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    Correttivo Irpef ires: regole in Gazzetta

    Pubblicato in GU n 294 del 19 dicembre il Decreto legislativo 192/2025 con Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES,  di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei  diritti del  contribuente  e  ai  testi  unici  delle   sanzioni   tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e  di  imposta  di registro e di altri tributi indiretti.

    Il Decreto contiene 20 articoli ed entra in vigore il 20 dicembre, vediamo una sintesi delle misure in esso contenute.

    Correttivo Irpef Ires: cosa contiene

    Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi della stessa legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi (ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui all’art. 1, commi 1 o 4, della legge delega).

    In particolare, si introducono disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della citata legge delega di riforma fiscale.

     Sullo schema di decreto legislativo, la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023; le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica (5^ Bilancio e 6^ Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni, mentre la 4^ Commissione del Senato della Repubblica e la XIV Commissione della Camera dei deputati in materia di Politiche dell’Unione Europea hanno espresso rispettivamente osservazioni non ostative e parere favorevole.  

    Il decreto è così composto:

    CAPO I – Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro 

    CAPO II – Disposizioni in materia di reddito d’impresa

    CAPO III – Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

    CAPO IV – Disposizioni in materia di basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro

    CAPO V – Modifiche in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo

    CAPO VI – Disposizioni in materia di riscossione

    CAPO VII – Disposizioni in materia doganale e di accise

    CAPO VIII – Disposizioni in materia di testi unici

    CAPO IX-Disposizioni finali

    Tra le norme:

    • le disposizioni fiscali per “familiari a carico” secondo cui si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali. 
    • la disciplina degli interpelli, e in particolare la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il vecchio riferimento all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 è sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina;
    • una norma che dispone che in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato di una o più disposizioni recate dalla convenzione bilaterale, anche l’Italia sospenderà le medesime disposizioni con pari decorrenza e durata,
    • la norma di estensione, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, della derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
    • norma di modifica in tema di correzione degli errori contabili con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

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    Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires

    In GU n 294 del 19 dicembre viene pubblicato il Decreto Legislativo n 192/2025 con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

    Tra le norme vi è quella relativa ai familiari a carico con ricadute dirette sulle dichiarazioni dei redditi, vediamola nel dettaglio.

    Familiari a carico: cosa contiene il Decreto correttivo approvato

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa al Decreto Correttivo Irpef-Ires, l’articolo 1 provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

    Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

    Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi:

    • ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) 
    • o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a), legge 30 dicembre 2024, n. 207). 

    Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

    Il decreto è in vigore dal 20 dicembre e le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: domande dal 17 dicembre

    Con il Decreto MIT n 470 del 4 dicembre e pubblicato sul sito del Ministero si apre la fase di prenotazioni per i contributi per il rinnovo del parco veicolare autotrasporti. 

    Il decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le fase della domanda

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
    rappresentante dell’impresa;
    b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
    È previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo. 

    Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All’interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.

    Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le risorse disponibili

    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del medesimo decreto ministeriale. 

    A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/202

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: presenta la domanda dal 17 dicembre

    Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
    È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all’interno del periodo incentivante così come indicato in precedenza, secondo le seguenti modalità
    Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026 all’indirizzo PEC [email protected].

    La trasmissione dell’istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente. 

    Detto indirizzo deve essere indicato nell’istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell’istanza con valore di prenotazione dell’incentivo, necessaria per la predisposizione dell’elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all’indirizzo [email protected]

    All’istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa che ha sottoscritto l’istanza di cui al precedente comma 6;
    b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell’istanza
    medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025). 

    Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 203/2025.

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  • Adempimenti Iva

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.

    L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
    Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.

    In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
    Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.

    Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
    I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
    La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
    Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

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  • Adempimenti Iva

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
    aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
    Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

    Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
    La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.

    Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

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  • La casa

    Iscritti AIRE e prima casa: spetta per immobile nel comune dove si studia

    Con la Risposta a interpello n 312/2025 le Entrate hanno chiarito un ulteriore caso per l'agevolazione prima casa degli iscritti AIRE.

    L'istante chiedeva se spettasse per l'immobile acquistato nel comune dove ha avuto il domicilio per motivi di studio, vediamo la replica ADE.

    Iscritti AIRE e prima casa: spetta anche per il comune dove si studia

    Con la risposta in oggetto le Entrate evidenziano che la persona trasferita dall’Italia all’estero per ragioni di lavoro può beneficiare delle agevolazioni prima casa anche quando la casa oggetto di acquisto sia ubicata nel comune in cui il contribuente ha svolto il suo percorso scolastico che non coincide con il comune di nascita né con l’ultima residenza in Italia.

    In pratica con questa interpretazione l'ADE estende l’ambito applicativo del criterio della «attività» svolta prima del trasferimento all’estero, includendovi espressamente l’attività di studio e riconoscendo che tale attività costituisce un indice oggettivo di radicamento territoriale idoneo a fondare il beneficio fiscale.

    Ricordiamo che l’agevolazione prima casa per i non residenti è disciplinata dalla nota II-bis alla Tariffa parte prima del testo unico dell’imposta di registro modificato dall’articolo 2, comma 1, del Dl 69/2023: i lavoratori trasferiti all’estero con almeno cinque anni di residenza o attività in Italia possono effettuare l’acquisto di un’abitazione con l’agevolazione prima casa se l’abitazione da acquistare è ubicata nel comune di nascita o nel comune in cui il soggetto trasferito all’estero aveva la sua residenza o svolgeva la sua attività prima della partenza dall’Italia. 

    Le Entrate, richiamando le Circolari n. 1/1994 e n. 19/2001, ribadiscono che il concetto di «attività» è ampio e comprende anche lo svolgimento di attività non remunerate, tra cui quelle scolastiche.

    L'istante del caso specifico è una persona che aveva frequentato scuole e università nel comune dove ha effettuato poi l’acquisto, maturando così un legame con il luogo che l’Agenzia ha considerato sufficiente per radicare il requisito territoriale. 

    La circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E ha chiarito che «Il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio
    oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […]»
    . Pertanto, «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente: si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto
    dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione; abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo; abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.»

    L'Ade evidenzia che naturalmente per il beneficio occorre il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia per l’ottenimento dell’agevolazione, quindi:

    • l’impossidenza di altri diritti reali su immobili nel medesimo comune
    • la non titolarità (in tutto il territorio nazionale) di abitazioni acquistate con l’agevolazione prima casa.

    Si riconosce pertanto rilievo ai legami affettivi del contribuente con il territorio, in coerenza con la ratio del beneficio, destinato a sostenere il radicamento familiare e personale in Italia delle persone che, emigrate per motivi professionali, hanno sviluppato la propria carriera all’estero.

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  • Adempimenti Iva

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA sconta

    Con la Risposta n 309 dell'11 dicembre le Entrate chiariscono che un edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%. 

    L'istante  è un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione di un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative. 

    Ci si domanda se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici). 

    Il quesito vuole stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA spetta

    Con la Risposta in questione l’Agenzia ricorda che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.

    Si esplicita il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. 

    L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è qui che rientrano gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. 

    Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.

    L’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. 

    In proposito la Circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza. 

    La sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione ha sottolineato che occorre valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale.

    Pertanto si precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare che l’edificio è destinato a tali finalità collettive con estrema chiarezza.

    Nel caso di specie, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, ad attività didattiche e formative, quindi se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso. 

    Invece per la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, diversamente se è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.

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