• Legge di Bilancio

    IRAP Banche: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    La Legge di Bilancio 2026 legge n 199/2025 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio.

    Tra le norme in essa contenute ve n'è una che riguada direttamente le Banche.

    Si conferma l’aumento del 2% dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione.

    I commi 74 e 75, come modificati nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028. 

    A seguito delle modifiche, è precisato che sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.

    IRAP per banche e Assicurazioni: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi in questione modificano le aliquote previste dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di incrementarle di due punti percentuali.
    In particolare:

    • il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 fissa al 4,65 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
    • il comma 1, lettera c), della medesima disposizione fissa al 5,90 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

    L’importo delle aliquote discende dall’abrogazione, dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni. 

    In conseguenza di ciò rivivono le aliquote precedentemente vigenti applicabili dal 1° gennaio 2015.
    A seguito di quanto previsto dal comma 74 le aliquote IRAP passano per gli anni 2026, 2027 e 2028:

    • al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
    • al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

    Con le modifiche introdotta nel corso dell’esame al Senato viene circoscritto l’ambito soggettivo dell’aumento dell’imposta, venendo esclusi da tale incremento:

    • le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
    • gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE – (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
    • le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);
    • le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);
    • le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).

    Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.

    Il comma 75 dispone che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

  • Mettersi in proprio

    Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività

    Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.

    Vediamo i dettagli del chiarimento.

    Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE

    Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
    Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.

    Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
    Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
    Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
    La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
    L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
    Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
    In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

    • avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
    • avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.» 

    In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.

    La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
    Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
    l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».

    Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
    Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)

    Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

  • Accertamento e controlli

    Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972). 

    I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
    l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
    delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.

    Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.

    Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.                

    Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa

  • Legge di Bilancio

    Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Per il regime forfettario una piccola proroga e nulla più, vediamo di cosa si tratta.

    Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione

    Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.

    La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.

    Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.

    Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai  titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.

    Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.

    Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.

    Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):

    • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
    • hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.

    Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:

    • esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
    • sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
    •  contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

    Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.

  • Pianificazione Finanziaria

    Tobin Tax: raddoppia nella Legge di bilancio

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Tra le ultime novità vi è quella della Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, che viene raddoppiata rispetto all'attuale aliquota.

    Per sapere che cos'è nel dettaglio leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie             

    Tobin Tax: cosa contiene la legge di bilancio 2026

    La Tobin Tax, imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia nel 2013, attualmente pari allo 0,2% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione aumenta con la Legge di Bilancio 2026.

    Il Governo con questo aumento vuole trovare nuove risorse per coprire le spese pubbliche e gestire il deficit, evitando un prolungamento della procedura europea sul disavanzo.

    Dal 2026, l’aliquota della Tobin Tax con l'emendamento salirà dallo 0,2% allo 0,4% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione

    Per le operazioni sui mercati regolamentati e non regolamentati, l’imposta passerebbe dall’attuale 1-2 per mille al 2-4 per mille.

    Questa variazione di imposizione secondo le stime ufficiali dovrebbe incrementare le entrate dello Stato di molto nei prossimi tre anni.

    Ricordiamo che la Tobin Tax prende il nome dall’economista statunitense James Tobin, che negli anni ’70 propose un’imposta sulle transazioni valutarie per limitare la speculazione a breve termine.

    Sul territorio nazionale è stata introdotta con la legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).

    Con questa imposta si vuole:

    • scoraggiare la speculazione finanziaria eccessiva che può destabilizzare i mercati,
    • generare nuove entrate fiscali.

    Il raddoppio dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) previsto dagli emendamenti riformulati dal Governo al disegno di legge di bilancio per il 2026 si dovrebbe applicare, secondo le anticipazioni, ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    La tobin tax esclude però le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società (individuate annualmente dalla Consob) con capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente inferiore a 500 milioni di euro.

    Inoltre, l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. 

    Leggi l'approfondimento per ulteriori dettagli su questa imposta.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio

    In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

    Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026

    L’ACI elabora due tipologie di tabelle:

    • le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    • le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre

    Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:

    • tramite App Io
    • tramite piattaforma.

    Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.

    Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.

    Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

    Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.

    Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.

    Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO

    Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

    In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:

    • lavatrici e asciugatrici,
    • forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
    • asciugabiancheria,
    • frigoriferi, congelatori,
    • piani cottura

    La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.

    Il bonus è richiedibile da:

    • i cittadini maggiorenni,
    • residenti in Italia, 
    • con ISEE inferiore a 25.000 EURO

    avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

    Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.

    Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.

    Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher

    Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.

    Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.

    Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.

    Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.

    Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.

    Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.

    Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.

    Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.

    Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.

    Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:

    • l’App IO 
    • o con un’email, 

    in base del canale usato per l’invio della domanda.