cliccando sull'apposito link si verrà indirizzati al servizio di dettaglio "Rateizza il debito  Piani di rateizzazione".
    3. Scarica i moduli di pagamento: Se si hanno dei piani di rateizzazione attualmente attivi, all'interno di questa stessa sezione si troverà a disposizione anche i moduli di pagamento delle singole rate, pronti per essere scaricati e utilizzati per i versamenti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    La campagna dei dichiarativi è nel vivo e regole Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

    Nel Frontespizio del Modelllo compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"

    Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

    La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:

    • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
    • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio

    Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.

    Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.

    OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio

    L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato  in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
    b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
    c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

    L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:

    • classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
    • chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
    • chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.

    L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:

    Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
    La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. 

    La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

  • Adempimenti Iva

    Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:

    • osteopatia, 
    • chiropratica, 
    • chinesiologia
    • massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.

    Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.

    L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.

    L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:

    • oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
    • soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.

    A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti. 

    È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.

    Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA

    L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate. 

    Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS

    In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata). 

    Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.

    Trattamento IVA attività di osteopata

    Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie. 

    Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.

    In particolare:

    • non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
    • non è stato istituito l’albo professionale;
    • non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.

    Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.

    Trattamento IVA attività di chiropratico: le proteste della Associazione Nazionale

    Analoga conclusione riguarda i chiropratici

    Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.

    Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:

    • l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
    • non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
    • non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.

    In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.

    A tale proposito i chiropratici, e in particolare l''Associazione Italiana Chiropratici, con un comunicato stampa del 25 marzo richiama l'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica su una questione di rilevante interesse sanitario e giuridico: il corretto trattamento fiscale delle prestazioni chiropratiche in Italia.
    La chiropratica è stata riconosciuta dal legislatore italiano come professione sanitaria di interesse pubblico già con la Legge n. 244/2027 e successivamente con la Legge n 3/2018, che ne ha previsto il pieno inserimento tra le professioni sanitarie

    A livello internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
    Alla luce della normativa europea e della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le prestazioni sanitarie aventi finalità di diagnosi, cura e riabilitazione devono essere esenti da IVA, in quanto rispondono a un interesse generale e mirano a garantire l'accesso alle cure.
    Il Presidente Benito Oliva ha ritenuto di specificare quanto segue: "In questo contesto la chiropratica è stata più volte riconosciuta come attività sanitaria esente da IVA anche in assenza di una completa regolamentazione nazionale, purché esercitata da professionisti adeguatamente qualificati. Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione italiana, che con giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che l'esenzione IVA dipende dalla natura sanitaria della prestazione, che è sufficiente il possesso di un titolo idoneo, anche conseguito all'estero e che non è ragionevole subordinare l'esenzione all'emanazione di regolamenti attuativi non ancora adottati".
    La risposta ADE n 9/2026 qui in oggetto risulta pertanto secondo i chiropratici in contrasto con la normativa europea e il principio di neutralità dell'IVA; con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione; con precedenti decisioni delle Corti Tributarie italiane; con la normativa in materia di protezione dei dati sanitari, che limita l'uso della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
    Per tali motivi, l'Associazione Italiana Chiropratici resta a disposizione delle autorità competenti per un'audizione e per contribuire alla definizione di una soluzione conforme al diritto e tutelante per i cittadini e chiede l'immediata revoca o annullamento della Risoluzione n 9 /2029

    Il riconoscimento esplicito dell'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche di diagnosi, cura e riabilitazione, anche se svolte in studi privati; il rispetto della normativa europea e della giurisprudenza nazionale e unionale e l'apertura di un confronto istituzionale sul tema.

    Trattamento IVA attività di chinesiologi

    Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.

    La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.

    Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA. 

    Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa. 

    Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.

    Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia

    In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018. 

    Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

    Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.

    Vediamo ora maggiori dettagli.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Tassazione dividendi: si torna al passato

    Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo contiene il dietro front della norma sulla tassazione dei dividendi contenuta nella legge di bilancio 2026 e più volte contestata e emendata.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene una discussa norma che ha visto un intenso iter emendativo che riguarda la modifica alla normativa sulla tassazione dei dividendi delle società.

    La novità riguardava la tassazione dei dividendi percepiti da società, con la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale al 95% previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

    Tale regime di esenzione, secondo la norma originaria della legge di bilancio sarebbe stato mantenuto solo se:

    • la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
    • oppure, in alternativa, che la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
    • nella determinazione della soglia del 5% dovevano rilevare anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
    • il nuovo criterio sarebbe valso anche per i dividendi di fonte estera.

    La proposta inizialmente contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2026 prevedeva che la quota al di sotto della quale non fosse applicata l’esenzione pari al 95% fosse del 10% e questo ha causato diverse polemiche, poi in fase emendatativa la norma è cambiata ed ora viene abrogata dal Decreto Fiscale n 38/2026.

    Tassazione dividendi società: cosa è cambiato nel 2026

    In dettaglio la norma in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede quanto segue.

    I commi 51-55, dell'arti 1 della Legge di Bilancio 2026 recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
    Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
    Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Con un colpo di reni, il Governo torna sui suoi passi e con l'articolo 11 rubricato Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX si torna alla situazione dell'anno scorso.